In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o piu’ veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, al risarcimento del danno, da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilita’ di rivalersi per l’eventuale maggior danno a carico dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all’articolo 140 del Decreto Legislativo cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l’assicuratore del primo dovra’ mettere a disposizione dei trasportati l’intero massimale minimo, senza decurtazioni.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|19 ottobre 2022| n. 30726

Data udienza 22 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13866/2019 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), legalmente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 766/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. In data 16 luglio 2006 si verifico’, sulla strada (OMISSIS), un grave incidente stradale che vide coinvolte due vetture, una Fiat Punto assicurata dalla (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) e condotta nell’occasione da (OMISSIS), e una Opel Tigra assicurata dal (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) e condotta nell’occasione da (OMISSIS). A bordo della Fiat Punto viaggiavano, come trasportati, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre a bordo della Opel Tigra viaggiavano col medesimo titolo (OMISSIS) e (OMISSIS).

A causa dell’incidente, (OMISSIS) e i suoi genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Sala Consilina, Sezione distaccata di Sapri, ai sensi dell’articolo 141 del Decreto Legislativo n. 7 settembre 2005, n. 209, la (OMISSIS), chiedendo il risarcimento dei danni.

La societa’ di assicurazioni si costitui’ e chiese di estendere il contraddittorio agli altri danneggiati a causa dell’incidente e il Tribunale provvide in conformita’.

Si costituirono in giudizio, quindi, (OMISSIS), i suoi genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali rivolsero nei confronti della (OMISSIS) analoghe domande di risarcimento dei danni.

Si costituirono in giudizio, inoltre, (OMISSIS) e (OMISSIS), trasportati sulla Opel Tigra, i quali eccepirono il proprio difetto di legittimazione ad agire nei confronti della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 141 cit., chiedendo di essere estromessi dal giudizio.

Altri danneggiati rimasero contumaci.

Il Tribunale accolse le domande e dichiaro’ che la (OMISSIS) era tenuta a corrispondere ai danneggiati la somma complessiva di Euro 548.878, ripartita tra gli aventi diritto sulla base di un prospetto redatto nella memoria autorizzata depositata dalla societa’ di

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assicurazione; rigetto’ tutte le domande avanzate dai danneggiati, nei confronti dell’assicuratrice, di condanna oltre i limiti del massimale per mala gestio e compenso’ le spese di lite tra le parti costituite.

2. La pronuncia e’ stata impugnata in via principale da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e in via incidentale condizionata dalla (OMISSIS) e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 29 maggio 2018, ha rigettato l’appello principale, assorbito quello incidentale condizionato, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato gli appellanti principali alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

2.1. La Corte territoriale ha premesso che dalla lettura della sentenza del Tribunale emergeva che il massimale di legge ammontava, nella specie, alla somma di Euro 774.685,35 e che la societa’ assicuratrice aveva versato la minore somma di Euro 548.878, ripartita tra (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Tali importi erano stati calcolati “tenendo conto delle somme spettanti ad (OMISSIS) e (OMISSIS) e procedendo alla riduzione proporzionale del risarcimento spettante a ciascun danneggiato”.

2.2. Cio’ premesso, la Corte territoriale ha esaminato il primo motivo di appello avente ad oggetto l’applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 140 e 141. Dopo averne richiamato il testo, la sentenza o’ ha affermato che l’articolo 140 regola l’ipotesi in cui vi sia una pluralita’ di danneggiati nell’ambito di un solo sinistro e il risarcimento dei danni dovuto dal responsabile superi il massimale coperto dall’assicurazione; per tale eventualita’, la norma dispone la par condicio tra i danneggiati, sicche’ in caso di incapienza del massimale i diritti dei singoli “nei confronti dell’assicuratore sono proporzionalmente ridotti sino alla concorrenza delle somme assicurate”.

Pacifico essendo, nella specie, il fatto che nel sinistro in esame vi erano numerosi soggetti danneggiati, trasportati a bordo delle due vetture, la Corte salernitana ha affermato che non e’ possibile sostenere, in assenza di un’espressa previsione di legge, che la riduzione proporzionale di cui all’articolo 140 cit. “possa operare soltanto in presenza di una pluralita’ di danneggiati che al momento dell’incidente viaggiavano a bordo della stessa autovettura”.

2.3. Quanto al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna oltre il massimale per mala gestio, la Corte di merito l’ha respinto, osservando che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado erano state criticate nell’atto di appello con argomentazioni generiche, in base al rilievo per cui la (OMISSIS) avrebbe potuto mettere immediatamente a disposizioni l’intero massimale, a prescindere dall’esatta individuazione del quantum dovuto a ognuno dei terzi trasportati.

In particolare, la sentenza ha richiamato la differenza tra la mala gestio propria (rapporto tra assicuratore e assicurato) e la mala gestio impropria (rapporto tra assicuratore e danneggiato), quest’ultima fondata sulla costituzione in mora di cui all’articolo 145 del codice delle assicurazioni non seguita dal pagamento dovuto. Ha aggiunto la Corte di merito che gli appellanti avevano contestato la sentenza impugnata limitandosi ad osservare l’evidenza dei danni superiori al massimale; ma tale dato, del tutto generico, non risultava “ancorato ad alcuna emergenza processuale”, per cui era insufficiente ad accogliere l’appello sul punto.

Da cio’ la sentenza ha dedotto l’assorbimento dell’appello incidentale condizionato.

2.4. Quanto all’ultimo motivo di appello, relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, la Corte di merito ne ha valutato l’infondatezza, osservando che il testo dell’articolo 92 c.p.c., vigente nella specie ratione temporis consentiva di ritenere legittima la decisione di compensazione sulla base della richiamata complessita’ della vicenda esaminata.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propongono ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con unico atto affidato a quattro motivi.

Resiste la (OMISSIS) con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Le parti hanno depositato memorie.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio, preliminarmente, che la controricorrente (OMISSIS) ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di interesse, sul rilievo che gli odierni ricorrenti, nella diversa causa promossa contro il conducente dell’Opel Tigra e la sua assicurazione ( (OMISSIS)), hanno stipulato una transazione incassando ulteriori somme e dichiarando di non avere piu’ nulla a pretendere in relazione al sinistro. Detta transazione avrebbe valenza assorbente e tale da far venire meno l’interesse al ricorso.

1.1. L’eccezione e’ priva di fondamento per due concorrenti ragioni.

Occorre innanzitutto rilevare che la stessa controricorrente, nel porre la questione, ha avuto cura di trascrivere (pp. 8-9 del controricorso) la parte dell’atto di transazione, firmata dagli odierni ricorrenti, rilevante ai nostri fini e da tale estratto si evince senza possibilita’ di dubbio che i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano accettato le ulteriori somme di cui al separato giudizio presso il Tribunale di Lagonegro, dichiarando “di non avere piu’ nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione ne’ da (OMISSIS) s.p.a., ne’ dal suo assicurato (OMISSIS)”. Ne consegue che l’efficacia della transazione e’ limitata ai rapporti tra gli odierni ricorrenti e il proprietario e l’assicuratore della vettura antagonista, sicche’ nessun effetto di rinuncia puo’ determinarsi nel giudizio odierno.

In ossequio al principio, di derivazione comunitaria, di favor per il danneggiato, poiche’ questi ha a disposizione, con le regole di cui tra poco si dira’, due massimali (corrispondenti alle due assicurazioni), la transazione sull’uno non esclude la possibilita’ di aggredire anche l’altro.

L’eccezione e’ poi infondata anche per una seconda ragione, e cioe’ quella, come correttamente ha argomentato sul punto la Corte d’appello, per cui la transazione, non avendo ad oggetto l’intero debito, non poteva essere considerata ai fini di cui all’articolo 1304 c.c., come da pacifico insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, al quale questo Collegio presta convinta adesione (sentenza 30 dicembre 2011, n. 30174).

2. Si puo’ quindi passare all’esame dei motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 140 e 141, e articolo 122, comma 2.

I ricorrenti premettono che la sentenza impugnata, in presenza di un danno complessivo che certamente superava il massimale di legge pari ad Euro 774.685,35, ha consentito la riduzione dello stesso nella minore somma di Euro 548.878, in base al presupposto di “conteggiare anche i danni riportati da altri terzi trasportati sull’altra vettura coinvolta nel sinistro”. Nel caso di specie, la societa’ assicuratrice aveva formulato un’offerta banco iudicis, all’udienza del 24 aprile 2009, riducendo il massimale di legge senza fornire alcuna prova delle effettive richieste di risarcimento da parte degli occupanti della vettura Opel Tigra, assicurata da un’altra societa’. Il massimale di legge, invece, avrebbe dovuto essere conteggiato per intero e ripartito esclusivamente tra i trasportati che viaggiavano a bordo della Fiat Punto, con una riduzione che non poteva tenere conto anche degli occupanti dell’altra vettura.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 140 e 141, e articolo 122, comma 2, dell’articolo 2043 c.c., e dell’articolo 132 c.p.c., per asserita nullita’ della motivazione.

Rilevano i ricorrenti che l’impugnata sentenza sarebbe viziata anche per l’irriducibile contraddittorieta’ della sua motivazione, avendo essa affermato che nel giudizio vi era una pluralita’ di danneggiati, trasportati a bordo delle due vetture, i quali avevano agito ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141. Dal compendio istruttorio, invece, non risultava che gli occupanti della vettura Opel Tigra avessero agito nei confronti della (OMISSIS). Quest’ultima, infatti, non aveva fornito alcuna prova di richieste risarcitorie da parte di costoro; in primo grado, anzi, (OMISSIS) e (OMISSIS), trasportati sulla Opel Tigra, si erano costituiti eccependo il loro difetto di legittimazione ad agire nei confronti della (OMISSIS) e chiedendo di essere estromessi dal giudizio. Consegue da cio’, secondo i ricorrenti, che l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello avrebbe attribuito agli articoli 140 e 141 cod. ass. un significato del tutto opposto a quello voluto da tali norme, con conseguente illegittima decurtazione del massimale.

3. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione che li unisce.

3.1. Le censure ivi poste hanno ad oggetto l’interpretazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 140 e 141.

Osserva la Corte, innanzitutto, che l’articolo 140, il quale detta i criteri da seguire in caso di pluralita’ di danneggiati e di incapienza del massimale, ha un suo antecedente, per cosi’ dire, nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 27. Tale norma gia’ disponeva che in simile ipotesi i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’assicuratore o dell’impresa designata si sarebbero dovuti ridurre proporzionalmente fino alla concorrenza delle somme assicurate (comma 1); mentre il comma 2 regolava la posizione dell’assicuratore che, “decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza”, avesse pagato ad una di queste una somma superiore a quella spettante. Rispetto all’articolo 27 cit., l’articolo 140 si presenta piu’ complesso e articolato, regolando nei commi 3 e 4 il diritto di ripetizione dei creditori rimasti insoddisfatti e la possibilita’ di deposito, da parte dell’assicuratore, di una somma nei limiti del massimale, con effetto liberatorio ove ricorrano le condizioni ivi indicate (per una ricostruzione sistematica v. la sentenza 29 maggio 2018, n. 13394).

L’articolo 141 cit., invece, costituisce una novita’ finalizzata a favorire il risarcimento del terzo trasportato, in linea con la previsione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122, comma 2, il quale, risolvendo una serie di problemi che si erano posti nell’applicazione della L. n. 990 del 1969, stabilisce che l’assicurazione comprende la responsabilita’ per i danni causati al trasportato “qualunque sia il titolo in base al quale e’ effettuato il trasporto”.

La norma e’ strutturata (comma 1) nel senso che il terzo trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento “dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”, e cio’ “a prescindere dall’accertamento della responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo e’ coperto per un massimale superiore a quello minimo”. Osserva il Collegio che, a parte la poco comprensibile previsione secondo cui il risarcimento al quale il trasportato ha diritto e’ contenuto entro il massimale minimo di legge, e tanto anche nel caso in cui detto massimale sia ben piu’ alto, il senso complessivo della previsione e’ sufficientemente chiaro: il trasportato ha diritto al risarcimento da parte dell’assicuratore del conducente del mezzo sul quale viaggiava, entro la soglia suindicata, senza dover provare la sua responsabilita’; egli, poi, potra’ ottenere l’eventuale maggior danno dall’impresa di assicurazione del responsabile civile qualora l’altro veicolo sia coperto da un massimale superiore a quello minimo. E per maggior danno deve intendersi, dato il tenore complessivo del testo di legge, il danno non coperto dal massimale assicurativo del mezzo sul quale il terzo trasportato viaggiava.

Si tratta, come questa Corte ha gia’ chiarito, di una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, al quale puo’ essere opposto solo il caso fortuito inteso come incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (sentenze 23 giugno 2021, n. 17963, e 30 luglio 2015, n. 16181); ovvero, come si e’ detto in altra occasione, di una previsione che trasferisce il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla societa’ assicuratrice del trasportante (sentenza 21 gennaio 2020, n. 1161). E il trasportato puo’ avvalersi dell’azione diretta di cui all’articolo 141 cit. anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato (ordinanza 5 luglio 2017, n. 16477).

3.2. Tutto cio’ premesso ai fini del corretto inquadramento della materia, la questione sulla quale la Corte e’ oggi chiamata a pronunciarsi riguarda il criterio da seguire, ove il sinistro abbia coinvolto piu’ veicoli (nel caso odierno due) con conseguenze dannose patite dai trasportati di entrambi, in caso di incapienza del massimale. Nella fattispecie odierna, infatti, vi erano trasportati sia a bordo della Fiat Punto che della Opel Tigra e tutti hanno riportato danni per i quali hanno chiesto il risarcimento alle rispettive compagnie di assicurazione dei due veicoli.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la (OMISSIS), assicuratrice della Fiat Punto a bordo della quale viaggiava, tra gli altri, (OMISSIS), constatata l’incapienza del massimale in considerazione dei gravissimi danni da quest’ultimo riportati, ha provveduto ad un riparto dello stesso operando una riduzione secondo il sistema delineato dall’articolo 140 suindicato. Nel ricostruire i fatti, la Corte d’appello ha tuttavia chiarito, sia pure attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado che poi e’ stata confermata, che il massimale disponibile ammontava, nella specie, ad Euro 774.686,35 e che la societa’ (OMISSIS) aveva provveduto alla riduzione degli importi “tenendo conto delle somme spettanti ad (OMISSIS) e (OMISSIS)”, cioe’ i soggetti trasportati sulla vettura Opel Tigra. Di talche’, in definitiva, la somma effettivamente versata dalla societa’ assicuratrice ai trasportati a bordo della Fiat Punto era stata quella di Euro 548.878 (la sentenza impugnata indica detta cifra).

La Corte salernitana, pero’, ha anche dato conto, in motivazione, della circostanza secondo cui i due trasportati a bordo della Opel Tigra ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) avevano chiesto, costituendosi nel giudizio di primo grado, di essere estromessi dal giudizio, il che vuol dire che essi non avevano avanzato alcuna domanda risarcitoria nei confronti della (OMISSIS)Reale Mutua (OMISSIS), pur trattandosi di una possibilita’ astrattamente prevista dall’articolo 141, comma 1, cit., secondo quanto in precedenza si e’ detto. Tale circostanza e’ indirettamente confermata dallo stesso controricorso nel quale, tra l’altro, si afferma che la (OMISSIS) ha erogato la somma complessiva di Euro 548.878 tenendo conto dei trasportati a bordo della Opel Tigra idealmente considerati ai fini della ripartizione proporzionale (pp. 18-19).

Questo svela l’errore nel quale e’ incorsa la sentenza impugnata e la conseguente fondatezza dei motivi di ricorso qui in esame.

Se e’ vero, per quanto si e’ detto, che l’articolo 141 cit. prevede la possibilita’ di un concorso tra i trasportati a bordo di uno dei mezzi oggetto del sinistro con i trasportati a bordo dell’altro – e lo prevede proprio nel caso di incapienza del massimale minimo e di contemporanea assicurazione per un massimale maggiore rispetto a quello minimo in capo all’altro mezzo di trasporto – e’ altrettanto vero che tale eventualita’ non si poneva nel caso in esame. Ed infatti, fermo restando che il massimale minimo dell’autovettura Fiat Punto a bordo della quale viaggiava (OMISSIS) era incapiente a soddisfare tutti i danneggiati, e’ pur vero che la (OMISSIS) non avrebbe dovuto decurtare quel massimale erogando, in effetti, una somma minore, posto che i trasportati a bordo della Opel Tigra non avevano avanzato alcuna pretesa risarcitoria ulteriore nei confronti della stessa compagnia.

L’errore commesso dalla Corte territoriale risiede nell’affermazione secondo cui non sarebbe possibile sostenere che la riduzione prevista dall’articolo 140 cit. “possa operare soltanto in presenza di una pluralita’ di danneggiati che al momento dell’incidente viaggiavano a bordo della stessa autovettura”. Tale affermazione – corretta in astratto, perche’ il concorso fra trasportati che viaggiavano a bordo di mezzi diversi e’ ammesso dalla legge – non e’ corretta in relazione al caso concreto, nel quale sul massimale della Fiat Punto concorrevano solo i trasportati a bordo della medesima; con la conseguenza che il massimale di Euro 774.685,35 avrebbe dovuto essere posto dalla (OMISSIS) interamente a disposizione di quei trasportati, senza operare la decurtazione che e’ stata invece compiuta (versamento di soli Euro 548.878).

In altri termini, il presupposto dell’applicabilita’ dell’articolo 141 cit. e’ che il trasportato agisca contro l’assicuratore del mezzo sul quale viaggiava, mentre la possibilita’ di agire anche contro quello del responsabile civile e’ residuale, per il danno ulteriore. Ed e’ errato che l’assicuratore si sia autoridotto il massimale senza avere alcun elemento che gli consentisse o gli imponesse di farlo; la circostanza, pacifica, che gli altri danneggiati abbiano chiesto di essere estromessi fa si’ che anche l’eventuale interpello previsto dall’articolo 140, comma 2, possa ritenersi superfluo.

I primi due motivi di ricorso, pertanto, sono fondati, il che comporta la cassazione della sentenza impugnata.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 140, 141, 145, 147 e 149, dell’articolo 1224 c.c., e nullita’ della sentenza per travisamento della prova ed error in iudicando.

La doglianza censura il rigetto della domanda di condanna dell’assicuratore per mala gestio. Dopo aver richiamato la distinzione giurisprudenziale tra mala gestio propria (rapporto tra assicuratore e assicurato) e mala gestio impropria (rapporto tra assicuratore e danneggiato), i ricorrenti rilevano che nel caso in esame era risultato in modo evidente “sin dal primo istante” che i danni subiti dai trasportati a bordo della Fiat Punto erano “abbondantemente superiori al massimale garantito”. La richiesta di condanna per mala gestio era stata avanzata gia’ nel primo atto difensivo, cioe’ nell’atto di costituzione in giudizio contenente la domanda riconvenzionale nei confronti della (OMISSIS); i danni patiti da (OMISSIS) erano stati evidenziati all’assicuratore in numerose lettere, ma questi non aveva provveduto a versare alcuna somma in anticipo, tanto che era stato necessario scrivere all’ISVAP. L’inerzia della societa’ di assicurazione, dunque, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a pronunciare condanna anche oltre il massimale.

4.1. Il motivo non e’ fondato.

La sentenza impugnata, infatti, dopo aver ripercorso, anche attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, lo svolgimento della vicenda risarcitoria in fase stragiudiziale e poi durante la causa, ha motivatamente escluso che ricorressero, nella specie, gli estremi della c.d. mala gestio impropria. La Corte salernitana ha evidenziato che gli appellanti non avevano contestato, se non con argomentazioni generiche, le affermazioni contenute nella sentenza del Tribunale, limitandosi a ribadire l’evidenza dei danni superiori al massimale e la necessita’ che, di conseguenza, la (OMISSIS) mettesse subito a disposizione dei danneggiati l’intero massimale.

A fronte di tale motivazione, le argomentazioni contenute nel terzo motivo di ricorso non superano la soglia di un’insanabile genericita’, richiamando l’evidenza della gravita’ dei danni patiti da (OMISSIS) e le numerose lettere di sollecito rivolte all’assicuratore, senza tuttavia superare la circostanza dell’obiettiva difficolta’ che la complessita’ dell’incidente per cui e’ causa inevitabilmente poneva alla (OMISSIS), proprio in considerazione della necessita’ di una ripartizione del massimale insufficiente.

E’ pacifico, peraltro, che sulla somma del massimale debbano decorrere gli interessi a partire dal momento della costituzione in mora.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 96 c.p.c., dell’articolo 1224 c.c., comma 2, oltre a difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 132 c.p.c. e omessa pronuncia.

La doglianza ha ad oggetto la liquidazione delle spese. Sostengono i ricorrenti che la motivazione con la quale la Corte d’appello ha rigettato il motivo riguardante la compensazione delle spese nel giudizio di primo grado sarebbe soltanto apparente e apodittica. La semplice affermazione secondo cui la causa era di particolare complessita’ sarebbe ardua da sostenere, essendo fondata su di una clausola di stile, per cui sussisterebbe anche un’omissione di pronuncia.

5.1. Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento dei primi due, dovendo la liquidazione delle spese tornare all’esame del giudice di rinvio.

6. In conclusione, sono accolti i motivi primo e secondo del ricorso, e’ rigettato il terzo ed e’ assorbito il quarto.

La sentenza impugnata e’ cassata in relazione e il giudizio e’ rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione personale, la quale decidera’ la causa attenendosi al seguente principio di diritto:

“In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o piu’ veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, al risarcimento del danno, da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilita’ di rivalersi per l’eventuale maggior danno a carico dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all’articolo 140 del Decreto Legislativo cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l’assicuratore del primo dovra’ mettere a disposizione dei trasportati l’intero massimale minimo, senza decurtazioni”.

Al giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, rigetta il terzo con assorbimento del quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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