La designazione del beneficiario, al pari della sua revoca, può essere compiuta dal contraente, sia personalmente, sia a mezzo di rappresentante e a ciò non osta la disciplina propria dell’assicurazione sulla vita, infatti, l’art. 1920 c.c., per la designazione, e l’art. 1921 c.c., per la revoca del beneficiario, stabiliscono che sia valida la designazione fatta nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento. Escluso il testamento, atto questo personalissimo, è ben possibile che la designazione, e dunque la revoca, avvengano nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore e non è escluso che ciò avvenga a mezzo di procuratore, generale o speciale, posto che alcuna norma di legge stabilisce un divieto analogo a quello previsto dall’art. 778 c.c., che è specificatamente applicabile solo alle donazioni dirette.

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Tribunale|Vercelli|Civile|Sentenza|13 gennaio 2023| n. 21

Data udienza 11 gennaio 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2021

avente ad oggetto: assicurazione sulla vita – procura generale – donazione indiretta

promossa da

C.R. (C.F. (…)) e E.R. (C.F. (…)), rappresentati e difesi dall’avv. ….e dall’avv….., elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore

PARTE ATTRICE

contro

C.V. S.P.A. (P.IVA (…)) ora U.A.V. S.P.A. (già C.V. S.P.A., in virtù di cambio di denominazione sociale) rappresentata e difesa dall’avv. …e dall’avv. BALZARETTI DAVIDE, elettivamente domiciliata in C/O AVV…C.SO …- TORINO presso il difensore

e contro

G.F. (C.F. (…)) e R.F. (C.F. (…)), rappresentati e difesi dall’avv. dall’avv. …e dall’avvocato stabilito (abogada)…, elettivamente domiciliati in ….VIGEVANO presso il difensore

PARTI CONVENUTE e CHIAMATE IN CAUSA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I

Con atto di citazione C.R. e E.R. hanno convenuto in giudizio C.V. S.P.A (ora U.A.V. S.P.A. in virtù di cambio di denominazione sociale), G.F. e R.F. allegando che:

– in data 26.9.2011 il sig. F.R. ha stipulato con C.V. S.p.A. una polizza vita a premio unico designando quali beneficiari i coniugi C.R. ed E.R., i quali se ne sarebbero presi cura;

– il premio iniziale, pari ad Euro 100.000,00, veniva integrato l’anno successivo con un premio di pari importo;

– nel luglio/agosto 2019 i sig.ri G. e R.F., cugini del sig. F.R., dopo aver assunto la veste di procuratori generali di quest’ultimo, in questa qualità, modificavano la designazione di beneficio di cui alla suddetta polizza indicando “gli eredi testamentari dell’assicurato o, in mancanza di testamento, i di lui eredi legittimi in parti uguali”;

– in seguito al decesso del sig. R., avvenuto in data 19.1.2020, C.V. ha liquidato il capitale assicurato in favore degli eredi testamentari nominati dal de cuius, ossia i sig.ri G. e F.F., i quali rivestivano già la qualità di procuratori generali del de cuius.

Gli attori hanno chiesto che, previo accertamento della nullità, annullabilità o comunque dell’inefficacia della modifica del terzo beneficiario della polizza stipulata dal sig. R. il 26.9.2011, di condannare, anche in via solidale, C.V. S.p.A. ed i sig.ri F., rispettivamente a titolo di inadempimento del contratto di polizza e a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., al pagamento a favore degli attori della somma capitale di cui alla citata polizza maturata alla data della morte del contraente, oltre interessi legali fino al soddisfo.

Si è costituita la compagnia assicurativa facendo domanda di chiamata dei convenuti in garanzia e comunque contestando le domande ex adverso proposte, chiedendo, in principalità, il rigetto delle stesse ed eccependo, in particolare, per il sig. R. un difetto di legittimazione ad agire.

Si sono costituiti i sig.ri F. contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto. La Compagnia di assicurazione, in particolare, per quel che qui interessa, ha precisato che:

– in data 26.9.2011 il contraente sig. F.R. sottoscriveva una proposta di assicurazione afferente polizza di assicurazione sulla vita per il caso di morte;

– la Compagnia si obbliga a corrispondere ai beneficiari designati una prestazione sotto forma di capitale da erogarsi in caso di decesso dell’assicurato, ossia a pagare, al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato, il capitale assicurato;

– incassato il premio, pari ad Euro 100.000,00, il contratto si perfezionava in data 26.9.2011;

– in data 11.9.2012 veniva versamento il premio aggiuntivo, pari ad ulteriori Euro 100.000,00;

– in data 30.9.2014 il contraente/assicurato sig. F.R. chiedeva la modifica del soggetto beneficiario, indicando la sola sig.ra C.R. (doc. 4 della Compagnia), con successiva emissione della relativa appendice di polizza da parte di C.V. (doc. 5 della Compagnia);

– in data 30.7.2019, i sig.ri G. e R.F., in qualità di procuratori generali del sig. F.R., presentavano una ulteriore richiesta di variazione di beneficio, che veniva previsto in favore degli “eredi testamentari dell’assicurato o, in mancanza di testamento, i di lui eredi legittimi in parti uguali” (doc. 6 della Compagnia), con successiva emissione della relativa appendice di polizza da parte di C.V. (doc. 7 della Compagnia);

– in seguito alla morte del sig. R., la Compagnia ha versato ai beneficiari l’importo complessivo di Euro 222.875,70.

La causa è stata istruita documentalmente, indi, a seguito di riassegnazione della causa alla scrivente (per tramutamento ad altro Ufficio del precedente giudice assegnatario del fascicolo), sono state fatte precisare le conclusioni e la causa è stata incamerata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

II

Le domande degli attori sono infondate e devono essere respinte, per le ragioni che seguono.

É documentale, con riguardo al sig. E.R., che lo stesso sia stato escluso dai beneficiari della polizza ben prima del 2019 e per opera diretta del sig. R., il quale, in data 30.9.2014, chiedeva la modifica del soggetto beneficiario, indicando la sola sig.ra C.R. (doc. 4 della Compagnia), con successiva emissione della relativa appendice di polizza da parte di C.V. (doc. 5 della Compagnia).

La domanda dell’attore è pertanto infondata per tabulas.

In sostanza, il sig. R. non rivestiva più la qualifica di beneficiario della polizza di cui si discute ben prima della nomina dei sig.ri F. come procuratori generali e la sua domanda è del tutto infondata.

Si ritiene, essendo la domanda degli attori basata sulla sola prospettazione di nullità della modifica del beneficiario operata dai procuratori generali del contraente, che sia da accogliere l’eccezione svolta dalla Compagnia assicurativa di carenza di legittimazione (formale e sostanziale) e d’interesse ad agire da parte del R., comportando, in ogni caso, il rigetto delle pretese attoree.

Con riferimento alla sig.ra R., la domanda è comunque priva di fondamento, per le ragioni che seguono.

La variazione del beneficiario che ha interessato la sig.ra R. (escludendola in quanto non è risultata erede del contraente), è stata operata dai procuratori generali del sig. R. in data 30.7.2019 (cfr. docc. 6 e 7 della Compagnia e doc. 4 degli attori).

Gli attori sostengono che la modifica della designazione del terzo beneficiario di polizza sulla vita, effettuata dai procuratori generali del contraente, sarebbe nulla, assimilando tale modifica ad una donazione, seppure indiretta, in particolare, gli attori affermano che si tratti di un atto unilaterale personalissimo che può essere compiuto esclusivamente dal contraente.

Va premesso che i contratti di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, come ogni altro contratto a favore di terzo, possono essere realizzati per cause diverse, tra le quali, certamente, quella donativa, senza peraltro che la stessa sia la sola configurabile.

In generale: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio”. (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.9379del 21/05/2020).

Nella fattispecie in esame alcuna allegazione o prova specifica è stata fornita circa l’intento di liberalità che avrebbe mosso il de cuius e, pertanto, si resta nell’ambito dell’ipotesi.

Sempre in termini generali, l’assicurazione sulla vita stipulata a beneficio di terzi può integrare i requisiti della donazione indiretta, laddove non vi siano rapporti pregressi tra assicurato e beneficiario; l’assenza di qualsivoglia legame di carattere economico tra assicurato e beneficiario è infatti indice della possibile sussistenza dello spirito di liberalità, che però non è ancora provata.

È pur vero che: “Nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta” (Cass. civ., Sez. III, 19/02/2016, n. 3263).

Si presuma, allora, che l’intenzione del sig. R. fosse di effettuare un lascito alla sig.ra R. per causa donativa, seppure in forma indiretta.

Può ben essere che il sig. R. abbia in seguito cambiato idea sulla designazione del beneficiario, come aveva fatto già nel 2014 con il sig. R. e non è provato che la procura generale conferita non potesse assolvere anche all’uso, effettivamente fatto, di designare come beneficiari gli eredi del contraente.

Nuovamente si resta nell’ambito dell’ipotesi, vista l’assenza di allegazioni e prove da una parte come dall’altra.

Nella donazione indiretta la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare non emerge in via diretta dall’atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall’esame delle circostanze del caso concreto.

Ne consegue che la forma del negozio resta disciplinata dalle regole sue proprie, non accedendo ai formalismi e ai garantismi propri della donazione diretta.

La circostanza che possa trattarsi di donazione indiretta porta a richiamare l’art. 809 c.c., secondo cui le liberalità che risultino da atti diversi dalla donazione sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni e a quelle sulla riduzione per integrare la quota dei legittimari, circostanza che, correttamente, ha portato la difesa dei convenuti a evidenziare come non vi sia affatto un richiamo anche all’art. 778 c.c., norma che solo in tema di donazione diretta stabilisce la nullità del mandato a donare.

A differenza della donazione diretta, le altre forme di liberalità seguono le forme che sono loro proprie, fatto salvo il richiamo alla norma di chiusura di cui all’art. 809 c.c., che persegue finalità di ordine pubblico, che ne giustificano l’applicazione estensiva, applicazione che – è bene sottolineare – è determinata dallo stesso Legislatore.

Vale il criterio interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Si potrebbe argomentare, come evidentemente fa la difesa degli attori, sulla ratio del divieto di mandato a donare e sull’estensibilità di tale ratio, al fine di tutelare “al meglio” la volontà del contraente/donatore (sig. R.), sennonché si tratta di operazione fuori dalla progettualità del Codice, che invece riserva alle donazioni indirette una tutela “inferiore” a quella delle donazioni dirette, privilegiando la snellezza delle forme sull’appendice rigida delle tutele, come contraltare della scelta compiuta da chi, volontariamente, si avvale di uno schema negoziale diverso da quello della donazione diretta per effettuare una liberalità.

Occorre precisare, poi, che non vi è alcuna prova che i procuratori generali abbiano operato contrariamente alla volontà del sig. R., il quale ha loro dato una procura generale a gestire tutti i propri affari, di ordinaria e straordinaria amministrazione, sicché la prospettiva da cui parte l’attrice è insinuata, mai veramente dimostrata.

A questo punto, occorre esaminare, oggettivamente, se l’opzione della procura generale per revocare il beneficiario e sostituirlo con l’indicazione degli eredi del de cuius fosse operazione ammessa.

Si ritiene di dare risposta affermativa proprio perché la donazione indiretta, anche se fosse tale, ricade nello schema del negozio adoperato in concreto per realizzarla e si muove nell’ambito delle forme, più libere, che lo reggono.

Non ha senso parlare di atto personalissimo (come se fosse un atto del testatore) perché, in realtà, ci si muove nell’ambito, diverso, della designazione del beneficiario di polizza sulla vita e la polizza sulla vita, come qualunque altro contratto di assicurazione, può essere oggetto di mandato e procura per cui, come evidenziato dalla difesa dei convenuti, non vi è ragione che osti alla possibilità che la designazione del terzo beneficiario, che potrebbe avvenire direttamente nel contratto o con successivo atto scritto, rivesta le stesse formalità e possa essere parimenti oggetto di una procura, in questo caso generale, che copra, come tale, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta esclusione per le donazioni, ma solo quelle “dirette”.

Prevale la libertà delle forme, se la liberalità è indiretta.

Non è quindi assiomatico che la liberalità compiuta nella forma indiretta – sempre ipotizzando che la designazione dei beneficiari sia stata fatta donandi causa – non ammetta rappresentanza.

Ne consegue che la modifica del beneficiario potrà essere compiuta da chi aveva all’epoca la rappresentanza generale del contraente, in forza di procura generale che comprendeva sia atti di ordinaria sia atti di straordinaria amministrazione.

La designazione del beneficiario, al pari della sua revoca, può essere compiuta dal contraente, sia personalmente, sia a mezzo di rappresentante e a ciò non osta la disciplina propria dell’assicurazione sulla vita, infatti, l’art. 1920 c.c., per la designazione, e l’art. 1921 c.c., per la revoca del beneficiario, stabiliscono che sia valida la designazione fatta nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento.

Escluso il testamento, atto questo personalissimo, è ben possibile che la designazione, e dunque la revoca, avvengano nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore e non è escluso che ciò avvenga a mezzo di procuratore, generale o speciale, posto che alcuna norma di legge stabilisce un divieto analogo a quello previsto dall’art. 778 c.c., che è specificatamente applicabile solo alle donazioni dirette.

Gli attori replicano, però, che la designazione, come la revoca, del beneficiario, siano comunque atti personalissimi non suscettibili di rappresentanza, anche a prescindere dalla qualificazione come donazione indiretta del contratto di assicurazione sulla vita, quando questo viene cioè realizzato con causa di liberalità.

Gli attori richiamo proprio la formulazione degli artt. 1920 e 1921 c.c.: “…designazione e revoca sono atti unilaterali di provenienza propria ed esclusiva del contraente che possono essere disposti per testamento (tipico atto personalissimo, cfr. art. 1920 c.c.); la revoca non può essere esercitata dagli eredi, è un diritto intrasmissibile (cfr. art. 1921 c.c.) e dunque personalissimo” (pag. 2 della memoria di replica degli attori).

Facendo ancora presente che si sta discorrendo solo per la posizione della sig.ra R., dovendosi comunque escludere il fondamento e la legittimazione alla domanda, come proposta, del sig. R., si evidenzia che i limiti espressi dalle norme citate ben esprimono la scelta del legislatore di non vietare il mandato, pur specificando i limiti entro i quali è possibile compiere degnazione e revoca del beneficiario: in sostanza, non è stato introdotto l’analogo divieto di mandato previsto per le donazioni dirette dall’art. 778 c.c.

Gli argomenti utilizzati dalla difesa attorea, per quanto suggestivi, vogliono provare troppo.

L’atto in questione, per essere dichiarato nullo, dovrebbe essere contrario a norme imperative, oltre che negli altri casi indicati dall’art. 1418 c.c., eppure, non si ravvisa contrarietà a norma imperativa, valendo invece il principio opposto della libertà delle forme, nei limiti in cui si persegua un interesse meritevole di tutela (art. 1322 c.c.).

Ancor meno può discutersi di annullamento o inefficacia in altro modo ravvisabile dell’atto, istituti per i quali proprio non sussistono i presupposti, neppure allegati dagli attori.

Le norme che regolano i contratti si osservano in quanto compatibili anche per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.) e la designazione come la revoca del beneficiario della polizza ricade tra questi ultimi.

La designazione e la revoca del beneficiario della polizza è atto unilaterale a contenuto patrimoniale che non rientra tra gli atti definiti personalissimi e che non ammettono rappresentanza.

La designazione operata dai procuratori generali (cfr. doc. 3 degli attori, procura generale del 28.5.2019) in rappresentanza del contraente è valida anche se assimilabile a donazione indiretta perché l’atto in questione sfugge alle limitazioni proprie della donazione diretta e quindi al divieto di mandato a donare.

Le argomentazioni spese con riferimento ai paletti posti dall’artt. 1920 e 1921 c.c. provano che non è consentito agli eredi mutare la volontà del testatore una volta che questi è scomparso, al fine di conservare la volontà del de cuius.

La tutela della volontà del contraente, però, non è aprioristicamente esclusa dal meccanismo della rappresentanza posto che, di regola, il rappresentante fa gli interessi propri del rappresentato (salvo la patologia del rapporto, che qui non è stata né allegata né tantomeno provata).

All’evidenza, poi, la procura è stata conferita dal sig. R. in vita e nel pieno delle sue facoltà, rappresentando espressione essa stessa della sua volontà.

I convenuti rimarcano che, poiché una polizza assicurativa può essere sottoscritta anche da un procuratore dell’assicurato, anche la sua modifica può essere sottoscritta dal suo procuratore.

L’argomentazione, nella sua semplicità, è convincente.

Il principio generale è che tutti i contratti possano essere conclusi o modificati da un procuratore del contraente. Non è possibile applicare in via analogica le norme imperative previste per la donazione diretta nell’ambito di una liberalità fatta in forma indiretta, posto che l’art. 778 c.c. è norma speciale, che fa eccezione alla regola generale, per cui non ammette interpretazione estensiva, come chiarito dall’art. 14 delle disp. sulla legge in generale.

Si è trattato della designazione di un terzo beneficiario di polizza sulla vita per l’evento morte del contraente, uno schema negoziale tipico che segue le proprie forme, diverse da quelle della donazione diretta e che ammette la rappresentanza, tanto per la stipula quanto per la designazione del beneficiario e la sua revoca.

Si concorda con i convenuti, se il Legislatore avesse voluto vietare la possibilità di concludere o modificare a mezzo di procuratore una polizza sulla vita lo avrebbe espressamente previsto, ma non lo ha fatto. Per le donazioni indirette non occorrono i requisiti di forma previsti per le donazioni dirette e non vale il divieto di mandato a donare.

Si condivide nuovamente l’argomentazione dei convenuti: “Nessuna norma di legge stabilisce che il contratto di assicurazione a favore di terzo debba essere concluso “personalmente” dal contraente, anzi l’art. 1890 c.c. nel disciplinare l’invalidità della polizza sottoscritta dal “falsus procurator” riconosce implicitamente la validità di quella sottoscritta dal “verus procurator”. L’art. 1980 c.c. conferma del resto il principio generale sancito dall’art. 1388 c.c., in forza del quale tutti i contratti possono essere conclusi dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato” (così a pagg. 3 e 4 della memoria di replica dei convenuti F.).

A questo punto, ammessa la procura e stabilito che l’operazione di designazione in sostituzione effettuata per conto e in nome del sig. R. era legittima, cade il presupposto per configurare un illecito extracontrattuale e una responsabilità dei sig. F., come cade il presupposto per configurare responsabilità contrattuale della Compagnia assicurativa.

Le domande degli attori non possono dunque trovare accoglimento.

III

Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come in dispositivo, vista la nota spese, sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 come aggiornati, tenuto conto del carattere documentale della controversia. Non si ritiene di far luogo all’aumento del compenso per la difesa contro più parti, essendo sostanzialmente unica la questione di diritto controversa e apparendo la liquidazione, pur effettuata nei minimi, satisfattiva rispetto all’impegno profuso nella difesa e nell’attività di udienza, tenuto conto del valore di causa, che porta ad applicare i parametri previsti per le cause comprese nello scaglione di valore sino a 260.000,00 Euro.

Il sig. R. ha allegato di essere venuto a conoscenza del fatto che la designazione a suo favore era stata revocata dal sig. R. nel 2014 solo a seguito della costituzione dei convenuti, pertanto, non si ravvisa alcun profilo di negligenza, per di più in assenza di replica sul punto delle controparti. Non si ravvisano, quindi, presupposti per una condanna per lite temeraria di parte soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:

respinge le domande degli attori tutte,

dichiara tenuti e condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso in favore dei convenuti F.R. e F.G. delle spese di lite, che liquida in complessivi 7.052,00 Euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;

dichiara altresì tenuti e condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso in favore della U.A.V. S.p.A. (già C.V. S.p.A., in virtù di cambio di denominazione sociale) delle spese di lite, che liquida in complessivi 7.052,00 Euro per compensi e 785,48 Euro per esposti, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.

Conclusione

Così deciso in Vercelli, il 11 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2023.

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Il testamento olografo, pubblico e segreto.

La donazione art 769 c.c.

La revoca della donazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.