in caso di contratto preliminare di compravendita, allorquando venga come nella specie convenuta la consegna del bene anteriormente alla stipula del contratto definitivo non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilita’ conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, con la conseguenza che la relazione con la cosa del promissario acquirente e’ qualificabile come detenzione qualificata, e non gia’ possesso utile ad usucapionem, salva la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’articolo 1141 c.c.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|13 ottobre 2022| n. 29924

Data udienza 26 gennaio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8226/2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), in Roma c/o Cancelleria della Corte di Cassazione, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

e contro

(OMISSIS), n.q. di erede del Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) del foro di Napoli;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/2/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/1/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/2/2017 la Corte d’Appello di Campobasso, rigettato quello in via principale interposto dal sig. (OMISSIS), in parziale accoglimento del gravame in via incidentale spiegato dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) -quali eredi del sig. (OMISSIS) – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Campobasso n. 743/2011, ha rigettato la domanda in via riconvenzionale spiegata dal (OMISSIS) di pagamento di somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per le “riparazioni straordinarie” resesi necessarie per rendere abitabile l’immobile sito in (OMISSIS), a quest’ultimo consegnato sulla base di un contratto di locazione e quindi di un successivo contratto preliminare di compravendita dichiarati entrambi nulli per difetto di forma, confermando per il resto la pronunzia del giudice di prime cure di accoglimento della domanda di accertamento dell’occupazione abusiva da parte di quest’ultimo del predetto immobile, con condanna al relativo rilascio e alla “restituzione dei frutti percepiti”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso lo (OMISSIS), nella qualita’.

L’altra intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “vizio di legittimazione processuale”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che il (OMISSIS) -amministratore di sostegno del siq. (OMISSIS)- “non ebbe a validamente introdurre l’appello incidentale alla sentenza di primo grado per mancanza di autorizzazione del giudice tutelare a proporlo in nome e per conto del sig. (OMISSIS), autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 374 c.c.”, con conseguente radicale nullita’ del giudizio per carenza di legitimatio ad processum, non rientrando l’azione nella specie proposta tra le eccezioni tassativamente indicate all’articolo 374 c.c. (denunzia di nuova opera o danno temuto, azioni possessorie, azioni intese ad ottenere provvedimenti conservativi, azioni di sfratto, azioni intese alla riscossione di frutti).

Il motivo e’ infondato.

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, nell’ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficarlo l’amministratore di sostegno non necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attivita’ e’ sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, la previsione di cui al combinato disposto dell’articolo 374 c.c., comma 1, n. 5, e articolo 411 c.c. dovendo ritenersi operante esclusivamente nelle ipotesi di proposizione dei giudizi indicati all’articolo 374 c.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., 6/3/2019, n. 6518).

Principio rispondente a orientamento interpretativo da tempo consolidato con riferimento al rappresentante legale dell’incapace (v. Cass., 30/9/2015, n. 19499; Cass., 24/3/2009, n. 7068; Cass., 6/2/1989, n. 722. E gia’ Cass., 21/02/1968, n. 581).

In tema di interdizione, si e’ infatti da questa Corte precisato che essendo tenuto a proteggere gli interessi della persona incapace il tutore non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti dell’interdetto, in vista della conservazione degli interessi del rappresentato, ne’ per proporre le eventuali irnpugnazioni, le quali costituiscono fasi di un unico ed unitario procedimento e hanno lo scopo di conseguire la rimozione di provvedimenti sfavorevoli per l’incapace (v. Cass., 6/2/1989, n. 722), ne’ per coltivare le liti promosse dall’interdetto in epoca anteriore all’interdizione (v. Cass., 24/3/2009, n. 7068; Cass., 21/12/2004, n. 23647), difettando in tali ipotesi -diversamente da quella dell’inizio ex novo del giudizio da parte sua agli effetti dell’articolo 374 c.c., comma 1, n. 5, – la necessita’ di compiere la preventiva valutazione in ordine all’interesse ed al rischio economico per l’incapace (v. Cass., 30/9/2015, n. 19499).

Orbene, tali principi trovano a fortiori fondamento in ipotesi di amministrazione di sostegno, piu’ “duttile::” istituto la cui disciplina (articolo 404 c.c. e ss.) e’ caratterizzata dalla modulazione della limitazione della capacita’ di agire in ragione della particolare e specifica situazione in cui versa l’assistito (v. Cass., 6/3/2019, n. 6518) e nel suo esclusivo interesse, nel decreto di relativa nomina venendo dal giudice tutelare indicato se e quali atti l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (articolo 405 c.c., comma 4, n. 3), con attribuzione del potere rappresentativo degli interessi che quest’ultimo non e’ idoneo a gestire autonomamente, sul piano sia sostanziale che processuale, non potendo in relazione a tali atti quest’ultimo stare in giudizio se non rappresentato dall’amministratore (v. Cass., 6/3/2019, n. 6518).

Orbene, come dall’odierno controricorrente eccepito nei suoi scritti difensivi, il rapporto processuale risulta instaurato in 1 grado nel 2006, ben anteriormente pertanto alla nomina dell’amministratore ci sostegno avvenuta nel 2010.

A tale stregua, trattandosi di lite dall’odierno controricorrente introdotta in epoca precedente alla disposizione dell’amministratore di sostegno in suo favore, nessuna autorizzazione del giudice tutelare era nella specie necessaria, nemmeno per continuare a coltivare, successivamente a tale momento, la spiegata (nella specie, in via riconvenzionale) domanda.

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’articolo 1150 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia nel caso utilizzato “due pesi” e “due misure”, laddove “a fronte d& riconoscimento dell’indennita’ di occupazione dell’immobile in favore del proprietario (pur ove questi aveva inquadrato la sua domanda come restituzione dell’indebito ex articolo 2033 c.c.) anche all’occupante… andava riconosciuto il ristoro degli esborsi sostenuti per migliorare la proprieta’ del sig. (OMISSIS)”.

Lamenta che l’impugnata sentenza non e’ “esaustivamente motivata”.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia riconosciuto l’indennita’ a controparte pur non avendo “il sig. (OMISSIS), e per lui gli eredi,… provato alcun danno”.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 1150 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Si duole che la corte di merito lo abbia qualificato come “detentore qualificato” omettendo di considerare il mutamento di titolo “attestato da una pluralita’ di condotte” e “significativi elementi di manifestazione esteriore dell’animus sibi habendi”, quali “la sostituzione della serratura di casa senza consegna allo (OMISSIS) di copia delle chiavi, nonostante la sua richiesta; la mancanza di pagamento di pigioni o fitti; l’esecuzione di opere e, addirittura, il cambio di destinazione d’uso del bene (alla consegna l’immobile era adibito a scuola e il (OMISSIS) lo ha trasformato in appartamento)”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

A fronte dell’accertamento in fatto operato dalla corte di merito e delle argomentazioni dalla medesima poste a base dell’impugnata decisione, l’odierno ricorrente si limita invero a riproporre – inammissibilmente in termini di mera contrapposizione – la propria tesi difensiva gia’ sottoposta al vaglio del giudice del gravame e da questo non accolta, anche con censure (avuto in particolare riguardo al 2 motivo) formulate in termini invero non ben comprensibili e integranti in realta’ inammissibili “non motivi” (cfr. Cass., 13/12/2021, n. 39431; Cass., 16/4/2021, n. 10197; Cass., 14/2/2019, n. 4296; Cass., 8/3/2018, n. 5541; Cass., 21/6/2017, n. 15350; Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Il ricorrente deduce altresi’, al di la’ della formale intestazione dei motivi, doglianze (anche) di vizio di motivazione in violazione dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Quanto a tale profilo va ulteriormente sottolineato che le formulate doglianze risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensi’ disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio) (articolo 115 c.p.c.), laddove e’ inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attivita’ valutativa essendo consentita dall’articolo 116 c.p.c. (v. Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892. Cfr. altresi’ Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; C:ass., 12/2/2004, n. 2707).

Con particolare riferimento all’ultimo motivo va per altro verso posto in rilievo come, nell’affermare che essendo stato nella specie l’immobile de quo consegnato all’allora appellante e odierno ricorrente “in forza di contratto di locazione, e poi di un contratto preliminare di vendita”, sia da ritenersi nella specie “inesistente nel promissario acquirente l’animus possidendi”, in quanto “la sua relazione con la cosa deve essere definita come detenzione qualificata”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale in caso di contratto preliminare di compravendita, allorquando venga come nella specie convenuta la consegna del bene anteriormente alla stipula del contratto definitivo non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilita’ conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, con la conseguenza che la relazione con la cosa del promissario acquirente e’ qualificabile come detenzione qualificata, e non gia’ possesso utile ad usucapionem, salva la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’articolo 1141 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2008, n. 7930, e, conformemente, Cass., 16/3/2016, n. 5211).

Si e’ al riguardo da questa Corte altresi’ precisato che la previsione di cui all’articolo 1150 c.c., la quale attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all’indennita’ per i miglioramenti recati alla cosa stessa – e’ di natura eccezionale e non puo’ essere pertanto applicata in via analogica al detentore qualificato (v. Cass., 28/11/2017, n. 28379; Cass., 30/6/2015, n. 13316), qual e’ il promissario acquirente di bene oggetto di contratto preliminare di compravendita (v. Cass., 22/7/2010, n. 17245), cui pertanto non spetta ne’ il diritto all’indennita’ per i miglioramenti previsto dall’articolo 1150 c.c., ne’ quello di ritenzione previsto dall’articolo 1152 c.c., dalla legge attribuiti unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore ancorche’ qualificato (v. Cass., 22/3/2011, n. 6489).

L’esclusione nel caso dell’applicabilita’ dell’articolo 1150 c.c., e dell’articolo 1152 c.c., dalla corte di merito affermata nell’impugnata sentenza risulta pertanto conforme al consolidato orientamento in argomento delineato nella giurisprudenza di legittimita’.

A tale stregua il motivo e’ inammissibile (anche) ex articolo 360 bis c.p.c.

Senza sottacersi che la dedotta sussistenza di “significativi elementi di manifestazione esteriore dell’animus sibi habendi” (quali “la sostituzione della serratura di casa senza consegna allo (OMISSIS) di copia delle chiavi, nonostante la sua richiesta; la mancanza di pagamento di pigioni o fitti; l’esecuzione di opere e, addirittura, il cambio di destinazione d’uso del bene (alla consegna l’immobile era adibito a scuola e il (OMISSIS) lo ha trasformato in appartamento)”), asseritamente nella specie deponente per un’interversio possessionis, risulta invero formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibilita’ prescritto all’articolo 366 c.p.c., comma 6.

Emerge dunque evidente come l’odierno ricorrente inammissibilmente prospetti in realta’ una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimita’, nonche’ una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimita’ riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

Non e’ viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesimi svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, di cui Euro 4.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.