in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. e gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi e ciò in linea con i principi generali di cui all’art. 2697 c.c. che, nel primo comma, impone all’attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi ), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata. Inoltre, gli artt. 1490 e 1492 c.c. in tema di azione redibitoria vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall’art. 1455 c.c. con la conseguenza che l’esercizio dell’azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all’uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.

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Tribunale|Palermo|Civile|Sentenza|21 giugno 2022| n. 2719

Data udienza 20 giugno 2022

TRIBUNALE DI PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 10935 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell’anno 2019 vertente

TRA

(…), rappresentato e difeso dagli avv.ti Ro.Va. e Gi.Gu. ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma nella via (…)

attore

E

(…) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fr.Ma. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via (…)

convenuto

E

(…) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Fr. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via (…)

terzo chiamato in causa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att, c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009)

Invocando in via principale la risoluzione del contratto stipulato presso la concessionaria (…) S.p.a. per l’acquisto del veicolo Ford modello Tourneo Custom Tour tg. (…) rilevatosi non adatto all’uso cui era destinato né conforme al contratto, (…) ha chiesto la condanna della stessa alla restituzione della somma di Euro 27.000,00 e al risarcimento dei danni per la ridotta efficienza e il mancato utilizzo del mezzo; sempre in via principale, invocando l’inadempimento contrattuale della (…) S.p.a. per non aver ottemperato agli obblighi dalla stessa assunti con il contratto denominato “(…)”, il (…) ha chiesto la sua condanna alla restituzione della somma di Euro 841,00 sostenuta per il soggiorno non previsto a Teramo in ragione delle anomalie riscontrate durante la marcia del suindicato veicolo e per il viaggio di rientro in Sicilia al fine di ricoverare il mezzo in officina; in via subordinata, previo accertamento della mancanza delle qualità del veicolo concordate in sede di contratto, parte attrice ha formulato domanda di sostituzione dello stesso con altro di medesimi marca e modello, ferma restando la richiesta risarcitoria avanzata.

Ciò posto, rilevato che la domanda attorea viene proposta ponendo riferimento alla disciplina di cui all’art. 1490 e ss. c.c. in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, mette conto evidenziare, quale premessa di carattere generale, come nelle cosiddette vendite “a catena” (trattasi dell’ipotesi di specie) l’azione contrattuale spetti all’acquirente nei soli confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio (v. Cass. civ. n. 26514/09).

Occorre poi osservare, come le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019 in ordine al contrasto giurisprudenziale sulla questione se nelle azioni di cui agli artt. 1490 e 1492 c.c. gravi sul compratore l’onere di provare l’esistenza dei vizi o gravi sul venditore l’onere di provare di aver consegnato una cosa immune da vizi, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. e gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi” e ciò in linea con i principi generali di cui all’art. 2697 c.c. che, nel primo comma, impone all’attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi ), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata.

Inoltre, sempre secondo l’insegnamento della Suprema Corte gli artt. 1490 e 1492 c.c. in tema di azione redibitoria vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall’art. 1455 c.c. con la conseguenza che l’esercizio dell’azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all’uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (v. Cass. civ. n. 21949/13 ).

Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice non ha offerto, anche a fronte delle contestazioni mosse ex adverso, adeguata prova della sussistenza dei vizi lamentati, atteso che, alla luce della documentazione in atti tempestivamente prodotta dalle parti, emerge come, al di là dell’intervento di sostituzione della cinghia di distribuzione effettuato sul mezzo in sede di preparazione preconsegna (intervento che non presenta elementi di continuità con quelli che successivamente hanno interessato il veicolo, né può ritenersi indice di difettosità assoluta dello stesso, dal momento che agendo sull’eventuale anomalia si riporta il bene agli standard di qualità, efficienza e conformità ), la tipologia degli ulteriori interventi (inconveniente iniettore; verifica corretto funzionamento luce di retromarcia/sensore parcheggio; blocco sedile posteriore; anomalia messaggio ADBLUE) appaia di mero controllo e/o di campagna di richiamo della (…) e ad ogni modo tale da non implicare la compromissione della sicurezza del mezzo o la sua inidoneità all’uso.

D’altro canto, disporre la C.T.U. richiesta da parte attrice (istanza disattesa da codesto Decidente) avrebbe semplicemente comportato nella specie un’elusione dell’onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l’accertamento peritale supplire alla non compiuta sufficienza delle sue allegazioni mediante effettuazione di un’indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.

Da ciò discende il rigetto della domanda proposta da (…) in via principale nei confronti della (…) S.p.a., ivi compresa evidentemente la connessa richiesta risarcitoria per i danni che l’attore avrebbe subito in ragione della ridotta efficienza e del mancato utilizzo del mezzo.

Venendo alla ulteriore domanda attorea, formulata in via subordinata nei confronti della medesima società, di sostituzione del veicolo con altro di medesimi marca e modello mancanza per mancanza delle qualità dello stesso concordate in sede di contratto, rilevato come la mancanza di qualità promesse o essenziali disciplinata dall’art. 1497 c.c., pur presupponendo al pari del vizio redibitorio l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenzi da esso poiché afferisce alla natura del bene e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che a un’altra, detta domanda andrà parimenti rigettata, poiché ancorata ad un’allegazione, invero stringata e generica, tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo.

Respinte, pertanto, le domande attoree nei confronti della (…) S.p.a., e ritenuta per l’effetto assorbita ogni questione in ordine alla eccepita prescrizione dell’azione di garanzia e alla domanda di manleva formulata dalla (…) S.p.a. nei confronti della (…) S.p.a., e venendo a quella formulata nei confronti della (…) S.p.a., laddove (…) ha invocato l’inadempimento contrattuale di detta società per non aver ottemperato agli obblighi dalla stessa assunti con il contratto denominato “(…)”, va osservato come nella specie la convenuta Ford difetti di legittimazione passiva atteso che i servizi di assistenza invocati da parte attrice risultano ex actis erogati da soggetto giuridico diverso – (…) S.p.A. – per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali del Servizio di Assistenza “(…)” riportate nel “Manuale di Benvenuto in Ford” (v. documentazione prodotta).

D’altro canto, la prospettazione attorea offerta in punto di conseguenze dannose (anche patrimoniali) patite dal (…) in ragione sia dei vizi che avrebbero interessato il veicolo sia a causa del dedotto inadempimento contrattuale afferente ai servizi di assistenza non risulta ad ogni modo esser stata supportata da idonei elementi di prova, tenuto, peraltro, conto del rilevato tardivo deposito della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. di parte attrice.

Con riguardo a tal ultimo profilo, va ritenuto che laddove vengano concessi, come avvenuto nella specie, con provvedimento reso fuori udienza termini quali quelli ex art. 183, comma sesto, c.p.c. con individuazione da parte del giudice del primo giorno di decorrenza, anche detto giorno dovrà essere computato tra quelli concessi, non trovando nella specie applicazione i principi dettati in tema di decorrenza dei termini dall’art. 155, comma primo, c.p.c. (nel medesimo e condivisibile senso, Trib. Padova, ord. 26.01.17; Trib, Como, 7.03.11).

Da ciò discende che assegnati con ordinanza del 25.02.20 alle parti i termini di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c. con decorrenza dal 2.03.20 e tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta per il periodo 9.3.202011.5.2020 dall’art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, come prorogato dall’art. 36, comma 1, D.L. n. 23/2020 convertito in L. n. 40/2020, si avrà che i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c. sarebbero stati nella specie i seguenti: il 3.6.2020 per la prima memoria, il 3.7.2020 per la seconda memoria ed il 23.7.2020 per la terza memoria, di guisa che, avendo parte attrice depositato la seconda memoria il 6.07.20 essa non potrà che esser ritenuta tardiva.

Sotto altro profilo, non potrà accogliersi la domanda, proposta in via riconvenzionale dalla (…) S.p.a., di condanna di parte attrice al ristoro delle spese di custodia per il deposito del mezzo presso i locali della concessionaria a seguito di intervento effettuato sullo stesso, atteso che, alla luce delle allegazioni e della documentazione offerta, non risulta esser stata fornita idonea prova dell’avvenuta riparazione del veicolo e del conseguente effettivo funzionamento dello stesso (si ritiene in tal senso che la prova testimoniale dedotta sul punto non potesse sopperire adeguatamente alle carenze documentali riscontrate ).

Conclusivamente, in ragione del complessivo esito del giudizio, parte attrice dovrà rifondere alla (…) S.p.a. il 50% delle spese di lite (tenuto conto del rigetto della domanda formulata in via riconvenzionale da quest’ultima ), che si liquidano nell’intero in complessivi Euro 4.500,00, oltre oneri accessori come per legge, e alla (…) S.p.a. integralmente le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00, oltre oneri accessori come per legge.

P.Q.M.

Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

– rigetta le domande proposte da (…) nei confronti della (…) S.p.a.;

– dichiara il difetto di legittimazione passiva della (…) S.p.a. con riguardo alle domande proposte da (…) nei suoi confronti;

– rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dalla (…) S.p.a. nei confronti di (…);

– condanna parte attrice alla rifusione in favore della (…) S.p.a. delle spese della presente fase di opposizione nei limiti del 50%, quantificate come in parte motiva nell’intero in complessivi Euro 4.500,00, oltre oneri accessori come per legge;

– condanna parte attrice alla rifusione in favore della (…) S.p.a. delle spese di lite, quantificate come in parte motiva in complessivi Euro 4.500,00, oltre oneri accessori come per legge La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.

Così deciso in Palermo il 20 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.