Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 giugno 2016, n. 13262

in tema di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., il danneggiato e’ tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioe’ l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilita’ e dell’eccezionalita’, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilita.


La tematica trattata nella pronuncia in oggetto, può essere approfondita con la lettura del seguente articcolo:

La responsabilità della p.a. quale propietaria delle strade.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 giugno 2016, n. 13262

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29005/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BRACIGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore geom. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/01/2012, R.G.N. 304/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2003, (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di esercenti la potesta’ genitoriale sul figlio allora minore (OMISSIS), convennero in giudizio il Comune di Bracigliano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate dal ragazzo a seguito di un incidente stradale, allorquando, percorrendo in motorino una strada del Comune, in piena curva, fini’ con una ruota in una buca e cadde a terra.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Bracigliano eccepi’ preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiese il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Mercato San Severino, con la sentenza n. 18/2007, rigetto’ la domanda attorca, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un’insidia.

2. La decisione e’ stata confermata dalla Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 42 del 12 gennaio 2012.

La Corte ha condiviso la conclusione cui era pervenuto il giudice di primo grado in merito all’esclusione di responsabilita’ ex articolo 2043 c.c., non essendovi alcun elemento probatorio relativo dell’esistenza dell’insidia. Anzi, dalla documentazione fotografica prodotta dall’attore risultava la visibilita’ della buca e conseguentemente la possibilita’ per il danneggiato di avvedersi dell’ostacolo tempestivamente.

Ha poi proseguito, il giudice del merito, rilevando che la vicenda oggetto di esame sarebbe stata inquadrabile nella previsione di cui all’articolo 2051 c.c., poiche’ il danneggiato assumeva che il danno era stato provocato da un’anomalia esistente nella strada di proprieta’ dell’ente pubblico.

Sotto questo profilo, dopo aver affermato la sussistenza, in astratto, di un obbligo di custodia della strada da parte del Comune proprietario (essendo la stessa strada ubicata nella cerchia urbana), la corte territoriale ha pero’ escluso, in concreto, che fosse stato dimostrato il nesso di causalita’ tra l’anomalia della strada ed il sinistro, evidenziando che la dinamica descritta dal danneggiato e dal teste, secondo cui il ciclomotore cadde nell’attraversare una di tali aree, non fosse compatibile con la profondita’ delle due buche (trattandosi in realta’ di piccole aree prive dello stato superficiale di asfalto) e non fosse idonea a trattenere la ruota anteriore di un ciclomotore, impedendo la prosecuzione della sua corsa e determinandone la perdita di equilibrio.

3. Avverso tale decisione, il signor (OMISSIS) propone ricorso in Cassazione sulla base di due motivi.

3.1 Resiste con controricorso il Comune di Bracigliano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e articolo 2697 c.c.”.

Lamentano i ricorrenti che la corte territoriale, dopo aver precisato che nel caso in esame era possibile un completo controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo e dopo aver ritenuto dimostrato da pane dell’attore il verificarsi dell’evento dannoso ed il suo rapporto di causalita’ con il bene, avrebbe erroneamente rigettato la domanda senza che il Comune di Bracigliano, su cui incombeva l’onere ex articolo 2697 c.c., avesse fornito alcuna prova del caso fortuito e della mancata diligenza del danneggiato.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere dimostrato che la buca, causa del sinistro, avesse i caratteri della non visibilita’ e della imprevedibilita’, come risultava dalla deposizione dell’unico teste, il quale aveva affermato che la stessa buca era posta all’uscita di una curva, in un punto privo di illuminazione e non era segnalata.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.

Innanzitutto i due motivi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che si e’ fondata sulla valutazione delle prove ed in particolare sulle risultanze della fotografie dei luoghi dove risulta che la buca era visibile e sulla testimonianza dell’unico teste che si era limitato solo a dichiarare che il ciclomotore fini’ in una buca che si apriva sul manto stradale. La motivazione, tra l’altro, non viene censurata con la conseguente inammissibilita’ dei motivi.

Infatti, il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 359/2005).

In ogni caso i motivi, nella loro prospettazione, sarebbero anche infondati come tali in iute.

Infatti e’ consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., il danneggiato e’ tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioe’ l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilita’ e dell’eccezionalita’, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilita’ (Cass. civ. Sez. 3, 24/09/2015, n. 18865; Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006, n. 25243; Cass. civ., Sez. 3 13 luglio 2011, n. 15389).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Appello, ritenendo di dover inquadrare la vicenda in esame nell’ambito della responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., ha escluso, con accertamento di fatto non ulteriormente sindacabile in questa sede e, comunque, non criticato, che il signor (OMISSIS) avesse fornito la prova del nesso causale tra l’anomalia della strada ed il sinistro, affermando che dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso danneggiato risultava che sulla carreggiata erano presenti due piccole aree mancanti dello strato superficiale di asfalto, di profondita’ minima, non idonea a trattenere la ruota di un ciclomotore e di determinarne la perdita di equilibrio.

Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente applicato i principi di diritto formulati da questa Corte di legittimita’ in materia di danni derivanti da omessa custodia.

Il rilievo della mancanza di prova del rapporto di causalita’ tra l’anomalia della strada e l’incidente e’ assorbente rispetto all’ulteriore censura proposta dal ricorrente coni motivi in ordine alla visibilita’ e prevedibilita’ della medesima anomalia.

6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

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Avv. Umberto Davide

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