In tema di invalidità delle delibere assembleari, il conflitto di interessi tra condomino e condominio, manifestandosi al momento dell’esercizio del potere deliberativo e vertendo sul contrasto tra l’interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività, è sussumibile nella fattispecie disciplinata dall’art. 2373 c.c. e non in quella prevista dall’art. 1394 c.c., in cui, al contrario, il conflitto si palesa al momento di esercizio del potere rappresentativo e fonda sul contrasto tra l’interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante. Dunque, in analogia con quanto stabilisce l’art. 2373 c.c., la delibera approvata con il voto determinante di chi abbia un interesse in conflitto è impugnabile.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Corte d’Appello|Bari|Sezione 3|Civile|Sentenza|30 gennaio 2023| n. 129

Data udienza 18 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI BARI

Terza Sezione Civile

La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:

dott. Michele ANCONA Presidente

dott. Vittorio GAETA Consigliere

dott. Michele TROISI Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al R.G. n.1381/2021 promossa da: (…) ((…)), con il patrocinio dell’avv. (…), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla (…)

Appellante

contro

Condominio in Valenzano, alla via (…) (C.F. (…)), in persona dell’amministratore p.t., con il patrocinio dell’avv. (…), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla (…)

Appellato

avente ad oggetto:

appello avverso la sentenza n.633/2021, emessa dal Tribunale di Bari il 17.2.2021 (Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza del 14.9.2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 17.6.2013, il sig. (…) conveniva in giudizio il condominio ubicato in Valenzano, alla via (…), al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione condominiale del 3.4.2013, avente ad oggetto: “”1) Conferimento incarico all’avv. (…) per costituzione in giudizio per l’atto di citazione in appello da parte del sig. (…) per la sentenza n. 902 del 2/3/2012 (viene allegata copia dell’appello). 2) Messa a conoscenza della “Comparsa di costituzione e risposta notificata il 9/03/2012″ dell’avv. (…) relativamente alla causa di richiesta annullamento delibera del 10/02/2012 da parte del sig. (…). Richiesta anticipo di spese (viene allegata la copia)”.

Deduceva l’attuale appellante che la delibera andava annullata poiché egli non era stato invitato a parteciparvi.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Condominio il quale eccepiva preliminarmente di aver indetto una nuova assemblea condominiale, in data 16.10.2013, con la quale aveva per ratificato la delibera del 3.4.2013, e che a tale assemblea il (…), benché avesse ricevuto l’avviso di convocazione, non vi aveva partecipato.

Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere e, in ogni caso, il rigetto della domanda.

Il sig. (…), nel rilevare che l’assemblea del 16.10.2013 era stata celebrata dopo la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, pur riconoscendo che, relativamente all’annullamento della deliberazione del 3.4.2013, era cessata la materia del contendere, insisteva nel chiedere una pronuncia che accertasse la soccombenza virtuale del Condominio, ai fini di ottenere il favore delle spese processuali.

Il giudizio di primo grado veniva istruito sulla sola base degli atti di causa.

Con la decisione impugnata, il Tribunale di Bari dichiarava cessata la materia del contendere, quanto alla impugnazione della delibera del 3.4.2013, e, chiamato a pronunciarsi sulla soccombenza virtuale, rigettava la domanda condannando l’attore alle spese del grado.

Il primo giudice ha ritenuto che l’appellante non aveva alcun interesse, giuridicamente tutelato, ad essere convocato all’assemblea del 3.4.2013, che aveva ad oggetto esclusivamente decisioni da prendere in relazione ad un giudizio in cui egli era la controparte processuale del condominio.

In conseguenza, non vi erano i presupposti per l’annullamento della delibera.

Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig. (…), il quale si affida a più motivi di gravame con i quali contesta la decisione di primo grado ed eccepisce la violazione dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 66 disp. att. c.c., ritenendo che, sussistendo una ipotesi di conflitto di interesse con l’assemblea condominiale, egli avrebbe dovuto in ogni caso essere invitato a partecipare alla riunione.

Si è costituito in giudizio il condominio in Valenzano, alla via (…), che resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è, ad avviso della Corte, infondato e va rigettato.

Occorre, preliminarmente, inquadrare giuridicamente la presente vicenda.

Come si evince, dall’oggetto della deliberazione del 3.4.2013 (il cui ordine del giorno è stato su riprodotto), il consesso assembleare, cui l’appellante aveva notificato un atto di appello, si era riunito al fine di conferire l’incarico ad un Legale, cui affidare la tutela giudiziaria delle proprie ragioni, e per discutere delle strategie processuali.

In quella riunione non vennero affrontati argomenti che concernessero, sia pur in maniera indiretta o velata, la gestione delle parti comuni dell’edificio condominiale.

Sostiene il sig. (…) che tale situazione comportava una situazione di “conflitto di interessi” con il Condominio, e che egli aveva interesse a partecipare alla riunione, “(…) perché la sua partecipazione alla discussione avrebbe potuto prevenire l’instaurazione e l’ampliamento del contenzioso all’ordine del giorno, addirittura evitando la nomina di un legale da parte del condominio” (cfr. appello, pag. 8).

L’assunto, a parere della Corte, non è condivisibile.

Orbene, vi è “conflitto di interessi” allorquando il condòmino vanti un interesse personale e sostanziale, effettivo o anche solo potenziale, divergente con quello del condominio.

L’aver partecipato all’assemblea, l’aver esercitato il diritto di voto, concorrendo a formare la maggioranza assembleare, fa si che la deliberazione approvata con il voto del condòmino in conflitto di interessi concretizzi il pregiudizio per il condominio, poiché viene fatto prevalere l’interesse individuale in antinomia con quello collettivo.

In questi casi, la deliberazione è annullabile.

Poiché non esistono norme del codice civile che regolino il conflitto di interessi all’interno del condominio, le soluzioni processuali vengono tratte dall’applicazione analogica nelle disposizioni dettate in materia di votazioni all’interno delle società.

La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di invalidità delle delibere assembleari, il conflitto di interessi tra condomino e condominio, manifestandosi al momento dell’esercizio del potere deliberativo e vertendo sul contrasto tra l’interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività, è sussumibile nella fattispecie disciplinata dall’art. 2373 c.c. e non in quella prevista dall’art. 1394 c.c., in cui, al contrario, il conflitto si palesa al momento di esercizio del potere rappresentativo e fonda sul contrasto tra l’interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante” (Cass. civ., sez. VI, 25.1.2018, n.1853).

Secondo la giurisprudenza, dunque, in analogia con quanto stabilisce l’art. 2373 c.c., la delibera approvata con il voto determinante di chi abbia un interesse in conflitto è impugnabile.

La Cassazione, sempre con la decisione n.1853/2018, ha precisato che “L’invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione”.

Quindi, non è tanto il conflitto di interessi in sé ad essere sanzionato, quanto piuttosto le conseguenze dannose che seguono all’approvazione di una deliberazione con il voto determinante del soggetto che versa in situazione di conflitto.

La ratio sottesa al combinato disposto degli artt. 1136 c.c., 2373 c.c. e 66 disp. att. c.c., che sanciscono la necessità che ciascun condomino venga convocato a partecipare alle riunioni assembleari, è data dal fatto che la suddistinzione delle quote in millesimi impone, per la formazione del quorum costitutivo e di quello deliberativo, la partecipazione di tutti i condòmini.

Tali principi, tuttavia, non rilevano ai fini della risoluzione della questione oggetto della presente controversia.

La deliberazione oggetto di impugnazione, come chiarito, aveva ad oggetto la deliberazione di questioni di carattere meramente processuale, a fronte dell’appello notificato dal sig. (…) e della necessità di approntare le difese del caso.

È evidente che la costituzione in giudizio, essendo caratterizzata per sua natura da perentori termini di decadenza, con la necessità di attivarsi prontamente per il rispetto dei tempi processuali, è incompatibile con il sistema di tutela su esaminato.

È fuor di dubbio, infatti, che il tempo occorrente per l’accertamento della invalidità della delibera approvata in conflitto di interessi, renderebbe vana ogni decisione che verrebbe presa, alla luce delle preclusioni processuali già maturate.

Ne consegue, pertanto, che mentre la scelta del Condomìnio di pretermettere il condòmino in lite giudiziaria da decisioni concernenti la lite medesima non incide sulla sfera processuale di quest’ultimo; l’eventuale partecipazione del condomino in lite, invece, potrebbe incidere sulla sfera processuale del Condomìnio medesimo portando all’approvazione di una deliberazione annullabile, lesiva degli interessi comuni.

Ma vi è di più.

La pendenza di una lite che vede contrapposto un condòmino (o un gruppo di essi) al Condomìnio non rende possibile configurare l’ipotesi del conflitto di interessi.

La Suprema Corte ha chiarito che: “Nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condòmini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, (…) nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore (Cass. Sez. II, 18.6.2014, n.13885 che richiama la Cass. Sez. II, 25.3.1970, n.801).

È proprio questo il punto.

La pendenza di una controversia comporta la “scissione” dell’unità condominiale.

In tale ipotesi, non può parlarsi di “conflitto di interessi” quanto, piuttosto, di “separazione delle posizioni”.

Tale concetto, elaborato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Savona, 13.12.2021, n.941 e Tribunale di Roma, sez. V, 26/02/2019, n.4350) è stato mutuato dalla “separazione delle responsabilità”, che viene a determinarsi nel caso di controversia che vede contrapposti il condòmino ed il condomìnio.

La Suprema Corte ha stabilito che “In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, “pro quota”, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino” (Cass. civ. sez. II, 23.1.2018, n.1629).

Secondo la Suprema Corte, in siffatti casi il condominio viene a frazionarsi in due parti separate, caratterizzate da un interesse processuale contrapposto.

La medesima situazione viene a determinarsi anche nel caso di “separazione delle posizioni”, nella quale l’unità condominiale viene a scindersi per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio, in contrasto tra loro, in linea con le rispettive posizioni processuali assunte nella lite pendente.

In tale ipotesi, pertanto, il condòmino non agisce in giudizio anche contro se stesso (in quanto appartenente al Condomìnio); ma si separa dagli altri condòmini in ragione dell’interesse di cui egli è portatore, andando a configurare una parte processuale contrapposta all’ente di gestione.

In tale contesto, è evidente che il condòmino in lite giudiziaria non ha alcun interesse giuridicamente tutelato ad essere convocato a partecipare ad un’assemblea nella quale si discuta in ordine alla lite in corso, e nella quale debbano essere decise scelte o strategie processuali.

La deliberazione, infatti, qualunque sia il suo esito, giammai potrà incidere sui diritti e gli interessi del condomino in quanto tale; ma, semmai, sul medesimo soggetto in quanto controparte processuale.

Proprio per tale ragione, egli non ha interesse a partecipare ad un’assemblea nella quale si discuta della strategia processuale da adottare nel giudizio che lo vede contrapposto al Condomìnio.

Trasponendo i summenzionati principi alla fattispecie che ci occupa, ne deriva che il sig. (…) non aveva alcun interesse a partecipare all’assemblea condominiale del 3.4.2013, dal momento che in quella sede non sono stati approvati argomenti di natura condominiale.

Ne consegue, per quanto sopra esposto, l’infondatezza dell’assunto dell’appellante, secondo il quale “Sussiste pertanto un concreto interesse meritevole di tutela del condomino non convocato, e quindi escluso dall’assemblea, non foss’altro perché la sua partecipazione alla discussione avrebbe potuto prevenire l’instaurazione e l’ampliamento del contenzioso all’ordine del giorno, addirittura evitando la nomina di un legale da parte del condominio, fermo restando, comunque, che alla formazione del quorum deliberativo e costitutivo dell’assemblea, deve poter partecipare anche il condomino in conflitto di interesse con il condominio” (cfr. appello, pag. 8).

È vero esattamente il contrario.

La sua eventuale partecipazione all’assemblea avrebbe leso il diritto di difesa del condominio intento a deliberare, sulla base delle argomentazioni esplicate dal proprio difensore, invitato a presenziarvi, sulle strategie da adottare in relazione alla lite pendente.

Non può, invero, non rilevarsi che la presenza della controparte processuale alla riunione avrebbe leso il diritto di difesa del Condomìnio, condizionando la discussione in merito alla migliore strategia processuale da adottare, con il pericolo di adottare una deliberazione annullabile.

Una deliberazione siffatta, invero, non può affatto essere intesa quale ordinaria esplicazione dell’attività assembleare tesa ad adottare decisioni involgenti la vita del condomìnio ed inidonea, in quanto tale, a ledere la sfera giuridica dell’appellante-condòmino ed, in particolare, i suoi diritti partecipativi e deliberativi.

Per tutto quanto sopra esposto, va confermato il responso del giudice di primo grado e va affermato che il condòmino in lite con il condomìnio non deve essere invitato a partecipare all’assemblea convocata per deliberare se resistere in giudizio, poiché le decisioni da prendersi concernono scelte processuali che non riguardano il condòmino in lite, che è parte contrapposta; ma solo la restante parte della compagine condominiale.

Non si tratta, in definitiva, di conflitto di interessi; ma di una separazione di posizioni, in cui ciascuna parte persegue interessi opposti, con riferimento alle specifiche ragioni avanzate in giudizio.

Solo per mera completezza di esposizione va rilevato che l mancanza di un interesse partecipativo è stato palesato, per facta concludentia, dall’appellante medesimo che non ha partecipato alla riunione assembleare del 16.10.2013.

Il punto 4) dell’ordine del giorno prevedeva la “eventuale ratifica delle decisioni adottate dalla delibera assembleare del 03.04.2013 nonché i successivi atti compiuti dall’amministratore in esecuzione della delibera 03.04.2013 medesima”.

Orbene, se effettivamente l’appellante aveva interesse a partecipare alla riunione, “(…) perché la sua partecipazione alla discussione avrebbe potuto prevenire l’instaurazione e l’ampliamento del contenzioso all’ordine del giorno, addirittura evitando la nomina di un legale da parte del condominio” (cfr. appello, pag. 8), avrebbe partecipato a quella del 16.10.2013, nella quale l’argomento era stato rimesso in discussione.

Ciò denota una certa contraddittorietà del comportamento processuale dell’appellante.

L’appello va, conclusivamente, rigettato.

Il rigetto dell’appello comporta la condanna del sig. (…) spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi ex D.M. n.55/2014, nello scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità (non potendo essere ritenuta la presente controversia di valore determinato in Euro 5.000,00, così come affermato dall’appellante nel proprio gravame).

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) nei confronti del Condominio in Valenzano, alla via (…), ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) rigetta l’appello;

2) condanna l’appellante alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’appellato condominio che liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA come per legge;

3) dichiara che sussistono i presupposti affinché l’appellante versi all’Erario un importo pari al contributo unificato corrisposto per la proposizione del presente gravame.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2023.

Per ulteriori approfondimenti in materia condominiale  si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La responsabilità parziaria e/o solidale per le obbligazioni condominiali

Lastrico solare ad uso esclusivo regime giuridico e responsabilità

L’impugnazione delle delibere condominiali ex art 1137 cc

L’amministratore di condominio: prorogatio imperii

La revoca dell’amministratore di condominio

Rappresentanza giudiziale del condominio: la legittimazione a resistere in giudizio ed a proporre impugnazione dell’amministratore di condominio.

L’obbligo dell’amministratore di eseguire le delibere della assemblea di condominio e la conseguente responsabilità.

La responsabilità dell’amministratore di condominio in conseguenza del potere – dovere di curare l’osservanza del regolamento condominiale.

La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.

Il Recupero credito nei confronti del condomino moroso

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.