L’art. 2033 c.c. detta la disciplina dell’indebito oggettivo e attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l’ha ricevuto. Il pagamento è indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo. Tale distinzione si riflette sulla disciplina dell’onere probatorio. Infatti, posto il principio generale per il quale l’attore che agisce per la ripetizione dell’indebito ha l’onere di dimostrare di avere pagato e di allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, mentre grava sul convenuto l’onere di dimostrare la causa del pagamento, l’onere della prova gravante sull’attore nel giudizio di indebito va assolta in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento. In altri termini, se l’attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Quando invece l’attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo – come nel caso di specie – suo onere è semplicemente quello di allegare l’inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l’esistenza di una giusta causa di pagamento.

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Tribunale|Milano|Sezione 5|Civile|Sentenza|25 maggio 2022| n. 5797

Data udienza 1 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11194/2019 promossa da:

(…) con il patrocinio dell’avv. (…) e con elezione di domicilio in VIA (…) 20122 MILANO presso l’avvocato suddetto

ATTORE

contro

(…), con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv. (…), 7 21052 BUSTO ARSIZIO; con elezione di domicilio in (…) 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell’avvocato suddetto

CONVENUTO

CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 7.02.2019 la sig.ra (…) ha convenuto in giudizio sig. (…) suo ex coniuge, proponendo le seguenti domande: in via principale, ha chiesto condannarsi il convenuto restituzione/ripetizione ex art. 2033 c.c. della metà delle somme trasferite dal c/c n. (…) cointestato tra i coniugi, al conto del (…) per la somma Euro 16.689,50 (50% di Euro 33.379) e alla restituzione/ripetizione della metà del controvalore dei titoli trasferiti dal deposito n. (…), cointestato tra i coniugi, a quello intestato al solo (…) per la somma di Euro 40.444,45 (50% di Euro 80.888,89, maggiorati tali importi degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito, ed alla restituzione/ripetizione di Euro 10.030,00 (Euro 500,00 + Euro 530,00 + Euro 4.000,00 + Euro 5.000,00) trasferiti dal c/c (…) dell’attrice a quello del convenuto, a norma degli art. 1418 e 2033 c.c., oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria; in subordine ha chiesto dichiararsi che il Sig. (…) si è arricchito senza giusta causa ex art. 2041 c.c. a danno dell’attrice e condannarlo ad indennizzare la stessa per la perdita patrimoniale subita pari alla somma di Euro 67.163,95 (Euro 16.689,50 + Euro 40.444,45 + Euro 10.030) o a quella diversa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria del credito, e con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si è costituito in giudizio il Sig. (…) resistendo alle domande proposte dall’attrice e chiedendone il rigetto, in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi che il controvalore della quota del 50% della casa coniugale cointestata ad entrambi i coniugi ammonta a Euro 102.750,00 e condannarsi l’attrice al pagamento della somma di Euro 43.083,80, a titolo di saldo per il valore della quota di sua proprietà dell’anzidetto immobile, tenuto conto di quanto già versato dalla stessa, pari alla somma di Euro 60.467,55, con vittoria di spese e compensi di causa.

Con la memoria 183 VI comma n. 1 il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale subordinata chiedendo la condanna dell’attrice al pagamento della somma indicata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Con la memoria 183 VI comma n. 2 parte attrice ha eccepito la tardività della domanda e la sua conseguente inammissibilità, opponendosi comunque al suo accoglimento.

Assunte le prove orali, all’udienza del 6 aprile 2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all’art. 190 c.(…) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò premesso osserva il Tribunale quanto segue.

Dai documenti versati in atti e dalle concordi allegazioni delle parti emerge quanto segue:

In data 24.05.2004 la Sig.ra (…) e il Sig. (…) contraevano matrimonio e sceglievano il regime della separazione legale dei beni (doc. 1 att.).

In data 25.07.2011 acquistavano in comproprietà un appartamento nel Comune di Casorezzo, p.zza (…) 4/A, al prezzo Euro 195.000,00 (contratto di compravendita sub doc.(…) di parte convenuta ed assegni prodotti sub. doc.(…) ), oltre ad Euro 5.900,00 per spese notarili ( doc. 31 di parte convenuta ) ed Euro 4.600,00 per spese di agenzia ( doc. 16 e 17 ).

Il prezzo dell’immobile è stato pagato interamente dal convenuto, come riconosciuto dall’attrice che, a pagina 5 della sua memoria co. VI n.1 ex art. 183, afferma che “gli assegni con cui è stata pagata la casa erano tratti dal conto bancario (…) intestato solo ad (…) Tale circostanza risulta anche dagli assegni versati in atti: si tratta di due assegni bancari dell’importo rispettivamente di Euro 50.000 e di Euro 30.000, intestati a (…) tratti su conto corrente della (…) ed a firma (…) e di due assegni circolari dell’importo complessivo di Euro 115.000,00, emessi da (…) con addebito sul conto del convenuto, in favore di (…) per Euro 100.000,00 e di (…) per Euro 15.000 ( cfr documenti sub. (…) di parte convenuta ) . Parimenti il convenuto ha pagato le spese notarili, come dimostrato dalla fattura a suo nome emessa dal notaio ( cfr sub. doc. (…) fattura n. (…) del 25.7.2011 ). Le spese di agenzia, dell’importo complessivo di Euro 4.600,00, sono state invece pagate in pari misura dall’attrice e dal convenuto ( cfr fatture prodotte sub. doc. (…) e (…) intestate rispettivamente a (…) ed a (…)).

I coniugi, come si evince dagli estratti conto depositati dall’attrice ( cfr doc. da 5 a 9 ) , erano cointestatari del c/c (…), su tale conto si appoggiava il deposito di titoli n. (…) anch’esso cointestato (doc. 12 attrice .). Sul c/c (…) confluivano gli emolumenti lavorativi delle parti, compreso il TFR della (…) e la liquidazione del Fondo (…), pari, questi ultimi, a complessivi Euro 12.669,49 (docc. 10-11 attrice ), versati rispettivamente il 26.11.13 e del 20.12.13.

In data 10.01.2014 i coniugi hanno estinto il c/c (…) (doc. 13 attrice ) ed hanno girato i fondi ivi depositati sul c/c (…) aperto in data 3.01.2014 ed intestato esclusivamente al (…) ( sul quale era stata concessa all’attrice delega per operare e carta bancomat ), con un “girofondi” dell’importo di Euro 32.000,00 datato al 16.01.2014 ed un bonifico bancario di Euro 1.379,00 del 13.02.2014 (doc. 8 di parte attrice).

Il 10.01.2014 (…) e (…) hanno trasferito tutti i titoli dal deposito n. (…), appoggiato al c.c. (…), al deposito n. (…), anch’esso intestato al solo (…) (doc. 14 di parte attrice ) per un valore pari ad Euro 80.888,89 (doc. 12 di parte attrice)

In data 17.01.2014 è stato aperto il conto corrente on line presso (…) it – Agenzia virtuale n. 00001 – intestato esclusivamente alla (…) dove venivano versate le retribuzioni provenienti dai lavori occasionali che la stessa svolgeva. Dal c/c (…) alle date del 5.2.2014, del 12.2.2014, del 18.09.2015 e del 10.08.2016, venivano effettuati sul c/c n. (…) del (…) bonifici per Euro 530,00, Euro 500,00 (doc. 17), Euro 4.000,00 e Euro 5.000,00 (doc. 18-19).

Nel 2017 aveva inizio la crisi coniugale della coppia e (…) in data 26.04.2017 ritirava la delega concessa alla (…) per operare sul c.c. (…) e requisiva il (…) appoggiato su tale conto (cfr. doc. 36 cit.) e, con comunicazione a mezzo di raccomandata del 30.9.2017, le chiedeva di restituire il controvalore della quota dell’immobile di proprietà comune (doc. 32 di parte convenuto).

Rispondeva la (…) con missiva del 21.11.2017 con la quale chiedeva la restituzione di Euro 59.687,925 (16.000,00 + 43.687,92) – somma corrispondente al 50% delle somme e del controvalore dei titoli che dal c/c (…) e dal deposito n. (…), erano stati trasferiti sul c/c (…) e sul deposito n. (…), intestati esclusivamente al (…) (doc.21 di parte attrice ) asseritamente trattenuti senza titolo dal convenuto, trattandosi di fondi di proprietà dell’attrice.

Ciò premesso in fatto, in diritto si osserva quanto segue.

Assume l’attrice di avere diritto alla restituzione delle somma complessiva di Euro 67.163.95 a titolo di ripetizione dell’indebito, ex art. 2033 c.c. , corrispondendo tale somma al 50% di sua proprietà delle somme giacenti sul conto corrente cointestato e sul dossier titoli appoggiato a tale conto ( Euro 16. 689,50 + Euro 40.444,45 ), cui andava aggiunta la somma di Euro 10.030,00, trasferita senza titolo dal convenuto dal conto corrente intestato esclusivamente all’attrice sul proprio conto corrente.

Quest’ultimo non ha negato che fossero state effettuate le operazioni indicate dall’attrice con versamento di tutti i fondi sul conto corrente 18552 a lui esclusivamente intestato ma ha contestato il carattere indebito dei versamenti indicandone la causa nel pagamento del 50% del prezzo dell’immobile di (…), acquistato in data 25.7.2011 ed intestato ad entrambi i coniugi.

L’art. 2033 c.c. detta la disciplina dell’indebito oggettivo e attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l’ha ricevuto. Il pagamento è indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo. Tale distinzione si riflette sulla disciplina dell’onere probatorio. Infatti, posto il principio generale per il quale l’attore che agisce per la ripetizione dell’indebito ha l’onere di dimostrare di avere pagato e di allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, mentre grava sul convenuto l’onere di dimostrare la causa del pagamento (cfr. Cass. n. 1170 del 11.2.1999), tuttavia, secondo la menzionata pronuncia di legittimità, l’onere della prova gravante sull’attore nel giudizio di indebito va assolta in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento. In altri termini, se l’attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Quando invece l’attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo – come nel caso di specie – suo onere è semplicemente quello di allegare l’inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l’esistenza di una giusta causa di pagamento (cfr Cass. 14428/2021 del 18.2.2021 ; Cass. 1734/2011 del 25.1.2011; Cass. 15667/2011 del 15.7.2011; Cass. 19902/2015 del 6.10.2015).

Nel caso di specie, l’attrice ha offerto prova dei pagamenti effettuati al convenuto tramite prelievo delle somme dal conto corrente/dossier titolo cointestato e dal proprio conto corrente.

Quanto alle somme depositate sul conto corrente/dossier titoli cointestato, opera la presunzione di comproprietà in quote uguali di tali somme (cfr ex multis Cass. sez. II, 21/10/2021, n.29324), presunzione che il convenuto non ha contestato, pertanto, essendo state trasferite sul conto corrente intestato al convenuto somme parti ad Euro 33.372,00 dal conto corrente comune (Euro 32.000,00 + Euro 1.379,00) ed Euro 80.888,89 dal dossier titoli comune, la somma di Euro 57.133,95, corrispondente al 50% dei depositi, è di proprietà dell’attrice. Quanto al conto corrente intestato unicamente all’attrice, è provata l’effettuazione di bonifici in favore del convenuto per l’ammontare di Euro 10.030,00. Di conseguenza risulta provato il trasferimento sul conto corrente intestato al solo convenuto di somme di proprietà dell’attrice per l’ammontare di complessivi Euro 67.163,95.

L’attrice ha dedotto il carattere indebito dei pagamenti per inesistenza di un titolo giustificativo.

Il convenuto ha dato prova dell’esistenza di valido titolo giustificativo dei pagamenti, costituito dall’acquisto, avvenuto il 26.4.2011, in anteriore al trasferimenti di fondi sopra indicati, dell’appartamento sito in (…), immobile intestato ad entrambi i coniugi e pagato interamente dal convenuto, che ha corrisposto la somma di Euro 195.000,00, a titolo di prezzo di acquisto, oltre ad Euro 5.600,00, pagata al notaio per le spese del rogito, per un totale di Euro 200.600,00.

L’attrice ha contestato che il convenuto non avrebbe dimostrato che la signora (…) si fosse impegnata alla restituzione della sua quota parte delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile (quota pari ad Euro 100.300,00).

Osserva il Tribunale che, essendo i coniugi in regime di separazione dei beni, l’intestazione dell’immobile pagato interamente dal convenuto anche all’attrice configura una donazione indiretta, nella quale l’arricchimento di quest’ultima si sarebbe realizzato tramite il pagamento al venditore da parte del coniuge anche della quota parte di prezzo di pertinenza della moglie, corrispondente al 50% del valore del bene, identificandosi la donazione indiretta con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mossa da fine di liberalità ed abbia lo scopo e l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge non già in via diretta dall’atto o dagli atti utilizzati ma solo in via indiretta dall’esame di tutte le circostanze di fatto del singolo caso (Cass. S.U. 5.8.1982 n. 9282; Cass. n. 4682 del 28.2. 2018; Cass. n. 9379/2020).

L’attrice non ha dimostrato la donazione indiretta del 50% dell’immobile acquistato dai coniugi.

Infatti l’assenza di prova di uno specifico accordo tra i coniugi in forza del quale l’attrice si sarebbe impegnata al pagamento della sua quota parte del prezzo dell’immobile acquistato in comunione non dimostra lo spirito di liberalità dell’atto.

Al contrario vi sono prove che dimostrano come l’attrice abbia contribuito al pagamento del prezzo dell’anzidetto immobile quali : 1 ) il pagamento da parte della (…) della metà delle spese di agenzia sostenute per l’acquisto dell’immobile 2 ) il trasferimento dei fondi di proprietà dell’attrice dal conto corrente/dossier titoli cointestati sul conto corrente e dossier titoli intestato unicamente al convenuto in data successiva all’acquisto dell’immobile 3 ) l’assenza di richieste restitutorie delle somme trasferite dall’attrice al convenuto fino allo scoppio della crisi coniugale 4) tanto meno l’attrice, che fino al 26.4.2017 aveva la delega ad operare sul conto corrente del marito, ha operato atti di disposizione delle somme in parola 5) l’avvenuto bonifico della somma complessiva di Euro 10.060,00 dal conto corrente (…) intestato alla sola attrice sul conto del convenuto in data successiva all’acquisto dell’immobile e senza che risulti provato che tali atti di disposizione siano stati effettuati dal convenuto all’insaputa dell’attrice.

Il testimone (…), indotto dal convenuto, ha confermato l’impegno assunto dall’attrice di corrispondere al convenuto la sua quota parte del prezzo di acquisto dell’immobile di (…).

Le circostanze descritte dimostrano come l’avvenuta intestazione dell’anzidetto immobile ad entrambi i coniugi, nonostante il regime patrimoniale scelto fosse quello della separazione dei beni, non costituisse un atto di liberalità del marito nei confronti della moglie, bensì corrispondesse alla volontà dei coniugi di acquistare in comproprietà la casa familiare, con l’accordo che l’attrice avrebbe corrisposto al marito, che aveva anticipato interamente il costo del bene, la sua quota parte di prezzo. Tale accordo ha avuto esecuzione tra le parti, con il trasferimento da parte dell’attrice al convenuto dei propri risparmi – giacenti in parte sul conto corrente/dossier titoli cointestato ed in parte sul proprio conto corrente (così giustificandosi i pagamenti effettuati dall’attrice e la mancata richiesta di restituzione delle somme versate) – e restando la stessa debitrice del saldo della sua quota parte del prezzo.

In conclusione, non avendo l’attrice offerto prova della donazione indiretta dell’immobile di (…), acquistato dal marito in comproprietà con la moglie il 25.7.2011, vanno respinte tanto la domanda di ripetizione dell’indebito, quanto quella di arricchimento senza causa (2041 c.c.), essendo semmai la signora (…) ad essersi arricchita ai danni del convenuto, in quanto proprietaria del 50% di un bene del quale ha pagato solo parte del prezzo.

Deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto con conseguente condanna dell’attrice al pagamento della somma di Euro 33.136,05, corrispondente al saldo tra il 50% di quanto pagato dal convenuto per l’acquisto dell’immobile di (…) (Euro 100.300,00) e quanto già pagato dall’attrice al convenuto (Euro 67.163,95), oltre interessi con decorrenza dalla domanda.

La domanda di arricchimento senza causa proposta dal convenuto in via subordinata risulta assorbita dall’accoglimento della riconvenzionale proposta in via principale e non sarà per tale ragione oggetto di esame da parte del Tribunale.

Il applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese del giudizio vanno poste a carico dell’attrice, nella misura liquidata in dispositivo a norma del D.M. n. 55 del 2014, applicati i compensi medi tariffari dello scaglione corrispondente al valore della causa

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo , così provvede:

respinge tutte le domande proposte dall’attrice (…)

condanna l’ attrice a pagare al convenuto (…) la somma di Euro 33.136,05, oltre interessi con decorrenza dalla domanda,

condanna l’attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto, che liquida in Euro 13.430,00, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Milano l’1 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.