Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 23 novembre 2017, n. 27989

Trovava dunque applicazione l’articolo 1591 c.c., il quale prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa e’ tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno: l’indennita’ di occupazione doveva pertanto essere liquidata in misura corrispondente, per ogni mese di ritardo, all’ammontare del canone contrattualmente pattuito.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 23 novembre 2017, n. 27989

Integrale

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21804-2015 proposto da:

FALLIMENTO di (OMISSIS) s.r.l., P.I. (OMISSIS), in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS) s.r.l., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 4221/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2017 dal Presidente d.ssa MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da (OMISSIS) s.r.l. avverso lo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., ha ammesso al chirografo (per mancata indicazione dei beni sui quali esercitare il privilegio ex articolo 2764 c.c.) il credito di Euro 63.973,40 vantato dall’opponente – locatrice dell’immobile nel quale la societa’ poi fallita conduceva la propria attivita’ – a titolo di canoni di locazione scaduti in data anteriore al fallimento, ed in prededuzione il credito di Euro 60.976,83 (ridotto in via equitativa, rispetto a quello di Euro 87.109,77 asseritamente richiesto) vantato a titolo di indennita’ di occupazione sino al giugno 2013; ha invece dichiarato inammissibile la domanda di indennita’ di occupazione per il periodo successivo al giugno 2013, in quanto formulata da (OMISSIS) tardivamente, ovvero in sede di osservazioni al progetto depositato dal curatore.

Il decreto, pubblicato il 17.7.015, e’ stato impugnato dal fallimento di (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui (OMISSIS) s.r.l. ha replicato con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale subordinato per tre motivi, a sua volta resistito dal Fallimento con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo del ricorso principale il Fallimento denuncia nullita’ del decreto per contraddittorieta’ fra motivazione e dispositivo, in quanto il giudice – dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento del credito per indennita’ di occupazione maturato in data successiva al giugno 2013 – ha ammesso in prededuzione un credito di gran lunga superiore a quello preteso dalla locatrice per tale titolo per il periodo febbraio 2013(data del fallimento)/giugno 2013.

1.1) Col secondo motivo denuncia, sul medesimo punto, vizio di ultrapetizione e/o di omessa valutazione del documento decisivo costituito dall’originaria domanda di insinuazione di (OMISSIS).

2) Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato (OMISSIS) lamenta che la sua domanda di ammissione del maggior credito maturato in prededuzione per indennita’ di occupazione sia stata dichiarata inammissibile.

2.1) Col secondo, denunciando violazione dell’articolo 1591 c.c., lamenta che il credito in questione – domandato in un ammontare corrispondente ai canoni di locazione – sia stato ridotto dal giudice in via equitativa.

2.2) Con il terzo si duole che il credito per canoni di locazione sia stato ammesso al chirografo, anziche’ col privilegio richiesto.

3) E’ manifestamente fondato il secondo motivo del ricorso principale, atteso che, come riconosciuto dalla stessa controricorrente, nell’originaria domanda di insinuazione era stata richiesta l’ammissione in prededuzione di un credito (quantificato per i soli mesi di febbraio e marzo del 2013, essendo la domanda stata depositata ad aprile del 2013) di Euro 22.616,76 “oltre alle ulteriori somme dovute, per il medesimo titolo, sino alla data di effettivo rilascio dell’immobile”.

Ne consegue che il tribunale, una volta dichiarata nuova, e percio’ inammissibile, la domanda di riconoscimento del credito per indennita’ relativo al periodo successivo al giugno del 2013, avrebbe potuto ammettere in prededuzione il solo credito (ritenuto) tempestivamente insinuato richiesto con tale collocazione dalla ricorrente (ovvero quello relativo all’indennita’ maturata dopo la dichiarazione di fallimento e sino al mese predetto) e non anche quello dovuto, per il medesimo titolo, per il periodo anteriore al fallimento (novembre 2012/gennaio 2013), costituente pacificamente credito concorsuale: alla somma di Euro 22.616,76, gia’ indicata da (OMISSIS), si sarebbero potute pertanto sommare unicamente le indennita’ di occupazione di aprile, maggio e giugno 2013 (per ulteriori Euro 33.000 circa).

Ammettendo in prededuzione un credito superiore ad Euro 60.000 (fra l’altro liquidato non in conformita’ della richiesta dell’opponente – che lo aveva quantificato per ciascun mese in misura pari al canone di locazione – ma mediante abbattimento percentuale del 30% dell’ammontare di detto canone) il giudice ha dunque pronunciato oltre i limiti della domanda effettivamente esaminata (ovvero della domanda ritenuta ammissibile).

Resta assorbito il primo motivo del ricorso principale.

4) E’ peraltro manifestamente fondato anche il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, per un triplice ordine di ragioni.

In primo luogo perche’ la ricorrente aveva gia’ formulato la domanda di ammissione in sede di insinuazione, non comprendendosi in quale altro modo, se non avanzandola “per le ulteriori somme dovute, per il medesimo titolo, sino alla data di effettivo rilascio dell’immobile” (non ancora quantificabili nell’aprile 2013) essa avrebbe potuto essere proposta.

In secondo luogo perche’, in ogni caso, la successiva, definitiva quantificazione del credito, compiuta in sede di osservazioni al progetto depositato dal curatore, avrebbe costituito una mera emendatio libelli, certamente ammissibile nella fase anteriore alla dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo.

Infine perche’ si trattava di un credito prededucibile, e non concorsuale, la cui residua ammissione ben avrebbe potuto essere domandata anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ex articolo 93 l. fall.

5) E’ manifestamente fondato anche il secondo motivo del ricorso incidentale.

Nella specie, infatti, non si versava nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 80 l. fall., di contratto di locazione ancora pendente alla data della sentenza dichiarativa, in cui il curatore subentrato ex lege puo’ recedere in qualsiasi momento corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, in quanto il contratto si era risolto in data anteriore al fallimento.

Trovava dunque applicazione l’articolo 1591 c.c., il quale prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa e’ tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno: l’indennita’ di occupazione doveva pertanto essere liquidata in misura corrispondente, per ogni mese di ritardo, all’ammontare del canone contrattualmente pattuito.

6) Il terzo motivo del ricorso incidentale e’ invece manifestamente infondato: il creditore che invochi il riconoscimento di un privilegio speciale ha infatti l’onere, ai sensi dell’articolo 93, comma 3, n. 4, l.fall. (come modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006), di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, altrimenti il credito insinuato deve essere considerato chirografario in ragione della previsione del successivo comma 4 della medesima disposizione (Cass. n. 11656/016).

All’accoglimento del secondo motive del ricorso principale e del primo e del secondo motivo di quello incidentale condizionato conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo, nonche’ il primo ed il secondo di quello incidentale; rigetta il terzo motivo dell’incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

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Avv. Umberto Davide

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