Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3957

il creditore, che intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis, dovra’ munirsi di un titolo esecutivo, potendo avvalersi della pronuncia di ammissione al passivo solo come prova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, cosi’ chiaramente rimanendo preclusa all’accertamento del credito effettuato nella procedura fallimentare la piena efficacia ultrafallimentare.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3957
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CENNICOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11000/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi da se medesimi;

– ricorrenti –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.p.a., in persona dei Curatori dott.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2017 dal cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto che la Corte accolga, per quanto di ragione, i primi quattro motivi e dichiari assorbiti quelli ulteriori.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con decreto depositato il 15 marzo 2012, il Tribunale di Cagliari ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. prof. (OMISSIS), intesa ad ottenere l’ammissione al passivo in prededuzione del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. dell’integrale importo richiesto per l’attivita’ resa nella stipula dei contratti di transazione per Euro 137.038,56 e nell’ambito della procedura ex articolo 173 L. Fall., per Euro 373.117,43, in subordine, per Euro 383.582,45, e nel caso fosse negata la prededuzione o fosse insufficiente l’attivo, per l’ammissione in privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, a fronte dell’ammissione in prededuzione e, per l’ipotesi ex articolo 111 bis L.F. in privilegio, del minore importo di Euro 100.084,50 oltre iva e cpa, gia’ calcolate le spese generali, e ritenute non provate le spese vive imponibili.

Il Tribunale, nello specifico, ha ritenuto che nel richiamare i documenti allegati all’insinuazione, i ricorrenti avevano chiesto, per quanto potesse occorrere, l’acquisizione del fascicolo di parte depositato nel procedimento di verifica, da ritenersi del tutto irrituale, non essendo assimilabile ne’ alla richiesta di esibizione ex articolo 210 c.p.c., ne’ di informazioni d’ufficio, da cui l’impossibilita’ di procedere alla valutazione degli atti asseritamente compiuti e quindi degli onorari in relazione alla complessita’ delle questioni giuridiche trattate, ne’ a diversa soluzione poteva addivenirsi alla stregua del decreto impugnato, da cui agevolmente erano evincibili i criteri seguiti per la decisione; che doveva condividersi la decisione del G.D. in relazione all’attivita’ stragiudiziale, per la quale le parti avevano chiesto un separato compenso, non ritraibile dalla documentazione prodotta (accordo con (OMISSIS) e (OMISSIS) e corrispondenza col legale di controparte), non risultando la prestazione di attivita’ diversa e separata da quella giudiziale (cosi’ Cass. 14443/2008), visto che detta attivita’ era stata svolta per contrastare la richiesta di revoca dell’ammissione al concordato, i cui atti non erano stati riprodotti nel procedimento, al fine di una migliore valutazione dell’assunto della parte.

Ricorrono avverso detta decisione gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di nove motivi.

Il Fallimento ha depositato controricorso.

Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni.

I ricorrenti hanno depositato la memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

Considerato che:

Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono dell’avere il Tribunale ritenuto che fossero comunque gli stessi onerati della indicazione e produzione a pena di decadenza degli atti e dei documenti gia’ depositati avanti al G.D., ai quali era stato fatto espresso riferimento e richiamati nell’opposizione come gia’ prodotti ai numeri da 1 a 32, mentre la decadenza di cui all’articolo 99, comma 2, n. 4, L. Fall., che quale norma eccezionale e’ di stretta interpretazione, non puo’ che riferirsi alle deduzioni ed alle produzioni nuove e non agli atti e documenti gia’ acquisiti.

Secondo i ricorrenti, l’interpretazione del Tribunale e’ in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, uguaglianza delle parti nel processo, diritto ad un equo processo.

La parte propone questione di costituzionalita’ per contrasto di detta interpretazione dell’articolo 99, comma 2, n. 4 L. Fall., con le norme ed i principi comunitari e gli articoli 3 e 24 Cost., e deduce che in ogni caso, stante l’indispensabilita’, il Tribunale avrebbe dovuto autorizzare la parte a ridepositare i documenti.

Col secondo, i ricorrenti denunciano il vizio di nullita’ del decreto per l’omessa pronuncia su tutte le istanze, autorizzazione al deposito in subordine, rimessione in termini per errore scusabile.

Col terzo, si dolgono della mancata pronuncia sulle istanze di cui alle note difensive del 31/3/2010 e alle udienze 20/1/2012 e 2/2/2012, ovvero istanza di acquisizione dei documenti ex articoli 210 e 213 c.p.c., e deducono che l’attivita’ svolta era notoria o quanto meno conosciuta in dettaglio dal Collegio.

Col quarto, si dolgono del vizio di contraddittorieta’ della motivazione e sostengono che il Tribunale avrebbe potuto decidere anche in relazione all’attivita’ giudiziale per risultare l’istanza e la domanda testualmente nel decreto del G.D., da questi riconosciuta l’attivita’ svolta (riconosciuti i diritti e quindi le singole prestazioni) e comunque non contestata in sede di verifica, e che l’opposizione verteva sull’erronea interpretazione delle tariffe professionali.

Col quinto mezzo, i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione, per avere il Tribunale apoditticamente ritenuto corretto il decreto, dal quale non si evincono i criteri adottati.

Col sesto, si dolgono del vizio di motivazione e della violazione dell’articolo 5 Tariffario forense; sostengono che il G.D. ha sostanzialmente applicato i minimi di tariffa pur riconoscendo il valore, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, ma che il risultato ed i vantaggi non potevano essere valutati, essendo stata cassata con rinvio la sentenza confermativa del fallimento e pendendo ancora il giudizio; e che la Corte d’appello si e’ limitata a ritenere corretta l’applicazione dell’articolo 5 della tariffa.

Col settimo, i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione degli onorari stragiudiziali per l’attivita’ di assistenza e consulenza, sostenendo l’inconferenza del richiamo alla sentenza Cass. 1443/2008, riguardante il diverso caso di attivita’ poi confluita nella presentazione dell’istanza di ammissione al concordato preventivo, e deducono di avere comunque chiesto in subordine il riconoscimento secondo i parametri dell’attivita’ giudiziale.

Con l’ottavo mezzo, i ricorrenti denunciano che la liquidazione nel decreto impugnato delle spese a proprio carico e’ stata effettuata in violazione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 9, avendo il Tribunale applicato le tariffe professionali abrogate, anche se non era stato ancora emanato il d.m. per la liquidazione delle spese processuali, in assenza del quale il Giudice avrebbe dovuto chiarire la norma applicabile e gli standards di riferimento; che anche a ritenere corretto il riferimento del Tribunale a seguito della successiva modifica dell’articolo 9 del Decreto Legge cit., il Giudice avrebbe dovuto indicare sistema e tariffa applicata, ed in ogni caso la liquidazione e’ eccessiva, ne’ il totale corrisponde alla somma dei due importi.

Col nono, si dolgono della condanna all’iva e cpa, essendo il Fallimento soggetto iva.

In primis, vanno disattese le prime due eccezioni preliminari del Fallimento, atteso che il ricorso e’ chiaramente rivolto e notificato al Fallimento, come si ricava agevolmente e senza alcuna incertezza dalla indicazione della societa’, in persona dei curatori, dalla notifica al difensore della Procedura nel giudizio avanti al Tribunale, dal preciso riferimento al giudizio di opposizione allo stato passivo e dalla richiesta di cassazione del decreto, al fine di ottenere l’ammissione in prededuzione.

Cio’ posto, alla stregua di quanto fatto valere nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, deve considerarsi l’incidenza nel presente giudizio dell’intervenuta sentenza della Corte d’appello di Cagliari n.7 /2016, depositata il 3 maggio 2016 e passata in giudicato, che, ritenuti insussistenti i presupposti della revoca dell’ammissione al concordato preventivo disposta con il decreto del Tribunale di Cagliari del 13/3/2009, ha revocato detto decreto ed “annullato” la sentenza dichiarativa di fallimento della societa’ (OMISSIS) s.p.a..

Sulla sorte del giudizio di opposizione allo stato passivo nel caso della revoca della sentenza di fallimento, questa Corte si e’ pronunciata con l’ordinanza 19752/2017 nell’omologo giudizio di cui al n.rg. 11004/2012, promosso dagli stessi odierni ricorrenti nei confronti della Casa di Cura (OMISSIS), nei termini che seguono.

“La questione, in considerazione dell’applicazione nella specie della normativa fallimentare novellata, deve ritenersi nuova davanti a questa Corte, che si e’ gia’ pronunciata sull’incidenza della sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, ma nella vigenza della normativa ante riforma, affermando, tra le ultime nella pronuncia del 29/5/2013, n. 13337 che il riacquisto della capacita’ processuale del fallito, conseguente alla chiusura (o alla revoca) del fallimento determina soltanto l’interruzione del processo nel quale sia parte il curatore fallimentare, onde il giudizio di opposizione allo stato passivo puo’ essere riassunto nei confronti del (o proseguito dal) fallito tornato in bonis, al fine di giungere all’accertamento giudiziale sull’esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l’ammissione al passivo (ex multis, Cass. 15934/2007, 1514/1998, 8331/1994, 3052/1983, 3478/1969). Ne’ va sopravvalutata la circostanza…che le conclusioni della parte che prosegue il giudizio continuino, come nella specie, ad essere formulate in termini di ammissione al passivo fallimentare e non di condanna al pagamento del credito a carico della parte fallita tornata in bonis. Invero la domanda d’insinuazione al passivo si inserisce in un processo esecutivo concorsuale e tende all’accertamento del credito in funzione esecutiva mediante la sua collocazione sul ricavato dell’attivo fallimentare, sicche’ include qualcosa in piu’, e non di meno, della mera condanna al pagamento richiesta nel giudizio ordinario(Cass. 15934/2007 cit.)….

Ora, tale orientamento non puo’ essere trasposto nella specie (tra l’altro, anche perche e’ intervenuta la revoca del fallimento nel corso del giudizio di legittimita’, per il quale non e’ predicabile l’interruzione del giudizio), trovando applicazione la legge fallimentare riformata, visto che questa ha inteso strutturare il giudizio di opposizione allo stato passivo come un procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, inteso ad accertare il credito ai soli fini dell’ammissione al passivo, come chiaramente evincibile alla stregua dell’espressa disposizione di cui all’articolo 96, u.c. L. Fall., che dispone che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99 L.F. producono effetti soltanto ai fini del concorso, cosi’ rendendo palese l’inscindibile collegamento tra il procedimento fallimentare e l’accertamento del passivo che ivi si compie.

E la bonta’ della tesi assunta si coglie chiaramente, come evidenziato dalla difesa dei ricorrenti, nel disposto di cui all’articolo 120, u.c. L. Fall., che prevede che il decreto o la sentenza con la quale il credito e’ stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 c.p.c..

Ne consegue che il creditore, che intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis, dovra’ munirsi di un titolo esecutivo, potendo avvalersi della pronuncia di ammissione al passivo solo come prova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, cosi’ chiaramente rimanendo preclusa all’accertamento del credito effettuato nella procedura fallimentare la piena efficacia ultrafallimentare.

Su dette basi si giustifica il convincimento dello stretto ed ineludibile rapporto tra il giudizio di opposizione al passivo e la procedura fallimentare, si’ da dover concludere per l’improcedibilita’ del primo a ragione della revoca del fallimento, passata in giudicato.

Ne’ rileva il fatto che non vi sia stata anche la chiusura del fallimento, che si pone quale fase di appendice conseguente alla revoca, che ha gia’ pertanto esplicato i suoi effetti sul giudizio di opposizione allo stato passivo, ne’ possono incidere sull’effetto processuale che si e’ cosi’ determinato in relazione al procedimento fallimentare ormai definito con la revoca la nuova istanza di fallimento e la nuova domanda di ammissione al concordato preventivo.

Deve pertanto conclusivamente pronunciarsi la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata ai sensi dell’articolo 382, comma 3 ultima parte, L. Fall., sulla base del seguente principio di diritto: La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo”.

Attesa la natura processuale della presente decisione, conseguente all’intervenuta pronuncia di revoca del fallimento, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio la pronuncia impugnata. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.