Il contratto autonomo di garanzia, infatti, si configura come un’operazione negoziale unitaria frutto del collegamento tra diversi contratti tra loro autonomi. Nella specie, si individua un contratto base, che lega il debitore ordinante al creditore beneficiario della garanzia, dando vita al rapporto di valuta; un contratto di mandato senza rappresentanza in virtù del quale il debitore conferisce al garante l’incarico di stipulare il contratto di garanzia con il creditore del rapporto base, creando il rapporto di provvista tra debitore principale e garante; il contratto di garanzia, tra garante e creditore beneficiario, con il quale il garante si obbliga nei confronti del creditore a versargli, su semplice richiesta e senza poter opporre eccezioni, l’equivalente della prestazione dovuta dal debitore maggiorato delle spese e dei danni. Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ., è la carenza dell’elemento dell’accessorietà: il garante s’impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all’efficacia del rapporto di base.

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Tribunale Catania, Sezione 4 civile Sentenza 5 aprile 2019, n. 1434

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 14777/14R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2018;

promossa da

(…) S.P.A.

con sede in Roma, Via (…), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. Gi.Gr. con studio in Acireale, Via (…);

opponente,

contro

(…) SOCIETA’ (…) S.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via (…), presso lo studio dei procuratori Avv. Sa.Fi. e Avv. Iv.Ch., dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce all’atto di costituzione.

opposta,

nonché nei confronti di

(…) S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via (…), presso lo studio dell’Avv. Prof. Au.Mi., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell’atto di costituzione.

terzo chiamato in causa,

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato in data 17.10.2014, l'(…) S.p.A. conveniva in giudizio la (…) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.3616/2014, 11231/2014 N.R.G., emesso in data 16 luglio 2014 e notificato in data 30 luglio 2014, con il quale si ingiungeva alla (…) S.p.A. di pagare la somma di Euro 539.079,18, oltre interessi, spese del procedimento e accessori di legge. Il credito sorgeva in ragione dell’obbligazione di garanzia assunta, con lettera raccomandata a/r, da (…) con cui dichiarava di costituirsi fideiussore della (…) s.r.l. sino alla concorrenza della somma di Euro 800.000,00, a garanzia del prezzo di acquisto di un immobile. Il pagamento del prezzo, e di conseguenza la garanzia, erano subordinati al verificarsi della condizione sospensiva in forza della quale, nel termine di quattro anni dall’atto di acquisto, venisse definitivamente approvato un programma costruttivo o rilasciato altro titolo edilizio che consentisse alla società acquirente, loro controllate o aventi causa, di realizzare un intervento edilizio per lo sfruttamento della potenzialità edificatoria dell’area venduta o intraprendere la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Con ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., nell’ambito della causa civile distinta con il numero di ruolo 3137/2011, depositata il 13.03.2013 e divenuta esecutiva all’esito della pronuncia definitiva di estinzione del giudizio di appello n. 1085, del 01.07.2016, il Tribunale accertava l’inadempimento contrattualmente assunto dalla (…) S.r.l. e la condannava al pagamento di una somma pari ad Euro 539.079,18.

La società opposta, creditrice della (…) S.r.l. in ragione della cessione di una parte del credito originario di 800.000,00 (Euro 500.000,00), convenuta in giudizio con atto di costituzione ritualmente depositato, chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Con il medesimo atto di citazione, notificato in data 15.10.2014, l’opponente (…) S.p.A. chiamava in causa la (…) S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al fine di essere manlevata da ogni responsabilità ed esborso dipendente dal giudizio, ovvero di essere surrogata nella posizione dell’opposta, ex art. 1949 e 1950 c.c.

La (…) s.r.l., costituendosi in giudizio tempestivamente, chiedeva, in via preliminare nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e di comunque rigettare le domande di manleva e di surroga formulate dalla (…), ritenendole infondate in fatto e in diritto.

All’udienza del 6.11.2018 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata.

In via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo che muove dalla considerazione secondo cui l’ordinanza ex art. 702ter c.p.c. non è titolo idoneo per richiedere l’ingiunzione nei confronti di (…) S.p.A.

In primo luogo, si rileva che l’ordinanza decisoria pronunciata ex art. 702 ter, all’esito dell’esperimento del procedimento sommario di cognizione, è titolo provvisoriamente esecutivo idoneo ad integrare i presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c. per l’emanazione del decreto ingiuntivo. L’ordinanza decisoria è, infatti, una prova scritta da cui emerge una forte probabilità di esistenza del credito nonché una rapida riscontrabilità della sua esistenza o, quanto meno, della probabilità dell’esistenza. La condanna disposta dall’ordinanza ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro precisata nel suo ammontare e, quindi, liquida nonché, stante la provvisoria esecutività, anche esigibile.

Si precisa, inoltre, che il decreto, con cui la (…) S.p.A. ha ingiunto all'(…) S.p.A. il pagamento, si fondava non unicamente sull’ordinanza decisoria di condanna pronunciata nei confronti della F. S.r.l., bensì sulla fideiussione assunta dall’opponente nei confronti di quest’ultima per una somma pari a Euro 800.000,00.

A nulla rileva la considerazione secondo cui il credito è stato oggetto di cessione da parte dell’originario creditore alla società opposta per un ammontare di Euro 500.000,00. A norma dell’art. 1263 c.c., infatti, per effetto della cessione, il credito è trasferito dal cedente al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Non è, quindi, necessaria una specifica cessione che riguardi la garanzia. Ragion per cui, l’opponibilità al debitore della cessione, accertata con l’ordinanza decisoria di cui sopra, ne determina, di conseguenza, l’opponibilità al garante.

Alla luce di quanto affermato, emerge che l’efficacia traslativa della cessione del credito determina importanti precipitati in merito alle relazioni tra i protagonisti dell’operazione e, in particolare tra cedente e cessionario. Segnatamente, per quel che rileva in questo giudizio, la cessione del credito trasferisce automaticamente anche le garanzie personali che al credito si riferiscono. Ne consegue che il cessionario ha la facoltà di rivolgersi per l’adempimento a colui che ha assunto l’obbligazione di garanzia con riguardo al credito oggetto della cessione.

L’art. 1263 c.c. nel prevedere il trasferimento delle garanzie personali non opera alcuna distinzione tra le garanzie tipiche, quali la fideiussione, e le garanzie atipiche, tra le quali rileva il contratto autonomo di garanzia. L’ossimoro celato nel sintagma “garanzia autonoma” è, infatti, soltanto apparente. Atteso che il concetto di garanzia presuppone ontologicamente una relazione di accessorietà con un quid che deve essere garantito, l’autonomia della garanzia si manifesterebbe rispetto all’obbligazione principale ritenendosi pur sempre accessoria rispetto all’interesse economico ad esse sottostante.

La fideiussione e il contratto autonomo di garanzia rientrano nel novero delle garanzie personali che, a differenza di quelle reali, non attribuiscono un diritto su un dato bene opponibile anche ai terzi acquirenti, bensì offrono al creditore, in caso di inadempimento del debitore, un altro patrimonio su cui rivalersi, quello del garante. In altri termini, determinano un ampliamento della garanzia patrimoniale generica del debitore in quanto il terzo, con tutto il suo patrimonio, garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui.

La fideiussione rientra tra le garanzie personali tipiche, disciplinata dagli artt. 1936 c.c. e ss. La fideiussione è un rapporto obbligatorio, che generalmente trova la sua fonte in un contratto ma che può discendere anche da un atto unilaterale, da un titolo giudiziale o dalla legge, in virtù del quale il fideiussore assume un obbligo nei confronti del creditore di adempiere l’obbligazione del debitore aggiungendo la propria responsabilità a quella di quest’ultimo.

Caratteristica tipica dell’obbligazione fideiussoria si individua nell’accessorietà della stessa rispetto all’obbligazione garantita, nel senso che le vicende relative al rapporto principale si riflettono sulla garanzia fideiussoria, che di questo segue le sorti. Tre sono le disposizioni normative da cui emerge chiaramente il rapporto di accessorietà tra la prestazione principale garantita e quella fideiussoria.

L’art. 1939 c.c. in forza del quale l’obbligazione fideiussoria non è valida se non lo è l’obbligazione principale; l’art. 1945 c.c. il quale riconosce la possibilità per il fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore, salva quella derivante dall’incapacità; in ultimo, l’art. 1941 c.c. il quale statuisce che la garanzia fideiussoria non può eccedere quello che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose, operando in caso contrario nei limiti dell’obbligazione principale.

Il contratto autonomo di garanzia, invece, rientra tra le garanzie personali atipiche e costituisce, sotto l’aspetto morfologico, espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 c.c., comma 2, che si configura come un coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni fra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito un istituto di credito), l’eventuale controgarante e il debitore della prestazione (l’ordinante).

Il contratto autonomo di garanzia, infatti, si configura come un’operazione negoziale unitaria frutto del collegamento tra diversi contratti tra loro autonomi. Nella specie, si individua un contratto base, che lega il debitore ordinante al creditore beneficiario della garanzia, dando vita al rapporto di valuta; un contratto di mandato senza rappresentanza in virtù del quale il debitore conferisce al garante l’incarico di stipulare il contratto di garanzia con il creditore del rapporto base, creando il rapporto di provvista tra debitore principale e garante; il contratto di garanzia, tra garante e creditore beneficiario, con il quale il garante si obbliga nei confronti del creditore a versargli, su semplice richiesta e senza poter opporre eccezioni, l’equivalente della prestazione dovuta dal debitore maggiorato delle spese e dei danni.

Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ., è la carenza dell’elemento dell’accessorietà: il garante s’impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all’efficacia del rapporto di base.

La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta.

La funzione del contratto autonomo di garanzia, infatti, è quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.

Tale prestazione non sempre consiste in un dare ma può anche riguardare un fare infungibile, contrariamente a quanto accade per il fideiussore.

Il fideiussore, infatti, garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). In altri termini, con la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento dell'(unica) prestazione principale, per cui il fideiussore è un “vicario” del debitore.

L’obbligazione del garante autonomo, invece, è qualitativamente altra rispetto a quella dell’ordinante sia perché non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perché non rivolta al pagamento del debito principale bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Nel caso in esame l’obbligazione di garanzia che viene assunta dall'(…) S.p.A. si ritiene che vada qualificata come una fideiussione.

Seppur, infatti, con la fideiussione l’istituto bancario si è obbligato a corrispondere immediatamente la somma garantita, a semplice richiesta del creditore e a prescindere dalla preventiva escussione del debitore principale, si ritiene che dal contenuto complessivo del negozio debba escludersi l’integrazione della garanzia autonoma.

La stessa giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, nell’esprimere il principio di diritto secondo cui la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, fa salva la circostanza in cui risulti evidente ed irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale (Cass., SU, n. 3947/2010).

Nel caso di specie, si ritiene che la previsione inserita nel contratto secondo cui l’odierna opponente si impegna a pagare a semplice richiesta il creditore beneficiario della garanzia non determini l’elisione del rapporto di accessorietà tra l’obbligazione principale e quella garantita né si può ritenere che tale fosse l’intenzione del garante al momento dell’assunzione dell’obbligazione.

La previsione contrattuale secondo cui il garante si impegna a pagare immediatamente a semplice richiesta va letta in combinato con la previsione in forza della quale il pagamento in favore del creditore prescinde dalla preventiva escussione del debitore principale. Per cui si ritiene di poter affermare che la previsione di cui si discute abbia quale conseguenza la realizzazione l’inversione dell’onere probatorio.

Cosicché il creditore può agire direttamente nei confronti del garante a prescindere dalla prova del suo credito e a prescindere dal tentativo di escussione del debitore principale, ponendo in capo al fideiussore la prova dell’inesistenza del credito o dei presupposti per ricevere la prestazione garantita.

Inoltre, per quel che più rileva, la prestazione oggetto dell’obbligazione fideiussoria coincide esattamente con l’obbligazione principale di cui il garante garantisce l’esatto adempimento.

Non sembra, quindi, ravvisarsi la finalità tipica del contratto autonomo di garanzia che risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale.

Il contratto autonomo, infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l’adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compromesso dall’inadempimento.

Tale diversità non emerge invece nell’obbligazione di garanzia oggetto del giudizio.

Non può, infatti, convenirsi con le argomentazioni dell’odierna opponente laddove fondi la diversità delle prestazioni (quella principale e quella garantita), sul presupposto per cui la condizione sospensiva al cui verificarsi è subordinata l’efficacia dell’obbligazione principale sia diversa rispetto a quella al cui verificarsi è subordinata l’efficacia dell’obbligazione garantita.

Infatti, la condizione apposta al contratto originario di compravendita è la medesima rispetto a quella apposta alla fideiussione ovvero che, nel termine di quattro anni dall’atto di acquisto, venga definitivamente approvato un programma costruttivo o rilasciato altro titolo edilizio che consenta alla società acquirente, loro controllate o aventi causa, di realizzare un intervento edilizio per lo sfruttamento della potenzialità edificatoria dell’area venduta o intraprendere la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

La previsione inserita nella fideiussione secondo cui alla richiesta di pagamento debba allegarsi la dichiarazione con cui si accerti il verificarsi della condizione nonché il programma costruttivo definitivamente approvato o altro titolo edilizio che consente l’attività, non determina un mutamento della condizione stessa.

L’esibizione della documentazione richiesta, infatti, non determina l’efficacia dell’obbligazione di garanzia, che si realizza già al momento del verificarsi dell’evento oggetto della condizione sospensiva, ma costituisce una modalità con cui procedere all’escussione del pagamento al fine di evitare eventuali escussioni fraudolente.

Alla luce delle considerazioni svolte, si afferma a cascata che la previsione contenuta nell’ordinanza decisoria, ex art. 702ter, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia di estinzione del processo da parte della Corte d’Appello di Catania, in forza della quale la condizione sospensiva apposta al contratto di compravendita dell’immobile si intende verificata a norma dell’art.1359 c.c., trova applicazione anche con riguardo all’obbligazione di garanzia.

Considerato, infatti, definitivamente accertato il debito della (…) s.r.l. nei confronti della (…) S.p.A., cessionaria di parte del credito originariamente assunto dalla società debitrice, per un importo pari ad Euro 539.079,18, stante l’avveramento della condizione, deve ritenersi efficace anche l’obbligazione di garanzia, subordinata alla medesima condizione, accessoria rispetto a quella principale di condanna al pagamento della somma indicata.

A nulla vale la considerazione secondo cui la condizione non si sia verificata nella sua materialità.

L’art. 1359 c.c., disciplina, infatti, un’ipotesi peculiare di avveramento della condizione che si realizza tramite una fictio iuris. Il legislatore, infatti, ha previsto che la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento.

In questi casi, malgrado l’evento oggetto della condizione non si sia materialmente verificato, la legge sanziona la condotta della parte che si sia comportata in modo negligente o che consapevolmente abbia impedito il verificarsi dell’evento, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza, prevedendo la produzione dei medesimi effetti che sarebbero derivati dall’avveramento materiale della condizione.

Ciò posto, si ritiene di dover rigettare anche l’exceptio doli generalis che l'(…) ha opposto, nell’atto di citazione, al creditore sul presupposto che lo stesso abbia ingiunto il pagamento senza rendere la dichiarazione e allegare il titolo edificatorio, agendo nella consapevolezza dell’inesistenza del provvedimento che autorizzi in via definitiva l’attuazione del programma edificatorio.

Com’è noto per exceptio doli si intende la possibilità di opporsi ad un’altrui pretesa o eccezione in astratto fondata ma in realtà espressione di un esercizio doloso o scorretto di un diritto, finalizzato al soddisfacimento di interessi non meritevoli secondo l’ordinamento giuridico.

Il fondamento dell’exceptio doli si individua nel principio di buona fede oggettiva, ovvero nella necessità che l’esercizio delle posizioni giuridiche soggettive avvenga in sintonia con le finalità insite nel loro normale esercizio e con i valori fondamentali dell’ordinamento.

Risulta, tuttavia, evidente che nel caso in esame, malgrado il creditore abbia agito nei confronti del garante nella consapevolezza dell’assenza della documentazione richiesta per l’escussione, non possano ritenersi integrati i presupposti per opporre l’excepio doli, non configurandosi un uso scorretto del diritto.

L’assenza della documentazione richiesta per l’escussione, infatti, è conseguenza ovvia ed imprescindibile dell’avveramento fittizio della condizione, ex art.1359 c.c.

Non sarebbe stato necessario ricorrere all’espediente giuridico della finzione di avveramento, laddove la stessa si fosse materialmente verificata e l’evento fosse stato accertato con la documentazione in oggetto. Diversamente opinando, si finirebbe per far ricadere sul creditore le conseguenze della mancata verificazione materiale della condizione imputabile al comportamento tenuto dal debitore.

Anche le considerazioni in ordine al mancato rispetto del termine di cui all’art.1957c.c., in forza del quale la scadenza dell’obbligazione principale non determina la decadenza della garanzia fideiussoria purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza, risultano essere prive di fondamento.

La scadenza dell’obbligazione principale viene individuata nella data del 27.11.2010, alla scadenza dei quattro anni dall’atto di acquisto dell’immobile, e la prima istanza del creditore per far valere il proprio diritto si rinviene nel ricorso, depositato in data 19.03.2011 (entro i sei mesi previsti dalla norma), con cui la (…) S.p.A. adiva il Tribunale proponendo domanda di procedimento sommario, concluso con l’ordinanza decisoria depositata in data 13.03.2013.

La ratio della norma si individua nella volontà di indurre il creditore ad attivarsi al fine di evitare che il fideiussore resti a dismisura incerto sulla durata della sua responsabilità patrimoniale, nonché nell’intento di evitare che il creditore trascuri di esercitare il suo diritto di credito verso il debitore, facendo affidamento sul buon esito dell’escussione del fideiussore.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all’art.1957c.c. tende a far si che il creditore prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.

Laddove la norma prevede che la scadenza sia preclusa dall’istanza del debitore nei confronti del creditore, si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. n.1724/2016).

Applicando al caso in esame il principio di diritto espresso è possibile affermare che il ricorso presentato dalla società creditrice, ex art. 702bis c.p.c., integri i presupposti richiesti per ritenere l’azione intrapresa dal creditore quale istanza idonea, a norma dell’art.1957 c.c., ad interrompere la decadenza della garanzia fideiussoria.

Si ritiene di dover accogliere la domanda dell'(…) nei confronti della (…) S.r.l., disponendo che, dopo aver effettuato il pagamento ingiunto all’esito del giudizio in favore dalla società (…), l’opponente sia surrogata nella posizione dell’opposta, a norma dell’art. 1949 c.c.

Secondo quanto statuito da tale norma, il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Tale disposizione si spiega in ragione della peculiare solidarietà dell’obbligazione fra fideiussore e fideiuvato.

Si tratta, infatti, di una solidarietà imperfetta poiché l’obbligazione è assunta nell’interesse esclusivo di quest’ultimo.

Di conseguenza, la legge prevede che il debitore debba rimborsare al garante tutto quanto sia stato costretto a pagare in adempimento dell’obbligazione fideiussoria, a differenza di ciò che accade nei rapporti interni di solidarietà passiva ove ogni debitore risponde pro quota.

In ordine alle spese del giudizio, queste avuto riguardo della soccombenza della parte opponente vanno poste a carico della stessa e liquidate come in dispositivo, mentre vanno poste a carico del terzo nei rapporti con l’opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da (…) S.p.A. contro (…) srl, nonché nei confronti di (…) srl disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:

1) rigetta l’opposizione;

2) condanna l’opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell’opposta, liquidate in complessivi Euro 6500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

3) accoglie la domanda di surroga avanzata da parte opponente nella posizione dell’opposta e per l’effetto condanna il terzo chiamato a tenere indenne l’opponente dalle somme che sarà tenuto a versare all’opposto in dipendenza della presente sentenza;

4) condanna il terzo chiamato al rimborso delle spese processuali in favore dell’opponente liquidate in complessivi Euro 6500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania il 2 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.