In tema di atti di liberalità – il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio. Da ciò deriva che, qualora tale donazione sia stata effettuata senza che sia stata formalizzata in un atto pubblico, la stessa è nulla, con la conseguenza che le somme oggetto di bonifico si considerano come mai uscite dalla sfera giuridica del donante, con il diritto di pretenderne la restituzione.

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Tribunale|Lucca|Civile|Sentenza|14 giugno 2022| n. 602

Data udienza 13 giugno 2022REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LUCCA

In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2895/2017 del Registro Generale Affari Contenziosi

promossa da

(…), (…)

(Avv. Pe.Pi.)

Attori

contro

(…)

(Avv. Ba.Al.)

Convenuto

Oggetto del processo: Scioglimento comunione ereditaria

sulla base delle conclusioni precisate dalle parti da intendersi qui integralmente richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In fatto e in diritto.

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) e (…), chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi sui beni costituenti l’eredità del defunto padre, (…), convenendo in giudizio l’erede ab intestato (…), moglie del de cuius.

Esponevano gli attori che il padre – dopo la morte della madre Lucrezia Cima – aveva contratto matrimonio, in data 16.08.2003, con la sig.ra (…). Esponevano, altresì, che a seguito dell’apertura della successione ab intestato – ex art. 566 c.c. – avvenuta in data 06.03.2016, avevano preso visione dell’estratto del conto corrente intestato al padre, acceso presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e della (…), riscontrando una serie di movimentazioni bancarie a favore dell’odierna convenuta. Nello specifico, rilevavano: un bonifico a favore della (…), pari ad Euro 50.000 eseguito in data 09.09.2009 (senza causale); un bonifico a favore della (…), pari ad Euro 50.000, eseguito in data 07.07.2014 (causale acquisto immobile); un bonifico a favore della (…), pari ad Euro 50.000, eseguito in data 22.09.2014 (causale acquisto immobile); un addebito pagamento premio assicurativo a fronte di polizza con beneficiaria (…) per Euro 50.000, del 22.09.2014; ripetuti prelievi presso la PCBA di Durres (Albania) con la carta di debito in uso alla (…); e, infine, un prelievo in contanti pari ad Euro 25.000, effettuato in data 26.11.2015.

Per effetto delle su esposte operazioni, il compendio ereditario – al momento dell’apertura della successione – era formato solo dall’immobile, sito in Viareggio – via (…) n. 87 – e dalla quota di 1/3 dell’immobile latistante al predetto, consistente in una striscia di terreno ed un ripostiglio.

Tutto ciò premesso, concludevano gli attori, chiedendo al Tribunale, previa quantificazione del valore della massa ereditaria considerando le donazioni già ricevute dalla (…), lo scioglimento della comunione (nei termini di cui all’atto di citazione); la condanna dell’odierna convenuta al risarcimento del danno, ovvero al pagamento dell’indennità di abusiva occupazione, conseguenti all’utilizzo più intenso dell’immobile principale caduto in successione ed all’utilizzo esclusivo del piccolo manufatto di cui al punto 13 dell’atto di citazione, oltre interessi e rivalutazione; e, infine, la condanna dell’odierna convenuta alla rendita del conto relativo ai beni ereditari da essa posseduti in via esclusiva, con condanna al pagamento delle somme che risulteranno dovute, oltre interessi e rivalutazione. (…)., costituitasi tardivamente in data 26.10.2017, chiedeva al Tribunale adito il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto, deducendo che non era tenuta a restituire alcuna somma all’eredità e che non era dovuto alcun risarcimento (o indennità) per il godimento dei beni immobili caduti in successione, essendo titolare del diritto di abitazione, a norma dell’art. 540, co. 2, c.c. Venivano depositate le memorie ex art, 183 co. 6 c.p.c..

La causa veniva istruita attraverso l’acquisizione dei documenti prodotti, mediante interrogatorio formale di parte convenuta e con espletamento di CTU.

All’udienza “cartolare” del 14.05.2021 le parti precisavano le conclusioni; disposto lo scambio delle comparse conclusionali e repliche la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito meglio precisati.

2. Sulla natura dei trasferimenti di denaro effettuati dal de cuius al coniuge.

Gli attori hanno agito per ottenere la ricostituzione della massa ereditaria, previa restituzione di somme che il de cuius aveva donato alla convenuta quando era in vita, con successivo scioglimento della comunione ereditaria ed attribuzione ai coeredi delle quote di spettanza. Per quanto riguarda i trasferimenti di denaro tra coniugi, gli odierni attori ritengono che le tre operazioni bancarie, eseguite dal padre – in data 09.09.2009, 07.07.2014, 22.09.2014 – in favore della convenuta, integrino o donazioni dirette (nulle per difetto di forma), oppure donazioni indirette (soggette all’obbligo di collazione).

Questo Giudice, facendo proprio l’ordinamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritiene che le tre operazioni bancarie de quo integrino donazioni dirette, ex art. 769 c.c., soggette al regime della forma solenne.

In particolare, secondo la Suprema Corte – in tema di atti di liberalità – il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio. Da ciò deriva che, qualora tale donazione sia stata effettuata senza che sia stata formalizzata in un atto pubblico, la stessa è nulla, con la conseguenza che le somme oggetto di bonifico si considerano come mai uscite dalla sfera giuridica del donante, con il diritto di pretenderne la restituzione (Cfr. Cass. Sez. Un., n. 18725/2017).

Orbene, nel caso di specie, il de cuius ha effettuato tre trasferimenti di denaro in favore della moglie: il primo eseguito in data 09.09.2009 e sprovvisto di causale; il secondo e il terzo, eseguiti in data 07.07.2014 e in data 22.09.2014 con causale “acquisto immobile”.

Per quanto riguarda il primo bonifico, la circostanza che l’operazione bancaria sia sprovvista di qualsivoglia giustificazione causale, consente di ritenere che la stessa sia sorretta da un intento di liberalità.

Quando un bonifico viene effettuato per mero spirito di liberalità (senza che, cioè, “a monte” sia giustificato da una diversa causa traslativa – es. pagamento del prezzo di un bene/servizio fornito dal beneficiario del bonifico) l’operazione si configura come donazione diretta (Cfr. Cass. Sez. Un., n. 18725/2017).

Analoghe considerazioni possono farsi anche per gli altri due trasferimenti di denaro, con giustificazione causale “acquisto immobile”, non avendo parte convenuta offerto prova dell’effettiva destinazione di dette somme di denaro per l’acquisto di un bene immobile in conformità con la causale del bonifico che deve pertanto ritenersi non corrispondente alla ragione giustificativa dello spostamento di denaro in favore della convenuta. Invero, la convenuta, in relazione a tali bonifici, si è difesa, da un lato, deducendo che le somme erano state impiegate dai coniugi per acquistare un’autovettura che, dai documenti in atti, risulta, invece, pagata con apposito assegno circolare, cfr. doc. 3 atto di citazione e dall’altro per finanziare molteplici viaggi all’estero.

Anche tale ultima deduzione risulta priva di ogni risconto probatorio non essendo sufficiente, neppure a titolo di elemento indiziario, la produzione del passaporto con relativi visti, in assenza di una rigorosa prova del destinazione effettiva di tali somme per le spese sostenute durante i viaggi all’estero.

Per le ragioni di cui sopra si può, pertanto, ritenere che anche tali movimentazioni di denaro siano state sorrette da spirito di liberalità (animus donandi) e configurino, dunque, donazioni dirette in favore della convenuta.

Tutto ciò premesso, le tre operazioni bancarie di cui sopra – qualificandosi come donazioni tipiche – non di modico valore – devono dichiararsi nulle per difetto di forma. Nel caso di specie, difatti, manca sia l’atto pubblico (prescritto dall’art. 782 c.c.) sia la presenza di due testimoni (prevista dagli artt. 47 e 48 della legge notarile n. 89/1913). Sotto il profilo degli effetti, quando una donazione è nulla, il bene donato si considera come mai uscito dalla sfera giuridica del donante. Pertanto, da un lato, gli eredi hanno diritto di pretendere la restituzione del donatum nelle forme previste dall’art. 724 c.c., e dall’altro, il donatario ha l’obbligo di conferire le somme ricevute nell’asse ereditario. Alla luce delle su esposte considerazioni, la (…) è tenuta a conferire Euro 150.000,00 nell’asse ereditario, secondo quanto disposto dagli artt. 724 e 725 c.c. Da ultimo, deve rilevarsi la tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, costituitasi tardivamente, con riferimento al bonifico del 09.09.2099 in favore della (…), trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile di ufficio, che deve essere eccepita – a pena di decadenza – nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.

3. Sulla polizza assicurativa con beneficiario il coniuge.

Secondo l’orientamento maggioritario della Suprema Corte, le polizze di assicurazione sulla vita, aventi contenuto finanziario, sono da considerarsi come donazioni indirette (salvo prova contraria) del contraente a favore dei beneficiari delle polizze stesse, con conseguente applicazione della disciplina degli istituti successori della riduzione, della collazione e della revocazione (cfr. Cass. 3263 del 19 febbraio 2016).

Per quanto concerne l’istituto della collazione – che opera in relazione al caso di specie – la Corte ha precisato che tale obbligo, previsto dall’art. 741 c.c., ha ad oggetto – non il capitale conseguito dal beneficiario – bensì l’ammontare dei premi pagati dal de cuius. L’odierna convenuta (che ha confermato in sede di interrogatorio formale di aver incassato il corrispettivo della polizza), pertanto deve conferire – per collazione – nell’asse ereditario una somma pari ai premi versati dal de cuius (euro 50.000 – cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta).

4. Sui prelievi in contanti.

Per quanto concerne, invece, il prelievo in denaro contante effettuato in data 26.11.2015, pari ad Euro 25.000, non vi è prova agli atti che la somma sia stata prelevata e consegnata all’odierna convenuta; pertanto, tale operazione non può qualificarsi come donazione soggetta all’obbligo di collazione.

5. Sul valore del complesso immobiliare facente parte dell’asse ereditario.

Il valore attuale di mercato dell’immobile caduto in successione è stato accertato con CTU, a firma del Geom. Centoni, ed è pari ad Euro 156.313,68.

Il consulente ha determinato il valore di cui sopra, detraendo dal valore della piena proprietà dell’immobile libero da gravami (euro 308.460,00), il valore dell’indennità relativa alla servitù che insiste sul fondo (euro 7.856,76) e il valore dell’incidenza dei diritti relativi al diritto di abitazione in favore del coniuge superstite (144.289,56).

Tali risultanze peritali sono condivisibili in quanto complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate.

6. Massa ereditaria e formazione delle singole quote.

L’intero asse ereditario (massa da dividere) derivante dalla somma del valore del bene immobile relitto oltre al valore delle donazioni oggetto di collazione risulta essere pari ad Euro 356.313,68, ed è stato così determinato:

– Euro 156.313,68 quale valore dell’immobile sito in Viareggio – via (…) n. 87 (comprensivo del resede a corredo) al netto del valore del diritto di abitazione e della servitù;

– Euro 150.000 corrispondente alle donazioni effettuate tramite bonifico dal de cuius alla (…) – dichiarate nulle per difetto di forma;

– Euro 50.000, quale somma donata dal de cuius alla (…) – corrispondente al pagamento dei premi della polizza assicurativa con beneficiaria la stessa;

Sulla somma così determinata, devono calcolarsi le quote di spettanza dei singoli coeredi, in base alle disposizioni che regolano la successione ab intestato – artt. 565 ss. c.c.. Secondo quanto disposto dall’art. 581 c.c. quando con il coniuge concorrono più figli, allo stesso è riservato 1/3 dell’eredità; i restanti 2/3 vengono divisi equamente tra i figli. Pertanto, nel caso di specie, a ciascun erede spetta 1/3 del valore della massa, pari ad Euro 118.771,227 (356.313,68:3).

Cosi quantificato il valore ideale di ciascuna quota deve, pero, rilevarsi come le somme già ricevute dalla (…), con le liberalità di cui sopra, pari ad Euro 200.000,00, superino il valore della quota di spettanza della medesima (pari ad Euro 118.771,227). Ne consegue, che gli altri eredi, per effetto della disposizione di cui all’art. 725 c.c. che opera nel caso, come quello di specie, in cui i beni donati non siano stati conferiti in natura, hanno diritto di prelevare dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

Pertanto, non essendo possibile un prelievo con beni della stessa natura (denaro) di quello che non e’ stato conferito in natura dalla donataria (…), i coeredi ai sensi dell’art. 751

c.c. hanno diritto ad effettuare il prelievo sul bene immobile che esaurisce il relictum dell’asse ereditario.

Tuttavia, il valore del bene immobile relictum, pari ad Euro 156.313,68, non è sufficiente a coprire le quote che spettano agli odierni attori; ne consegue che la convenuta dovrà essere condannata a pagare a titolo di conguaglio a favore di ciascuno degli attori la somma di Euro 40.614,386.

Per effetto di quanto sopra l’immobile che, in ragione della sua consistenza, quale risulta dalla relazione peritale, non risulta comodamente divisibile – trattandosi di un’unica unità immobiliare – deve essere assegnato alle parti attrici, ex art. 720 c.p.c., in quanto titolari della quota maggiore e che, comunque, ne hanno chiesto l’assegnazione congiunta (sul punto cfr. Cass. civ. n. 5603/2016 – “in tema di divisione ereditaria, il giudice, ai sensi dell’art. 720 c.c., può attribuire, per l’intero, un bene non comodamente divisibile, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione, come titolari della maggioranza delle quote “). Pertanto, la comunione ereditaria deve essere sciolta nei termini di cui sopra con assegnazione congiunta agli attori del bene immobile meglio individuato catastalmente in CTU, con condanna della convenuta al pagamento della somma sopra quantificata a titolo di conguaglio per ciascuno degli attori.

Deve essere rigettata la domanda risarcitoria e indennitaria proposta dagli odierni attori nei confronti della (…), in relazione al godimento da parte di quest’ultima del bene immobile (e del resede annesso) caduto in successione in quanto alla stessa in qualità di coniuge superstite, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, ai sensi dell’art. 540, co. 2, c.p.c..

Quanto alle spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta nei limiti di 5/6 con compensazione del rimanente sesto in considerazione della soccombenza di parte attrice in relazione alla domanda di risarcimento danni e rendiconto. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione agli attori degli immobili come catastalmente identificati nella CTU (cfr pagina 8 e 9) con condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di conguaglio in favore di ciascuno degli attori della somma di Euro 40.614,386;

2) ordina al Direttore dell’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate competente, con esonero di sue responsabilità al riguardo, di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge;

3) Condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori dei 5/6 delle spese di lite che liquida in Euro 10.565,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge compensando il rimanente sesto.

4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Ctu così come liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Lucca il 13 giugno 2022.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.