L’art. 1882 c.c. disciplina la fattispecie giuridica dell’assicurazione, che è un contratto in base al quale una parte, denominata assicuratore, si obbliga, in cambio di una somma di denaro, denominata premio, a risarcire l’altra parte, denominata assicurato, del danno a questi prodotto da un sinistro. Pertanto, l’obbligazione principale, gravante sull’assicurato è quella del pagamento del premio. Il premio è il corrispettivo del rischio e si traduce in una somma di denaro che il contraente deve pagare all’impresa di assicurazione, in un’unica soluzione oppure, come nel caso di specie, in più rate. Il suo calcolo tiene conto di tutti gli elementi che caratterizzano il contratto ed anche, tra l’altro, del numero degli assicurati. Il contratto di assicurazione, inoltre, come tutti i contratti, ex art. 1372 c.c., assume forza di legge tra le parti contraenti. Ciò posto, il contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 1888 c.c. e dell’art. 166 D. Lgs. n. 209/2005, è soggetto all’obbligo di forma scritta “ad probationem” e il certificato di assicurazione attesta l’esistenza della garanzia assicurativa, e obbliga l’assicuratore, per il periodo in essa indicato, unicamente nei confronti del terzo danneggiato. Nei rapporti tra le parti, il contratto di assicurazione deve, invece, essere provato – ai sensi dell’art. 1888 cod. civ. – attraverso la produzione in giudizio della polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza.

Tribunale|Termini Imerese|Civile|Sentenza|17 maggio 2022| n. 405

Data udienza 17 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

CONTENZIOSO CIVILE E VOLONTARIA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Musola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3885 /2016 promossa da:

(…) S.P.A., in persona dell’amministratore pro tempore, (P.I. (…)), elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Via (…), presso lo studio dell’avv. Sa.Ch. che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con gli avv.ti Ro.Vi. e Gi.Mo. come da procura in atti;

ATTRICE

contro

(…) (C.F. (…)), nata (…), elettivamente domiciliata in Palermo, via (…), presso lo studio del Prof. Avv. Gi.Am., difesa e rappresentata dall’avv. An.Sc. come da procura in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: assicurazione contro i danni-pagamento somme

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l’udienza del 19/1/2022, che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 29.02.2016, notificato in data 08.03.2016, la società (…) S.p.A. conveniva in giudizio (…) innanzi al Tribunale di Milano, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 8.520,00, quale titolo di premio annuale del contratto di assicurazione n. 130/14/2131 asseritamente sottoscritto per la copertura dei rischi professionali derivanti dalla attività di medico chirurgo dalla stessa svolta, per il periodo dal 24 settembre 2014 al 24 settembre 2015 e, sempre asseritamente, rinnovatosi ai sensi dell’art. 9 del contratto anzidetto in assenza di formale disdetta della contraente. In via preliminare, parte attrice chiedeva altresì emettersi ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., ovvero, ricorrendone i presupposti, ordinanza ex art. 186 quater c.p.c..

Con comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2016, si costituiva in giudizio (…) eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, previsto dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, nonché l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano adito in favore del Tribunale di Termini Imerese, quale foro generale del convenuto ai sensi dell’art. 18 c.p.c., ovvero foro del luogo di residenza dell’assicurato, competente ai sensi del contratto di assicurazione de quo. Nel merito, eccepiva invece l’infondatezza delle richieste avanzate da controparte per carenza di prova scritta del contratto di assicurazione sottoscritto, l’inammissibilità della prova testimoniale articolata per contrasto con gli artt. 2725 cod. civ. e 244 c.p.c., nonché l’insussistenza dei presupposti per l’emissione delle chieste ordinanze anticipatone di condanna.

All’udienza del 05 ottobre 2016, (…) S.p.A. aderiva all’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Termini Imerese e, pertanto, con ordinanza resa in pari data nel giudizio portante il n. 13680/2016 di R.G., il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Termini Imerese, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo, con assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione.

Con atto di citazione in riassunzione del 29 novembre 2016, notificato in data 16 dicembre 2016, (…) S.p.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese (…), riproponendo le medesime domande spiegate con l’atto di citazione del 29 febbraio 2016 e chiedendo, dunque, di condannare parte convenuta al pagamento della somma di Euro 8.520,00 a titolo di premio annuale non corrisposto del contratto di assicurazione asseritamente esistente tra le parti. Parte attrice insisteva altresì nelle chieste ordinanze ex artt. 186 ter e 186 quater c.p.c. per sussistenza dei presupposti di legge.

Si costituiva, in data 27.03.2017, (…) con comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010; nel merito, il rigetto delle domande avanzate da parte attrice per l’inammissibilità e l infondatezza delle stesse, anche con riguardo alla emissione delle ordinanze anticipatorie di condanna ex art. 183 ter e 186 quater c.p.c..

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19.04.2017, il Giudice assegnava alle parti termine per l’esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ritenuto che “avuto riguardo ai rapporti e alle domande oggetto della presente controversia (contratto di assicurazione), va esperito obbligatoriamente – a pena di improcedibilità della domanda – il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010”, e rinviava per la prosecuzione del giudizio all’udienza 23.10.2017.

All’udienza del 29 gennaio 2018 parte attrice rappresentava di aver provveduto al deposito della documentazione inerente all’espletata mediazione, chiedendo la concessione dei termini previsti dall’art. 183, comma sesto, c.p.c. Parte convenuta insisteva nell’eccezione di improcedibilità del procedimento, già formulata all’udienza del 23 ottobre 2017, rilevando la mancata partecipazione personale di parte attrice nell’ambito della procedura di mediazione o, ad ogni modo, di un difensore munito di idonea procura espressamente all’uopo conferita, aderendo in subordine alla richiesta dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..

Con provvedimento del 29.01.2018 il Giudice, riservando all’esito del giudizio ogni ulteriore determinazione, concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., le quali ritualmente venivano depositate dalle parti costituite.

Con memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. n. 1 del 06 marzo 2018, parte attrice depositava “documento di richiamo alla polizza assicurativa sottoscritto in data 23.09.2014”; con memoria del 05.04.2018 la convenuta contestava specificatamente la produzione di tale documento (doc. D di controparte) in quanto irrituale e inconferente, nonché depositato in fotocopia. Disconosceva, altresì, la firma in esso apposta.

All’udienza del 20 giugno 2018 la convenuta (…), comparsa personalmente, confermava il disconoscimento della propria firma contenuta nel documento prodotto in copia da parte attrice e il Giudice concedeva un rinvio per trattative di bonario componimento della controversia, in esito alle quali (…) S.p.A. insisteva per la verificazione della scrittura prodotta, ai sensi degli artt. 216 ss. c.p.c..

Con ordinanza del 05.03.2020, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio grafologica al fine di valutare comparativamente la sottoscrizione disconosciuta (di cui all’allegato D della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice) e quelle apposte da (…) sulla carta d’identità e nelle scritture eventualmente dalla stessa redatte sotto dettatura del CTU nominato.

A seguito dell’inizio delle operazioni peritali e della richiesta del consulente tecnico d’ufficio di produrre il documento oggetto di verificazione in originale, parte attrice dichiarava di essere nell’impossibilità di provvedere a tale onere e, pertanto, il Tribunale “alla luce delle argomentazioni del consulente, per cui può giungersi ad un giudizio di mera probabilità e non di certezza e la prova non sarebbe comunque raggiunta” riteneva non sussistere i presupposti per la prosecuzione delle operazioni peritali.

Nessuna ulteriore attività istruttoria veniva nel giudizio espletata.

La causa, originariamente assegnata ad altro Giudice, veniva successivamente assegnata a questo Giudice, che fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 19 gennaio 2022, disponendone lo svolgimento in modalità cartolare. All’esito della detta udienza il Giudice assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte dell’attrice.

La giurisprudenza di merito che via via si è formata in tema di mediazione obbligatoria si è ormai consolidata nell’affermare che alla mediazione cd. obbligatoria prevista dall’art. 5 del DLgs 28/2010 sia richiesta la partecipazione personale della parte coinvolta nel contenzioso o, in alternativa, di un suo rappresentante munito di speciale procura per parteciparvi (tra le numerose pronunce, Trib. Firenze, 21/4/2015; Trib. Ferrara, 28/7/2016; Trib. Reggio Emilia, 26/6/2017, nonché C. Appello Milano, 10/5/2017; C. Appello Napoli, 9/5/2018; C. Appello Ancona, 23/5/2018; Trib. Salerno, 11/3/2020). Nel caso in esame, parte attrice ha prodotto la procura speciale, sottoscritta dalla legale rappresentante di (…) S.p.A. e rilasciata agli avv.ti (…), (…) e (…), con espressa delega a rappresentare la società attrice nel procedimento di mediazione promosso davanti all’organismo di mediazione Conciliando Med di Termini Imerese, superando così l’eccezione di improcedibilità.

Passando all’esame del merito, la domanda di parte attrice non è meritevole di accoglimento. L’art. 1882 disciplina la fattispecie giuridica dell’assicurazione, che è un contratto in base al quale una parte, denominata assicuratore, si obbliga, in cambio di una somma di denaro, denominata premio, a risarcire l’altra parte, denominata assicurato, del danno a questi prodotto da un sinistro. Pertanto, l’obbligazione principale, gravante sull’assicurato è quella del pagamento del premio. Il premio è il corrispettivo del rischio e si traduce in una somma di denaro che il contraente deve pagare all’impresa di assicurazione, in un’unica soluzione oppure, come nel caso di specie, in più rate. Il suo calcolo tiene conto di tutti gli elementi che caratterizzano il contratto ed anche, tra l’altro, del numero degli assicurati.

Il contratto di assicurazione, inoltre, come tutti i contratti, ex art. 1372 c.c., assume forza di legge tra le parti contraenti.

Ciò posto, il contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 1888 c.c. e dell’art. 166 D. Lgs. n. 209/2005, è soggetto all’obbligo di forma scritta “ad probationem”.

Secondo quanto riconosciuto dalla Suprema Corte, “Il certificato di assicurazione attesta l’esistenza della garanzia assicurativa, e obbliga l’assicuratore, per il periodo in essa indicato, unicamente nei confronti del terzo danneggiato. Nei rapporti tra le parti, il contratto di assicurazione deve, invece, essere provato – ai sensi dell’art. 1888 cod. civ. – attraverso la produzione in giudizio della polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza” (cfr. Cass. Civ., n. 12322 del 10.6.2005).

Inoltre, in tema di prova testimoniale, l’unitarietà della disciplina risultante dagli artt. 2725 cod. civ. e 2729 cod. civ. esclude l’esistenza di un diverso regime processuale in ordine al rilievo dell’inammissibilità della prova testimoniale con riferimento ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta “ad probationem” ovvero “ad substantiam”, sicché quando, per legge o per volontà delle parti, sia prevista, per un certo contratto, la forma scritta “ad probationem”, la prova testimoniale (e quella per presunzioni) che abbia ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, l’esistenza del contratto, è inammissibile, salvo che non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del documento (cfr. Sez. II, n. 24306 del 16/10/2017; Sez. III, n. 17986 del 14/08/2014).

Nel caso di specie, non solo la compagnia assicuratrice non ha prodotto la polizza relativa al contratto di assicurazione di cui si discute ma ha espressamente ammesso che non è stato completato correttamente l’iter per il perfezionamento del contratto, in quanto il proprio agente non ha provveduto a restituire a parte attrice la polizza debitamente quietanzata comprensiva di condizioni contrattuali e dei cd. simpli (Polizza assicurativa, Condizioni contrattuali e informativa privacy) debitamente sottoscritti dalla convenuta. Tale assunto risulta confermato altresì dal tenore della comunicazione inviata a mezzo mail da (…) S.p.A. al proprio agente (allegato sub. doc. E), nella quale viene espressamente precisato che “la mancata restituzione dei simpli comporta la NON regolarità della polizza”.

In ossequio ai principio sopra esposto, non è quindi condivisibile, in assenza di polizza sottoscritta, il rilievo mosso da parte attrice secondo il quale “la conclusione del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza stessa”, con espresso riferimento al “documento di richiamo alla polizza”, non essendo ammissibile, in ossequio ai principio sopra esposto, la prova presuntiva del contratto assicurativo soggetto, ex lege, all’obbligo di forma scritta “ad probationem”.

Peraltro, in sede di operazioni peritali parte attrice ha dichiarato di non essere in grado di reperire l’originale del documento “Contratto – polizza professionale del 23.09.2014”, la cui sottoscrizione è stata oggetto di verificazione, decadendo così dalla possibilità di avvalersene.

Sul punto, infatti, è stato osservato che “Nel caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’ha esibita in giudizio e intende avvalersene deve produrre l’originale che è necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., giacché solo sull’originale è possibile effettuare efficacemente la predetta verifica. A sua volta, la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa” (Tribunale Vicenza, 01/12/2020, n. 2126).

Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).

La documentazione prodotta dall’attrice, a prescindere da ogni questione sulla autenticità della sottoscrizione, non è idonea al perfezionamento del contratto.

Ciò posto, nella fattispecie in esame, la società assicuratrice non ha fornito la prova di un titolo contrattuale idoneo a far sorgere l’obbligazione di pagamento del premio da parte dell’assicurato, atteso che non ha dimostrato il perfezionamento del contratto di assicurazione n. 130/14/2131 per la copertura dei rischi professionali derivanti dalla attività professionale svolta dalla convenuta.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00-compensi medi) e dell’attività defensionale effettuata (riduzione per la fase istruttoria in quanto solo parzialmente espletata).

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

– RIGETTA la domanda di pagamento della somma di Euro 8.520,00 proposta da (…) SPA;

– CONDANNA (…) S.p.A. al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della convenuta, che liquida nella misura di Euro 3.600,00,00 oltre Spese Generali, CPA e IVA.

Così deciso in Termini Imerese il 17 maggio 2022.

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2022.

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Avv. Umberto Davide

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