E’ permesso all’avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa, conservando il diritto agli onorari relativi all’attivita’ svolta fino al momento del recesso, salvo, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l’esistenza.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|25 luglio 2022| n. 23077

Data udienza 9 marzo 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10659/2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa D’OVIDIO Paola, che ha chiesto accogliersi i primi due motivi di ricorso, con l’assorbimento dei restanti motivi;

Lette le memorie delle parti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2395/2016, emesso dal Tribunale di Firenze a favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per la somma di 196.746,36 Euro, oltre interessi legali e spese, a titolo di compenso professionale per attivita’ di assistenza giudiziale in causa di merito ed in due procedimenti cautelari avanti al Tribunale di Brescia.

(OMISSIS) s.r.l. eccepiva l’inadempimento grave degli avvocati per avere gli stessi receduto senza giusta causa dal mandato professionale relativo alla causa di merito, in violazione dell’articolo 2237 c.c., e affermava che agli stessi non fosse dovuto alcun compenso; in via subordinata, la societa’ contestava l’importo delle pretese creditorie degli avvocati.

Gli avvocati (OMISSIS) resistevano all’opposizione.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza n. 2225/2017, affermando che al caso di specie poteva applicarsi in via analogica la disposizione del preventivo sottoscritto dalla cliente e dagli avvocati in forza della quale, se il processo si fosse chiuso prima dell’istruttoria, il compenso professionale, come determinato per la definizione della controversia e commisurato ad una percentuale del 3% del valore della causa, indicato nel preventivo, sarebbe stato decurtato del 30%, revocava il decreto ingiuntivo e condannava (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore degli opposti dell’importo di 125.138,07, oltre iva, cpa e interessi legali e delle spese di lite.

In motivazione, disattese le eccezioni circa l’inammissibilita’ dell’opposizione in quanto proposta con citazione anziche’ con ricorso, si rilevava che per il contratto d’opera professionale dell’avvocato, e relativamente alle prestazioni giudiziali, vi e’ una disciplina derogatoria di quella generale di cui all’articolo 2237 c.c., (che invece contempla la rinuncia all’incarico solo per giusta causa) la quale, come confermato dal dettato dell’articolo 85 c.p.c., consente al difensore di poter sempre rinunciare, purche’ il recesso sia esercitato in maniera tale da evitare pregiudizi al cliente, profilo questo che non era investito della difese dell’opponente.

Peraltro, gli opposti avevano altresi’ allegato che fosse venuto meno il rapporto fiduciario con la dirigenza della societa’ che a sua volta controllava l’opponete, circostanza questa che legittimava la ricorrenza di un’ipotesi di giusta causa, come confermato dal fatto che la societa’ era rimasta del tutto inerte a fronte delle richieste dei professionisti di avere il pagamento a seguito dell’invio dei progetti di notula.

Quindi, richiamato il contenuto del preventivo, a fronte della deduzione dell’opponente secondo cui lo stesso non contemplasse anche l’ipotesi di rinuncia al mandato, il Tribunale riteneva che nello stesso preventivo si disciplinasse l’ipotesi in cui il processo si fosse chiuso prima dell’istruttoria, prevedendosi una riduzione del compenso dovuto per l’intero svolgimento del processo per una percentuale del 30%.

Tale pattuizione poteva essere applicata in via analogica anche per l’ipotesi di rinuncia all’incarico.

Occorreva invece far riferimento alle tariffe professionali per la liquidazione dei compensi maturati per l’assistenza nei due procedimenti cautelari, posto che il preventivo aveva riguardo alla sola causa di merito, ed a tal fine occorreva tenere conto dell’attivita’ sostanzialmente unitaria svolta dai professionisti, come confermato anche dal fatto che i due procedimenti erano stati poi riuniti.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze propone ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., (OMISSIS) s.r.l. sulla base di quattro motivi di ricorso, illustrati da memorie. Resistono con controricorso gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno a loro volta depositato memorie in prossimita’ dell’udienza pubblica.

2. Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione all’articolo 85 c.p.c., ed all’articolo 2237 c.c., comma 2, e si contesta che il Tribunale e’ incorso in errore nel riconoscere il compenso ai professionisti, sebbene l’esercizio del recesso sia avvenuto in assenza di giusta causa, circostanza questa che priva il prestatore d’opera intellettuale del diritto al corrispettivo.

La tesi di parte ricorrente fa richiamo alla previsione di cui all’articolo 2237 c.c., comma 2, che nel prevedere la possibilita’ di recesso del professionista solo in caso di giusta causa, implica che ove quest’ultima manchi, alcun compenso puo’ essere attribuito per l’attivita’ svolta sino al momento del recesso.

Reputa pero’ il Collegio che la soluzione alla quale e’ pervenuto il Tribunale nel provvedimento gravato sia incensurabile, risultando conforme alla, sia pur risalente, giurisprudenza di questa Corte, che ha sottolineato la specificita’ della disciplina dettata per l’attivita’ dell’avvocato, volta appunto a derogare alla previsione di carattere generale dettata dal citato articolo 2237 c.c..

A tal fine rileva in primo luogo l’articolo 85 c.p.c., che dispone, ancorche’ al fine di limitare i disagi provocati dalla rinuncia alla controparte, che “la procura puo’ essere sempre revocata e il difensore puo’ sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finche’ non sia avvenuta la sostituzione del difensore”, ma sottendendo con tale formulazione la soluzione per cui il recesso dell’avvocato dal mandato e’ sempre ammessa, e non quindi necessariamente ancorata alla ricorrenza della giusta causa (in termini analoghi si veda anche quanto previsto per il processo penale dagli articoli 107 e 108 c.p.p.).

Sempre in relazione alle fonti normative, e’ stato valorizzato il dettato della L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 7, che, con riguardo proprio alla disciplina del corrispettivo per le cause non giunte a compimento stabilisce che “per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all’avvocato gli onorari corrispondenti all’opera prestata”, previsione anche questa che riferisce in maniera ampia di un diritto di recesso dell’avvocato, senza alcuna richiamo alla necessita’ della giusta causa, e senza quindi in alcun modo vincolare il diritto al corrispettivo per l’attivita’ prestata sino al momento del recesso alla circostanza che la scelta del professionista sia stata dettata da una giusta causa.

In linea con tale scelta del legislatore si pone anche la specifica disciplina dell’articolo 32 del codice deontologico forense vigente la quale prevede che:

“Rinuncia al mandato 1. L’avvocato ha la facolta’ di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

3. In ipotesi di irreperibilita’ della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalita’, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato e’ esonerato da ogni altra attivita’, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.

4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non e’ responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.

Risulta quindi confermata la soluzione circa la libera recedibilita’ dal mandato anche ad opera dell’avvocato, il quale e’ tenuto sempre a preservare il cliente da pregiudizi derivanti dalla propria decisione di recedere dal rapporto d’opera.

Anche la dottrina occupatasi del tema non ha mancato di sottolineare la peculiarita’ della disciplina dettata dalle norme indicate chiaramente derogatorie del dettato di cui all’articolo 2237 c.c., comma 2, prevalendo in tal caso, oltre al criterio di specialita’, anche quello cronologico, essendo la L. n. 794 del 1942, sia pur di qualche mese, successiva all’emanazione del codice civile.

Alla conclusione fatta propria dai giudici di merito e’ peraltro pervenuta anche la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1380/1959), secondo cui l’assenza di giusti motivi non puo’ costituire in colpa il patrono che dismetta il mandato, stante la norma dell’articolo 85 c.p.c., la quale, in – armonia con la particolare natura del rapporto che si instaura tra cliente e patrono, – attribuisce ad entrambi il potere di recedervi, l’uno mediante la revoca della procura, l’altro mediante la rinuncia.

Ancorche’ il principio non sia stato riaffermato in tempi recenti in maniera cosi’ netta, sottendono l’adesione allo stesso, ad esempio l’affermazione secondo cui il diritto di recesso deve essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio al cliente e che, nel caso in cui non sussista una giusta causa, il difensore e’ tenuto al risarcimento del danno di cui il cliente abbia provato l’esistenza (Cass. 16 marzo 2011 n. 6170), che appunto correla all’assenza della giusta causa, non gia’ l’inammissibilita’ del recesso ovvero il venir meno del diritto al compenso, ma solo la potenziale responsabilita’ risarcitoria nei limiti in cui il cliente provi il danno subito.

In tal senso rileva anche l’affermazione, supportata dal richiamo alla previsione di cui al Regio Decreto n. 794 del 1942, articolo 7, secondo cui nei giudizi iniziati ma non conclusi il cliente deve al proprio avvocato gli onorari ed i diritti per l’opera svolta fino alla cessazione del rapporto, sia nell’ipotesi di giudizi non compiuti per ragioni processuali sia nei casi di giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato (Cass. 06 ottobre 2000 n. 13329; Cass. 09 novembre 1966 n. 2742).

In definitiva deve ribadirsi che l’articolo 85 c.p.c., e la L. n. 794 del 1942, articolo 7, sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell’articolo 2237 c.c., per effetto della quale e’ permesso all’avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l’esistenza, di cui pero’ non si controverte nel caso di specie, in assenza di allegazione da parte della cliente – riconoscendo al difensore il diritto agli onorari relativi all’attivita’ svolta fino al momento del recesso.

Alla luce di queste considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

3. Con il secondo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione all’articolo 2237 c.c., comma 2, nonche’ all’articolo 115 c.p.c., e si sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere sussistente la giusta causa di recesso degli opposti solo sulla base del mancato pagamento delle fatture inviate dai professionisti nella stessa data in cui avevano comunicato il recesso.

Il secondo motivo di ricorso e’ assorbito dal rigetto del primo in quanto, come supra illustrato, la sussistenza di una giusta causa di recesso non rileva, ai fini del riconoscimento del dirotto al compenso degli opposti, essendo quindi del tutto ininfluente ai fini dell’esito del giudizio verificare se nella specie ricorresse altresi’ una giusta causa a supporto della scelta dei difensori della ricorrente.

4. Con il terzo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione all’articolo 2233 c.c., comma 1, e articolo 2237 c.c., comma 2, e al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 1, all’articolo 1362 c.c., all’articolo 12 disp. gen., nonche’ all’articolo Al secondo periodo del preventivo, e si contesta che il Tribunale ha errato nell’applicare in via analogica al caso del recesso dell’avvocato la previsione del contratto riferita alla eventualita’ che il processo si chiudesse prima dell’istruttoria, in quanto l’eventuale compenso del difensore doveva essere determinato dal giudice.

Il motivo deve essere accolto.

La decisione impugnata non risulta corretta laddove ha applicato in via analogica la previsione contrattuale sulla determinazione del compenso dell’avvocato dettata per il caso in cui il processo si fosse chiuso prima dell’istruttoria, ritenendosi applicabile, appunto per analogia anche all’ipotesi qui in esame in cui non sia intervenuta una definizione anticipata dal processo, ma sia piuttosto avvenuta una cessazione del rapporto professionale per la decisione di recedere da parte del professionista.

Trattasi pero’ di applicazione analogica che contrasta con la giurisprudenza di questa Corte che anche di recente ha ribadito che “nell’interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all’articolo 1363 c.c., impone di desumere la comune intenzione delle parti dall’esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l’analogia, contemplata dall’articolo 12 preleggi, comma 2, per le sole norme di legge” (Cass. 26 marzo 2021 n. 8630; Cass. n. 30420/2017).

La soluzione del Tribunale risulta quindi emessa in violazione del richiamato principio e cio’ determina la sua cassazione, dovendo il giudice di rinvio procedere a nuovo esame della vicenda, verificando se possa egualmente farsi richiamo al contenuto dell’accordo volto a predeterminare la misura dei compensi, ma senza far ricorso all’analogia, ovvero se invece debba farsi riferimento alla disciplina legale a carattere sussidiario.

5. Con il quarto motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 10, 12 e 15 c.p.c., articolo 2233, commi 1 e 2, al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 5, agli articoli 5, 6 e 40, articolo 43, comma 2, del Codice deontologico forense, all’articolo 1418, comma 1, e si contesta che il Tribunale non ha riscontrato la violazione degli obblighi di informazione gravanti sul professionista e del principio di proporzionalita’ ed adeguatezza del compenso rispetto all’opera effettivamente prestata.

Il motivo e’ assorbito a seguito dell’accoglimento del terzo, dovendo il giudice di rinvio, come detto, verificare se il compenso debba essere determinato sulla base dell’accordo delle parti o se invece sia necessario far riferimento ai criteri legali, sicche’ in questa seconda ipotesi la censura non avrebbe ragion d’essere.

6. Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Firenze, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo, ed assorbiti il secondo ed il quarto motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.