Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 3 gennaio 2018, n. 15

in tema di contratto di lavoro a termine, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto medesimo e’ di per se’ insufficiente a far considerare sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinche’ possa configurarsi una tale risoluzione, e’ necessario che sia accertata, sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative, una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; si aggiunge che la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistano vizi logici o errori di diritto

Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 3 gennaio 2018, n. 15

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29328-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) adiva il Tribunale di Roma, chiedendo la costituzione a far data dal 27 novembre 2000 di un rapporto di lavoro

subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di (OMISSIS)

italiane S.p.A. ai sensi della L. n. 1369 del 1960, articolo 1 oltre al pagamento delle differenze retributive maturate. Riferiva di essere dipendente da (OMISSIS) s.p.a. dal 27.11.2000,

dapprima con contratto a tempo determinato, convertito a tempo indeterminato in data 2 aprile 2001, e di avere lavorato dalla data dell’assunzione sino al 30 giugno 2002 in qualita’ di addetta al cali center nell’ambito della commessa affidata a (OMISSIS) da (OMISSIS) s.p.a., vera utilizzatrice della prestazione, che provvedeva mediante proprio personale a coordinarla e dirigerla;

2. la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del primo Giudice – che aveva accolto l’eccezione preliminare di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito ex articolo 1372 c.c., valorizzando il lasso di tempo intercorso tra la cessazione della commessa con (OMISSIS) s.p.a. e la messa in mora della medesima societa’ – ed aggiungeva, come ulteriori indici della volonta’ risolutoria, che il ricorso di primo grado era stato depositato nel 2007, quando la (OMISSIS) da circa sei anni aveva con (OMISSIS) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e percepiva il dovuto in relazione al lavoro part-time svolto, e che dal 2004 aveva lo stesso inquadramento nel 3 livello del CCNL Telecomunicazioni che avrebbe avuto con (OMISSIS);

2. per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, a fondamento del quale deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1372 c.c. (come si argomenta dall’inciso all’ultimo capoverso a pagina 16, non essendo specificamente premessa l’intitolazione del motivo del ricorso). Richiama gli arresti di questa Corte di cassazione che si sono pronunciati in ordine alla questione in esame, ritenendo insufficienti sia il mero decorso del tempo, sia il reperimento di altra attivita’ lavorativa;

3. (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

che:

1. secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimita’, ribadito ancora di recente (v. da ultimo Cass. n. 1552 del 20/01/2017, ed anteriormente, ex aliis, n. 21876 del 27/10/2015, n. 6900 del 08/04/2016), in tema di contratto di lavoro a termine, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto medesimo e’ di per se’ insufficiente a far considerare sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinche’ possa configurarsi una tale risoluzione, e’ necessario che sia accertata, sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative, una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; si aggiunge che la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistano vizi logici o errori di diritto (v. in tal senso anche l’ultimo degli arresti sopra richiamati);

2. tale soluzione, del tutto conforme a quanto disposto dagli articoli 1372 e 1321 cod. civ., va ribadita anche in questa sede, cosi’ confermandosi l’indirizzo basato in sostanza sulla necessaria complessiva valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione tacita di pregressa volonta’ dismissiva in ordine al rapporto di lavoro di cui si chieda in giudizio la costituzione;

3. nel caso in esame, la Corte territoriale ha cdrtettarnente applicato alla fattispecie tali principi, operando una compiuta valutazione di tutti gli elementi di causa e valorizzando gli aspetti, quali la prestazione lavorativa a tempo indeterminato da oltre sei anni prima della promozione della lite, l’inquadramento posseduto, la regolarita’ della percezione della retribuzione, che valevano ad attribuire all’inerzia a lungo protratta dopo la cessazione dell’appalto tra il datore di lavoro e (OMISSIS) l’univoco il valore di manifestazione di volonta’ risolutoria nei confronti di tale societa’;

4. ne’ il giudizio di merito, correttamente ivi compiuto in coerenza con i principi regolatori della materia, puo’ essere rinnovato in questa sede di legittimita’;

5. per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5;

6. la regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza;

7. sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

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