In tema di affidamento di figli minori, il richiamo alla “sindrome di alienazione parentale ” e a ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo. La “teorica della Pas” si fonda sul concetto di abuso psicologico che appare indeterminato e vago, e di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica, di ardua definizione anche secondo le categorie della disciplina psicologica. La “Pas”, a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica. Qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente. Ed ancora qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

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Tribunale|Bari|Sezione 1|Civile|Sentenza|8 luglio 2022| n. 2773

Data udienza 5 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:

– Dott.ssa Cristina FASANO – Presidente rel.

– Dott.ssa Rosella NOCERA – Giudice

– Dott. Emanuele PINTO – Giudice

ha pronunciato, con l’intervento del PM, la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa iscritta al n. 1586/2020 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio

tra

(…), rappresentato e difeso dagli avv.ti (…) in virtù di mandato in calce al ricorso e presso lo studio della prima in Bari alla (…) è elettivamente domiciliato,

– ricorrente –

e

rappresentata e difesa dall’avv.(…), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore , presso il cui studio in Polignano a Mare alla via (…) è elettivamente domiciliata,

– resistente –

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 4.02.2020 (…) premesso che:

– in data 19.07.2008 aveva contratto matrimonio civile con(…)

– dall’unione erano nati due figli:(…) (in data 14.12.09) e (…) (il 27.03.12);

– la casa coniugale era in un immobile di sua proprietà anche se da qualche tempo essa era stata fissata in San Vito al piano terra di un immobile di proprietà di sua sorella;

– il matrimonio era cessato per una relazione extraconiugale instaurata dalla (…), dedita , peraltro, all’uso di stupefacenti per cui egli aveva promosso giudizio di separazione con addebito;

– all’udienza presidenziale era stato disposto l’affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre , assegnata la casa coniugale alla stessa, disciplinato il calendario di visite, disposto un contributo al mantenimento di Euro 850,00 mensili per i due minori , nulla in favore del coniuge;

– nel corso del giudizio di separazione egli aveva introdotto due sub procedimenti volti ad ottenere l’affidamento esclusivo dei figli sul presupposto di un comportamento ostativo della (…) volto a denigrare la figura paterna e ad impedire la frequentazione disposta dal Presidente;

– il primo sub procedimento (istruito mediante ctu psicologica) si era concluso con un ampliamento del diritto di visita paterno mentre il secondo era ancora in corso ed era scaturito anch’esso dal comportamento materno di isolamento del ricorrente;

– in data 28.03.19 era stata emessa sentenza parziale di separazione;

– era necessario disporre l’affido esclusivo della prole al padre permanendo il rischio di pregiudizio per i minori essendo la madre dedita all’uso di stupefacenti ed avendo instaurato relazione con un soggetto pregiudicato ed, inoltre, avendo la stessa posto in essere una crescente opera di demolizione della figura paterna con progressiva sostituzione con quella del convivente;

– occorreva, altresì, disporre l’assegnazione della casa coniugale (allo stato quella costituita dal piano terra di un immobile di proprietà della zia paterna);

– rispetto alla separazione le sue condizioni erano peggiorate giacché egli aveva dovuto vendere degli immobili e stipulare prestiti per fare fronte alle spese familiari;

– di contro la situazione economica della era migliorata poiché ella conviveva stabilmente con persona dotata di reddito e traeva guadagno dai quadri dipinti e pubblicizzati sui suoi profili social;

– la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno sin dall’epoca della separazione senza soluzione di continuità e la coabitazione era ormai cessata sin dall’udienza presidenziale tenutasi in data 28.09.2009.

1.1.Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, l’affido esclusivo dei minori al padre , disciplinare gli incontri madre – figli, in via subordinata disporsi l’affido condiviso con collocamento presso di lui e, nell’ipotesi di conferma della situazione attuale, revocare, comunque, l’assegnazione della casa coniugale alla(…) e ridurre il contributo paterno al mantenimento dei figli.

2. Con decreto del 7.02.2020 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al presidente della sezione 1 civile per l’udienza del giorno 30.04.2020, poi anticipata al 15.04.2020.

3. Si costituiva (…) chiedendo l’affido esclusivo dei minori a lei e, nel caso di affido condiviso, il ripristino del diritto di visita paterno come stabilito nell’ordinanza presidenziale, disporre il divieto di contatti con la zia paterna, assegnare la casa coniugale alla resistente prevedendo che, nell’ipotesi in cui non le fosse assegnata, il ricorrente contribuisse al pagamento del canone locativo con la somma di Euro 500,00 mensili, stabilire in Euro 1200,00 mensili il contributo paterno, disporre la cancellazione delle frasi offensive pronunciate dalla controparte.

3.1. Esponeva la resistente che:

– era preferibile l’affido esclusivo alla madre in quanto il ricorrente non era in grado di occuparsi dei minori tanto che, ogni volta che li teneva con sé, poco dopo li riportava dalla genitrice dicendo lei che erano i minori a voler andare via;

– la casa coniugale, sita in P. alla (…) e che, nelle more, era stata alienata alla sorella del ricorrente che aveva instaurato nei confronti (…) giudizio per indennità da occupazione sine titulo, doveva essere assegnata alla resistente ovvero, nell’ipotesi in cui ella avesse dovuto lasciare l’immobile, sarebbe stato necessario un contributo locativo del marito;

– occorreva aumentare il contributo paterno dato l’aumento delle esigenze dei figli e, comunque, le maggiori possibilità del(…)

– occorreva ripristinare l’originario diritto di visita come disciplinato dall’ordinanza presidenziale in sede separativa.

4. All’udienza presidenziale del 15.04.2020, ascoltate le parti, era disposto un rinvio per l’eventuale consensualizzazione.

Fallito detto tentativo, all’udienza del 27.05.2020 il giudice si riservava ed era emessa ordinanza con la quale:

a) confermava l’affido condiviso con collocamento presso la madre.

b) revocava l’assegnazione alla (…) della casa coniugale sita in P. via (…) (di proprietà della germana del ricorrente) poiché nel medesimo fabbricato era residente la predetta con cui i rapporti erano tesi ed essa non rappresentava più per i minori l’habitat domestico anche perché con (…) abitava ormai il suo compagno sicché l’originario equilibrio familiare si era ormai disgregato;

c) confermava le modalità dell’esercizio del diritto di visita paterno secondo le ordinanze adottate nei due subprocedimenti instaurati in sede separativa;

d) aumentava ad Euro 1150,00 il contributo paterno in considerazione della circostanza che la (…) avrebbe dovuto cercare una soluzione abitativa;

e) stabiliva la somma di Euro 100,00 per ogni violazione del diritto di visita paterno da parte della madre;

f) stabiliva la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé.

5. Nelle more della prima udienza era instaurato dal (…) un procedimento ex artt. 709 c.p.c., 709 ter c.p.c., 342 bis c.c., 342 ter c.c., per la modifica dell’ordinanza presidenziale mediante l’allontanamento dei minori dalla genitrice e disponendone il collocamento in luogo ritenuto idoneo ed incontri protetti dei minori con la madre.

6. All’udienza di comparizione davanti al G.I. era fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni sullo status quindi, all’udienza dell’11.01.21, la causa era riservata in decisione con invio al PM per le sue conclusioni.

7. Con sentenza non definitiva n. 650/2021, pubblicata il 18.02.2021, era pronunciato lo scioglimento del matrimonio provvedendo, altresì, con ordinanza alla concessione dei termini ex art. 183 co 6 c.p.c..

8. Con ordinanza del 24.05.21, rigettate le richieste di prova orale avanzate dalle parti, era autorizzata l’acquisizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione relativa agli interventi delle Forze dell’Ordine così come stabiliti nell’ordinanza presidenziale.

9. All’udienza del 19.07.21 erano sentite le parti le quali davano atto del rasserenamento dei rapporti tra i coniugi favorito anche dal Servizio di Educativa Domiciliare.

Di conseguenza il GI disponeva di proseguire detto servizio anche durante il periodo estivo.

10. A seguito di accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice era disposta l’assegnazione ad altro Magistrato.

11. All’udienza del 12.01.2022 , precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

12. Nessuno compariva nel subprocedimento sicchè esso veniva chiuso.

13.Preso atto della sentenza non definitiva n. 650/2021 con cui questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, il presente giudizio pende, allo stato, per le sole questioni accessorie che devono essere decise come segue.

14. La questione principale che , soprattutto alla luce degli scritti conclusivi del ricorrente, pare ancora essere dibattuta è quella dell’affidamento dei minori.

15. Il ricorrente , sin dall’atto introduttivo e poi reiterandolo anche in sede di memoria integrativa, ha chiesto che i minori fossero affidati in via esclusiva a lui.

A fondamento di tale richiesta ha posto, da un lato, l’uso di sostanze stupefacenti da parte della donna nonché la relazione con un soggetto pregiudicato e , dall’altro e soprattutto, la condotta ostruzionistica posta in essere dalla genitrice nei rapporti padre-figli fino ad ipotizzare una vera e propria “sindrome da alienazione parentale”.

In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente si è genericamente riportato alle richieste in atti dichiarando, tuttavia, di non avere più interesse al petitum del sub procedimento incardinato nel corso del giudizio e volto ad ottenere l’allontanamento dei minori dalla madre, responsabile di ulteriori condotte di demolizione della figura patema.

16. A sua volta la resistente ha chiesto, nella comparsa di costituzione e nella memoria integrativa, l’ affido esclusivo dei minori a lei sul presupposto del l’incapacità de (…) di gestire la prole , anche per la forte influenza esercitata su di lui dalla sorella ,(…) che si sarebbe arrogata compiti educativi a lei non spettanti.

Anch’ella in sede di precisazione delle conclusioni si è genericamente riportata a tutte le proprie istanze dichiarando, però, sostanziale adesione allo schema di affidamento-collocamento-calendario delle visite vigente.

17. Ebbene, di fronte alle contrapposte posizioni (il ricorrente ha chiesto l’affido esclusivo e la resistente quello condiviso), occorre esaminare il materiale istruttorio in atti.

18. Va ricordato come, in tema di responsabilità genitoriale, con la L. n. 54 del 2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell’interesse del minore alla genitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale ammettendo la derogabilità della regola dell’affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (cfr. Cass. 30191/19 per cui “Il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”).

In particolare, è stato chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell’altro genitore e sulla non rispondenza all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.

19.Nel caso in esame la domanda del ricorrente poggia su un presupposto particolare e specifico quale il pregiudizio arrecato ai minori dal comportamento della madre che avrebbe sottoposto i figli ad un progetto di allontanamento dal padre sino a rinnegarlo completamente.

20. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è chiara nell’affermare che “In tema di affidamento di figli minori, il richiamo alla “sindrome di alienazione parentale ” e a ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo. La “teorica della Pas” si fonda sul concetto di abuso psicologico che appare indeterminato e vago, e di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica, di ardua definizione anche secondo le categorie della disciplina psicologica. La “Pas”, a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica” (cfr. Cass. 9691/22).

Ed ancora “In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente (crf. Cass. 25339/21).

E così “In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr. Cass. 13217/21 .Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l’affido c.d. “super-esclusivo” al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali).

21. Applicando i suddetti principi giurisprudenziali al caso di specie, occorre verificare se effettivamente quanto allegato dal ricorrente ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie ed individuare , comunque, la migliore soluzione per i minori.

22. Innanzitutto la situazione di difficoltà del rapporto padre-figli è messa in luce nel presente giudizio dalle plurime relazioni dei Carabinieri della stazione di Polignano versate in atti.

Da tale documentazione emerge effettivamente la volontà dei minori di non andare con il padre, pur a fronte delle sollecitazioni materne (sul punto si ricordi che nell’ordinanza presidenziale dell’ 1.06.2020 è stata prevista una sanzione per ogni violazione del dovere di visita da parte(…)

23. Ebbene, come si evince dalla succitata giurisprudenza in ordine alla cd. Sindrome da Alienazione Parentale (PAS), è indispensabile verificare da parte del giudice di merito se l’allontanamento dei minori dal padre sia imputabile o meno alla madre.

Al riguardo può essere richiamato l’approfondimento svolto in sede separativa attraverso ben due ctu disposte nell’ambito di subprocedimenti sollecitati dal (…)a fronte del sempre più marcato rifiuto della figura paterna da parte dei figli.

Nella prima e principale, ossia quella svolta dalla psicologa dott.ssa(…) l’ausiliario del giudice ripercorre tutta la storia di coppia e genitoriale delle parti concludendo per l’affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre.

Nella relazione, ai cui dettagli si rinvia, viene messa in luce l’innegabile diversità di approccio alla figura genitoriale dell’uno e dell’altro: mentre (…) è stata il fulcro della cura e della crescita anche emotiva dei figli che ad ella sono totalmente fedeli fino a rimuovere la figura del padre se ciò può mettere in crisi il rapporto con la genitrice , il (…) si è occupato soprattutto di soddisfare i loro bisogni materiali mai rinnegando, tuttavia, la pari centralità del suo ruolo ma anzi rivendicandolo a gran voce dopo la fine del matrimonio.

In tale contesto l’ausiliario del giudice, pur senza orientarsi per un affidamento esclusivo dei minori ed incolpare la madre di condotte alienanti, ha chiaramente sottolineato l’importanza del suo comportamento nella percezione filiale della figura paterna.

Peraltro il tecnico ha evidenziato la difficoltà della primogenita a relazionarsi serenamente con il padre poiché legata alla genitrice da un legame embrionale e da un evidente patto di lealtà che l’ ha portata spesso a rifiutare aprioristicamente gli incontri con il (…) salvo poi allentare i suoi freni inibitori una volta trovatasi in sua compagnia; diversamente il figlio più piccolo si è rivelato più propenso alla frequentazione con il padre.

Ad ogni buon conto l’ausiliario del giudice non ha rilevato alcuna inidoneità della madre ovvero del padre prendendo atto, invece, del progressivo rasserenamento dei minori a fronte di una distensione dei rapporti tra i genitori, favorito ed incentivato proprio (…) tanto è vero che ha concluso per la conformità all’interesse dei minori dell’affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre dettando nel contempo il calendario degli incontri.

La seconda ctu (quella a firma della psicologa (…)invece, si è resa necessaria poiché i minori, dopo qualche tempo dall’avvio degli incontri padre-figli come stabiliti dal GI a chiusura del primo subprocedimento con tempi quasi paritari tra i due genitori, avevano nuovamente assunto un atteggiamento di rifiuto della figura paterna, spinti, secondo la prospettazione del (…) da un rinnovato atteggiamento di alienazione parentale posto in essere(…)

In essa (redatta, per la precisione, nell’ambito del secondo subprocedimento instaurato nel corso della separazione ma poi estinto per essere ogni questione ormai di competenza del giudice del divorzio) è stata lungamente approfondita la posizione della resistente rispetto alle prerogative genitoriali giustamente rivendicate dal marito.

Se è vero che sono stati esaminati tutti i protagonisti della vicenda (ivi compresi soggetti estranei al nucleo familiare in senso stretto ma in qualche modo coinvolti nel conflitto padre-figli quali la zia patema ed il compagno (…) è innegabile che il ctu, se non altro per rispondere ai dettagliati quesiti del giudice, ha concentrato la sua attenzione sulla genitrice per verificare se ella fosse l’artefice del rifiuto dei bambini di trascorrere con il (…) i momenti di sua spettanza.

Ebbene, rinviando al contenuto della relazione, vi è da dire che, come il primo consulente, anche il secondo ha ribadito l’assenza di elementi di pregiudizio nell’affido condiviso così come del collocamento prevalente dei minori presso (…)(al riguardo ha evidenziato il paradosso di tutelare la bigenitorialità “invertendo la priorità dei legami, recuperando il genitore allontanato per designare l ‘altro come temibile”).

Premesso che l’ausiliario del giudice ha esordito con la stigmatizzazione della forte tensione emotiva in cui si è svolta l’indagine peritale , anche per la condotta dei rispettivi difensori, il ctu non ha ritrovato(…)quell’ incapacità genitoriale sotto il profilo della consapevole e volontaria condotta ostruzionistica ascrittagli dal (…) e posta alla base della sua persistente domanda di affido esclusivo dei figli.

Il tecnico ha dato atto delle doti di madre attenta e premurosa(…)(ma certamente anche del padre) proiettata a proteggere da tutto e tutti i propri figli, anche dai fantasmi di azioni terribili poste in essere da padre.

Ha evidenziato come le emozioni, i sentimenti, la frustrazione derivanti dalla separazione si siano inevitabilmente riversate sul suo essere madre ma, allo stesso tempo, ha sottolineato come ciò sia avvenuto in maniera inconsapevole da parte della donna che, anzi, è apparsa propensa aduna ripresa dei rapporti tra i figli ed il padre arrivando ad invocare l’aiuto della specialista.

24. Dovendo concludere sul punto, proprio richiamando l’esito delle consulenze che hanno scandagliato la figura materna alla ricerca di una sua condotta oppositiva e disincentivante i principi della bigenitorialità , il collegio non può che pervenire alla conferma dell’ordinanza presidenziale in punto di affidamento condiviso e collocamento dei minori presso la madre.

25. Del resto la bontà di tale conclusione viene avallata dall’esito dell’unico subprocedimento svoltosi nel presente giudizio.

Sul punto va premesso che esso è stato abbandonato dal ricorrente (…) che così si è espresso nel verbale dell’udienza del 12.01.2022 deputata alla precisazione delle conclusioni : “Dà conto che, a fronte dell’intervento dell’Ausiliario del Giudice dott. (…), allo stato, sono apparse superate le criticità rilevate nel rapporto padre/figli e le gravi situazioni di rifiuto che hanno determinato l’instaurazione del subprocedimento; le situazioni di condizionamento , affrontate e mitigate dalla professionista incaricata, oggi consentono di abbandonare il subprocedimento”.

Ciononostante è opportuno accennare brevemente allo svolgimento di tale incidente processuale per ricavarne importanti elementi di valutazione, se non altro da un punto di vista meramente fattuale ai fini della migliore decisione per il bene dei minori (cd. best interest).

26. In data 17.07.2020(…) chiesto la modifica dell’ordinanza presidenziale disponendo il collocamento dei minori ove ritenuto più opportuno e disponendo incontri protetti con la genitrice, oltre all’adozione contestuale di ordini di protezione a carico della stessa.

Presupposto della domanda era la condotta nuovamente manipolatoria e di grave alienazione parentale posta in essere (…) giunta , oltre ad aver ulteriormente allontanato i figli dal padre, a fare denunciare falsamente dagli stessi la perpetrazione di abusi sessuali commessi dal padre in loro danno, il tutto agevolato anche dalla continua presenza del suo difensore.

Con ordinanza del 7.03.21 il GI ha, quindi, sospeso(…) dalla responsabilità genitoriale, pur confermando il collocamento temporaneo presso di lei dei figli, e nominato un ausiliario del giudice in funzione di Servizio di Educativa Domiciliare per sostenere i minori e curarne il decondizionamento dalla madre e il riavvicinamento al padre , unitamente ad interventi di psicoterapia individuale per i genitori e per i minori.

Alla base di tale provvedimento vi è stata la stigmatizzazione delle carenze genitoriali della (…), non adeguatamente messe in luce dalla seconda ctu.

In particolare, il GI ha sottolineato l’incapacità quasi patologica della donna a tenere i figli fuori dal conflitto di coppia finendone, non sempre inconsapevolmente, per indirizzarli ad un assoluto e totale rifiuto del padre.

Osserva, ancora, il GI come l’elevarsi del conflitto e la radicalizzazione della rinnegazione della figura patema da parte dei minori sia stata il frutto dell’incapacità (…) ad aiutare i bambini a superare il patto di lealtà con la madre.

Con successiva ordinanza del 20.07.21, tuttavia, sul presupposto di un progressiva normalizzazione dei rapporti padre-figli, di una rasserenamento dei rapporti tra le parti e di una chiara percezione dell’impegno profuso a tal fine da parte (…) il GI ha ripristinato la pari responsabilità genitoriale e disposto la prosecuzione del Servizio di Educativa Domiciliare dati gli ottimi risultati raggiunti.

Con ulteriore ordinanza del 22.09.21 il GI ha disposto la prosecuzione del servizio di Educativa Domiciliare sino alla successiva udienza del 20.12.21 nonché la prosecuzione del calendario di visite così come ormai cristallizzato.

E’ da dire che i provvedimenti giudiziali sono andati di pari passo con il totale recupero dei rapporti padre-figli e con il ripristino di una normalizzazione dei rapporti tra i genitori, finalmente capaci di dialogare e collaborare nell’interesse dei minori giungendo, perfino, a condividere momenti insieme.

27. Ebbene, è proprio la positiva evoluzione della situazione, confermata dalle parti e dall’educatrice familiare all’udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 12.01.22, che induce il collegio a propendere per la sua formalizzazione anche sul piano giuridico confermando il modulo dell’affido condiviso con collocamento presso la madre. In tal senso è utile richiamare anche quanto evidenziato dall’educatrice nella sua relazione del 10.07.21 ove, soffermandosi sulla questione della PAS, così ha scritto : ” L’alienazione genitoriale viene attuata da un genitore (alienante) quando esso denigra e scredita la figura dell ‘altro (alienato) fino a distruggerla nella mente del bambino. (…) Tutto ciò però in(…) e (…) non accadeva perché gli stessi, cosi come più volte confermato dal(…) , quando erano a scuola, e quindi avevano modo di incontrare il padre tutti i giorni senza la presenza della mamma , erano affettuosi e (…) prima ancora che iniziassi il mio intervento, in occasione della festa del papà , scrisse al sig.(…) una letterina amorevole , con su scritto “Auguri papà sarai sempre il mio unico papà ” (la frase ha anche un senso molto profondo e che dovrebbe fare riflettere sull’attaccamento amorevole e protettivo di (…)nei confronti del padre… ci tiene a rassicurarlo). Un bambino che subisce quel tipo di condizionamento di cui sopra, tende a distruggere la figura paterna (o materna che sia) e ad escluderla completamente, non scrive certamente lettere affettuose. Piuttosto in questo caso si potrebbe configurare una condizione di “patto di lealtà” nei confronti del genitore con cui vivono”.

Ad ogni buon conto, sulla ottimalità dei rapporti padre- figli nonché tra i due genitori è la stessa difesa del (…)a darne atto nella comparsa conclusionale.

Essa premette che i bambini trascorrono serenamente con il padre i tempi di sua spettanza e che essi hanno trascorso quasi un mese continuativo con lui a causa di un incidente occorso alla mamma che, peraltro, lo stesso ricorrente ha aiutato.

Stranamente, però, pur a fronte di tale presa d’atto circa il totale recupero della paternità, il(…) reitera la domanda di affido esclusivo ovvero di affido condiviso con collocamento presso di lui.

Motiva la sua richiesta su un duplice presupposto.

Da un lato il timore che il cambiamento (…) soggetto vulnerabile ed emotivamente instabile al tempo stesso , sia solo apparente e che, spentisi i riflettori della causa, la stessa possa riproporre il passato modello geni tonale, verosimilmente anche influenzata dalla presenza nella sua vita della figura del convivente.

Dall’altro l’esigenza che, solo in tal modo, il ricorrente potrebbe recupere tutto il tempo perso come padre.

Ebbene, ad avviso del Collegio, entrambe le motivazioni non sono, allo stato, degne di essere prese in considerazione poiché la palese normalizzazione della situazione familiare, e con essa la serenità dei minori, non può essere minata da ipotesi e congetture.

Di conseguenza si conferma sul punto l’ordinanza presidenziale.

28. In ordine all’esercizio del diritto di visita può confermarsi il calendario stabilito dall’educatrice familiare ossia , nel periodo scolastico, una settimana il lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 20.30 ed il venerdì dalle 16.00 sino alle 20.30 della domenica; la settimana successiva il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 20.30; nel periodo extrascolastico una settimana il lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 20.30 ed il venerdì dalle 16.00 sino alle 20.30 della domenica; la settimana successiva il martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 20.30.

Per i restanti periodi trova applicazione l’ordinanza presidenziale.

Resta fermo che il genitore non collocatario dovrà continuare a favorire in tutti i modi il totale ripristino dei rapporti tra la prole non limitandosi ad una rigorosa osservanza di

tempi ed orari in quanto l’obiettivo da perseguire, anche dopo il termine del giudizio, sarà il benessere dei bambini.

E’ chiaro che (…) dovrà evitare qualsiasi situazione che possa fare nuovamente precipitare la situazione poiché i provvedimenti che il collegio adotta in questa sede sono pur sempre suscettibili di revisione.

29. Per quanto concerne la casa familiare va ricordato in punto di diritto che l’abitazione dove la famiglia ha vissuto viene assegnata dal giudice tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a rimanere nell’ambiente domestico dove sono cresciuti (vedasi art. 337 sexies c.p.c. che ha riprodotto il vecchio art. 155 quater c.c.).

Di conseguenza essa viene assegnata al genitore affidatario o collocatario dei minori ovvero a quello con cui convive la prole maggiorenne ma non autosufficiente (ex multis Cass. Civ., sez. VI, 24254/18).

Nella vicenda in oggetto non c’è più una casa familiare da assegnarsi poiché la madre ed i minori risiedono da tempo in altro luogo, tanto è vero che in sede presidenziale ne è stata revocata l’assegnazione (…) come stabilita in sede separativa ed aumentato contestualmente il contributo paterno.

30. Passando ad esaminare la questione del contributo paterno al mantenimento dei minori va osservato quanto segue.

Il ricorrente, in sede introduttiva, ha chiesto una riduzione di detto contributo sul presupposto di un peggioramento delle sue condizioni economiche avendo dovuto egli vendere alcuni immobili e contrarre prestiti per far fronte al gravoso onere contributivo di Euro 850,00 mensili.

Su tale richiesta ha insistito in sede di memoria integrativa e poi, genericamente, in sede di precisazione delle conclusioni dove si è riportato a tutti i precedenti scritti ed istanze.

La resistente, di contro, in sede di comparsa di costituzione e risposta ha chiesto un aumento sul presupposto dell’accrescimento delle esigenze dei minori.

Il presidente, all’esito dell’udienza e dell’esame delle rispettive condizioni reddituali, ha aumentato ad Euro 1150,00 il contributo del (…) al mantenimento dei figli (Euro 575,00 per ciascuno).

31. Ebbene , ritiene il collegio che detto importo possa essere confermato anche in sede di pronuncia definitiva.

Premesso che non vi sono in atti le dichiarazioni fiscali aggiornate , può, comunque, osservarsi come nel 2019 il ricorrente abbia avuto un reddito di circa Euro 57.980,00 lordi (pari a Euro 3.300,00 netti mensili) e nel 2020 un reddito di Euro 68.976,00 lordi (pari ad Euro 3.856,00 netti mensili).

Considerato che lo stesso non ha costi fissi per canoni di locazione abitando in un immobile di proprietà, egli è ben capace di continuare a corrispondere l’importo di Euro 1150,00 mensili (Euro 575,00 ciascuno).

Del resto tale importo è sufficiente per le esigenze dei minori tenuto conto della circostanza che(…) è percettrice di reddito da lavoro dipendente pari ad Euro 1705,00 e, comunque, corrisponde Euro 600,00 per canone di locazione (anche se sul punto deve osservarsi come non vi sia attestazione di regolare registrazione del contratto).

Le spese straordinarie dei figli saranno regolamentate secondo il protocollo d’intesa sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 nella misura del 60% a carico del genitore non collocatario in ragione della sua maggiore capacità contributiva.

32. Quanto alla domanda di cancellazione delle frasi offensive e calunniose con conseguente risarcimento del danno va detto che, sebbene tale domanda non pare essere stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni tanto è vero che non se ne parla negli scritti finali, essa è, comunque, infondata.

Sul punto possono richiamarsi le considerazioni già svolte dal presidente che in questa sede si fanno proprie.

Ed infatti deve rigettarsi l’istanza ex art. 89 c.p.c., volta a ottenere la cancellazione di frasi asseritamente sconvenienti ed offensive, poiché queste ultime non hanno avuto un intento meramente denigratorio ed offensivo ma sono state strumentali al diritto di difesa e strettamente collegate alle argomentazioni difensive del ricorrente.

33. Da ultimo va esaminata la domanda risarcitoria proposta dalla resistente in sede di memoria integrativa.

La stessa ha chiesto la condanna della controparte per i danni morali arrecatile dal coinvolgimento nei diversi giudizi con l’ex coniuge e nelle sottostanti ctu.

Detta domanda pare anch’essa abbandonata in quanto, al di là della genericità delle conclusioni formulate in udienza, non vi è alcuna relativa conclusione negli scritti finali.

Ad ogni buon conto essa è inammissibile nel giudizio di scioglimento del matrimonio (essendo, al più, ammissibile nell’ambito di un giudizio di separazione ove si prospetti un addebito della stessa e, quindi, una violazione dei doveri coniugali) e, comunque, è rimasta completamente destituita di prova sicchè va rigettata.

34. Le spese e competenze di giudizio possono restare compensate in ragione della reciproca soccombenza sulle rispettive domande proposte nel giudizio di merito.

Per quanto riguarda il subprocedimento va detto che anche in esso vi è stata reciproca soccombenza e, comunque, l’abbandono del giudizio impedisce di poter liquidare alcunchè riguardo allo stesso.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1586/2020 introdotto con ricorso del 4.02.2020 da(…)

nei confronti di (…) con l’intervento del P.M., disattesa ogni altra questione e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 650/2021, così provvede:

1) DISPONE l’affidamento condiviso dei figli minori (…) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;

2) DISPONE che il padre possa e debba vedere i minori nel periodo scolastico, una settimana, il lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 20.30 ed il venerdì dalle 16.00 sino alle 20.30 della domenica; la settimana successiva il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 20.30; nel periodo extrascolastico , una settimana, il lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 20.30 ed il venerdì dalle 16.00 sino alle 20.30 della domenica; la settimana successiva il martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 20.30, confermando per tutti gli ulteriori periodi dell’anno l’ ordinanza presidenziale ;

3) CONFERMA il contributo paterno al mantenimento dei minori in Euro 1150,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie ;

4) RIGETTA la domanda di cancellazione delle frasi sconvenienti proposta dalla resistente;

5) RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla resistente;

6) COMPENSA le spese processuali;

7) INVITA i Servizi Sociali del Comune di Polignano a Mare a continuare a monitorare il nucleo familiare in oggetto.

Manda alla cancelleria per i propri adempimenti e per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Polignano a Mare.

Così deciso in Bari il 5 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria l’8 luglio 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.