l’interclusione relativa si rinviene in tutti i casi in cui il transito di accesso alla via pubblica, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie del fondo non intercluso allorche’ vi sia un iter che sia funzionalmente destinato a passaggio ma le cui caratteristiche concretamente accertate non siano sufficienti per l’esplicazione del passaggio. L’articolo 1051 c.c., prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), ne’ possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitu’ di passaggio a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente. Il successivo articolo 1052, contempla, invece, l’ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento. Anche in questa situazione, e’ possibile l’imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l’utilizzazione dell’accesso esistente, e che non sono piu’ soltanto le esigenze dell’agricoltura o dell’industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitu’ di passaggio non e’ piu’ limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma e’ proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articoli 2 e 3 Cost., che permea di se’ anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|3 novembre 2021| n. 31242

Data udienza 28 aprile 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2350/2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI EREDE DI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI EREDE DI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI EREDE DI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), COMUNE DI RAPALLO, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 793/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che chiede la declaratoria di inammissibilita’ ed in subordine il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 793 del 2015, pubblicata il 12 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari n. 72 del 2009, e nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ del Comune di Rapallo e di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta nel 2005 da (OMISSIS) e da altri proprietari di fondi siti in Comune di Rapallo, come in atti identificati, e per l’effetto aveva costituito una servitu’ di passaggio coattivo a favore dei fondi degli attori ed a carico dei fondi di proprieta’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) di (OMISSIS), dietro pagamento dell’indennita’ quantificata come da CTU.

2. La Corte d’appello, adita dal solo convenuto (OMISSIS) e, in seguito al suo decesso, dagli eredi, ha rigettato il gravame.

2.1. Dopo avere confermato che esisteva interclusione relativa dei fondi degli originari attori, in quanto dotati soltanto di accesso pedonale per il tramite di due stradelli comunali, la Corte territoriale ha condiviso la soluzione adottata dal Tribunale. In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che l’imposizione del passaggio a carico dei fondi dei convenuti, con interessamento peraltro marginale del fondo (OMISSIS) – (OMISSIS), rappresentava la soluzione meno gravosa, poiche’ consentiva l’ampliamento dello stradello comunale, che l’Amministrazione comunale aveva gia’ deliberato con provvedimento che era stato poi annullato dal TAR della Liguria proprio in ragione del fatto che il sedime della costruenda strada avrebbe interessato anche la proprieta’ di privati.

L’assenza di alternative serie per superare l’interclusione relativa dei fondi degli attori giustificava l’utilizzo di una porzione dell’area destinata a giardino di proprieta’ (OMISSIS), stante la non assolutezza dell’esenzione prevista dall’articolo 1051 c.c., comma 4.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di 4 motivi, ai quali resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS).

Non hanno svolto difese in questa sede (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), il Comune di Rapallo.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, sia rigettato. Le parti hanno depositato memorie in prossimita’ della Camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 1051 c.c., comma 1 e si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente l’interclusione relativa dei fondi di proprieta’ degli attori-appellati.

2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 1051 c.c., comma 1, per carenza del requisito finalistico della costituenda servitu’ coattiva, rappresentato dalla coltivazione e conveniente uso del fondo intercluso.

3. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c., comma 1 e si contesta che la decisione della Corte d’appello avrebbe costituito servitu’ coattiva su un bene demaniale.

4. Con il quarto motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 1051 c.c., u.c. e si censura il mancato rispetto dell’esenzione prevista per le aree adibite a giardino, essendo stato accertato che il mappale (OMISSIS) circonda il fabbricato di proprieta’ dei ricorrenti e costituisce di fatto la pertinenza a giardino del fabbricato stesso.

5. I motivi primo e terzo, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.

5.1. La questione centrale, che viene posta con il primo motivo, riguarda la sussumibilita’ della fattispecie concreta sub articolo 1051 c.c., come invocato dagli attori.

La Corte d’appello ha concluso per l’affermativa, ritenendo che si versi in situazione di “interclusione relativa” poiche’ l’accesso ai fondi degli attori avviene attraverso due stradelli comunali, che conducono alla strada provinciale (OMISSIS), percorribili soltanto a piedi.

L’interclusione sarebbe, quindi, connessa alla impossibilita’ di accedere ai predetti fondi con mezzi meccanici. L’affermazione e’ erronea in quanto l’accertata, comunque pacifica, esistenza di accesso percorribile dai fondi attorei alla strada pubblica esclude in radice l’interclusione. In questo senso cospicua giurisprudenza di questa Corte ha chiarito da tempo che l’interclusione relativa si rinviene in tutti i casi in cui il transito di accesso alla via pubblica, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie del fondo non intercluso allorche’ vi sia un iter che sia funzionalmente destinato a passaggio ma le cui caratteristiche concretamente accertate non siano sufficienti per l’esplicazione del passaggio (cfr. Cass. 22/03/2012, n. 4610, che a sua volta richiama Cass. 21/02/2001, n. 2515; Cass. 18/12/1997, n. 12814; Cass. 11/08/1990, n. 8196/1990).

L’articolo 1051 c.c., prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), ne’ possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitu’ di passaggio a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente.

Il successivo articolo 1052, contempla, invece, l’ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento. Anche in questa situazione, che e’ quella dei fondi di proprieta’ degli odierni resistenti, e’ possibile l’imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l’utilizzazione dell’accesso esistente, e che non sono piu’ soltanto le esigenze dell’agricoltura o dell’industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitu’ di passaggio non e’ piu’ limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma e’ proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articoli 2 e 3 Cost., che permea di se’ anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass. 10/04/2018, n. 8817; Cass. 03/08/2012, n. 14103).

6. Con il terzo motivo i ricorrenti introducono l’ulteriore questione della ammissibilita’ della costituzione di servitu’ coattiva su un bene demaniale, evidenziando che il passaggio configurato dalla Corte d’appello sulla scorta della CTU insiste in parte sullo stradello comunale ed in parte sui fondi degli odierni ricorrenti.

6.1. La censura attinge un profilo di rilievo nella teoria della servitu’ coattiva.

In disparte i rilievi di parte ricorrente a proposito del presunto consenso (adesione) del Comune di Rapallo all’allargamento dello stradello comunale, il giudice adito con la domanda di costituzione di servitu’ coattiva di passaggio non poteva disporre l’ampliamento dello stradello comunale dal quale i fondi attorei accedono alla pubblica via, utilizzando parte del fondo degli odierni ricorrenti.

L’azione di costituzione coattiva di servitu’ di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall’articolo 1051 c.c., solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza, che realizza il soddisfacimento dell’utilita’ per cui l’azione medesima e’ contemplata (cosi’ gia’ Cass. Sez. U. 03/02/1989, nn. 670 e 671), con la conseguenza che, in mancanza del coinvolgimento di tutti i proprietari interessati, la domanda deve essere respinta perche’ diretta a far valere un diritto inesistente (Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9685; Cass. 23/01/2017, n. 1646).

Il principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 9685 del 2013 muove dalla considerazione che l’oggetto del diritto riconosciuto dall’articolo 1051 c.c., al proprietario del fondo intercluso e’ l’accesso al fondo, donde il rilievo che la servitu’ costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale, risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa. Si tratterebbe del “frammento di qualcosa che la disposizione citata configura come unitario e indivisibile”, poiche’ soltanto nella sua interezza puo’ svolgere la funzione che gli e’ propria, e la carenza di una domanda formulata con siffatti limiti attiene non tanto al profilo soggettivo della integrita’ del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruita’ del petitum, difettando la possibilita’ giuridica, ossia la pur solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento, poiche’ il bene della vita reclamato dall’attore non gli e’ accordato dall’ordinamento.

6.2. Nella fattispecie in esame, peraltro, stante la natura pubblica dello stradello che conduce ai fondi degli attori impedisce, costoro non avevano azione nei confronti del Comune, del quale potevano soltanto stimolare l’attivita’ discrezionale finalizzata all’ampliamento dello stradello (cfr. Cass. 07/03/2001, n. 3319; Cass. 08/07/1964, n. 1799), mentre potevano agire nei confronti dei proprietari confinanti per l’imposizione coattiva di un passaggio da realizzare interamente sui fondi dei predetti, secondo il paradigma dell’articolo 1052 c.c., come sopra richiamato, restando in ogni caso esclusa la “possibilita’ giuridica” della costituzione della servitu’ di passaggio nei termini in cui e’ stata riconosciuta dai giudici di merito.

7. All’accoglimento dei motivi primo e terzo del ricorso, nel quale rimangono assorbiti i motivi secondo e quarto, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procedera’ ad un nuovo esame della domanda, facendo applicazione dei principi richiamati, e provvedera’ altresi’ a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.