La risoluzione del contratto: definizione, tipologie e caratteristiche.

Il nostro ordinamento conosce e disciplina tre tipi di risoluzione:

  1. la risoluzione per inadempimento (art. 1453-1462 c.c.);
  2. la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463-1466 c.c.);
  3. la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467-1469 c.c.).

La risoluzione per inadempimento, può essere giudiziale esigere, cioè, una sentenza costitutiva, la quale pronuncia lo scioglimento del contratto, oppure di diritto e quindi operare ipso jure non occorrendo una sentenza.

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta, opera sempre di diritto mentre la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, opera sempre giudizialmente.

Ai fini del presente scritto non verranno analizzate le altre forme di risoluzione di diritto che sono quelle derivanti rispettivamente da diffida ad adempiere, da clausola risolutiva espressa e da termine essenziale.

La risoluzione per inadempimento (art. 1453-1462 c.c.).

La risoluzione per inadempimento è disciplinata dall’ art. 1453 c.c. il quale testualmente dispone:

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Qualora una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive,  sia inadempiente, l’altra ai sensi dell’ art. 1453 c.c. può chiedere l’ esecuzione ovvero la risoluzione del contratto, fatto salvo, in ogni caso il risarcimento del danno.

La scelta per l’adempimento è sempre reversibile, infatti il contraente adempiente può sempre domandare la risoluzione del contratto anche dopo aver promosso il giudizio per ottenere l’adempimento.

La scelta invece per l’ azione di risoluzione, è irreversibile, infatti l’attore non può più chiedere l’adempimento, e la stessa parte inadempiente convenuta nel giudizio risolutorio, venuto meno l’interesse di controparte ad ottenere l’esecuzione, a far data dalla domanda giudiziale, non potrà più adempiere la propria obbligazione.

La risoluzione del contratto elimina il vincolo contrattuale e si realizza mediante una azione giudiziaria diretta ad ottenere una sentenza di natura costitutiva, atteso che lo scioglimento del vincolo si verifica al momento della pronuncia del giudice, quale suo precipuo e specifico effetto.

La gravità dell’ inadempimento  

L’ inadempimento che legittima la risoluzione del contratto, è solo quello descritto all’ art. 1455 c.c., che testualmente dispone:

Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

Infatti, non qualunque inadempimento dà luogo alla risoluzione del contratto, ma soltanto quello di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente ed il relativo accertamento, riservato alla valutazione discrezionale del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove sia congruamente e logicamente motivato (Cassazione 2764/1982).

La non scarsa importanza dell’inadempimento è elemento che attiene al fondamento della relativa domanda di risoluzione del contratto e, di conseguenza, il giudice adito con la predetta domanda non può limitarsi ad accertare soltanto l’esistenza dell’inadempimento, ma, deve, anche d’ufficio, controllare in relazione alle contrapposte deduzioni delle parti, e comunque in base agli atti, se l’ inadempimento accertato presenti i requisiti d’importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, tali da giustificarne la richiesta risoluzione, dando ragione dell’eseguito controllo con opportuna, sufficiente motivazione (Cassazione 2345/1987).

A norma dell’ art. 1455 c.c. il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell’inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l’inadempimento di non scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti (Cassazione 16084/2007)

L’ art. 1455 c.c. stabilisce che la gravità dell’inadempimento costituisce premessa necessaria della pronuncia di risoluzione: di conseguenza, il giudice deve valutare, in relazione alle contrapposte deduzioni delle parti e comunque in base agli atti, se inadempimento accertato presenti requisiti d’importanza tali da giustificare la richiesta di risoluzione.

A tal fine, si dovrà valutare l’intero comportamento tenuto dal debitore, desumibile dalla durata della mora e dal suo eventuale protrarsi, ovvero dal ripetersi degli inadempimenti in un breve lasso di tempo, e potrà anche valutare il comportamento dell’inadempiente posteriore alla domanda di risoluzione in considerazione del fatto che l’unità del rapporto obbligatorio non consente una valutazione frammentaria della condotta della parte inadempiente (Tribunale di Roma, Sezione 6 Civile, Sentenza 16.10.2007, n. 20187).

La imputabilità dell’ inadempimento

Ai fini della risoluzione del contratto a norma dell’ art. 1453 c.c., non basta accertare la esistenza del fatto oggettivo del mancato o tardivo adempimento, ma occorre, altresì, accertare che l’inadempimento sia imputabile quanto meno a titolo di colpa.

Ciò posto, la risoluzione del contratto postula anche e soprattutto l ‘imputabilità dell’inadempimento, in quanto in caso contrario si darebbe luogo ad un’ipotesi di responsabilità senza colpa, sicché, difettando il requisito della colpevolezza dell’inadempimento, la risoluzione non si verifica e non può dunque essere legittimamente dichiarata.

La colpa dell’inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l’uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.

Ad ogni modo, l’onere della prova gravante sul creditore che chiede la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero l’adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l’esistenza dell’obbligazione che si assume inadempiuta.

Infatti  il creditore può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, gravando sul debitore la prova del fatto impeditivo o estintivo costituito dall’avvenuto adempimento ovvero la sua mancanza di colpa, alla luce dei principi di presunzione di persistenza del diritto in capo al creditore e di vicinanza della prova.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore risponde per l’inadempimento dell’obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l’impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa.

La valutazione dell’ inadempimento.

In tema di risoluzione del contratto, la verifica della gravità dell’inadempimento va compiuta, ai sensi dell’ art. 1455 c.c., tenendo conto della sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale, essendo compito del giudice valutare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva dello stesso: peraltro, il valore della prestazione inadempiuta o non esattamente adempiuta in rapporto al sinallagma contrattuale (criterio oggettivo) deve essere considerato unitamente alla valutazione dell’interesse della controparte all’altrui adempimento (criterio soggettivo), dovendo tale interesse essere verificato pur sempre in base all’utilità obiettiva, cioè a quella risultante dal regolamento contrattuale, non potendo essere rimesso alla soggettiva valutazione del creditore (Cassazione 21315/2011)

In sede di valutazione dei criteri di accertamento dell’ inadempimento contrattuale ai fini della risoluzione del contratto, è richiesta l’osservanza di un ordine di priorità logica e giuridica, nel senso che l’accertamento del profilo oggettivo deve essere completato con quello soggettivo, dal momento che da esso può emergere una situazione tale o da escludere un inadempimento colpevole ovvero da attenuare il giudizio di gravità dell’inadempimento.

Ne consegue che l’indagine circa il profilo soggettivo della colpa segue ma non può mai sostituire o sovrapporsi all’accertamento del profilo oggettivo e che, una volta esclusa sulla base del criterio oggettivo la gravità dell’inadempimento nel caso concreto, la risoluzione non può essere pronunciata per il solo fatto che l’inesattezza della prestazione, giudicata non grave, sia riferibile, quand’anche se ne sia fornita la prova, ad un disegno intenzionale dell’obbligato.

Il profilo soggettivo della colpa, infatti, può rilevare al solo fine di attenuare il giudizio di gravità dell’inadempimento (laddove ricorra una tolleranza del creditore ovvero una riparazione del debitore) ovvero di escludere lo stesso inadempimento (laddove il debitore provi di non essere in colpa e che la mancata esecuzione della prestazione dipende da causa a lui non imputabile), ma non già a far ritenere grave un inadempimento che, sotto il profilo oggettivo, si è accertato come scarsamente rilevante (Cassazione 6463/2008).

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1466 c.c.)

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione è disciplinata agli artt. 1463-1466 c.c.

L’ art. 1463 c.c. disciplina la risoluzione per impossibilità sopravvenuta nell’ipotesi in cui si verifichi l’ impossibilità totale della prestazione di una delle parti e testualmente dispone:

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’ indebito.

 Può farsi ricorso all’istituto della risoluzione per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta rivesta i caratteri della assolutezza e dell’oggettività e non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto (Cassazione n. 4016/2004).

Ai fini della presente disamina, e quindi per una completa ed esaustiva esposizione relativa alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta bisogna necessariamente citare sia la disciplina di cui all’ art. 1256 c.c. che quella relativa all’ art. 1218 c.c.

L’ art. 1256 c.c. disciplina infatti l’ impossibilità definitiva e impossibilità temporanea dell’obbligazione e testualmente dispone:

L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

L’ art. 1218 c.c. disciplina invece la responsabilità del debitore e testualmente dispone:

Il debitore che non esegue esattamente  la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Alla luce delle due citate norme, si deve quindi affermare che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione.

Premesso brevemente ciò, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’ art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione ia rimasta possibile.

L’ impossibilità sopravvenuta della prestazione, se consiste in un impedimento, assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’ art. 1463 c.c., mentre, se ha natura temporanea, determina soltanto la sospensione del contratto stesso, ma non oltre i limiti dell’interesse del creditore al conseguimento della prestazione.

In tema di risoluzione del contratto, si verifica l’ impossibilità sopravvenuta della prestazione non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione  (Cassazione 20811/2014; Cassazione 26958/2007).

Ad ogni modo, per la liberazione del debitore dalla responsabilità per l’inadempimento, non è sufficiente l’ obbiettiva impossibilità della prestazione ma è necessaria anche l’ assenza di colpa del debitore medesimo.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta, la risoluzione del contratto opera in modo automatico, con la liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile.

L’ art. 1464 c.c. disciplina la risoluzione per impossibilità sopravvenuta nell’ipotesi  caso in cui si verifichi l’ impossibilità parziale della prestazione di una delle parti e testualmente dispone:

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile , l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’ adempimento parziale .

La sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione è causa di risoluzione del contratto quando la prestazione ancora possibile lo sia in misura tale da compromettere la funzione economico-giuridica del contratto.

In caso di impossibilità parziale della prestazione dovuta da una delle parti, è solo la parte creditrice della prestazione divenuta parzialmente impossibile che ha il diritto di avvalersi dei rimedi previsti dall’ art. 1464 c.c., e che quindi può, in difetto di un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, recedere dal contratto invece che usufruire di una riduzione della sua prestazione.

Invero, l’ impossibilità parziale ha effetto risolutivo solo quando, avuto riguardo all’interesse delle parti, investa l’essenza stessa dell’operazione negoziale, privando il resto, in parte significativa, di utilità o, comunque, mutando significativamente lo scopo perseguito con il negozio, apprezzabile attraverso le regole ermeneutiche di cui l’art. 1362 c.c. (Cassazione 4939/2017).

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467-1469 c.c.).

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è disciplinata dall’ art. 1467 c.c. il quale testualmente dispone:

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’ alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto .

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta riguarda, ai sensi dell’ art. 1467 c.c., esclusivamente i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, ove la prestazione non ancora adempiuta da una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa.

L’ eccessiva onerosità che ai sensi dell’ art. 1467 secondo comma, c.c. determina la risoluzione del contratto è solo quella che comporta una notevole alterazione del rapporto originario fra le prestazioni determinando una situazione di squilibrio nei valori rispettivi.

L’ eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione nei contratti a titolo gratuito consiste nella sopravvenuta sproporzione tra il valore originario della prestazione ed il valore successivo, mentre nei contratti onerosi consiste nella sopravvenuta sproporzione tra i valori delle prestazioni, sicché l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, in presenza di squilibrio tra le prestazioni dovuto ad eventi straordinari ed imprevedibili, non rientranti nell’ambito della normale alea contrattuale, ai sensi dell’ art. 1467 c.c.  determina la risoluzione del contratto (Cassazione 12235/2007).

L’ eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione rileva a prescindere dalla volontà delle parti quale rimedio dall’ordinamento concesso in reazione all’alterazione non già dei presupposti specifici (valorizzati appunto dalla presupposizione) bensì dei presupposti generici del contratto, subordinandone cioè il mantenimento alla persistenza delle normali condizioni di mercato e di vita sociale su di esso incidenti.

L’ eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione non incide sulla causa del contratto, non impedendo l’attuazione dell’interesse con esso concretamente perseguito, ma trova diversamente fondamento nell’esigenza di contenere entro limiti di normalità l’alea dell’aggravio economico della prestazione, salvaguardando cioè la parte dal rischio di un relativo eccezionale aggravamento economico derivante da gravi cause di turbamento dei rapporti socio-economici.

Ai fini della risoluzione del contratto, gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili devono provocare un pregiudizio patrimoniale tale da alterare l’originario rapporto di equivalenza, influendo sul valore di una prestazione rispetto all’altra, ovvero provocando una diminuzione o cessazione di utilità della controprestazione, mentre non può ritenersi sufficiente la perdita di un vantaggio per uno dei contraenti in dipendenza di situazioni estranee al rapporto contrattuale, anche se presupposto dalla parte stessa.

L’ eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell’ art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti:

  1. un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto;
  2. la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.

Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all’apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l’intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza  (Cassazione 22396/2006).

La causa dell’ eccessiva onerosità sopravvenuta deve rivestire il carattere della generalità, infatti, non è sufficiente una mera difficoltà rivelatasi esclusivamente nella sfera del singolo, occorrendo una situazione operante presso qualsiasi debitore e tale da modificare il valore di mercato della prestazione.

La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere invocata dalla parte che abbia già eseguito la propria prestazione (Cassazione 5785/1985).

Deve escludersi l’esistenza di un diritto della parte che subisce l’eccessiva onerosità sopravvenuta di ottenere l’equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l’azione di risoluzione del negozio medesimo, a norma dell’ art. 1467 c.c. (Cassazione 46/2000).

Infatti, il contraente a carico del quale si verifica l’ eccessiva onerosità della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non può pretendere che l’altro contraente accetti l’adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiché la riduzione ad equità del contratto costituisce solo una facoltà della controparte che può essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione (Cassazione 3492/1978).

Anche la giurisprudenza più recente, ha ribadito che, nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l’ eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l’equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l’azione di risoluzione, ai sensi dell’ art. 1467, comma 3, c.c., in quanto il contraente a carico del quale si verifica l’eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l’altro contraente accetti l’adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite (Cassazione 2047/2020).

Processualmente la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive (articolo 1467 c.c.) costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale (Cassazione 1090/1995, Cassazione 20744/2004).

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.