in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell’articolo 1469-bis c.c. (ora articolo 33 Codice del consumo, approvato con Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attivita’ imprenditoriale o professionale potra’ essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorche’ concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attivita’; correlativamente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale o professionale

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2527
Integrale 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1847-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propose appello avverso la sentenza n. 705/03 del Tribunale di Reggio Calabria, depositata in data 9 giugno 2003, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta alla condanna della convenuta (OMISSIS) S.p.a. a corrisponderle la somma di Euro 121.209,85 per i danni subiti ai propri locali commerciali, a seguito di un incendio verificatosi nella notte tra il (OMISSIS), danni per i quali era assicurata con contratti stipulati con la detta compagnia assicuratrice.

La societa’ appellata si costitui’ chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza pubblicata il 15 luglio 2014, rigetto’ l’appello e condanno’ l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito (OMISSIS) S.p.a. con controricorso.

La proposta del relatore e’ stata comunicata agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, lamentando “omessa e contraddittoria motivazione” nonche’ violazione dell’articolo 2697 c.c., la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione “incongrua” e comunque lesiva del principio desumibile dall’articolo 2697 c.c., in base al quale spetta a colui che voglia far valere un diritto in giudizio l’onere di fornire la prova dei cd. fatti costitutivi del medesimo diritto mentre e’ a carico della controparte l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere, sicche’ chi vanta un diritto non e’ tenuto a provare “l’inesistenza delle c.d. condizioni negative, ovvero dei fatti idonei ad impedire la nascita ed il perdurare del diritto vantato”.

Ad avviso della ricorrente, “tale principio dell’onere della prova non e’ rinunciabile in sede contrattuale neppure su concorde eventuale sottoscrizione di clausole particolari che sarebbero da considerare vessatorie, quindi abusive ed inefficaci ex articolo 1469 quinquies c.c.”, sicche’, sempre secondo la ricorrente, sarebbe inefficace “la clausola di cui all’articolo 24 delle CGA che prevede che in caso di apertura di una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro l’onere a carico dell’assicurato di dimostrare che l’evento dannoso non sia stato determinato da suo fatto doloso o gravemente colposo”.

Pertanto, ad avviso della (OMISSIS), sarebbe censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui conferma quella di primo grado affermando che “deve rilevare che la stessa circostanza evidenziata dal Tribunale, secondo la quale la serranda in lamiera si presentava concava come proveniente da una violenta pressione dell’interno con rottura dei vetri della porta e senza che i Vigili del Fuoco avessero riferito, in sede di sopralluogo, di alcun constatato segno di effrazione, depone non certamente nella direzione sollecitata dalla Difesa, ma al contrario in direzione dell’impostazione accusatoria, sia pure nella riqualificazione della stessa operata in sentenza”. In tal modo, ad avviso della (OMISSIS), la sentenza di secondo grado confermerebbe la sentenza del Tribunale che erroneamente avrebbe ritenuto inapplicabili le norme di cui agli articoli 1469 bis c.c. e segg. “alle polizze di assicurazione” di cui si discute in causa perche’ stipulate prima dell’entrata in vigore delle richiamate norme.

3. Con il secondo motivo si lamenta “omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” nonche’ violazione dell’articolo 2698 c.c..

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere “apoditticamente e contra tabulas “che le condizioni economiche di sofferenza degli odierni appellanti, sicche’ al di la’ del rilievo, oggetto di contestazione da parte della difesa, concernente la circostanza se vi sia stata liquidazione del premio assicurativo ovvero liquidazione del danno da parte del Collegio Arbitrale, ritiene questa Corte che da siffatte risultan(z)e non possano certo trarsi quelle notazioni di assoluta evidenza dell’estraneita’ degli imputati della fattispecie siccome contestate o riqualificate”” (cosi’ testualmente).

La ricorrente deduce che la predetta clausola sarebbe nulla anche ai sensi dell’articolo 2698 c.c., in quanto impedirebbe il normale esercizio dei propri diritti; censura la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando sul punto quella di primo grado, non avrebbe considerato la (OMISSIS) quale “consumatore”; ribadisce il carattere, a suo avviso, abusivo della clausola di cui all’articolo 24 delle CGA che porrebbe un’inversione dell’onere probatorio in contrasto con i principi vigenti in materia, in essi compresi quelli di cui all’articolo 2698 c.c., e renderebbe difficile, se non impossibile, l’esercizio del diritto dell’assicurata; assume che le clausole di una polizza assicurativa che delimitino il rischio assicurato sono soggette al criterio ermeneutico di cui all’articolo 1370 c.c., sicche’ dovrebbero essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore; deduce che la societa’ assicuratrice, pur indicando, quale causa impeditiva del pagamento dell’indennizzo, il dolo o la colpa grave dell’assicurata, facendo riferimento alle osservazioni del Tribunale contenute nella sentenza penale emessa a definizione del procedimento penale a carico dei coniugi (OMISSIS), nella parte in cui si afferma che “esistono a carico degli imputati numerosi e convergenti elementi” tali da far presumere le responsabilita’ in capo alla (OMISSIS) nella causazione dell’evento, nulla avrebbe offerto quale prova concreta di quanto eccepito; evidenzia che, nelle more, era maturato il termine di prescrizione dei reati contestati ai predetti coniugi con conseguente pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato. Aggiunge, infine, la ricorrente che, anche in presenza di colpa grave dell’assicurata, la societa’ assicuratrice avrebbe comunque dovuto corrispondere l’indennizzo ai sensi delle condizioni aggiuntive della polizza, secondo cui “a parziale deroga dell’articolo 12 delle Condizioni Generali di Assicurazioni la Societa’ risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali e’ prestata l’assicurazione causati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente”.

4. Con il terzo motivo, benche’ rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, la ricorrente si limita a censurare la sentenza impugnata per motivazione contraddittoria nella parte in cui la Corte di merito “ritiene che la sentenza di declaratoria di estinzione del reato sia sentenza di proscioglimento e, pertanto, deve essere considerato come accertamento di insussistenza di dolo o colpa in capo alla ricorrente con conseguente sussistenza del suo buon diritto a ricevere il risarcimento concordato”.

5. I tre motivi del ricorso, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente; di essi, i primi due sono in parte inammissibili ed in parte infondati e il terzo e’ del tutto inammissibile.

5.1. Sono inammissibili, infatti, le censure motivazionali proposte, evidenziandosi che, alla luce del testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non e’ piu’ configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo articolo 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E cio’ in conformita’ al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la gia’ richiamata riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cosi’ come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione dei motivi all’esame, la ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato articolo 360 codice di rito, n. 5 ripropone, come peraltro chiaramente indicato gia’ nella rubrica dei detti motivi, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile – come gia’ evidenziato – ratione temporis.

5.2. Parimenti inammissibili sono le censure rivolte agli stralci di sentenza riportati in ricorso (v. p. 5 e p. 6), atteso che essi non si rinvengono nel testo della sentenza impugnata in questa sede.

5.3. Neppure sussistono le lamentate violazioni di legge, tenuto conto che correttamente la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile nella specie la nuova disciplina delle clausole vessatorie, di cui all’articolo 1469-bis c.c., introdotta dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 25 non potendo la stessa applicarsi ai contratti – come quelli all’esame, v. p. 2 sentenza impugnata – anteriormente stipulati, stante il generale principio di irretroattivita’ della legge (Cass. 17/07/2003, n. 11200; Cass, 6/07/2010, nn. 15871 e 15872). Altrettanto correttamente la medesima Corte ha escluso che la (OMISSIS) potesse rientrare nella categoria del consumatore, avendo la predetta stipulato il contratto di assicurazione nella sua qualita’ di titolare di un esercizio commerciale e a tutela della merce che vendeva, sicche’ non aveva agito all’evidenza per scopi estranei alla sua attivita’ d’impresa, cosi’ attenendosi la Corte territoriale ai principi espressi da questa Corte e secondo cui, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell’articolo 1469-bis c.c. (ora articolo 33 Codice del consumo, approvato con Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attivita’ imprenditoriale o professionale potra’ essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorche’ concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attivita’; correlativamente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale o professionale (Cass., ord., 23/09/2013, n. 21763; Cass., ord., 12/03/2014, n. 5705).

Neppure sussiste la lamentata violazione dell’articolo 2698 c.c., prevedendo la norma appena citata, come evidenziato dalla Corte di merito, la nullita’ dei patti con cui e’ invertito ovvero e’ modificato l’onere della prova quando si tratti di diritti indisponibili – il che non ricorre nel caso di specie – o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, il che neppure sussiste nel caso all’esame (arg. ex Cass. 2/12/2011, n. 25857).

Risulta quindi confermata la validita’ della clausola di cui all’articolo 24 delle C.G.A., evidenziandosi che l’onere probatorio gravante, a norma dell’articolo 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negativita’ dei fatti oggetto della prova non esclude ne’ inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova puo’ esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 14/07/2000, 9385, Cass. 11/01/2007, n. 384; Cass. 13/06/2013, n. 14854).

E nella specie, sulla base di un accertamento in fatto, la Corte territoriale ha, in sostanza, escluso che la (OMISSIS) abbia assolto l’onere probatorio posto a carico della medesima, evidenziandosi peraltro che la ricorrente non ha precisato in ricorso quando e in che termini abbia, nei gradi di merito, sollevato la questione fondata sulla pattuizione in deroga dell’articolo 12 delle Condizione Generali di Assicurazioni e di cui a p. 9 del ricorso.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.