L’amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall’art.1131 c.c. può resistere all’impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, atteso che in dette ipotesi non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c. ma solo ricorrere all’assemblea avverso i provvedimenti dell’amministratore ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa.

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La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.

Tribunale|Cassino|Civile|Sentenza|21 febbraio 2020| n. 216

Data udienza 19 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

in persona del G.O.T., dr. Vincenza Ovallesco, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 3467 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2017, posta in decisione all’udienza del 12.02.2020, senza termini, e vertente

TRA

(…), C.F.: (…) rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. D’U.LO. e presso il suo studio elettivamente domiciliato,

attore

CONTRO

CONDOMINIO (…), in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: (…) rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. RU.BE. e presso il suo studio elettivamente domiciliato,

convenuto

OGGETTO: opposizione a delibera assembleare del 21.05.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione, al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata, è infondata e va, pertanto, rigettata.

Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:

– con atto di citazione passato per la notifica il 14.09.2017, l’attore (…) conveniva in giudizio il Condominio “P. dei F.” Pal. A sito in F., Via (…), in persona del suo amministratore sig. V.D.R., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione:

1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, nelle more del giudizio sospendere l’efficacia della delibera assembleare impugnata perché illegittima e quindi nulla e/o annullabile per i motivi tutti esposti sub A del presente atto;

2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera impugnata, perché contraria a norme imperative, lesiva del patrimonio personale dell’istante e viziata da eccesso di potere.

Con condanna del convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari della procedura di mediazione e del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.

Con riserva di ampliare e/o modificare le predette conclusioni nonché di formulare nuove istanze istruttorie all’esito delle difese di controparte” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).

Si costituiva ritualmente in giudizio il sig. amm.re D.R.V., il quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto e prodotto dall’attore, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata ed inammissibile, con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di giudizio (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).

Assegnato il presente giudizio ad altro Istruttore e rimesso a questo decidente per connessione soggettiva ed oggettiva parziale con altro precedente giudizio, RG 2202/2017, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., VI co., ammessa la sola documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni, la causa all’udienza del 12/02/2020 è stata assunta in decisione, previo concesso termine per il deposito di note difensive conclusionali, ritualmente prodotte dalle parti.

Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo, va rilevato in diritto quanto segue.

In via preliminare,

va disattesa l’eccezione sollevata dall’attore circa il difetto di procura.

Sul punto,

“L’amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall’art.1131 c.c. può resistere all’impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, atteso che in dette ipotesi non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c. ma solo ricorrere all’assemblea avverso i provvedimenti dell’amministratore ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa” (Cass. n. 7095 del 20-3-2017).

Dunque, atteso che l’amministratore del condominio può conferire mandato per resistere all’impugnazione della delibera assembleare promossa da un condomino senza l’autorizzazione o ratifica da parte dell’assemblea, l’eccezione è infondata.

Nel merito,

la doglianza dell’attore secondo cui:

“è invalida per eccesso di potere la delibera con la quale l’assemblea si limita a reiterare quanto già deciso nelle precedenti deliberazioni già impugnate dai condòmini ex art. 1137 c.c., in quanto volta solo ad eludere la definizione del giudizio già pendente”, principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza di merito n. 202 del 2016, non può essere accolta.

E invero, risulta per tabulas che la Delib. del 21 maggio 2017, in questa sede impugnata, è stata adottata prima dell’istaurazione del giudizio R.G. 2202/17 volto ad impugnare le delibere assembleari del 18/03/2017 e 02/04/2017.

Dunque, la convocazione della nuova assemblea e l’adozione di una nuova delibera prima ancora dell’instaurazione di qualunque giudizio manifesta la precisa intenzione dell’assemblea dei condomini di evitare motivi di contrasto e di rivedere il proprio operato.

In particolare, l’attore – benchè perfettamente consapevole della nuova deliberazione assembleare intervenuta in data 21.05.2017 e comunicatagli mediante racc. A.R. in data 25.05.2017, in atti – il giorno 31.05.2017 ha proceduto all’instaurazione del giudizio di impugnazione delle due delibere, passando per la notifica il relativo atto di citazione.

Tale circostanza, esclude – secondo questo decidente e come prospettato dal Condominio convenuto – l’intento elusivo di cui al principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza di merito n. 202 del 201, richiamato dall’attore ai fini dell’accoglimento della domanda.

Inoltre, per completezza, va rilevata la piena validità della delibera assembleare del 21.05.2017, in quanto – diversamente da quanto eccepito dall’attore e come si può chiaramente evincere dalla lettura del verbale redatto all’esito dell’assemblea del 21.05.2017 – non può essere considerata detta delibera come una “semplice ratifica di una precedente deliberazione nulla”.

In definitiva, il Condominio “(…)”, sostituendo le due delibere di cui l’attore lamenta l’illegittimità prima ancora che lo stesso esercitasse azione giurisdizionale, ha operato in piena regolarità e ha rivalutato, discusso e validamente deliberato sugli argomenti all’ordine del giorno, già oggetto delle pregresse deliberazioni.

Conclusivamente, la domanda non risulta fondata e viene, pertanto, rigettata.

Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l’articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l’orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un’ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).

Tanto, tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell’art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) nei confronti del CONDOMINIO (…), in persona del legale rapp.te p.t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

a) rigetta la domanda;

b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Cassino il 19 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

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