Ai sensi dell’art. 2 del DL 132 del 2014 la convenzione di negoziazione assistita – accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia – è redatta, a pena di nullità, in forma scritta, ed è conclusa con l’assistenza obbligatoria di un avvocato, sin dall’avvio della procedura, il quale certifica l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. Ora, alla luce dell’invocata normativa, deve ritenersi tamquam non esset la manifestazione di voler aderire al procedimento di negoziazione formulata non dal legale rappresentante di AMA, bensì da una persona non qualificata e priva di delega, comunicazione parificabile, come correttamente ritenuto dal giudice a quo, al più ad una mera dichiarazione di intenti e non ad una formale adesione all’invito alla negoziazione.

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Corte d’Appello|Milano|Sezione 4|Civile|Sentenza|10 gennaio 2023| n. 30

Data udienza 21 dicembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE IV CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Marina Marchetti Presidente

Dott. Anna Mantovani Consigliere

Dott. Irene Lupo Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d’Appello

da

AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE (AMA) S.P.A. DI ROMA-QUALE SOCIETA’ INCORPORANTE AMA SOLUZIONI INTEGRATE S.R.L.- (C.F. 05563931004), con il patrocinio dell’avv. (…), con elezione di domicilio in VIA (…) 00196 ROMA, presso e nello studio dell’avv. (…)

CONTRO

(…) ASS.NI SPA (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. (…), con elezione di domicilio in VIA (…) 20123 MILANO presso e nello studio dell’avv. (…);

CONCLUSIONI :

PER AMA

“Voglia l’ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, n. 5366/2021, rigettare integralmente l’atto di citazione di primo grado proposto da (…) Assicurazioni S.p.A.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, competenze e onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio.

In via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale e all’esito prova per testi sui capitoli di prova non ammessi dal Tribunale di Milano nel giudizio di primo grado come indicati nella memoria a norma dell’art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e cioè sui capitoli di cui al punto I della comparsa di costituzione da intendersi qui trascritti preceduti dalla formula “vero è che”, nonché sul seguente capitolo di prova : “vero è che le condizioni di contratto disciplinate dal mod. PB 014.181-1207 depositato dalla difesa di parte convenuta quale doc. 2, che mi viene mostrato, sono state inviate dalla (…) Assicurazioni S.p.a. a (…) alla fine del 2009 quale aggiornamento delle condizioni dettate dal mod. PB 014.181-1203, depositato da parte attrice quale doc. 2, che mi viene anch’esso mostrato”.

Si indicano quali testi i sigg.ri (…), tutti domiciliati in Roma presso la direzione dell’AMA, via (…). PER (…) ASS.NI SPA

Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE

Dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis cpc l’appello promosso da Ama Spa di Roma in persona del lrpt. IN SUBORDINE

Confermare la sentenza n. 5366/2021 emessa dal Tribunale di Milano e per l’effetto, rigettare integralmente l’appello interposto da Ama Spa di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore con ogni effetto di legge, perché infondato in fatto e diritto.

(…) di spese del grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA

– Si richiamano le istanze istruttorie già formulate in I grado e quivi riportate. a) Si chiede ammettersi, ove ritenutane l’opportunità, prova orale per interpello (tutti i capitoli) e per testi nella persona del sig. (…), Agenzia n.622 Piazza (…) Roma, da escutersi anche a mezzo di prova delegata avanti il Tribunale di Roma (tutti i capitoli),sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che “Ama Soluzioni Integrate, già (…) Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, stipulava con (…) Ass.ni Spa polizza n. 622.014.900015, soggetta a regolazione premio, con frazionamento annuale e a garanzia della responsabilità civile terzi derivante dall’attività di servizi per l’igiene ambientale, derattizzazione e disinfestazione;”

2) Vero che “Ama Soluzioni integrate in persona del legale rappresentante pro tempore, con la sottoscrizione del contratto di polizza n. 622.014.900015 dichiarava di aver ricevuto ed esaminato copia delle condizioni di assicurazione Modello PB014.181-1203 e di aver preso atto che le stesse costituivano parte integrante del contratto, di conoscerle e di accettarle”;

3) Vero che “Il contratto di polizza n. 622.014.900015 stipulato tra (…) Ass.ni e Ama Disinfestazione ha avuto scadenza il 14.3.2011, a seguito di disdetta da parte di Ama Ass.ni”;

4) Vero che “Da contratto, Ama disinfestazione ha assunto l’onere di fornire per iscritto entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo assicurativo l’ammontare del fatturato relativo all’anno concluso”; (art. 3.12 delle condizioni di polizza, doc.2)

5) Vero che “Ama disinfestazione da condizioni contrattuali per il periodo annuo assicurativo con decorrenza 14.3.2010- 14.3.2011, aveva l’obbligo di comunicare il dato relativo al fatturato entro il 14.5.2011”;

6) Vero che “Ama disinfestazione alla scadenza del termine dei sessanta giorni previsto da contratto, ha omesso di richiedere a (…) Ass.ni, come da condizioni di polizza, la proroga di ulteriori quindici giorni per la comunicazione del dato relativo al fatturato per l’anno 2010”;

7) Vero che “Ama ha comunicato il 30.11.2012 a (…) Ass.ni il dato relativo al fatturato per l’anno 2010, solo a seguito di comunicazione ricevuta da (…) Ass.ni il 29.10.2012 nella quale manifestava la volontà di agire in rivalsa per mancata comunicazione dei dati relativi alla regolazione del premio (doc.12) e dopo che il contratto era stato risolto per disdetta da parte di AMA”;

8) Vero che “In assenza del dato fluttuante relativo all’ammontare del fatturato per l’anno 2010, (…) Ass.ni si è trovata nell’impossibilità di adeguare il premio di polizza dovuto da Ama disinfestazioni”;

b) Si chiede ammettersi prova contraria diretta per testi nella persona dell’Agente (…) Ass.ni, Agenzia n.622 (…) Roma, da escutersi anche a mezzo di prova delegata avanti il Tribunale di Roma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 02.01.2018 (…) Assicurazioni S.p.A. conveniva in giudizio Ama Soluzioni Integrate S.r.l. (già (…) S.r.l.) ora fusa per incorporazione nella società Azienda Municipale Ambiente spa Roma, dinanzi al Tribunale Civile di Milano, chiedendo di condannare AMA a rifondere a (…) Ass.ni S.p.A. la somma di Euro 21.700,00, asseritamele dovuta in quanto, successivamente alla disdetta della polizza assicurativa stipulata, AMA aveva omesso di comunicare i dati relativi fatturato annuo per il 2010, necessari ai fini dell’adeguamento del premio, nonostante il contratto assicurativo prevedesse che se il contraente non avesse effettuato entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della polizza le comunicazioni dei dati, (…) Assicurazioni – fermo il suo diritto di agire giudizialmente – non sarebbe stata obbligata per i tre sinistri accaduti nel 2010, periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, essendo la garanzia sospesa, e pertanto AMA avrebbe dovuto ripetere quanto corrisposto dalla compagnia assicurativa per l’indennizzo di tre incidenti.

Si costituiva AMA, chiedendo al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, essendo competente il tribunale di Roma; di dichiarare l’improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita; nel merito il rigetto delle domande attoree.

Il Tribunale Ordinario di Milano, all’esito del giudizio con sentenza n. 5366/2021, pubblicata il 22.06.2021, accoglieva la domanda attorea. In particolare, il giudice di prime cure:

1. Rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma per carenza di una contestazione della competenza del giudice adito in relazione a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18-20 cpc in quanto la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso;

2. Rigettava l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita

3. Nel merito, premesso che le condizioni di polizza sono quelle prodotte dall’attrice con codice alfanumerico “PB014.181-1203”, visto l’art. 3.12 II comma del contratto, (…) Assicurazioni non resta obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione né è ravvisabile un comportamento contrario a buona fede in capo all’assicurazione che non avrebbe sollecitato AMA alle comunicazioni dovute.

Con atto di citazione l’Azienda Municipale Ambiente spa proponeva appello avverso la sentenza predetta per:

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. per non aver considerato il foro convenzionale quale foro esclusivo;

2. errato disconoscimento dell’improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;

3. errato riconoscimento della buona fede e correttezza del comportamento tenuto da parte attorea.

4. erronea applicazione delle condizioni di polizza. Si costituiva l’appellata concludendo come in epigrafe.

Il collegio tratteneva la causa in decisione assegnando i termini previsti dall’art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, anzitutto, rigettata l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’appellata atteso che l’esito del presente giudizio, che ha richiesto un ulteriore approfondimento della materia, dimostra, di per se’, che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 348-bis c.p.c..

Venendo al primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. per non aver il giudice a quo considerato il foro convenzionale quale foro esclusivo, “atteso che non sussiste alcun obbligo per cui l’esclusività del foro debba essere espressa mediante formule sacramentali e perciò con dei termini specifici” L’assunto è errato.

La clausola 2.10 ” competenza territoriale” di cui al contratto oggetto di lite, stabilisce che : “Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza”

Tanto premesso secondo la giurisprudenza alla quale questa Corte si conforma, la scelta di attribuire al giudice designato convenzionalmente competenza esclusiva non può ricavarsi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. È sufficiente a tal fine utilizzare espressioni quali “esclusivamente” o “in via esclusiva” (C. 4757/2005; C. 5030/2000; T. Roma 23.5.2011; T. Monza 20.11.2007; T. Monza 29.8.2005). Nella specie, dunque, il foro convenzionale è meramente alternativo rispetto ai fori generali ma non esclusivo (C. 1838/2018; C. 2719/2005) e conseguentemente sul punto la sentenza del giudice a quo deve essere confermata. Con il secondo motivo di appello, l’appellante lamenta che il giudice a quo erroneamente non avrebbe affermato l’improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. In particolare la difesa di AMA sostiene che il predetto procedimento, avendo ad oggetto la ripetizione di una somma di denaro non superiore a Euro 50.000,00, fosse soggetto alla procedura della “negoziazione assistita” instaurata da (…) Ass.ni ma che, pur avendo Ama dichiarato di aderire alla negoziazione, non sarebbe seguita da parte di (…) Ass.ni alcuna proposta di convenzione, di modo che la condizione di procedibilità non sarebbe stata utilmente adempiuta e la domanda sarebbe, pertanto, improcedibile.

Ritiene la Corte che del tutto correttamente il Giudice di prime cure abbia rigettato l’eccezione predetta.

Ai sensi dell’art. 2 del DL 132 del 2014 la convenzione di negoziazione assistita – accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia – è redatta, a pena di nullità, in forma scritta, ed è conclusa con l’assistenza obbligatoria di un avvocato, sin dall’avvio della procedura, il quale certifica l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

Ora, alla luce dell’invocata normativa, deve ritenersi tamquam non esset la manifestazione di voler aderire al procedimento di negoziazione formulata non dal legale rappresentante di AMA, bensì da una persona non qualificata e priva di delega, comunicazione parificabile, come correttamente ritenuto dal giudice a quo, al più ad una mera dichiarazione di intenti e non ad una formale adesione all’invito alla negoziazione.

Con il terzo motivo di appello AMA si duole dell’errato riconoscimento della buona fede e correttezza del comportamento tenuto da parte attorea.

Per meglio inquadrare il motivo di appello occorre focalizzare l’attenzione sul contratto assicurativo.

La polizza a regolazione premio prevede infatti, che venga, all’inizio di ogni anno assicurativo, anticipato dall’Assicurato il pagamento di un premio in misura fissa e forfettaria stimato in previsione del dato di fatturato dell’impresa e importo successivamente adeguato e integrato per la differenza effettivamente dovuta in proporzione al valore del dato fluttuante. Le condizioni assicurative prevedono dunque che l’assicurato debba fornire tali dati entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione e, attesa la pacifica sensibile differenza tra i due redditi afferenti gli anni 2009 e 2010, per l’anno assicurativo 2010/2011 AMA avrebbe dovuto subire un sensibile adeguamento del premio, forfettariamente corrisposto all’inizio dell’anno assicurativo.

Ora, asserisce l’appellante che la compagnia assicurativa negli anni precedenti aveva sempre provveduto a trasmettere alla società la richiesta di trasmettere il fatturato per la regolazione del premio. La società confidava, pertanto, che anche per l’annualità 2010, così come avvenuto per quelle 2008 e 2009, la compagnia provvedesse a richiedere i dati a lei necessitanti. Non avendo l’assicurazione a ciò provveduto, secondo AMA la stessa avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede. Anche questa censura non è meritevole di accoglimento. Infatti correttamente il giudice di prime cure, non ravvisando in tal senso alcun obbligo in capo a (…) Assicurazioni, ha qualificato la solerzia dell’assicurazione come improntata a mera cortesia volta ad agevolare il cliente, cortesia che non può essere considerata né una consuetudine, né tantomeno un diritto acquisito, e che non esonerava AMA dall’obbligo di una comunicazione tempestiva del dato di fatturato.

Con il quarto motivo di appello l’appellante si duole del fatto che, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare le condizioni di polizza così come successivamente modificate dal modello PB 014.181-1207, il cui art. 3.12 prevedeva:

“2. Se il contraente non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, l’impresa risarcisce i danni relativi ai sinistri, non ancora indennizzati, accaduto nell’annualità soggetta alla regolazione del premio, detraendo per ogni sinistro una franchigia assoluta di 10.000 Euro.” e non le condizioni PB 014.181-1203 che prevedevano una sospensione della polizza. Quindi, a detta dell’appellante il contratto non prevedeva alcuna sospensione della polizza, ma solo l’applicazione di una franchigia.

Ritiene la Corte che anche questo motivo di appello non sia fondato. Infatti, le condizioni di polizza allegate e invocate da Ama nel primo grado di giudizio (mod. PB.014.181 -1207, doc.2 AMA) non sono quelle corrette e afferenti al contratto sottoscritto tra le parti e per l’effetto, applicabili alla fattispecie de quo. Infatti, AMA, con la sottoscrizione del contratto di polizza n. 622.014.9000015, ha dichiarato di aver ricevuto ed esaminato copia delle condizioni di assicurazione mod. PB 014.181-1203 e di aver preso atto che dette condizioni costituivano parte integrante della polizza.

Le condizioni alle quali pertanto, si deve fare necessariamente riferimento nel presente giudizio sono quelle prodotte da (…) e recanti in calce il codice alfanumerico “PB 014.181-1203”, richiamato nel contatto di polizza e non quelle recanti codice “-1207”, non richiamate dal contratto sottoscritto dalle parti. Né è ammissibile la richiesta di prova orale invocata dall’appellante, posto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1888 cc, il contratto di assicurazione va provato per iscritto, avendo la polizza (e le relative condizioni) valore “ad probationem tantum”,

e ciò anche quando l’assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio che richiami quanto contenuto in un distinto documento predisposto unilateralmente da una delle parti, quali le condizioni di polizza.

E’ quindi sufficiente, per la validità della clausola, la sottoscrizione in calce al contratto di polizza, da parte del contraente/assicurato, del richiamo alle condizioni contrattuali, identificate con il relativo codice alfanumerico e abbinate alla polizza, con la relativa conferma di averne preso visione e di conoscerle. Conclusivamente il contratto n. 622.014.9000015, stipulato tra (…) Ass.ni e Ama richiama le condizioni che portano il codice alfanumerico “PB 014.181-1203” che stabiliscono che entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente assicurato deve fornire per iscritto a (…) Ass.ni i dati necessari afferenti: i) l’indicazione delle retribuzioni corrisposte al personale; ii) il volume d’affari esente IVA; iii) gli altri elementi variabili contemplati in polizza. Se il contraente non effettua in detti termini la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza dovuta a titolo di premio non pagato, (…) Ass.ni dietro richiesta del contraente/assicurato, può fissare un ulteriore termine non superiore a 15 giorni, decorso il quale, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Per espressa previsione contrattuale, per le polizze scadute (…) non resta obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, essendo la garanzia sospesa.

AMA d’altro canto, ha ammesso di aver comunicato “tardivamente” tale dato, solo nel novembre del 2012, solo dopo aver ricevuto la messa in mora, recante la volontà di (…) Ass.ni di agire in rivalsa.

Alla luce di quanto sopra nessuna censura può essere mossa alla sentenza di primo grado che, pertanto deve essere confermata.

L’appello è dunque inaccoglibile e l’appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228

P.Q.M.

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando,

1. Rigetta l’appello proposto dall’appellante e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;

2. Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’appellata delle spese del grado che liquida in euro 5.500 oltre spese generali e oneri di legge

3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228

Così deciso in Milano, 21 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.