In tema di forma scritta “ad substantiam” dei contratti della P.A., il requisito e’ soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volonta’ tra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo cosi’ possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorita’ tutoria.

Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|27 luglio 2022| n. 23460

Data udienza 13 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22617-2021 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– Ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’AVVOCATURA DELLA REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);

– Controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di ROMA depositata il 2/2/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022, dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

L’Avv. (OMISSIS) convenne in giudizio la Regione Lazio innanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di Euro 309.744,34 per l’attivita’ professionale resa nell’ambito del procedimento svoltosi innanzi al TAR del Lazio, R.G. n. 11763/2004;

il Tribunale di Roma accolse la domanda dell’Avv. (OMISSIS) ritenendo che il compenso professionale per l’incarico conferito dalla Regione Lazio andasse calcolato sulla base dei minimi tariffari previsti per le cause di valore determinato, corrispondente, nella specie, a parte del petitum indicato nel ricorso e cioe’ la somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni, pari a Euro 94.905.777,00;

la Regione Lazio propose appello avverso tale sentenza deducendo la violazione e la falsa applicazione dello scaglione tariffario ai fini della determinazione del compenso professionale, l’erronea valutazione della prova dell’attivita’ processuale effettivamente svolta ai fini della determinazione del compenso professionale, la violazione dell’articolo 1219 c.c. relativamente all’individuazione della decorrenza degli interessi legali nonche’ l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui condanno’ l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite.

la Corte di Appello di Roma, rilevando d’ufficio la questione, ritenne nullo il contratto di patrocinio concluso tra la Regione Lazio e l’Avv. (OMISSIS), in quanto mancante di forma scritta contestuale – in un unico documento – e dunque non rispondente ai requisiti richiesti dal Regio Decreto n. 2440 del 1923, articolo 17;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. (OMISSIS) sulla base di tre motivi;

la Regione Lazio ha resistito con controricorso;

in prossimita’ dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative;

il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 2440 del 1923, articoli 16 e 17 nonche’ dell’articolo 83 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte di appello ritenuto che il conferimento della procura alle liti seguita dal concreto svolgimento dell’incarico difensivo fosse sufficiente a perfezionare il contratto concluso tra il privato e la Pubblica Amministrazione;

con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza della Corte di appello per totale mancanza di motivazione in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 3 e articolo 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il Giudice omesso di specificare i motivi per cui aveva ritenuto di applicare il principio di diritto generale attinente ai requisiti minimi del contratto concluso con la Pubblica Amministrazione, in luogo del principio di diritto peculiare per il caso di specie;

con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 101 c.p.c. e 2041 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, per aver dichiarato l’inammissibilita’ della domanda di indebito arricchimento per essere stata tardivamente proposta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello;

e’ fondato il primo motivo di ricorso;

in tema di forma scritta “ad substantiam” dei contratti della P.A., il requisito e’ soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volonta’ tra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo cosi’ possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorita’ tutoria (Cass. civile, Sez. II, 06/08/2019, n. 21007; Cass. Civile, Sez. VI, 16/.02/2012, n. 2266; Cass. Civile, Sez. VI, 05/06/2020, n. 10675 non massimata);

e’ quindi errata la decisione della Corte di Appello di Roma che si e’ discostata dal principio di diritto sopra enunciato;

la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perche’ si adegui al principio di diritto sopra richiamato;

i restanti motivi restano assorbiti;

il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

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