l’interdizione e l’inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno. La scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è destinata a soddisfare. Il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. Ne consegue che alla misura dell’amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le richiamate circostanze del caso concreto consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione.

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Tribunale|Pisa|Civile|Sentenza|13 settembre 2022| n. 1102

Data udienza 10 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Giuliana Civinini Presidente

dott.ssa Santa Spina Giudice

dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1381/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all’udienza del 30.6.2022 e vertente

TRA

(…), (…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)) e (…) (C.F. (…))

(…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)),

(…) (C.F. (…)) elettivamente domiciliati in (…), via (…), presso lo studio dell’avv. (…), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTI

E

(…), nato a (…) il (…), residente in Borgo (…), n. 5 e domiciliato presso la struttura (…) in via (…)

RESISTENTE

e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.

Oggetto: interdizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintetico excursus processuale.

Con ricorso depositato in data 11.4.2022, (…), (…) (…), (…), (…), (…) (…), (…), (…), (…) (…), nella qualità di parenti di (…), hanno chiesto al Tribunale di dichiarare l’interdizione dello stesso, in quanto affetto da “frenesia e cerebropatia con manifestazioni psichiche”, nonché da “psicosi cronica ad esordio infantile, con prevalenza di sintomatologia negativa e marcati tratti autistici”, con conseguente stato di infermità di mente e permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive.

I ricorrenti, a sostegno della domanda, hanno dedotto che l’interdicendo non sarebbe in grado di provvedere ai propri interessi personali/patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione, essendo necessaria la nomina di un tutore al fine di garantirgli adeguata protezione ed agevole supporto nella gestione sanitaria, nonché di provvedere all’amministrazione dei suoi beni (e al compimento di atti quali, ad esempio, il pagamento della retta della RSA dove è attualmente residente e l’apertura della successione del padre (…)). Per tali ragioni hanno quindi chiesto: 1) la nomina di un tutore provvisorio; 2) la successiva dichiarazione d’interdizione; 3) la nomina di un tutore definitivo, indicando il nome dell’avv. (…) quale professionista disponibile ad assumere l’ufficio.

All’udienza del 30.6.2022, il G.I. ha proceduto all’esame dell’interdicendo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, tenuto conto dell’impossibilità di svolgere l’esame proprio a causa delle condizioni di salute di (…).

Sulla domanda di interdizione.

Prima di esaminare il merito della domanda, occorre premettere che dall’istruttoria svolta è emerso che nel 1976 è stato aperto presso il Tribunale di Lucca procedimento n. 17/1976 per la dichiarazione di “alienazione/interdizione” di (…)

(…), con nomina (in data 23.3.1976, cfr. doc. 4 in atti) del tutore provvisorio, individuato nel padre dell’interdetto, deceduto il 28.10.2021. Nondimeno, dai registri del Tribunale di Lucca, ad oggi, nulla risulta circa la sussistenza di tale procedimento e neppure è stata dedotta l’esistenza di altro provvedimento di interdizione, ostativa all’esame del presente ricorso. Ne deriva l’ammissibilità del ricorso, correttamente incardinato dinanzi al Giudice competente per territorio.

Ciò chiarito, il ricorso – seppure ammissibile – non merita accoglimento, dal momento che l’interdizione appare misura non necessaria per l’adeguata protezione del soggetto debole e che l’obiettivo di tutela risulta perseguibile in modo parimenti efficace mediante il più agile, flessibile e meno invasivo istituto dell’amministrazione di sostegno.

Dalla documentazione medica in atti è emerso che (…) si trova in uno stato d’incapacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi, vivendo da moltissimi anni in stato di infermità di mente con permanente alterazione delle facoltà psichiche e volitive.

La (…) di Volterra, nel 1978, è pervenuta ad una diagnosi di “frenesia e cerebropatia con manifestazioni psicotiche”, nonché di “psicosi cronica ad esordio infantile, con prevalenza di sintomatologia negativa e marcati tratti autistici” (v. documentazione medica in atti).

Tale stato di salute ha portato il sig. (…) ad essere dapprima ricoverato in struttura gestita secondo il vecchio ordinamento, a Lucca, nel 1976, e successivamente, al ricovero presso una struttura gestita dalla USL sita in Volterra (PI). La descritta condizione di salute ha trovato riscontro in sede di esame – tenuto in modalità da remoto – durante il quale (…), intento a camminare sulla terrazza della struttura ospitante, nonostante i numerosi tentativi da parte dell’infermiera che ha prestato assistenza e del Giudice di intraprendere una conversazione o anche solo una iniziale presentazione, ha mostrato di non comprendere che cosa accadesse intorno a lui, né di essere in grado di mantenere un contatto visivo con l’interlocutore, determinando l’impossibilità di stabilire un proficuo contatto comunicativo e quindi il pieno espletamento dell’esame medesimo.

Appare quindi evidente che (…) necessiti di una misura di protezione a proprio favore, considerato il complessivo quadro clinico.

Cionondimeno, quanto all’individuazione della misura di protezione adeguata alle specifiche esigenze di tutela del soggetto debole, la Suprema Corte ha affermato a più riprese che il giudice di merito debba lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di extrema ratio (cfr. da ultimo, Trib. Piacenza, sez. I, 1.2.2022, n. 36), dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che l’interdizione e l’inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno (Cass. civ., n. 20945/2018; Cass. civ., n. 4866/2010); e hanno aggiunto che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è destinata a soddisfare. Il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione (ex multis, si vedano: Cass. civ., n. 6079/2020; Cass. civ., n. 20945/2018; Cass. civ., n. 18171/2013; Cass. civ., n. 22332/2011; Cass. civ., n. 9628/2009).

Ne consegue che alla misura dell’amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le richiamate circostanze del caso concreto consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione.

Nella fattispecie, pur essendo necessaria una misura di protezione per (…), occorre osservare che lo stesso è inserito in una adeguata rete di protezione, essendo adeguatamente seguito dal personale assistenziale e medico della struttura dove attualmente risiede e da una consistente rete familiare. Inoltre, non vi è alcuna allegazione concernente il pericolo che (…) possa arrecare pregiudizio a sé o ad altri (pregiudizio che potrebbe derivare, in astratto, dalla gestione di un ingente patrimonio da amministrare, nella specie neppure dedotta).

Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, il Collegio ritiene non giustificata la misura dell’interdizione e più adeguata al caso di specie la misura dell’amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all’amministratore di sostegno, consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell’interesse del beneficiario; senza contare che l’a.d.s. appare la misura preferibile anche sul piano etico-sociale, in quando maggiormente rispettosa della dignità del soggetto fragile (a cui non verrebbe, ad esempio, attribuito lo status di “interdetto” – cfr. Trib. Torino, sez, VII, 13.4.2022, n. 1645).

In proposito, è appena il caso di osservare che, da un lato, l’amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario (si pensi, a titolo esemplificativo, alla dispensa dall’inventario, impossibile nella tutela ex art. 362 c.c.; alla possibilità, concessa al beneficiario dell’a.d.s. ma non all’interdetto, di accettare le eredità puramente e semplicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione, arg. a contrario ex art. 471 c.c.; alla maggiore rapidità, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, del sistema di autorizzazioni ex artt. 375 e 411, comma 1, c.c., ed al relativo risparmio fiscale; nonché alla maggiore duttilità, modifica, velocità di revoca, dell’amministrazione di sostegno); dall’altro lato, l’amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la nomina ed ai medesimi obblighi del tutore (cfr. art. 411, comma 1, c.c., ed i relativi richiami) e la protezione rispetto al compimento di eventuali atti pregiudizievoli non autorizzati è equipollente (artt. 412 e 427 c.c.). In conclusione, a parità di vantaggi, l’apertura dell’amministrazione di sostengo appare meglio soddisfare esigenze di economia, in termini di risparmio di oneri procedurali e minore sacrificio possibile della capacità di agire del soggetto, in linea con il principio di extrema ratio nella scelta della misura; spetta pertanto alle parti ricorrenti (e agli altri soggetti legittimati, quali, in primis, il Pubblico Ministero in sede) introdurre apposito procedimento dinanzi al Giudice Tutelare al fine di ottenere la nomina di un a.d.s. in favore di (…).

Spese.

In assenza di una sostanziale soccombenza, le spese del procedimento si dichiarano irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta la domanda di interdizione;

2) dichiara irripetibili le spese del procedimento.

Manda la Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente, al Pubblico Ministero in sede, al Giudice Tutelare in sede e per ogni altro adempimento di legge (e, quanto al P.M., per la valutazione in ordine alla presentazione di apposito ricorso per la nomina di ADS, anche in via provvisoria, in favore di (…)).

Così deciso in Pisa il 10 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.