Per  ulteriori approfondimenti in materia di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

Il contratto di leasing o locazione finanziaria

Il contratto di mutuo: aspetti generali.

Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tasso soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 luglio 2017, n. 18779

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 784 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

(OMISSIS) S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, (OMISSIS) e (OMISSIS) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2696/2014, depositata in data 9 luglio 2014 (e notificata in data 23 ottobre 2014);

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 giugno 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la societa’ controricorrente.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.; in seguito, anche (OMISSIS)) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.c.r.l. per ottenere l’accertamento dell’estinzione di una garanzia fideiussoria prestata in favore di (OMISSIS) S.p.A. (oggi incorporata in (OMISSIS) per obbligazioni della (OMISSIS) S.c.a.r.l. (in seguito, anche (OMISSIS)) nell’ambito di una operazione di finanziamento per l’acquisto da parte di quest’ultima di macchinari industriali.

La domanda e’ stata accolta dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre (OMISSIS) S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., nonche’ degli articoli 1955 e 1956 c.c. e dell’articolo 2043 c.c., in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 4 nonche’ contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’articolo 360, n. 5”.

Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui vengono denunziati vizi di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di censura non piu’ proponibile in sede di giudizio di legittimita’, ai sensi dell’attuale formulazione della disposizione, applicabile nella fattispecie in virtu’ della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

E’ infondato nella parte in cui viene denunziata violazione di norme di diritto.

La corte di appello ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la liberazione del fideiussore, ai sensi degli articoli 1955 e 1956 c.c..

Sono condivisibili ed assorbenti, sul punto, le specifiche considerazioni svolte dai giudici di merito, in base alle quali: a) la disposizione di cui all’articolo 1956 c.c., non poteva in nessun caso ritenersi applicabile, essendovi stata specifica autorizzazione da parte di (OMISSIS) alla proroga della scadenza della prima rata del mutuo; b) per quanto attiene alla fattispecie di cui all’articolo 1955 c.c., non sussisteva alcuna perdita del diritto di surroga del fideiussore in pegni, ipoteche o privilegi per fatto del creditore.

Con riguardo ad entrambe le fattispecie estintive invocate, la corte di appello ha altresi’ escluso, in fatto, che il comportamento della banca potesse ritenersi contrario alla buona fede contrattuale (in violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c.).

Ha del tutto correttamente osservato in proposito che la proroga della scadenza della prima rata per la restituzione del finanziamento da parte dell’obbligata principale era stata comunicata alla garante (OMISSIS), unitamente all’invito a confermare i propri impegni, e che quest’ultima aveva espressamente confermato tali impegni, dai quali sarebbe rimasta senz’altro sciolta laddove non avesse assentito.

Costituisce d’altronde una mera asserzione, priva di alcun concreto fondamento, l’assunto – peraltro riguardante un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimita’ – secondo il quale il suddetto assenso le sarebbe stato “imposto” o “estorto”.

La corte di appello ha infine accertato, ancora in fatto, che a (OMISSIS) erano ben note le condizioni economiche di (OMISSIS) (lo si evince, in particolare, dalle affermazioni contenute a pag. 5 della sentenza, nella parte in cui i giudici di merito riscontrano una “sostanziale comunanza di interessi fra le parti addirittura in data successiva alla scoperta dello stato di insolvenza di (OMISSIS)”; tali affermazioni, nel complessivo contesto della decisione, costituiscono un implicito ma chiaro riconoscimento che la situazione economica di (OMISSIS) era perfettamente nota a (OMISSIS)).

E non risulta dedotto alcun elemento concreto – che fosse stato gia’ oggetto di specifiche allegazioni nel giudizio di merito di conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche di (OMISSIS), noto alla banca garantita, non conosciuto dalla garante, ed a questa taciuto.

Secondo (OMISSIS), in definitiva, sarebbe la stessa proroga della scadenza della prima rata del mutuo a dimostrare che alla banca era noto il peggioramento delle condizioni di (OMISSIS). Ma proprio la suddetta proroga le e’ stata espressamente comunicata, ed essa vi ha esplicitamente aderito, onde neanche sotto tale profilo le sue argomentazioni possono trovare seguito.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli articoli 1957 c.c. e articolo 40 del T. U. Bancario in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 4 nonche’ contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’articolo 360, n. 5”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli articoli 1944 – 1945 c.c., in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 4 nonche’ contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’articolo 360, n. 5”.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Anch’essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono (come il primo) senz’altro inammissibili nella parte in cui vengono denunziati vizi di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di censura non piu’ proponibile in sede di giudizio di legittimita’, ai sensi dell’attuale formulazione della disposizione, applicabile nella fattispecie in virtu’ della data di pubblicazione della sentenza impugnata. Sono infondati nella parte in cui viene denunziata violazione di norme di diritto.

E’ in primo luogo del tutto priva di fondamento la tesi in diritto della ricorrente, per cui la domanda di ammissione al passivo dell’obbligato principale da parte del creditore garantito non costituisce valida istanza contro il debitore, utile ad impedire la decadenza di cui all’articolo 1957 c.c..

In base al costante indirizzo di questa Corte, infatti, in caso di ammissione del debitore principale ad una procedura concorsuale e’ proprio tale domanda di ammissione che deve essere posta in essere dal creditore per evitare la decadenza (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16807 del 17/07/2009, Rv. 609293 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 24060 del 10/11/2006, Rv. 592724 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21524 del 12/11/2004, Rv. 578578 – 01).

Sulla base di tale corretto presupposto di diritto, i giudici di merito hanno ritenuto tempestivamente proposta la predetta domanda, pur essendo nella specie applicabile (come e’ incontestato tra le parti) il termine bimestrale per la proposizione delle istanze contro il debitore, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., comma 3, (e non quello ordinario semestrale).

Secondo la corte di appello, infatti, poiche’ in base all’articolo 40 T.U.L.B. (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385) il ritardo nel pagamento di una singola rata di mutuo non e’ rilevante, ai fini della risoluzione dello stesso, se esso non supera i 180 giorni dalla scadenza, i due mesi previsti dall’articolo 1957 c.c., avrebbero dovuto essere computati da tale ultima data, e quindi il dies a quo del termine, ai fini della decadenza dalla garanzia, avrebbe dovuto essere individuato con il 180 giorno successivo a quello di scadenza della prima rata del mutuo, come prorogato in base all’accordo accettato dal fideiussore (7 dicembre 2003). Il suddetto termine avrebbe cioe’ iniziato a decorrere solo dal 5 giugno 2004, mentre la domanda di ammissione al passivo era stata presentata addirittura in data precedente (nel maggio 2014).

Il richiamo operato, nella motivazione della decisione impugnata, all’articolo 7, all. F, del contratto di finanziamento, conferma l’illustrata ratio decidendi – fondata sul rilievo del termine previsto dall’articolo 40 T.U.L.B. in relazione al ritardo nel pagamento delle singole rate del mutuo, ai fini della tempestivita’ delle istanze contro il debitore principale – avendo la corte inteso precisare che nel contratto di mutuo non era stata derogata la suddetta disposizione.

Orbene, la ricorrente censura la decisione esclusivamente sotto quest’ultimo profilo.

Sostiene cioe’ che in realta’ la banca avrebbe potuto agire per la risoluzione del mutuo prima dei 180 giorni dalla scadenza della prima rata non pagata, in quanto la disposizione dell’articolo 40 T.U.L.B. era stata derogata per volonta’ delle parti nel contratto di finanziamento, e comunque l’articolo 7 di detto contratto non le era opponibile, in quanto essa non era parte di tale contratto.

Ma entrambe le argomentazioni (cosi’ come quelle attinenti, in generale, alla derogabilita’ per volonta’ delle parti della disposizione dell’articolo 40 del T.U.L.B. e all’essenzialita’ del pagamento di tutte le rate) non colgono nel segno.

La prima risulta infatti in sostanza diretta a contestare l’interpretazione del contratto di mutuo operata dalla corte di appello. Si tratta quindi di questione avente ad oggetto un accertamento di fatto in ordine alla ricostruzione della volonta’ dei contraenti che, essendo stato operato sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti ed essendo sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, non e’ censurabile in sede di legittimita’ (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 21/04/2005, Rv. 581693 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004, Rv. 577572 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12258 del 20/08/2003, Rv. 566079 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552238 – 01).

La seconda e’ d’altro canto infondata, in quanto e’ proprio dal contratto di mutuo che sorgono le obbligazioni garantite, e quindi e’ sulla base delle previsioni di tale contratto che va individuata la data di scadenza di dette obbligazioni e si deve accertare in che momento il creditore aveva la possibilita’ di agire contro il debitore principale.

Costituisce infine questione nuova (oltre che infondata nel merito) quella relativa alla pretesa limitazione della garanzia al solo 12,5% dell’importo delle rate scadute al 12 luglio 2005. La ricorrente non specifica infatti in quali atti processuali ed in quali termini tale questione sarebbe stata proposta nel giudizio di merito. In ogni caso, secondo quanto e’ dato evincere dagli atti, la garanzia era operante per tutti gli importi dovuti, nei limiti del 12,5% dell’intero mutuo (pari a Lire 8.000.000.000).

3. Il ricorso e’ rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la societa’ ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.