in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un’intervista, il requisito della verita’ dei fatti deve essere apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall’intervistato. Ne discende che il giornalista non puo’ essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall’intervistato laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, sempreche’ ricorrano gli ulteriori requisiti dell’interesse pubblico alla diffusione dell’intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|25 luglio 2022| n. 23166

Data udienza 28 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19056/2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Societa’ Editoriale (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2021 della Corte d’appello di Palermo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/6/2022 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2268/2016, rigettava le domande proposte da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS), dei giornalisti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), della Societa’ Editoriale (OMISSIS) s.p.a., quale editrice del quotidiano e del sito internet omonimi, e di (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di direttori responsabili di tali testate giornalistiche, al fine di veder condannati i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla pubblicazione, nelle edizioni del (OMISSIS) del quotidiano cartaceo e sul sito internet (OMISSIS), dell’articolo dal titolo “(OMISSIS)”, a firma di (OMISSIS), dell’articolo dal titolo “(OMISSIS)” a firma di (OMISSIS) e dell’articolo dal titolo “(OMISSIS)”, a firma di (OMISSIS) e (OMISSIS).

2. La Corte d’appello di Palermo, a seguito dell’impugnazione presentata da (OMISSIS) s.p.a., condivideva le valutazioni fatte dal tribunale.

In particolare, riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che l’articolo “(OMISSIS)” fosse espressione di un diritto di cronaca correttamente esercitato, poiche’ lo scritto riportava fedelmente e in modo imparziale un’intervista giornalistica resa da (OMISSIS) che presentava profili di interesse pubblico all’informazione.

Osservava che le affermazioni contenute nell’articolo dal titolo “(OMISSIS)” risultavano scriminate dall’esercizio del diritto di critica, poiche’ la questione presa in esame assumeva un indubbio rilievo sociale, per i soggetti coinvolti e la tematica affrontata, ed era stata trattata con linguaggio proporzionato.

Reputava, infine, che il terzo articolo, dal titolo “(OMISSIS)”, fosse anch’esso espressione di un diritto di critica esercitato facendo ricorso a espressioni veridiche e con un linguaggio che, seppur non privo di carattere polemico, non trasmodava in toni ingiuriosi, offensivi o svilenti.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 2 marzo 2021, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a. prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso la Societa’ Editoriale (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Entrambe le parti hanno depositato memoria hanno depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4. Questo collegio ritiene che l’istanza di rimessione in termini presentata dal ricorrente, onde poter provvedere al deposito cartaceo del ricorso per cassazione ex articolo 369 c.p.c., meriti di essere accolta.

L’odierna ricorrente ha effettuato, lunedi’ 31 maggio 2021, la notifica del ricorso per cassazione volto a impugnare la sentenza n. 307/2021 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata in data 2 marzo 2021 e notificata il 30 marzo 2021.

Risulta documentalmente dimostrato che il difensore della ricorrente, in data 17 giugno 2021, ha effettuato il deposito prescritto dall’articolo 369 c.p.c. in via telematica, a mezzo di un programma gestionale per la redazione e il deposito degli atti giudiziali, ricevendo dal sistema la segnalazione di un’anomalia che necessitava di una verifica da parte della cancelleria.

La documentazione allegata all’istanza attesta che il difensore, in data 18 giugno, 21 giugno e 6 luglio 2021, ha domandato conferma alla cancelleria di questa Corte dell’avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso, ricevendo risposta soltanto il successivo 16 luglio 2021, quando i referenti per il processo telematico hanno fatto presente che il deposito non poteva essere accettato a causa di un errore, imputabile al fornitore del programma e non modificabile (come risulta dalla mail del medesimo ufficio del 20 luglio 2021, inviata dopo aver avuto riscontro dal fornitore), nell’inserimento del codice ufficio.

Il motivo per cui il deposito telematico, tempestivamente effettuato, non e’ andato a buon fine consiste, quindi, in un errore di indicazione del codice ufficio ascrivibile al programma utilizzato e non emendabile.

Questa situazione e’ stata rappresentata soltanto il 16 luglio 2021 alla parte, la quale, dopo aver ricevuto conferma il 20 luglio 2021 dell’impossibilita’ di procedere all’accettazione dell’atto da parte della cancelleria, pur in assenza di errori fatali, ha provveduto il giorno successivo al deposito in forma cartacea, unitamente all’istanza di rimessione in termini.

Risulta cosi’ dimostrato non solo che l’errore non era dovuto, in origine, a un comportamento negligente della parte ma a una disfunzione, non nota, del programma da questa utilizzato, ma anche che la medesima si e’ attivata ripetutamente, quando era ancora in termini per porvi rimedio, al fine di conoscere l’esito della propria attivita’, ricevendo pero’ risposta dalla cancelleria soltanto quando i termini di cui all’articolo 369 c.p.c. erano oramai definitivamente perenti.

Ne discende la necessita’ di accogliere l’istanza di rimessione in termini presentata ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di cassazione (v. Cass. 22092/2019, Cass. 30512/2018), in presenza della dimostrazione che la decadenza in cui il ricorrente e’ incorso e’ stata determinata da una causa a lui non imputabile, perche’ cagionata da un fattore estraneo alla sua volonta’, e di carattere assoluto.

5. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ la violazione dell’articolo 2697 c.c.: la Corte di appello – in tesi di parte ricorrente – ha abdicato al proprio dovere di esaminare il punto decisivo della controversia e dibattuto fra le parti costituito dalla falsita’ delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) nell’intervista pubblicata il (OMISSIS), limitandosi a scriminare la condotta del giornalista per legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Una simile omissione costituiva, anche, una violazione del principio dell’onere della prova che, una volta dedotta dal soggetto offeso la falsita’ di quanto riferito, incombe sul diffamante.

6. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

Rispetto al denunciato omesso esame di un fatto decisivo e’ sufficiente rilevare che nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello confermi la decisione di primo grado condividendone, come nel caso di specie, sia il dispositivo che la ricostruzione del fatto, il ricorso per cassazione non puo’ essere proposto – a mente del combinato disposto dell’articolo 348-ter c.p.c., commi 4 e 5 – per i motivi previsti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

A questo proposito giova ricordare che la previsione d’inammissibilita’ del ricorso per cassazione di cui all’articolo 348-ter c.p.c., comma 5, si applica, agli effetti del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv. nella L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012 (Cass. 11439/2018), come e’ avvenuto in questo procedimento (dove la citazione in appello risale al 20 luglio 2016).

Risulta poi priva di decisivita’ la violazione di legge denunciata, perche’ – come ha correttamente ricordato la Corte di merito – in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un’intervista, il requisito della verita’ dei fatti deve essere apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall’intervistato. Ne discende che il giornalista non puo’ essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall’intervistato laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, sempreche’ ricorrano gli ulteriori requisiti dell’interesse pubblico alla diffusione dell’intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto (v. Cass. 23168/2014; si vedano nello stesso senso, nella giurisprudenza penale di questa Corte, Cass. 41013/2021, Cass., Sez. U., 37140/2001).

7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 21 Cost., articoli 51 e 595 c.p., articoli 2043 e 2049 c.c., articolo 10 CEDU e articolo 19 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: la Corte d’appello, pur essendo chiamata, nel valutare la sussistenza della diffamazione, a esaminare le singole espressioni denunciate nel contesto in cui erano state propalate, al fine di comprendere quale fosse il loro significato complessivo, non ha colto – in tesi di parte ricorrente – la valenza gravemente diffamatoria delle dichiarazioni rese nell’intervista da (OMISSIS) e di tutti gli articoli complessivamente esaminati, che non potevano essere scriminati ne’ sotto il profilo del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ne’ sotto quello del legittimo esercizio del diritto di critica.

In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto scriminato l’articolo a firma di (OMISSIS) (“(OMISSIS)”) dal legittimo esercizio del diritto di cronaca malgrado che, tanto nell’intervista in esso contenuta, quanto nel successivo articolo a firma del medesimo giornalista e del (OMISSIS) (“(OMISSIS)”), le false dichiarazioni rese dallo (OMISSIS) fossero state condivise ed avvalorate dai giornalisti, in violazione del loro obbligo di imparzialita’.

Altrettanto erroneamente la Corte di merito ha ritenuto scriminati gli articoli a firma l’uno della (OMISSIS), l’altro dei colleghi (OMISSIS) e (OMISSIS), in ragione dell’assenza di alcun obbligo per gli autori di esporre anche argomenti di segno contrario, finendo cosi’ per legittimare le molteplici falsita’, allusioni ed omissioni che avevano concorso a rappresentare ai lettori una commistione di (OMISSIS) s.p.a. con la mafia.

I giornalisti – sottolinea la compagine ricorrente – si sono serviti di risultanze parziali e superate utili alle loro tesi, facendo ricorso alla tecnica delle mistificazione e del difetto di chiarezza e completezza dell’informazione, e hanno omesso di riferire che nel 2004 l’indagine per riciclaggio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) era stata archiviata, in mancanza di adeguati riscontri, e il Tribunale di Palermo aveva accertato che i flussi finanziari delle holdings erano gia’ nella disponibilita’ del gruppo (OMISSIS) in anni precedenti al 1978.

8. Il motivo risulta inammissibile nella sua prima parte e fondato, invece, rispetto agli ulteriori argomenti sollevati.

8.1 L’odierna ricorrente contesta in primo luogo la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca per la pubblicazione, all’interno dell’articolo a firma del solo (OMISSIS), di un’intervista di falso tenore, che il giornalista e la societa’ editrice non si sarebbero limitati a riportare, ma avrebbero avvalorato e ammantato di plausibilita’ per prenderne poi le mosse al fine di pubblicare gli ulteriori articoli diffamatori in contestazione.

La tesi, all’evidenza, non solleva alcuna contestazione in diritto in ordine al rilievo della Corte di merito secondo cui il giornalista che effettua un’intervista puo’ beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca, con riferimento al contenuto della dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale e sempre che l’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione (cfr. pag. 10 della decisione impugnata), ed anzi mostra di condividerla, ma intende sostenere, nel merito, che il giornalista, piuttosto che tenere un contegno imparziale, abbia invece “totalmente sposato le falsita’ propalate nell’intervista” (v. pag. 14 del ricorso).

Simili caratteristiche della censura comportano la sua inammissibilita’, dato che la stessa finisce per esprimere un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto (in ordine all’individuazione di un contegno imparziale del giornalista e all’uso da parte sua di un linguaggio obiettivo e corretto) che, essendo frutto di una determinazione discrezionale della Corte di merito, non e’ sindacabile in sede di legittimita’.

A proposito dell’azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha piu’ volte chiarito che la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti da argomentata motivazione (Cass. 5811/2019, Cass. 6133/2018).

8.2 L’articolo “(OMISSIS)” – stando alla ricostruzione in fatto della Corte di merito – “verte sulle origini dell’attivita’ imprenditoriale dell’on. (OMISSIS) e, attraverso la veloce rassegna di brani di specifici atti giudiziari, quali la requisitoria dei Pubblici Ministeri al processo a carico di (OMISSIS), la sentenza di primo grado del medesimo processo, una consulenza dell’accusa e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), manifesta l’esistenza di dubbi sulle effettive origini delle disponibilita’ economiche impiegate dall’on. (OMISSIS) per avviare e consentire lo sviluppo delle sue imprese e una critica nei confronti di quest’ultimo, per non aver chiarito tali dubbi, rifiutandosi di rispondere in occasione del suo esame nell’ambito del predetto processo” (v. pagg. 6 e 7 della decisione impugnata).

L’articolo “(OMISSIS)” – nella descrizione fattuale compiuta dai giudici distrettuali – “muove, innanzitutto, dalla notizia della smentita da parte dell’avv. (OMISSIS), difensore dell’on. (OMISSIS), delle circostanze riferite dall’intervistato (OMISSIS) e accompagna la notizia con una serie di considerazioni, basate sulle dichiarazioni in giudizio di (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), sulle risultanze di una consulenza tecnica, disposta dalla Procura di Palermo nell’ambito di un procedimento giudiziario e affidata al consulente (OMISSIS), e di una dichiarazione di (OMISSIS), rilasciata nell’anno 2000, in base alle quali i medesimi autori ritengono implausibile la smentita del legale dell’on. (OMISSIS)” (pag. 7).

8.3 Il secondo profilo di censura sollevato dalla societa’ ricorrente contesta la tesi della Corte palermitana secondo cui la critica, mirando a valutare soggettivamente una data informazione, non comporta l’obbligo di esporre anche argomenti di segno contrario e sostiene che un simile assunto ha finito per legittimare l’esercizio di un diritto di critica fondato su dati incompleti e superati.

Sotto questo profilo il mezzo in esame merita di essere condiviso.

Se e’ pur vero che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non puo’ che essere soggettivo e separato rispetto ai fatti stessi, resta comunque fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verita’, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, cosi’ come accade per il diritto di cronaca (Cass. 7847/2011).

In altri termini, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; tuttavia, per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verita’, sia pure non assoluta, ma – come gia’ si e’ detto – ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. 25420/2017).

8.4 E’ evidente, poi, che togliendo porzioni della complessiva realta’ fattuale che si intende criticare si puo’ alterare la veridicita’ della descrizione fattane, nel caso in cui le parti tralasciate abbiano caratteristiche tali da compromettere il significato di quanto espressamente riferito.

La ricostruzione parziale dei fatti, ove sia avvenuta omettendo di riferire circostanze capaci di attribuire a quanto narrato un senso del tutto diverso, influisce quindi sul carattere di veridicita’ del fatto presupposto ed oggetto della critica.

Il che significa che la narrazione del fatto presupposto dalla critica, per corrispondere a verita’, deve avvenire non solo riferendo circostanze in se’ veridiche, ma anche avendo cura di non tralasciare ogni rilevante circostanza di contorno che sia, per sua natura, capace di alterare in maniera rilevante il significato della narrazione compiuta.

Non e’ percio’ corretto il procedere a una ricostruzione volontariamente distorta della realta’ fattuale, omettendo ad arte porzioni di significativo rilievo con lo scopo di attirare l’attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata (v. Cass. 6902/2012).

8.5 La giurisprudenza penale di questa Corte in materia di diffamazione a mezzo stampa ha ritenuto che il diritto di cronaca non ricorra quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali e’ legittimo pretendere un’attenta verifica di tutte le fonti disponibili, con la conseguenza che, laddove si dia conto di vicende giudiziarie, incombe l’obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse (Cass. 13941/2015).

Il principio puo’ essere mutuato rispetto alla narrazione del fatto presupposto ed oggetto del diritto di critica – che, come detto, si ispira ai medesimi principi regolatori del diritto di cronaca – con riguardo alla necessaria corrispondenza a verita’ della notizia di natura giudiziaria su cui l’opinione si fonda e all’obbligo di non tralasciare circostanze che possano influire in maniera rilevante sul significato di quanto narrato.

La necessaria corrispondenza a verita’ della notizia su cui l’opinione si fonda, laddove si dia conto di vicende giudiziarie risalenti nel tempo, comporta quindi l’obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse, ove tale sviluppo abbia un significativo rilievo nella rappresentazione della realta’ fattuale, cosicche’ un riferimento selettivo ed incompleto delle sorti del procedimento giudiziario costituente il fatto presupposto della critica mina il fondamento del diritto esercitato e con esso la sua portata esimente.

8.6 La Corte distrettuale ha dato atto che la societa’ appellante aveva lamentato “che non sarebbe stata adeguatamente valutata la documentazione prodotta, tendente a dimostrare la falsita’ delle notizie riportate o, comunque, che queste erano state diffuse come vere sebbene, con riguardo ad alcune di esse, e in particolare modo con riferimento alle risultanze della cd. consulenza (OMISSIS) e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), vi fossero state delle notizie successive, che avrebbero potuto indurre a dubitare della veridicita’ della prima, ma delle quali gli autori non avevano dato conto, con atteggiamento doloso o, quantomeno, negligente” (pag. 8).

A fronte di simili critiche i giudici distrettuali hanno sostenuto, rispetto al secondo articolo preso in esame, che “in considerazione della natura dello scritto, costituente, come si e’ detto, esercizio del diritto di critica, non puo’ ritenersi che sussistesse alcun obbligo da parte dell’autrice di esporre, oltre agli argomenti su cui l’opinione critica e’ stata basata, anche argomenti di segno contrario, come viene lamentato dalla societa’ appellante, che fonda la propria impugnazione sulla circostanza che l’appellata (OMISSIS) non abbia menzionato i successivi sviluppi delle indagini svolte per verificare l’attendibilita’ del collaboratore di giustizia (OMISSIS)” (pag. 13).

La decisione impugnata aggiunge, rispetto al terzo articolo preso in esame, che “anche nel caso in esame, come gia’ rilevato per l’articolo precedentemente esaminato, la natura dello scritto esclude la sussistenza di alcun obbligo da parte degli autori di esporre, oltre agli argomenti su cui l’opinione critica e’ stata basata, anche argomenti di segno contrario, come e’ stato lamentato dall’appellante, che anche in questo caso fonda la propria impugnazione sulla circostanza che gli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS) non abbiano menzionato che il consulente della Procura di Palermo, (OMISSIS), avesse successivamente precisato che le conclusioni rassegnate nella propria relazione erano frutto di un esame preliminare e sommario, destinato probabilmente ad essere sovvertito a seguito di un esame piu’ accurato della documentazione finanziaria fornita dalla (OMISSIS) S.p.A., che non era stata vagliata a causa della chiusura dell’indagine per prescrizione” (pag. 14).

Ambedue gli assunti non sono coerenti con i principi in precedenza illustrati.

Erra, infatti, la Corte di merito laddove ritiene che l’esercizio del diritto di critica non comporti la necessaria esposizione di argomenti di segno contrario, perche’ se cio’ e’ di certo vero rispetto al giudizio soggettivo espresso in relazione ai fatti raccontati, l’assunto, invece, risulta scorretto riguardo alla completezza della narrazione del fatto presupposto, oggetto della critica che, come accade anche per l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere veritiero e va riferito anche all’esito della vicenda giudiziaria (nella specie, risalente ad anni addietro), altrimenti capace – per l’omissione di significative circostanze – di alterare il significato di quanto complessivamente riportato e valutato.

I giudici distrettuali dovevano percio’ acclarare, rispetto alle due ipotesi per le quali hanno ritenuto che fosse stato legittimamente esercitato il diritto di critica, se gli articoli contenessero una ricostruzione parziale della realta’ dei fatti che, trascurando importanti elementi, rinvenibili attraverso una puntuale verifica di tutte le fonti disponibili e capaci di dare una diversa pregnanza alle vicende giudiziarie narrate, intaccasse la veridicita’ del fatto presupposto riferito e divenuto oggetto di critica.

9. La sentenza impugnata andra’ dunque cassata nei limiti indicati, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.