in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità, purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell’allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Sostenere che, essendovi un danno biologico, si debba necessariamente ritenere la sussistenza anche di un danno morale – ossia, nella sostanza, applicare quest’ultimo automaticamente – non è condivisibile, e ciò, soprattutto, quando si tratta di lesioni di lieve entità. In questi casi, occorre anzitutto valutare la natura delle lesioni e, quindi, la sussistenza effettiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare una pretesa risarcitoria alla luce delle allegazioni del danneggiato e delle prove da questo offerte.

Tribunale|Pavia|Sezione 3|Civile|Sentenza|14 dicembre 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all’udienza del 9.12.2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 2867/2019, promossa da:

(…), in persona del suo procuratore (…), elettivamente domiciliata in Vigevano (PV), presso lo studio dell’Avv. (…), nonché rappresentata e difesa dall’Avv. (…) in forza di procura in atti,

– appellante –

contro

(…), elettivamente domiciliato in Milano, Via (…), presso lo studio dell’Avv. (…), che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,

– appellato –

e con la chiamata in giudizio di (…),

– litisconsorte contumace –

per la riforma

della sentenza del Giudice di Pace di Pavia n. 14/2018, depositata il 22.11.2018.

CONCLUSIONI

Per l’appellante:

“Voglia l’On.le Tribunale di Pavia, in riforma della sentenza impugnata: in via preliminare previe le declaratorie del caso e per le causali di cui in premessa, dichiarare la sentenza di primo graduo nulla e inesistente per violazione dell’art.132 cpc con le conseguenze di legge.

Nel merito, in via principale per le causali di cui in premessa, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, accogliere il gravame con riforma integrale della sentenza e per l’effetto rigettare la domanda attorea per come libellata, perché infondata in fatto e diritto, con condanna dell’Attore appellato alla restituzione della somma percepita in forza della sentenza impugnata.

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

In via subordinata per le causali di cui in premessa, in caso di accoglimento parziale del gravame e nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra lesioni del sig. (…) e la condotta del sig. (…), ridurre a giustizia l’entità dei danni lamentati dall’Attore appellato con riforma della sentenza qui impugnata, con condanna del sig. (…) alla restituzione di quanto percepito in eccesso in forza della sentenza di primo grado. Spese di lite compensate per il primo grado e vinte per il II e di consulenza”.

Per l’appellato:

“in via preliminare: – rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti da (…) spa, confermando la sentenza n. 14/2018, emessa dal Giudice di Pace di Pavia in data 21 novembre 2018, pubblicata il 22 novembre 2018, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute; – respingere, con la miglior formula, le domande svolte da (…) spa (contro il sig. (…), per i motivi esposti in narrativa; – condannare altresì (…) spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al risarcimento dei danni per “lite temeraria” da liquidarsi d’ufficio in via equitativa. In ogni caso: – con vittoria di onorari e spese del presente procedimento (…)”.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. – La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.

2. – Il primo motivo di appello, con il quale si denunzia il carattere solo apparente della motivazione, è fondato.

La motivazione della sentenza, per essere tale, deve consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per pervenire alla decisione: la mera statuizione che “all’esito dell’espletata istruttoria deve ritenersi dimostrato che il sig. (…) ha subito danni alla persona in conseguenza del sinistro verificatosi il 14.7.2011 per l’esclusiva responsabilità del sig. (…)” è una motivazione solo apparente.

Conseguentemente, l’appellata sentenza deve essere dichiarata nulla.

Ciò non comporta rinvio al giudice di primo grado, ma dà luogo alla necessità, per il giudice di appello, di riformare in ogni caso, integralmente, la sentenza stessa e di prendere al contempo posizione sulle questioni di fatto e di diritto sulle quali il giudice di prime cure ha ingiustificatamente omesso di pronunciarsi in motivazione; a tale fine, si darà comunque rilievo ai motivi di appello sottoposti da (…) S.p.A.

3. – L’appellante assume che non vi siano gli estremi per ritenere l’esclusiva responsabilità del litisconsorte (…) – che aveva tamponato il veicolo dell’appellato – giacché, al momento del sinistro, sul manto stradale era presente una macchia d’olio non segnalata e non visibile, che aveva avuto un rilievo determinante nella verificazione dell’evento. Richiama, in proposito, le risultanze del modulo C.A.I. sottoscritto dai conducenti e la deposizione testimoniale di un agente della P.S. intervenuto in occasione di un precedente sinistro.

Il giudicante ritiene non condivisibile tale assunto.

Anzitutto, per quanto attiene alle risultanze del modulo C.A.I., la confessione deve avere ad oggetto fatti specifici e non valutazioni. Nella specie, l’appellato avrebbe potuto, al più, riconoscere la presenza sulla carreggiata – in un punto dove il litisconsorte (…) aveva verosimilmente azionato i freni per arrestare il proprio veicolo – della macchia d’olio di cui trattasi, ma non dichiarare che il tamponamento era avvenuto “a causa” di essa. La mancanza di “animus confitenti”, d’altra parte, si desume dalla stessa dinamica del sinistro, non potendo evidentemente l’appellato, che si trovava davanti al veicolo tamponante, avere avuto la percezione della causa dell’urto. Deve quindi ritenersi che, nella specie, la dichiarazione di cui trattasi sia stata fatta dal citato (…), e l’appellato, nel sottoscrivere il modulo C.A.I., si sia limitato a prenderne atto.

Quanto alla deposizione dell’agente della P.S., egli si limita a confermare la presenza sulla carreggiata della macchia d’olio, ma non offre elementi per valutare se, e come, questa possa avere innescato, o contribuito ad innescare, il processo causale che ha portato al verificarsi del tamponamento.

Si rammenta che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2°, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. n. 13703 del 31.5.2017).

Se anche può dirsi provata la presenza di una macchia d’olio in prossimità del punto ove si è verificato il sinistro, non è comunque dimostrato che il veicolo tamponante rispettasse la distanza di sicurezza e che il conducente dello stesso tenesse, nell’occasione, una condotta di guida regolare ed improntata alla cautela, come richiesto dalle circostanze del caso.

5. – L’appellante rileva l’errore del giudice a quo nel liquidare, in presenza di “micropermanenti” derivanti da sinistro stradale, il danno morale, e, comunque di farlo senza che il concreto pregiudizio, in termini di sofferenza morale, sia stato debitamente allegato e provato.

L’assunto è fondato.

Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale il giudicante non ravvisa ragione di discostarsi, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità, purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell’allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (così, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 339 del 13.1.2016).

Sostenere che, essendovi un danno biologico, si debba necessariamente ritenere la sussistenza anche di un danno morale – ossia, nella sostanza, applicare quest’ultimo automaticamente – non è condivisibile, e ciò, soprattutto, quando si tratta di lesioni di lieve entità.

In questi casi, occorre anzitutto valutare la natura delle lesioni e, quindi, la sussistenza effettiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare una pretesa risarcitoria alla luce delle allegazioni del danneggiato e delle prove da questo offerte.

Nella specie, il C.T.U. ha rilevato che, a causa del sinistro, l’appellato ha riportato traumatismo distorsivo del rachide cervicale e del terzo dito della mano destra, ed ha quindi riconosciuto l’esistenza di postumi permanenti nella misura dell’1% e giorni 30 di inabilità temporanea parziale.

Le allegazioni dell’appellato sono tutte riguardanti le conseguenze in termini di algie e disagi fisici derivanti dal sinistro in questione che rappresentano le normali conseguenze di una patologia anche lieve, e che sono, come tali, risarcite attraverso la liquidazione del danno biologico: il cd. “danno morale” è un qualcosa di diverso, posto che, con tale locuzione, ci si riferisce ad un turbamento dello stato d’animo ovvero ad una sofferenza interiore transeunte che non può essere identificata sic et simpliciter con i sintomi della malattia, giacché, così facendo, si darebbe luogo a duplicazione risarcitoria.

Pertanto, non si giustifica la liquidazione del danno morale per l’importo di Euro 213,78, immotivatamente riconosciuta dal giudice a quo sulla base di una percentuale sul danno permanente.

Il risarcimento da riconoscere è dunque pari ad Euro 1.657,59, somma alla quale deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi “compensativi” fino alla data della sentenza e, a seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo. L’appellato stesso deve inoltre essere condannato a restituire quanto eventualmente percepito in più rispetto a quanto deciso in forza della presente sentenza.

6. – Quanto ai presupposti per la compensazione delle spese di lite, tale motivo deve intendersi assorbito dalla necessità comunque di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese relative al giudizio a quo, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza determina la caducazione del capo di essa che ha statuito sulle spese.

Per quanto concerne le spese del giudizio di primo grado, a fronte di una domanda di Euro 7.340,81, l’appellato vede riconoscersi il minore importo di Euro 1.657,59.

Vero è che, come evidenziato dall’appellante, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, anche quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 22381 del 21.10.2009 e Cass. civ., sez. VI – II, ord. n. 21684 del 23.9.2013).

Tuttavia, premettendo che il giudice, anche in caso di soccombenza reciproca, può ritenere di non disporre la compensazione delle spese, esponendo le ragioni della propria decisione, nel caso di specie il giudicante ritiene, effettivamente, di non disporla.

Ciò, anzitutto, in quanto l’appellante, risultata soccombente sull’an, non risulta avere formulato prima dell’avvio della causa, sia pure solo pro bono pacis, un’offerta, la cui proposizione avrebbe potuto essere giustificata quantomeno alla luce del modesto valore della controversia.

Inoltre, per quanto concerne la rifusione delle spese per compenso di difensore, dovendosi procedere ad una liquidazione parametrata sul decisum deve già essere applicato uno scaglione di valore inferiore rispetto a quello determinato dalla domanda, il che già comporta una sensibile riduzione degli importi da liquidare.

Per quanto concerne le spese di questo grado di appello, alla luce dell’esito dello stesso si reputa equo condannare l’appaltante alla rifusione dei quattro quinti delle spese di lite, compensando integralmente la residua frazione di un quinto.

Non si ravvisano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Pavia in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:

I. dichiara la nullità della gravata sentenza, in quanto dotata di motivazione solo apparente;

II. dichiara tenuta e condanna l’appellante al pagamento in favore dell’appellata, a titolo di risarcimento del danno, dell’importo di Euro 1.657,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione, dedotto quanto eventualmente già corrisposto dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado e con condanna dell’appellato a restituire all’appellante l’eventuale importo riscosso in eccedenza rispetto alla statuizione di cui sopra;

III. condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’appellato delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in Euro 214.00 per esborsi e, per compenso di difensore ex D.M. n. 55/2014, in complessivi Euro 1.205,00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

IV. pone le spese della C.T.U. integralmente a carico dell’appellante;

V. condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’appellato dei quattro quinti delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida, già in tale frazione ex D.M. n. 55/2014, in complessivi Euro 1.296.00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua frazione di un quinto.

Così deciso in Pavia il 14 dicembre 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.