sono da considerare a titolo universale le disposizioni che danno titolo (al soggetto chiamato all’eredità) di estendere la disposizione a tutti beni del testatore (c.d. vis espansiva della disposizione). Dunque l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale – istitutio ex re certa – ma ciò avviene solo quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio, ovvero quando la quota è fissata numericamente (un mezzo, un terzo…) rispetto al patrimonio o anche quando può essere successivamente determinata – ovvero ex post – mediante la valutazione dei beni assegnati in proporzione all’asse relitto (mediante una operazione meramente matematica che pone al numeratore della frazione il valore del lascito e al denominatore il coacervo dei beni relitti concernenti l’asse ereditario, o che il testatore si rappresentava esistente al tempo della assegnazione).

Tribunale|Firenze|Sezione 4|Civile|Sentenza|23 aprile 2020| n. 974

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppina GUTTADAURO – Presidente

dott. Liliana ANSELMO – Giudice on. Relatore

dott. Carlo CARVISIGLIA – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12829/2017 promossa da:

(…), rappresentato e difeso dall’avv. Ga.Al. del Foro di Prato, giusta procura alle liti allegata all’atto di citazione ex art. 83 3 co. c.p.c.

ATTORE

CONTRO

(…), rappresentata e difesa dall’avv. Ce.Be. e dall’avv. Il.Gi., unitamente e disgiuntamente tra loro, del Foro di Firenze, come da procura apposta in calce, rilasciata su foglio separato e allegato ex art. 83 3 co. c.p.c.

CONVENUTA

Oggetto: Azione di Riduzione per lesione di legittima e azione di simulazione

CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con rogito Notaio (…) del (…) i coniugi (…) e (…) hanno venduto alla nipote (…), figlia di (…), la nuda proprietà della porzione di fabbricato sito in S. F., Via (…) e precisamente l’appartamento al piano primo, unitamente alle parti comuni pro quota, per il prezzo di 130 milioni di lire, riservandosi il diritto di usufrutto vita naturale durante e con diritto di accrescimento reciproco.

Con successivo rogito Notaio (…) dell'(…) gli stessi hanno rinunciato a titolo gratuito al diritto di usufrutto loro spettante sull’immobile di cui sopra (la natura di donazione è espressamente dichiarata nell’atto).

Successivamente i sigg.ri (…) e (…) decedevano rispettivamente il 27.07.2011 e il 26.11.2011; per effetto dei due testamenti pubblici fatti sia da (…) che da (…) e redatti sempre dal Notaio (…), la nipote (…) veniva nominata prima erede di 1/2 e poi dell’intera nuda proprietà del garage e di un altro immobile posto al piano terreno di Via (…) in S. F., in quanto il diritto di abitazione vitalizio veniva costituito a favore del loro figlio (…).

(…) risulta, ad oggi, piena proprietaria dell’appartamento al piano primo e esclusiva nuda proprietaria dell’appartamento al piano terreno e dell’annesso garage siti in Via L. 4 in S. F., mentre (…) risulta titolare del diritto di abitazione vitalizio sull’appartamento del piano terra ed esclusivo proprietario di un terreno, sempre posto in Sesto Fiorentino (si assume di scarso valore commerciale).

(…) ritiene che sua figlia (…) – nipote dei due de cuius – abbia ricevuto beni in misura superiore alla quota di eredità disponibile, essendo la compravendita del 1988 dissimulante una donazione (il corrispettivo di 130 milioni non sarebbe mai stato versato dall’acquirente in quanto era studentessa e non lavorava) e l’atto con il quale vi è stata la rinuncia all’usufrutto una donazione indiretta; pertanto agisce per l’accoglimento delle suindicate conclusioni (accertamento della qualità di erede, accertamento della lesione della legittima, ricostruzione dell’asse ereditario, divisione della ripristinata comunione ereditaria).

(…), costituendosi in giudizio, ha eccepito:

1) l’improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;

2) l’inammissibilità dell’azione in quanto l’attore, quale legittimario, non ha accettato l’eredità con beneficio di inventario (condizione non richiesta al solo legittimario pretermesso), per cui gli è preclusa sia l’azione di riduzione per lesione di legittima che la stessa domanda di simulazione, soggiacendo quest’ultima alle stesse condizioni previste per l’azione di riduzione ex art. 564 c.c..

Nel merito ha rilevato

3) che il padre ha avuto una fortissima esposizione debitoria con l’Istituto di credito (…) per oltre 540 milioni di lire perché fallì l’attività imprenditoriale che svolgeva e che tutt’ora il padre si dedica a vizi come il gioco e le scommesse, motivo per cui ha una ridottissima capacità di produrre reddito;

4) che l’attore era debitore della sig.ra (…), madre della convenuta, di una somma superiore ai cento milioni di lire perché non corrispondeva a far data dal 1986 gli importi degli assegni di mantenimento che doveva proprio in favore della figlia (…) fino alla sua maggiore età e che per “saldare” l’ennesimo debito del loro figliolo, i genitori dell’attore si accordarono con la sig.ra (…) perché quest’ultima rinunciasse a recuperare il suo credito compensandolo con il prezzo della vendita del bene immobile; l’accordo risulta da una scrittura privata contestuale alla stipula dell’atto di compravendita;

5) che l’azione attorea è esplorativa, in quanto, non essendo assistita da una relazione estimativa del valore dei beni e dei diritti di cui comunque è divenuto titolare, l’attore non avrebbe calcolato in modo corretto il “relictum”, quello della quota disponibile e della quota di legittima, né ha detratto i debiti, né ha proceduto alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, motivi per cui occorrerà ricalcolare il tutto, tenendo anche conto del fatto che l’attore dovrebbe corrisponderle quanto dalla convenuta sborsato per migliorie apportate all’appartamento del primo piano (per almeno 50 mila Euro) e quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione dell’appartamento sito al piano terreno, occupato dall’attore dal novembre del 2011 per l’importo di Euro 36.500, ossia per 500 euro al mese.

Con ordinanza del 22.1.2018 le parti sono state invitate ad esperire la mediazione obbligatoria che ha avuto esito negativo, ma in tal modo viene superata l’eccezione di improcedibilità della domanda.

Sono stati assegnati i termini di cui all’art. 183 c.p.c. e, con ordinanza riservata del 1.7.2019, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza procedere all’istruttoria; precisate le conclusioni all’udienza del 21.10.2019, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

Motivi della decisione

In via preliminare

A – Parte convenuta ritiene che parte attrice abbia rassegnato nelle conclusioni della memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. un nuova domanda (ovvero di veder accertata la natura di donazione indiretta dell’atto di rinuncia all’usufrutto rogitato l’8.4.2010); l’assunto non corrisponde alla realtà poiché la domanda era stata già introdotta al punto b) delle conclusioni dell’atto di citazione.

B – Parte attrice, sebbene all’udienza del 21.10.2019 si sia riportata alle conclusioni già rassegnate nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c., ha, per la prima volta, dedotto che il terreno che ha ricevuto in successione sarebbe una pertinenza dell’immobile di Via L., ovvero un mero giardino, e che, per tale motivo, avrebbe un diverso valore commerciale rispetto a quello che inizialmente gli era stato assegnato nei conteggi, per cui chiede che venga stimato il valore del terreno e all’uopo chiede l’espletamento di C.T.U. estimativa, istanza che non era mai stata inserita fra le istanze istruttorie indicate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c.; la tardività con la quale parte attrice ha introdotto anche tale circostanza nel contraddittorio processuale preclude ogni disamina, essendo questione inammissibile;

C – Parte attrice ha attribuito a (…) la qualità di erede negando quella di legataria soltanto nella memoria depositata ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c., sviluppando l’argomento anche in comparsa conclusionale; anche a tale riguardo, non può non essere rilevata l’inammissibilità della questione essendo tardivamente sollevata rispetto alle tempistiche processuali.

Ad ogni buon conto l’argomentazione non viene condivisa dal Collegio. In particolare l’attore ritiene che i testamenti dei suoi genitori, laddove dispongono in favore di (…), abbiano a quest’ultima attribuito la qualità di chiamata all’eredità – erede ex certa re – per cui, agendo nei confronti della convenuta come “coerede” e non come “legataria”, non dovrebbe applicarsi la norma di cui all’art. 564 c.c. il cui 1 co e I cpv dispone che “il legittimario che non ha accettato l’eredità con il beneficio di inventario, non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all’eredità”.

A riguardo si osserva che l’art. 588 c.c. (invocato peraltro da parte attrice nel verbale dell’udienza del 21.10.2019), rende chiara al primo comma la differenza tra le disposizioni a titolo universale (cui si collega l’acquisto della qualità di erede) e le disposizioni a titolo particolare (cui si collega l’acquisto della qualità di legatario), per cui la disposizione testamentaria è a titolo universale quando ha per oggetto l’universalità dei beni del de cuius o una parte indeterminata di essi considerata in funzione di quota dell’intero patrimonio ereditario; per contro, è a titolo particolare quando ha per oggetto diritti determinati, specificamente individuati, avulsi dal complesso unitario dell’eredità, anche quando questi beni ne rappresentino una parte cospicua.

In Giurisprudenza si afferma che occorre accertare quale sia stata a riguardo l’effettiva volontà del testatore e, nell’ottica di valorizzare sia l’elemento letterale che quello logico e di salvaguardare il testamento, soccorrono sul piano interpretativo sia il criterio oggettivo (di cui all’art. 588 1 co. c.c.) che quello soggettivo (di cui all’art. 588 2 co. c.c.). Secondo il primo, l’assegnazione di beni determinati configura comunque una successione a titolo universale solo quando il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota indeterminata del patrimonio relitto, mentre l’assegnazione di beni determinati assurge a legato se il testatore ha voluto attribuire singoli, individuati, beni al beneficiario (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-10-2017, n. 23393; Cass. 25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; sent. Cass. 1/03/2002, n. 3016, Rv. 552709).

Sulla scorta di ciò, sono da considerare a titolo universale le disposizioni che danno titolo (al soggetto chiamato all’eredità) di estendere la disposizione a tutti beni del testatore (c.d. vis espansiva della disposizione). Dunque l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale – istitutio ex re certa – ma ciò avviene solo quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio, ovvero quando la quota è fissata numericamente (un mezzo, un terzo…) rispetto al patrimonio o anche quando può essere successivamente determinata – ovvero ex post – mediante la valutazione dei beni assegnati in proporzione all’asse relitto (mediante una operazione meramente matematica che pone al numeratore della frazione il valore del lascito e al denominatore il coacervo dei beni relitti concernenti l’asse ereditario, o che il testatore si rappresentava esistente al tempo della assegnazione).

Certamente svolge un ruolo determinante la volontà del testatore al fine di determinare la disposizione quale legato o istitutio, e quindi erede, ma, in mancanza di una diversa volontà, sulla scorta della nozione ricavabile dal comma 1 dell’art. 588 c.c., l’attribuzione a titolo particolare costituirà un legato. Tali premesse consentono di attribuire a (…) la qualità di legataria. Infatti, le disposizioni testamentarie in favore della medesima riguardano, esclusivamente, la nuda proprietà dell’appartamento sito al piano terreno di via V. L. a S. (…). Trattasi, dunque, di disposizione a titolo particolare in virtù della quale la convenuta NON ha ottenuto un titolo idoneo ad estendere ad ogni bene dell’asse ereditario la nuda proprietà ed inoltre la nuda proprietà è gravata dal diritto di abitazione del padre. La qualità di legataria, infine, non è mai stata contestata tempestivamente e comunque è anche ammessa dall’attore (tramite il di lui legale) ( v. all. n. 1 e v. all. 13 e a sostegno cfr. Cass. Sez. II, 8 settembre 2018 n. 23634).

D – l’attore, in atto di citazione, ha proposto la domanda di accertamento e dichiarazione della simulazione dell’atto di compravendita del 20.11.1988 per procedere alla riduzione e alla divisione dei beni ereditari, concludendo al punto d) “previa riduzione e dichiarazione di risoluzione ed inefficacia delle disposizioni lesive sia inter vivos sia mortis causa”. Nelle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. l’attore conclude al punto a) di accertare che l’atto di compravendita simula una donazione e che l’immobile venga ricondotto nell’asse ereditario e al punto a.1) di accertare e dichiarare che l’atto del 20.11.1998 simula una donazione indiretta e perché se ne dichiari la riduzione. E’ evidente che l’attore ha “rinunciato” alla domanda di risoluzione ed inefficacia (!) delle disposizioni asseritamente lesive per avanzare una più compiuta domanda di accertamento della simulazione dell’atto che, occorre osservare, era stata meramente abbozzata nella narrativa dell’atto di citazione ma non correttamente formalizzata nelle conclusioni in quanto avrebbe dovuto chiedere la dichiarazione di nullità/annullamento dell’atto medesimo (ciò a testimoniare una difficoltà della difesa attorea di rispettare le tempistiche processuali!).

Importa comunque sottolineare che per poter utilizzare lo strumento processuale dell’azione di simulazione, si devono soddisfare le medesime condizioni processuali poste per l’azione di riduzione e ciò perché tra azione di riduzione (per lesione di legittima) e azione di simulazione sussiste un rapporto di strumentalità necessaria. Si afferma infatti in Giurisprudenza (v. Cass. Nr. 15546 del 2017 e Cass. Sez. II 23.2.2018 dep. 22.8.2018 nr. 29224 ex multis Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 23-02- 2018) 22-08-2018, n. 20971; Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 20-04-2017) 22-06-2017, n. 15546 ex multis anche Cass. Sentenza 19 ottobre 2012, n. 18068; Cass. n. 4400/2011; Cass. n. 17896/2011; Cass. n. 10262/2003; Cass. n. 6315/2003) che “l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato – nella specie di una donazione – deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c. con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario”.

E – l’attore ha accettato l’eredità puramente e semplicemente e non può assumere di essere erede pretermesso, avendo ereditato il diritto di abitazione sull’immobile sito in S. F., Via L. nr. 2/4 contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio di mappa (…), particella(…)(appartamento) e sub (…) (garage), la proprietà di un terreno contraddistinto al Foglio di Mappa (…) particella (…); i denari giacenti nel conto corrente intestato alla madre.

Sull’eccezione di inammissibilità delle domande attoree

Le superiori premesse consentono di affermare definitivamente che le azioni principali proposte dall’attore (di riduzione e di simulazione, stante che la domanda di divisione della comunione ereditaria è solo consequenziale), sono inammissibili per non aver l’attore accettato l’eredità con beneficio di inventario e per non aver redatto l’inventario nei termini di legge.

La Giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell’affermarlo (v. Cass. 5.10.1974 n. 2621; Cass. 7.4.1990 n. 2923; Cass. 6.8.1990 n. 7899; Cass. 1.12.1993 n. 11873; Cass. 9.12.1995 n. 12632; sulla necessaria coesistenza delle condizioni di ammissibilità v. Cass. Sez. II 9.8.2005 n. 16739; Cass. Sez. II 28.3.1981 n. 1787), né può il legittimario sanare la situazione con successiva accettazione beneficiata, essendo ormai erede puro e semplice, in quanto ha tacitamente accettato l’eredità con il fatto stesso di aver proposto l’azione; inoltre si afferma che l’onere di accettare col beneficio di inventario è posto SOLO per il legittimario leso che cioè sia chiamato alla successione come erede (legittimo o testamentario) ma in una quota insufficiente.

Ed invero, l’art. 564 c.c. dispone, chiaramente, che “il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati…”. L’accettazione con beneficio di inventario è necessaria anche per proporre la domanda di simulazione anche perché, diversamente, la domanda di simulazione rimarrebbe sfornita del fondamentale requisito dell’interesse ad agire (anche giurisprudenza di merito: Tribunale di Savona sent. 27.02.2019; Tribunale di Torino sent. 29.02.2018).

Nulla deve disporsi in ordine alle eccezioni riconvenzionali di parte convenuta.

Le spese processuali di parte convenuta sono poste a carico di parte attrice e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminato di media complessità, considerando che sono state affrontate solo questioni di diritto che non hanno comportato istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Firenze, Quarta Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (…) avverso (…), dichiara inammissibili le domande attrici.

Le spese processuali di parte convenuta sono poste a carico dell’attore e le liquida in Euro 7500 per compenso professionale, oltre alle spese vive documentate, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap come per legge;

Dispone che il Conservatore dei Registri Immobiliari proceda a cancellare la trascrizione dell’atto di citazione effettuata dal sig. (…).

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Firenze il 22 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.