Colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà. In particolare, con riferimento ad un bene concesso in leasing, è pacifico che la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all’utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria del bene, tanto più nel caso in cui l’utilizzatore sia tenuto (come nel caso di specie) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso. Il contratto di assicurazione con apposizione della clausola del c.d. “vincolo di polizza” non si configura come un contratto stipulato per contro altrui sicché non esclude la legittimazione dell’utilizzatore del veicolo ad agire in giudizio, anche per far conseguire alla società di leasing l’indennizzo per il rischio assicurato.

Tribunale|Taranto|Sezione 2|Civile|Sentenza|29 settembre 2021| n. 2148

Data udienza 17 settembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

AREA CIVILE-SEZ. 2

Il Tribunale, nella persona del Giudice on. Dr./Avv. Valerio Seclì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4751/2016 promossa da:

(…) (c.f. (…)), patrocinato dall’Avv.to Cl.PE. del Foro di Taranto (PEC: (…))

ATTORE

contro

(…) – Succursale di Monaco (c.f. (…)), in persona del legale rappresentante p.t., patrocinata dall’Avv.to Fi.SC. del Foro di Trieste (PEC: (…)),

CONVENUTA

(…) – Rappresentanza per l’Italia, in persona del legale rappresentante p.t., patrocinata dall’Avv.to Fi.SC. del Foro di Trieste (PEC: (…)) e dall’Avv.to Ca.GO. del Foro di Venezia (PEC: (…))

CONVENUTA

(…), in persona del legale rappresentante p.t., patrocinata dall’Avv.to Fi.SC. (PEC: (…))

CONVENUTA

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) conveniva in giudizio (…), quale assicuratrice, nonché (…), quale co-assicuratrice, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall’imbarcazione di sua proprietà (…), Modello ELAN 42 POWER HT e, per l’effetto, condannarle al pagamento della somma di Euro 200.000,00 (Euro duecentomila) oltre accessori pari al massimale assicurato per danni alla predetta imbarcazione, in virtù di polizza n. (…), vinte le spese con distrazione.

Esponeva che in data 18.06.2014, unitamente alla propria famiglia, partiva con la predetta imbarcazione per una vacanza alla volta del porto di Plataria, in Grecia, quando giunto nei pressi del Porto, per una avaria al motore che non consentiva il governo della barca, veniva costretto a farla rimorchiare all’interno del porticciolo, dove veniva ormeggiata nel primo posto libero; che, dopo aver assicurato l’imbarcazione, chiudendola a chiave e prelevando dall’interno i relativi documenti, faceva immediato ritorno in Italia; che, rientrato a Taranto, tramite il sig. (…), titolare della ditta (…), riusciva a contattare un meccanico che lavorava in Grecia, tale (…), al quale fu affidato l’incarico della riparazione del motore; che, la mattina del 09.08.2014 il sig. (…), nel riprendere le ultime operazioni di manutenzione, giunto al porticciolo non vi trovò più la barca, sicché denunciava il furto presso la capitaneria di Porto di Igoumenitsa; che, tempestivamente informato, il (…) provvedeva a denunciare il sinistro alla (…); che, il giorno 13.08.2019 la barca veniva ritrovata danneggiata, abbandonata sugli scogli nei pressi di S.M. di Leuca dalla Capitaneria di Porto, utilizzata da ignoti verosimilmente per il trasporto di migranti clandestini, sicché veniva posta sotto sequestro dalla competente Procura distrettuale e restituita al (…) in data 28.07.2015; che, nessun esito avevano sortito le reiterate richieste risarcitorie rivolte alla (…).

Si costituivano la (…) GmbH, la (…) – Rappresentanza Generale per l’Italia nonché la (…)., deducendo l’improponibilità della domanda per la mancata preventiva Mediazione, l’inoperatività della polizza per colpa grave dell’assicurato nonché l’infondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. La (…) GmbH e la (…) – Rappresentanza Generale per l’Italia eccepivano, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva.

Espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione disposta dal Giudice, autorizzate le parti al deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l’assunzione di prova orale e CTU ai fini della quantificazione del danno subito dall’attore all’imbarcazione (…).

Precisate le conclusioni, all’udienza del 1.12.2020 la causa veniva introitata per la decisione, con termine per il deposito di scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.

Successivamente, ritenuta l’opportunità di ottenere dei chiarimenti in ordine a quanto allegato dalle parti sui fatti di causa, con ordinanza del 24/5/2021 veniva disposta la rimessa sul ruolo e la comparizione personale delle parti per l’udienza del 06/07/2021. Stante la mancata comparizione delle parti convenute, la causa veniva rinviata al 20/7/2021 ed a tale udienza veniva introitata per la decisione.

Ora, con riguardo agli assunti delle parti, devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalle convenute (…) GmbH e (…) – Rappresentanza Generale per l’Italia, in ordine all’asserito difetto di legittimazione passiva. L’eccezione sollevata dalla (…) GmbH deve ritenersi fondata, anche se per motivi in parte diversi da quelli prospettati dalla convenuta.

Assume, in buona sostanza, la (…) GmbH di aver agito in qualità di broker assicurativo, figura a cui si rivolge l’assicurando, affinché il primo trovi sul mercato le condizioni contrattuali più favorevoli (in questo caso) nel ramo danni, e che in tale veste non poteva essere convenuta in giudizio, stante la sua estraneità al dedotto rapporto contrattuale-assicurativo.

Come noto, il broker è un mediatore assicurativo che mette in relazione l’assicurando e l’assicuratore per la conclusione di un contratto di assicurazione, senza essere legato a nessuna delle due parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza.

Tale figura si distingue dall’agente di assicurazione perché è indipendente e imparziale, mentre quest’ultimo è vincolato all’assicuratore da un rapporto di collaborazione sia pure autonomo.

Ai sensi dell’art. 1903 co. 2 c.c., gli agenti di assicurazione, autorizzati a concludere contratti di assicurazione, in forza del potere di rappresentanza che sia stato loro conferito a tale fine (artt. 1752 e 1753 c.c.), possono “promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato (…)”.

Essi hanno cioè la rappresentanza processuale attiva e passiva dell’assicuratore rispetto ai contratti conclusi nell’esercizio del potere di rappresentanza sostanziale loro conferito.

Le obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione stipulato dall’agente in nome e per conto dell’assicuratore si producono tuttavia pur sempre, in base ai principi generali, direttamente nei confronti di quest’ultimo soggetto, parte rappresentata, secondo le regole proprie del mandato con rappresentanza (art. 1388 c.c.).

Pertanto, il fatto che l’agente di assicurazione ha la rappresentanza processuale dell’assicuratore, rispetto ai contratti conclusi in nome e per conto dello stesso in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale a lui conferiti, comporta che per il pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti stessi il giudizio può essere proposto nei suoi confronti quale rappresentante “ex lege” dell’assicuratore; e ciò anche se la pronuncia giudiziale è destinata a produrre i suoi effetti nei confronti dell’assicuratore (parte rappresentata), a cui carico sono sorte le obbligazioni derivanti dal contratto concluso dall’agente, quando a questi sia stato conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Nella specie, dalla piana lettura delle condizioni (parte B: informazioni per il consumatore – art. 2: informazioni su (…) Gm bh) allegate alla polizza assicurativa, si evince in maniera chiara ed evidente che la (…) GmbH agisce come “agente assicurativo vincolato” (…) che corrisponde a quella di un “agente sottoscrittore” a cui gli assicuratori conferiscono ampia autorizzazione (…).

Tanto basta per inquadrare tale figura in quella, appunto, di agente assicurativo (vincolato all’assicuratore da un rapporto di mandato) cui spetta anche la rappresentanza processuale dell’assicuratore, e non di Broker.

Nello specifico, però, l’attore ha citato in giudizio la (…) GmbH non nella qualità di agente assicurativo-rappresentante “ex lege” dell’assicuratore, ma quale “assicuratore” nei cui confronti ha chiesto la condanna al risarcimento (…) in solido con la co-assicuratice (…), sicché è evidente il difetto di legittimazione passiva della convenuta, posto che la in nessun caso la (…) GmbH poteva rispondere “in proprio” delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, sicché la richiesta risarcitoria formulata nei suoi confronti va rigettata. Va altresì respinta, per difetto di legittimazione passiva, la domanda formulata nei confronti della (…) – Rappresentanza Generale per l’Italia, posto che il contratto di assicurazione per cui si discute è stato stipulato in regime di libera prestazione di servizi e quindi concluso direttamente dallo stabilimento della capogruppo CHUBB situato in Germania, con la quale la (…) – Rappresentanza per l’Italia non ha alcun collegamento in termini di rappresentanza.

Sempre in via preliminare va, per converso, confermata la legittimazione attiva dell’attore a postulare in giudizio la domanda risarcitoria.

E’ ius receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, secondo cui, “colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà” (Cass. n. 15233/2007; Cass. n. 5421/2008). In particolare, con riferimento ad un bene concesso in leasing, è pacifico che la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all’utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria del bene, tanto più nel caso in cui l’utilizzatore sia tenuto (come nel caso di specie) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso.

Il contratto di assicurazione con apposizione della clausola del c.d. “vincolo di polizza” non si configura come un contratto stipulato per contro altrui sicché non esclude la legittimazione dell’utilizzatore del veicolo ad agire in giudizio, anche per far conseguire alla società di leasing l’indennizzo per il rischio assicurato.

Nel Merito, la domanda attorea è risultata parzialmente (in)fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono. Sull’an dell’indennizzo.

Si suole ripetere che, nel contratto di assicurazione contro i danni il diritto dell’assicurato all’indennizzo è collegato al verificarsi del danno in dipendenza di un rischio assicurato, nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell’assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa (v. Cass. civ. n. 15630/2018; n. 30656/2017); viceversa, è compito dell’assicuratore provare la causa impeditiva (per colpa grave dell’assicurato o del beneficiario ex art. 1900 c.c.) del diritto all’indennizzo (cfr. Cass. civ. n. 9205/2021; n. 7749/2020; n. 1558/2018; n. 14597/2005; n. 14585/2007).

Nello specifico, il compendio logico e circostanziale degli elementi offerti in giudizio, siccome dotati dei requisiti di gravità, univocità e concordanza, consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico prospettato dall’attore.

Dalla “autorizzazione uscita imbarcazione” rilasciata all’attore (quale “comandante”) dal Molo di Sant’Eligio, si evince che la barca è partita dal predetto Molo il 18.6.2014 alle ore 5,00. L’attore ha depositato in atti documentazione fotografica che ritrae il porticciolo di Plataria, in Grecia, e, segnatamente, la banchina ove fu ormeggiata l’imbarcazione (foto n. 4). L’ormeggio della barca all’interno del porto di Plataria, nel pomeriggio del 18/6/2014 per avaria del motore, è circostanza confermata dalle dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice (…), escussa all’udienza del 4/3/2020, la quale riferisce altresì che “. dopo aver raccolto tutti gli effetti personali e la documentazione dell’imbarcazione, lasciavamo la stessa dopo averla chiusa per poi organizzare l’immediato rientro in Italia…” e che il marito (…) “…chiuse l’imbarcazione portandosi le chiavi ed i documenti.”. L’attendibilità della teste (…), tanto più in difetto di ulteriori elementi idonei ad inficiarne la credibilità, non può essere esclusa aprioristicamente per la sola circostanza dell’esistenza del vincolo coniugale con l’attore (cfr. ex plurimis Cass. n. 25358/2015). Detta testimonianza, invero, trova riscontro incrociato con le dichiarazioni rese dall’altro teste di parte attrice (…), escusso all’udienza del 20/2/2019, il quale riferisce di aver consegnato le chiavi della barca al sig. (…), incaricato della riparazione del motore, in occasione dell’incontro avvenuto presso il Molo Sant’Eligio di Taranto: “.Il sig. (…) è venuto al Molo di Sant’Eligio di Taranto ove io ho consegnato le chiavi della barca, dando l’incarico di ripararla, così come aveva disposto il (…)…”

Il furto della barca dal porticciolo di Plataria, ad opera di ignoti, verosimilmente per il trasporto di immigrati clandestini dalla Grecia verso l’Italia, avvenuto nei giorni successivi, è desumibile sia dalla denuncia sporta dal (…) presso la Capitaneria di Porto di Igoumenitsa la sera del 09.08.2014, sia dal suo successivo ritrovamento in Italia, presso le coste di S.M. di Leuca ad opera della Capitaneria di Porto il 13.08.2019.

Le descritte modalità di accadimento del sinistro, in difetto di ulteriori elementi di segno opposto, non consentono di ravvisare un comportamento gravemente colposo dell’assicurato idoneo ad escludere il diritto all’indennizzo ex art. 1900 c.c., nemmeno sotto il profilo della causalità concorrente (“conditio sine qua non”).

Tanto a fronte di un comportamento che, pur non esente da ogni possibile censura, evidenzia comunque l’intenzione dell’assicurato di scongiurare il rischio di un impossessamento del bene ad opera di terzi. La Suprema Corte ha considerato integrate le “cautele normali” in un caso in cui il veicolo non era stato chiuso a chiave perché la portiera era stata danneggiata da un pregresso tentato furto e non riparata. Il proprietario, prima di lasciare parcheggiato sulla pubblica via il proprio automezzo aveva inserito il sistema bloccasterzo e aveva portato con sé le chiavi per la messa in moto. Secondo i giudici di legittimità “.a prescindere dal considerare che costituisce nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, da un lato, che sono sufficienti pochi attimi per “aprire”, senza la chiave in dotazione qualsiasi autovettura “di serie” e senza destare l’attenzione dei passanti, dall’altro, che la pur “sistematica” chiusura delle portiere da parte degli automobilisti non esclude che il furto di autovetture – come a tutti noto – sia frequentissimo…” (Cass. n. 4967/2007).

La logica sottesa alla decisione è che la diligenza richiesta al proprietario non comprende tutte le cautele necessarie e concretamente esigibili (Cass. civ. n. 2995/1994). È sufficiente che siano state adottate delle cautele idonee a ostacolare l’illecito impossessamento del mezzo. Come è stato esattamente osservato (cfr. Tribunale Treviso 15/3/2011), un comportamento connotato da colpa grave implica l’accertamento di una condotta di straordinaria ed evidente negligenza che, superando anche l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, non sia rapportabile neppure a quel minimo grado di accortezza naturalmente esigibile da chiunque. A ciò si aggiunga che, una clausola contrattuale che escluda l’indennizzabilità del sinistro anche per il caso di colpa lieve dell’assicurato – in cui rientra pure l’inosservanza della diligenza del buon padre di famiglia – assume valore limitativo della responsabilità dell’assicuratore, con la conseguenza che la sua efficacia è subordinata alla specifica approvazione per iscritto da parte dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1341, co. 2° c.c. (Cass. civ. n. 4041/1990).

Nella fattispecie che ci occupa, l’attore, dopo aver posizionato l’imbarcazione (col motore in avaria) all’interno del porticciolo di Plataria, si è peritato di chiuderla portando con sé le chiavi e la relativa documentazione, e tanto basta per ritenere tale comportamento come improntato alla diligenza media, tanto più ove si consideri che dalla polizza assicurativa non risultano apposte e tantomeno approvate clausole specifiche che subordinino l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi. La quaestio è comunque priva di rilevanza pratica, posto che il furto dell’imbarcazione è avvenuto in un momento successivo, ovvero quando la stessa non era più sotto il potere di controllo e di vigilanza dell’attore, essendo stata affidata al meccanico (…) per la riparazione, il quale, con la consegna della barca (id est: delle relative chiavi) per l’esecuzione della prestazione, per tale solo fatto aveva assunto, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l’obbligo accessorio di custodirla fino alla riconsegna.

Il comportamento gravemente colposo e/o la conclamata responsabilità di quest’ultimo nell’adempimento dell’obbligo di custodia (già presunta ex lege) e, quindi, l’imputazione ad un terzo del furto del bene per dolo o colpa grave, non esime l’assicuratore dall’obbligo di corrispondere all’assicurato l’indennizzo, secondo le condizioni di polizza.

Dal tenore letterale nonché dalla ratio dell’art. 1900 cod. civ. – ispirato al principio che l’assicurazione non può estendersi ai rischi provocati volontariamente o con colpa grave dello stesso soggetto che ne trae beneficio – discende l’ovvia conseguenza che l’assicuratore rimane obbligato per i sinistri imputabili a dolo o colpa grave di soggetti diversi da quelli specificati nell’articolo stesso (ossia il contraente, l’assicurato ed il beneficiario).

Il citato articolo, invero, dopo aver escluso dall’assicurazione i sinistri cagionati dal dolo o la colpa grave del contraente, dell’assicurato e del beneficiario, al capoverso precisa che l’assicuratore è invece obbligato quando il dolo o la colpa grave sia a carico delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere. A maggior ragione questo è a dirsi quando il dolo o la colpa grave sia semplicemente imputabile ad un terzo (v. ex plurimis Cass. civ. n. 1430/2015). Sul quantum dell’indennizzo.

Con ordinanza in data 20-02-2019, il Giudice Dr.ssa (…) ha conferito l’incarico al nominato C.t.u. Ing. (…), formulando il seguente quesito: “Accerti il CTU i danni riportati dalla barca dell’attore in conseguenza del furto avvenuto e ne quantifichi i costi di riparazione e rimessa in pristino, specificando il valore della barca alla data del sinistro”. Il C.t.u., seguendo un percorso argomentativo immune da vizi logici, incompletezze o incongruenze, dal quale pertanto il Tribunale non ha motivo di discostarsi, ha quantificato il danno (ivi compresi i costi di riparazione) riportato dall’imbarcazione (in conseguenza dell’evento furto) nell’equivalente pecuniario di Euro 157.943,3, al netto di I.v.a.

Circa il valore della barca all’epoca del sinistro (anno 2014), il C.t.u. ha ritenuto di quantificarlo, sulla base delle indagini di mercato, nell’importo variabile contenuto nella fascia da Euro 140.000,00 ad Euro 160.000,00.

Questo Giudice ritiene di discostarsi dalla valutazione operata dall’ausiliario circa il valore della barca all’epoca del sinistro, per le ragioni che seguono.

Come noto, a mente dell’art. 1905 c.c. “l’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro”. L’art. 1908 c.c. prevede che “Nell’accertare il danno, non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”. Il comma 2° della citata norma ammette che le parti stabiliscano il valore delle cose assicurate già al momento della conclusione del contratto, purché mediante stima accettata per iscritto; chiarisce, però, il comma 3 che “Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti”.

Ciò posto, va detto che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo il valore reale del bene cui deve farsi riferimento non deve necessariamente corrispondere a quello di mercato, il quale può costituire idoneo parametro di riferimento solo in mancanza di altre fonti più attendibili, come ad es. il prezzo d’acquisto.

Nel caso in esame, dalle annotazioni vergate in data 17/6/2011 sulla licenza di navigazione – spazio riservato alle annotazioni per le unità impiegate in attività di locazione e noleggio, depositata dall’attore, risulta che l’imbarcazione di cui trattasi è stata acquistata dalla società (…) s.r.l. per il prezzo di Euro 69.080,00 e da questa venduta alla società di leasing (…) S.p.A. (poi concessa in locazione finanziaria al (…)) per il prezzo di Euro 123.333,33, da intendersi, in difetto di ulteriori specificazioni, comprensivo di Iva.

L’attore non ha dedotto né provato e, comunque, dalla documentazione versata in atti non risulta che, medio tempore, sulla barca siano stati effettuati interventi tali da accrescerne il valore. Ora, a prescindere dalla curva di deprezzamento nel tempo dell’unità (criterio applicabile nelle valutazioni di mercato), può ragionevolmente affermarsi che il valore reale dell’imbarcazione al tempo del sinistro (anno 2014) non era superiore ad Euro 120.000,00, Iva inclusa. Consegue che, all’attore va riconosciuto e liquidato a titolo di indennizzo il complessivo importo di Euro 120.000,00. Assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell’assicurato, detto importo ha natura di debito di valore (Cass. n. 15868/2015), con la conseguenza che deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell’assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 c.c..

L’onere delle spese giudiziali va regolamentato in maniera differenziata tra le parti processuali, in considerazione dell’esito della lite e secondo il principio di causalità.

Le spese sostenute dalle convenute (…) GmbH e (…) – Rappresentanza per l’Italia, liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 aggiornati con DM n. 37/2018, nell’importo medio tabellare, sono pertanto poste a carico dell’attore.

L’accoglimento della domanda attorea, ancorché parziale, in considerazione della riduzione della pretesa risarcitoria giudizialmente postulata, comporta la condanna della soccombente convenuta (…), alla refusione delle spese di lite sostenute dall’attore, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri ministeriali nell’importo medio tabellare. Le spese di C.t.u. vanno definitivamente poste a carico della convenuta soccombente (…).

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

– Dichiara il difetto di legittimazione passiva delle convenute (…) GmbH e (…) – Rappresentanza per l’Italia e, per l’effetto, condanna l’attore a rifondere alle predette società le spese di giudizio, che liquida per ciascuna in Euro 13.430,00, per onorari, oltre rimborso forf. spese generali 15%, C.p.a ed I.v.a., se ed in quanto dovuta;

– accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna la (…), in persona del legale rappresentante p. t., a pagare all’attore (…), a titolo di indennizzo per i danni subiti all’imbarcazione (…), Mod. Elan 42 Power HT, in virtù della polizza assicurativa n. (…), a causa ed in dipendenza del furto della stessa avvenuto in Plataria (Grecia), ad opera di ignoti, la somma di Euro 120.000,00, oltre la rivalutazione monetaria decorrente dalla data del sinistro al deposito della sentenza, nonché gli interessi legali successivi sul capitale rivalutato fino all’effettivo saldo;

– condanna la (…), in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all’attore le spese e competenze di lite, che liquida in complessivi Euro 14.216,00, di cui Euro 786,00 per spese ed Euro 13.430,00, per onorari, oltre rimborso forf. spese generali 15%, C.p.a. ed I.v.a., con distrazione in favore del procuratore anticipatario che ha reso la dichiarazione di rito Avv. (…);

– pone in via definitiva carico della convenuta (…), le spese di C.t.u. pari ad Euro 1.688,11, oltre accessori fiscali e previdenziali se ed in quanto dovuti, e, per l’effetto, condanna la medesima società convenuta a rimborsare detta somma all’attore che ne ha fatto anticipazione.

Così deciso in Taranto il 17 settembre 2021.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.