in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale, ma sull’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutale dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’oramai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.

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Tribunale|Vallo della Lucania|Civile|Sentenza|4 gennaio 2023| n. 5

Data udienza 7 dicembre 2022

Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:

1) Dott. Elvira Bellantoni – PRESIDENTE rel.

2) Dott. Carmine Esposito – GIUDICE

3) Dott. Chiara Sangiuolo – GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. … del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2015, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili, vertente

TRA

P.G. (c.f. (…)), elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania (SA), alla via…, presso lo studio dell’avv.to …dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

E

G.S. (c.f. (…)), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall’Avv…., presso il cui studio elettivamente domiciliata in …alla via …presso lo studio dell’avv…., dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla memoria di costituzione;

RESISTENTE

NONCHE’

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;

INTERVENTORE EX LEGE

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 12 ottobre 2015 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.01.1997, in A. (S.), con la resistente.

Deduceva che dal matrimonio erano nati due figli, P.V. (nato il (…)) e P.M. (nato il (…)), che con ricorso congiunto del 12.08.2011 i coniugi proponevano giudizio di separazione consensuale, che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin dal 20.12.2011, data in cui i coniugi, nell’ambito del giudizio di separazione personale, venivano convocati dinanzi al Presidente del Tribunale, che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del 11.1.2012, che perdurava lo stato di separazione. Si costituiva la resistente, la quale chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Pace, di modificare le statuizioni rese in sede di separazione e di porre a carico del ricorrente le spese straordinarie nella misura dell’85 % e un assegno di mantenimento di Euro 550 per ciascuno dei figli.

Il Sig. Presidente, ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, modificava parzialmente le statuizioni rese in sede di separazione, ponendo a carico del ricorrente le spese straordinarie nella misura del 65%.

All’udienza del 11.5.2016 le parti chiedevano emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili con la prosecuzione del giudizio al fine di determinare le statuizioni accessorie; con la sentenza n. 280/2016 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effettivi civili.

Dopo alcuni rinvii le parti all’udienza del 24/11/2022 raggiungevano un accordo e rinunciavano alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.; il Tribunale riservava la decisione.

Preliminarmente giova evidenziare che ai sensi dell’art. 337 bis c.p.c. dettato in tema di provvedimenti riguardo ai figli a seguito di separazione, scioglimento/cessazione effetti civili, annullamento, nullità del matrimoni ovvero di provvedimenti resi all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio il giudice prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari all’interesse dei figli, dovendo assicurare la realizzazione del diritto della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale, ma sull’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutale dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’oramai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori” (Cass. civ. n. 18066/2014 19304/2013 e 17607/2013).

I coniugi concordemente all’udienza del 24/11/2022 chiedevano di regolare i rapporti patrimoniali fra loro esistenti, escludendo l’assegno di mantenimento in favore della ricorrente e prevedendo un aumento di quello in favore dei figli determinato in Euro 500,00 ciascuno mensili, e di confermare nel resto le statuizioni contenute nell’ordinanza presidenziale.

L’accordo concluso fra le parti può essere fatto proprio dal Collegio, tenuto conto della natura meramente patrimoniale dello stesso e dell’età della prole.

Le spese in considerazione della materia trattata e della posizione assunta dalle parti vengono integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 12/10/2015 dal sig. P.G. nei confronti della sig.ra G.S. e con l’intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:

1) dispone che P.G. versi a titolo di mantenimento dei figli M. e V. un assegno pari ad Euro 1.000,00 (Euro 500,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo indici Istat;

2) conferma nel resto le statuizioni contenute nell’o.P.D. con esclusione di quanto disposto in ordine all’assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra G.S.;

3) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Vallo Della Lucania, il 7 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

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