Con la Sentenza in oggetto la Surema Corte ricostruisce i principi, ormai consolidatisi, con riguardo al tema della responsabilita’ dello Stato, quale membro dell’Unione Europea, per omesso, intempestivo e/o incompleto recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva 2004/80/CE, relativa ai diritti delle vittime di reati intenzionali violenti.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|27 luglio 2022| n. 23414

Data udienza 25 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16207/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)); elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende” unitamente all’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2552/2017 della CORTE di APPELLO di TORINO, depositata il 30/11/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Consigliere Relatore, Dott. Paolo SPAZIANI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS), cittadini rumeni stabilmente residenti in Italia, convennero la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per mancato recepimento della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini dell’Unione Europea e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle vittime di reati intenzionali violenti un indennizzo “equo” ed “adeguato”. Esposero che il 30 gennaio 2010 il loro figlio minore, (OMISSIS), era stato violentemente assassinato e che le due persone che erano state condannate in sede penale per questo omicidio, (OMISSIS) e (OMISSIS), non avevano adempiuto all’obbligo di risarcimento del danno, essendo sprovviste di disponibilita’ economica.

2. Il tribunale di Torino rigetto’ la domanda, ritenendo che l’obbligo previsto nella Direttiva rimasta inattuata riguardasse solo le situazioni c.d. transfrontaliere (ovverosia i reati commessi in danno di vittime non residenti nel territorio dello Stato in cui l’illecito si e’ verificato), non anche le situazioni c.d. interne (determinate, cioe’, dalla commissione del reato in danno di persone stabilmente residenti nel territorio dello Stato), come quella verificatasi nella fattispecie.

3. La Corte di appello di Torino ha respinto l’appello dei danneggiati, condividendo il rilievo del primo giudice, in ordine alla limitazione del diritto attribuito dalla Direttiva alle situazioni transfrontaliere. La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto che, in ragione del carattere incompleto della Direttiva e dell’elevato margine di discrezionalita’ attribuito al legislatore interno in funzione della sua attuazione, doveva escludersi la sussistenza di una violazione grave e manifesta del diritto Europeo ad opera dello Stato italiano.

4. Propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi.

4.1. Con il primo motivo – prospettando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’ambito di applicazione della Direttiva 2004/80/CE (ed in particolare dell’articolo 12, comma 2, della stessa) fosse circoscritto alle situazioni di carattere transfrontaliero, con esclusione dall’accesso all’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti residenti nel territorio dello Stato membro in cui il reato e’ stato commesso.

4.2. Con il secondo motivo – ancora prospettando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – i ricorrenti, per un verso, criticano l’errata interpretazione ed applicazione, da parte della sentenza impugnata, della giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di responsabilita’ dello Stato membro per inadeguato recepimento nell’ordinamento nazionale di norme di diritto comunitario; per altro verso, con particolare riferimento “al carattere grave e manifesto della violazione dello Stato italiano nel mancato integrale recepimento della Direttiva 2004/80/CE”, evidenziano l’errore in cui sarebbe caduto il giudice del merito nel ritenere la Direttiva incompleta e connotata da un margine di discrezionalita’ cosi’ elevato, da escludere la sussistenza di una violazione grave e manifesta da parte dello Stato Italiano.

5. All’enunciazione dei motivi i ricorrenti fanno seguire due istanze: da un lato, invocano da questa Corte una decisione sul merito della loro domanda, ponendo in evidenza gli attributi di “equita’” ed “adeguatezza” che, in base alla Direttiva Europea, deve presentare la somma attribuita a titolo di indennizzo e che, a loro avviso, dovrebbero caratterizzare anche quella liquidata a titolo di risarcimento, con conseguente inapplicabilita’ degli importi – reputati “iniqui” e “inadeguati” – stabiliti dalla L. 7 luglio 2016, n. 112 e dai relativi decreti attuativi; dall’altro lato, formulano istanza di rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, solo per l’ipotesi in cui continui a sussistere il dubbio che l’articolo 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE non obblighi gli Stati membri a provvedere all’istituzione di un sistema di indennizzo a favore anche delle vittime di reati intenzionali violenti subiti nel territorio dello Stato di residenza.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel resistere con controricorso, ha invocato, prima ancora che il rigetto nel merito del ricorso avversario, la declaratoria di improponibilita’ e/o improcedibilita’ dello stesso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’asserita applicabilita’, alla fattispecie, dello jus superveniens costituito dalle leggi 7 luglio 2016, n. 112 e 20 novembre 2017, n. 167, le quali hanno introdotto il diritto all’indennizzo (il cui quantum e’ stato stabilito con successivi decreti ministeriali) per tutte le vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona, sia residenti che non residenti in Italia.

7. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Al fine di provvedere sulle istanze formulate e delibare i motivi di ricorso proposti, giova ricordare i principi, ormai consolidatisi, fissati da questa Corte con riguardo al tema della responsabilita’ dello Stato, quale membro dell’Unione Europea, per omesso, intempestivo e/o incompleto recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva 2004/80/CE, relativa ai diritti delle vittime di reati intenzionali violenti.

Questi principi sono stati enunciati a seguito di un intenso dialogo con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale – dopo essersi pronunciata sul tema con la sentenza 11 ottobre 2016, in C-601/14 (a conclusione della procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea in data 22 dicembre 2014, per omessa adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul territorio dello Stato, di cui all’obbligo previsto dall’articolo 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE), nonche’ con l’ordinanza presidenziale 28 febbraio 2017 (a seguito di rinuncia al rinvio pregiudiziale operato dal tribunale di Roma, con ordinanza del 24 marzo 2015, sull’interpretazione dello stesso articolo 12, par. 2, della Direttiva) – e’ stata adi’ta, nuovamente in via pregiudiziale, direttamente da questa Corte, con ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2964, sui quesiti della configurabilita’ della responsabilita’ dello Stato membro anche nei confronti di soggetti non transfrontalieri, nonche’ della possibilita’ di reputare “equo ed adeguato” l’indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti stabilito in misura fissa dal Decreto Ministeriale 31 agosto 2017, attuativo della L. n. 122 del 2016; il giudizio di rinvio pregiudiziale e’ stato definito dalla Corte di Giustizia con sentenza 16 luglio 2020, in C-129/19.

All’esito di questa pronuncia – e tenuto conto altresi’ dei criteri fondamentali gia’ affermati dalla stessa Corte di Giustizia sul tema piu’ generale della responsabilita’ degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie verso singoli cittadini per violazione del diritto dell’Unione Europea (la quale, come e’ noto, postula l’integrazione delle tre fondamentali condizioni: che la norma giuridica oggetto della violazione sia preordinata a conferire diritti a singoli; che lo Stato membro o l’istituzione comunitaria abbiano compiuto una violazione manifesta e grave dei limiti posti al loro potere discrezionale; e che esista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dal singolo: tra le altre, sentenze 19 novembre 1991, Francovich e a., in C-6/90 e C-9/90; 5 marzo 1996, Brasserie du Pecheur e Factortame, in Cause riunite C-46/93 e C-48/93; 30 settembre 2003, Keibler, in C224/01; 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, in C-268/15) questa Corte ha, dunque, affermato (Class., Sez. 3, 24/11/2020, n. 26757) – e gia’ reiteratamente ribadito (Cass., Sez. 3, 29/09/2021, n. 26302; Cass. 11/05/2022, n. 149543) – i seguenti principi:

a) occorre tenere distinte la pretesa azionata in giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno per l’inadempimento statuale all’obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell’Unione (derivante dall’articolo 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE), da quella avente ad oggetto il conseguimento, in base al diritto nazionale, dell’indennizzo previsto dalla L. 7 luglio 2016, n. 122, articolo 11 (legge emanata a seguito della procedura di infrazione, poi definita con la sentenza della Corte di Giustizia 11 ottobre 2016), la cui applicabilita’ e’ stata retroattivamente estesa a tutti i reati intenzionali violenti commessi successivamente ai 30 giugno 2005 (data di scadenza del termine per il recepimento della Direttiva) con L. 20 novembre 2017, n. 167. Si e’, infatti, chiarito, al riguardo, che si tratta di domande aventi ad oggetto distinte causae petendi e distinti petita, in quanto la seconda riguarda una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell’attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all’Unione Europea (ed ha, pertanto, ad oggetto l’adempimento di una obbligazione ex lege, da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale, che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito, il quale, nel sistema della responsabilita’ civile, sia di fonte contrattuale che aquiliana, si pone come indefettibile,presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti); la prima, invece, concerne il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di una Direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla Direttiva stessa (ed ha, pertanto, ad oggetto l’accertamento di una obbligazione risarcitoria nascente da una fattispecie di responsabilita’ per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato; responsabilita’ che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato stesso anche sul piano dell’ordinamento interno, nonche’ della necessita’ di ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’articolo 1173 c.c., deve essere inquadrata nella figura della responsabilita’ contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’articolo 2043 c.c., bensi’ da un illecito ex contractu, e cioe’ dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente);

b) avuto riguardo ai dicta contenuti nelle sentenze della Corte di Giustizia 11 ottobre 2016, in C-601/14, e 16 luglio 2020, in C129/19, deve ritenersi che l’articolo 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE imponga ad ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che comprenda tutte le vittime di qualsiasi reato intenzionale violento commesso nel suo territorio, non assumendo rilievo ne’ il dato oggettivo relativo alla natura o alla tipologia dei reati (sicche’ non puo’ ritenersi adempiente lo Stato che attribuisca il diritto di indennizzo solo in relazione a talune specie di reati, come ad es., quelli posti in essere nell’esercizio di attivita’ di terrorismo, estorsione od usura, o nell’ambito di criminalita’ organizzata) ne’ il dato soggettivo relativo alla residenza o meno delle vittime nello Stato in cui il reato viene commesso (sicche’ l’accesso all’indennizzo non puo’ essere circoscritto ai soggetti che versano in una situazione transfrontaliera);

c) la portata soggettivamente estensiva dell’articolo 12, par. 2, (ovverosia la sua applicabilita’ anche in favore delle vittime residenti nello Stato membro in cui il reato e’ stato commesso) deve essere desunta da una interpretazione piana e diretta (senza altre mediazioni volte dissipare incertezze interpretative, non altrimenti palesate) della sola direttiva 2004/80/CE, di per se’ ritenuta, ab origine, fonte chiaramente orientata a conferire anche alle vittime non transfrontaliere la tutela indennitaria da essa contemplata; pertanto, non solo l’articolo 12, par. 2, della Direttiva integra una norma preordinata a conferire un diritto anche alle persone stabilmente residenti nel territorio dello Stato membro, ma, inoltre, la mancata tempestiva trasposizione di essa nell’ordinamento interno integra una violazione grave e manifesta dell’ordinamento Europeo, non sussistendo al riguardo un potere discrezionale del singolo Stato ne’ un precedente “diritto vivente unionale” in contrasto con questa soluzione interpretativa;

d) il diritto al risarcimento verso lo Stato non postula l’impossibilita’ ma solo l’obiettiva difficolta’ di conseguire il risarcimento dal responsabile del reato: la disciplina recata dalla Direttiva trova infatti il proprio fondamento nella necessita’ di ovviare, attraverso il sistema indennitario da essa contemplato, alle oggettive “difficolta’” (e non alla impossibilita’) che la vittima di reato intenzionale violento puo’ incontrare nel conseguire il ristoro del danno patito, in conseguenza di fattori diversi attinenti alla persona del responsabile, allorche’ – come previsto dal Considerando 10 della Direttiva medesima – il reo sia privo di risorse economiche sufficienti per ottemperare alla condanna al risarcimento, oppure non sia stato individuato o non sia stato perseguito. La circostanza che, ai fini della concessione dell’indennizzo ex lege, della L. n. 122 del 2016, articolo 12 (come modificato dalla L. n. 167 del 2017, articolo 6) richieda che la vittima abbia gia’ esperito infruttuosamente l’azione esecutiva verso l’autore del reato (salvo che questi sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato), al fine di ottenere l’ottemperanza alla condanna contenuta nella sentenza irrevocabile o disposta con provvisionale, non assume rilevanza ai fini dell’azionabilita’ del diverso diritto al risarcimento del danno per omessa, incompleta o tardiva trasposizione della Direttiva Eurounitaria nell’ordinamento interno, stante la diversita’ di oggetto e di titolo tra le due domande. L’azione risarcitoria verso lo Stato, pertanto, non e’ subordinata alla preventiva escussione del responsabile del reato;

e) quando viene proposta la domanda risarcitoria, il parametro per determinare il danno risarcibile e’ costituito anzitutto dalla misura dell’indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall’obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata, in quanto e’ la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell’illecito contrattuale ascrivibile allo Stato. Tuttavia, il danneggiato puo’ dimostrare l’esistenza di perdite supplementari patite per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva: cio’ in quanto il risarcimento, a differenza dell’indennizzo, deve determinarsi in base al criterio del “danno effettivo”, e cioe’ deve tener conto di tutti gli effetti pregiudizievoli (perdita subi’ta e mancato guadagno) che siano conseguenza dell’illecito (articolo 1223 c.c.) e, anche quando venga liquidato in via equitativa per non essere possibile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare (articolo 1226 c.c.), deve tendere al ristoro integrale dello stesso;

f) d’altra parte, l’indennizzo, pur essendo la risultanza di un intervento conformativo rimesso alla discrezionalita’ del legislatore che trova fondamento nell’esigenza di interesse generale di garantire un ristoro, altrimenti non conseguibile, alle vittime di crimini che investono l’integrita’ e la dignita’ della persona (e pur non postulando, in ragione di tale suo fondamento, l’integrale riparazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’illecito), deve nondimeno essere “equo e adeguato” in relazione alle lesioni subi’te dalle vittime (articolo 12, par. 2, Direttiva 2004/80/CE; nello stesso senso il Considerando 6 della Direttiva medesima). Avuto riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza 16 luglio 2020 della Corte di Giustizia, i parametri di “equita’” e “adeguatezza”, al rispetto dei quali deve essere orientata la discrezionalita’ del legislatore interno nella determinazione dell’indennizzo, se, per un verso, non pongono la necessita’ che esso garantisca, al pari del risarcimento, il completo ristoro del danno morale e materiale subito dalla vittima, per altro verso escludono che possa essere puramente simbolico o insufficiente, in relazione al reato e alle sue conseguenze, dovendo comunque compensare, in misura appropriata, le sofferenze a cui le vittime sono state esposte. Si e’ ulteriormente precisato, al riguardo, che il criterio dell'”equita’” richiede che, nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo, si consideri anzitutto, in termini generali, la gravita’ intrinseca del reato, ponendo le vittime, in ragione della loro uguale dignita’, in una situazione di tendenziale parita’ di trattamento; mentre il criterio dell'”adeguatezza” impone di individuare parametri di personalizzazione che consentano di quantificare l’importo definitivo dell’indennizzo (eventualmente all’interno di un massimale predefinito), tenendo conto delle circostanze, soggettive ed oggettive, del concreto accadimento criminoso violento. Dunque, sebbene risarcimento e indennizzo si differenzino concettualmente e giuridicamente, quali distinti oggetti di due diversi diritti e distinti petita di due diverse domande (il primo da ancorare al danno effettivo, il secondo alla garanzia di un ristoro della dignita’ e integrita’ della vittima), tuttavia, nel loro concreto ammontare, tendono ad avvicinarsi, perche’ anche l’indennizzo, sebbene non debba necessariamente garantire un ristoro completo del danno, deve comunque rispondere ai criteri dell’equita’ e dell’adeguatezza;

g) in ogni caso, dall’ammontare riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per omessa, incompleta o tardiva trasposizione dell’articolo 12, par. 2, delle Direttiva 2004/80/CE deve essere detratta la somma eventualmente corrisposta quale indennizzo ex L. n. 122 del 2016 (e successive modifiche), in applicazione della regola generale della compensatio lucri cum damno; l’operativita’ di questa regola, nella fattispecie, trova fondamento nel rilievo che un unico soggetto, sulla base di titoli differenti, e’ tenuto sia al risarcimento del danno che alla corresponsione,, in favore dello stesso danneggiato, di una provvidenza indennitaria, la quale, ove effettivamente erogata, va “diffalcata” dall’ammontare del risarcimento in quanto avente una “cospirante finalita’ compensativa” (Cass., Sez. U., 22/05/2018, nn. 12564, 12565, 12566, 12567).

2. L’applicazione degli illustrati principi – cui il collegio intende senz’altro dare ulteriore continuita’ – alla fattispecie iri esame, induce anzitutto a disattendere la preliminare eccezione di improponibilita’ e/o improcedibilita’ del ricorso per cessazione della materia del contendere, sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La pretesa azionata in giudizio ha, infatti, ad oggetto il risarcimento del danno per inadempimento dello Stato all’obbligo di tempestiva trasposizione del diritto dell’Unione (articolo 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE) e non gia’ il conseguimento, in base al diritto nazionale, dell’indennizzo stabilito dalla L. n. 112 del 2016, esteso retroattivamente a tutte le fattispecie successive al 30 giugno 2005, per effetto delle previsioni della L. n. 167 del 2017.

Avuto riguardo all’evidenziata diversita’ del petitum e della causa petendi delle due domande, nonche’ alla distinzione strutturale e funzionale tra le due prestazioni, deve ritenersi che la (sopravvenuta) possibilita’, per i ricorrenti, di fruire di quella indennitaria, in ragione dell’applicazione delle leggi surricordate,, non assume alcun rilievo in ordine alla diversa pretesa di ottenere quella risarcitoria, la cui misura, pur parametrata su quella dell’indennizzo, deve tener conto anche delle eventuali perdite supplementari che i danneggiati sono legittimati ad allegare e provare, quale conseguenza della impossibilita’ di usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva (Cass., Sez. 3, 24/11/2020, n. 26757 e Cass., Sez. 3, 29/09/2021, n. 26302).

L’eccezione va pertanto rigettata.

3. Venendo alla delibazione dei motivi del ricorso, essi – all’esito di un esame necessariamente congiunto in ragione della reciproca connessione – risultano fondati.

Come si e’ veduto, infatti, a conclusione del giudizio di rinvio pregiudiziale disposto da questa Corte con ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2964, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 16 luglio 2020, in C-129/19, ha statuito che l’articolo 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE conferisce chiaramente il diritto all’indennizzo a tutte le vittime di qualsiasi reato intenzionale e violento, senza che assuma rilievo, in particolare, la circostanza che esse siano o meno stabilmente residenti nel territorio dello Stato membro ove il reato e’ stato commesso.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, dunque, il carattere transfrontaliero della vittima non e’ condizione necessaria per l’accesso alla tutela indennitaria contemplata dalla norma contenuta nella Direttiva, si’ che deve reputarsi che la mancata trasposizione di questa norma nell’ordinamento interno integri una violazione grave e manifesta di una regola unionale preordinata a conferire un diritto anche alle persone residenti nel territorio dello Stato membro, che possono quindi far valere la relativa responsabilita’ contrattuale dello Stato medesimo, chiedendone la condanna al risarcimento.

La sussistenza del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, indebitamente negata dalla Corte di appello sulla base del rilievo erroneo in iure – del carattere circoscritto della tutela indennitaria quale tutela limitata alle situazioni transfrontaliere – va dunque affermata senza necessita’ di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, atteso che il dubbio interpretativo sulla portata soggettiva dell’articolo 12, par. 2, della Direttiva e’ stato risolto in senso estensivo dalla piu’ volte ricordata sentenza 16 luglio 2020; l’istanza formulata in tal senso da parte dei medesimi ricorrenti deve pertanto essere disattesa, per difetto di interesse.

4. Cio’ posto – e ribadito altresi’, anche con riguardo alla fattispecie in esame – che il presupposto della pretesa risarcitoria

verso lo Stato e’ l’oggettiva difficolta’, non l’impossibilita’, di conseguire la prestazione risarcitoria dal condannato, sicche’, eil contrario del diritto all’indennizzo (L. n. 122 del 2016, articolo 12, comma 1, lettera b)), quello al risarcimento non e’ condizionato dal preventivo e infruttuoso esperimento (ne’ dalla successiva prosecuzione) dell’azione esecutiva contro l’autore del reato – deve, peraltro, escludersi la possibilita’ che questa Corte decida sul merito della proposta domanda risarcitoria, come pure richiesto dagli stessi ricorrenti.

Avuto riguardo alla necessita’ di orientare la propria discrezionalita’ al rispetto dei criteri di “equita’” ed “adeguatezza” previsti dalla Direttiva, e in attuazione della previsione contenuta nella L. n. 122 del 2016, articolo 11, comma 3, il legislatore italiano, con decreto dei Ministri dell’interno e della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 novembre 2019, ha provveduto ad elevare gli importi degli indennizzi gia’ individuati con il precedente decreto ministeriale del 31 agosto 2017.

Con specifico riguardo al reato di omicidio, l’importo dell’indennizzo e’ stato elevato da Euro 7.200 (del Decreto 31 agosto 2017, articolo 1, comma 1, lettera a)) ad Euro 50.000 (del Decreto 22 novembre 2019, articolo 1, comma 1, lettera a)), salva la specifica ipotesi in cui il delitto sia stato commesso dal coniuge o da persona legata da rapporto affettivo con la vittima: in questa ipotesi l’importo fisso e’ pari ad Euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima (del Decreto 22 novembre 2019, articolo 1, comma 1, lettera b)).

Questo importo, tuttavia, non coincide necessariamente con quello del risarcimento del danno per mancata, incompleta o intempestiva trasposizione della Direttiva Europea, il quale, in quanto oggetto di un diritto avente fondamento e funzione diversi da quello all’indennizzo, pur trovando nella misura di quest’ultimo, come si e’ detto, il principale parametro per la sua determinazione (atteso che la perdita dell’indennizzo si manifesta come conseguenza dell’illecito contrattuale ascrivibile allo Stato), tuttavia, per il piu’ volte ricordato principio del “danno effettivo”, va liquidato tenendo conto anche delle ulteriori perdite causalmente collegabili alla mancata fruizione dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva, che il danneggiato abbia eventualmente allegato e dimostrato.

Per altro verso, l’esigenza di applicare la regola del diffalco in una fattispecie in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi e’ unicita’ del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria (Cass., Sez. 3, 24/11/2020, n. 26757, cit.) impone di detrarre dal risarcimento del danno, una volta che ne sia stato determinato l’ammontare in relazione aOl’effettivo pregiudizio subito, l’importo eventualmente erogato a titolo di indennizzo.

Nella specifica materia che ne occupa, la regola del diffalco trova applicazione non solo in quanto espressione dell’istituto della compensatio lucri cum danno (quale criterio generale di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, che impone di tener conto sia della relazione di causalita’ tra l’illecito e il beneficio, sia della ragione giustificativa di quest’ultimo); ma anche in virtu’ di una specifica previsione di legge, in forza della quale l’accesso alla tutela indennitaria riconosciuta alle vittime di reati violenti ed intenzionali e’ subordinato alla condizione che esse non abbiano percepito, in tale qualita’ e in conseguenza del reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello spettante a titolo di indennizzo, mentre hanno diritto esclusivamente alla differenza se la somma percepita sia di importo inferiore (L. n. 122 del 2016, articolo 12, comma 1, lettera e) e e-bis), come novellato, dapprima dalla L. n. 167 del 2017, articolo 6, comma 1, lettera c), e, poi, dalla L. n. 145 del 2018, articolo 1, comma 593, lettera b), n. 1.1.) e 1.2.)).

La necessita’ dell’accertamento di eventuali circostanze di fatto rilevanti tanto ai fini della determinazione dell’ammontare del risarcimento (non necessariamente ed automaticamente coincidente con l’importo dell’indennizzo predeterminato per legge) quanto ai fini dell’eventuale diffalco, precludono la possibilita’ che all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata, questa Corte faccia seguire la decisione di merito (articolo 384 c.p.c., comma 2)

5. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvedera’ sulla domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti attenendosi agli enunciati principi, nonche’ alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’ (articolo 385 c.p.c., comma 3).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

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