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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 7 febbraio 2018, n. 5804

l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ove lo stesso sia in concreto contestato in una condotta di omessa tenuta della contabilita’, e’ individuato dalla giurisprudenza di legittimita’ in un dolo che presenta connotazioni particolari, idoneo a distinguere tale fattispecie da quella della bancarotta documentale semplice; trattandosi tuttavia non di un dolo specifico, come sostenuto dal ricorrente, ma di un dolo qualificato, inteso quale volonta’ del soggetto agente, nell’omettere l’adempimento dell’obbligo di contabilizzazione, di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e cosi’ occultare gli stessi al controllo dei creditori, con il conseguente pregiudizio per gli stessi

 

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 7 febbraio 2018, n. 5804

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ZAZA Carlo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza del 20 ottobre 2016 con la quale la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani del 2 febbraio 2016, riteneva il (OMISSIS) responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso quale amministratore unico della (OMISSIS) s.r.I., dichiarata fallita in (OMISSIS).

La responsabilita’ dell’imputato era in particolare affermata per la tenuta della contabilita’ in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della societa’, in base alla disposta perizia contabile.

2. Il ricorrente propone quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullita’ del giudizio di primo grado per mancata traduzione dell’imputato detenuto, premettendo che il (OMISSIS) non era tradotto alla prima udienza in quanto rinunciante a comparire, che a detta udienza il giudizio era rinviato per legittimo impedimento del difensore, e che la traduzione non era disposta all’udienza del 2 febbraio 2016 sulla base della comunicazione dell’ufficio matricola del carcere di Favignana, dalla quale risultava che l’imputato rinunciava non solo all’udienza dell’11 dicembre 2015 ma anche alle altre successive; e lamentando l’omessa valutazione del difforme contenuto della dichiarazione di rinuncia acquisita dalla difesa presso il carcere ed allegata all’atto di appello, che non conteneva la manifestazione di rinuncia alle udienze successive alla prima, in considerazione dell’illogicita’ dell’ipotesi di una rinuncia formulata per udienze non ancora stabilite.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, denunciando la contraddittorieta’ della decisione della Corte territoriale, fondata sull’appostazione di crediti inesistenti verso l’azienda sanitaria di Palermo, con l’assoluzione dell’imputato in primo grado dall’imputazione di bancarotta per distrazione delle somme pagate dall’azienda nella ritenuta mancanza di prova che le stesse fossero state destinate a finalita’ diverse da quelle di impresa, implicante l’effettivita’ dei crediti.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, osservando che l’omissione delle registrazioni contabili, per integrare il reato di bancarotta fraudolenta e non quello di bancarotta semplice, richiede non il dolo generico, come ritenuto nella sentenza impugnata, ma un dolo specifico del quale non sarebbe stata motivata l’esistenza.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, in quanto motivato in base ad elementi irrilevanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sul rigetto dell’eccezione di nullita’ del giudizio di primo grado per mancata traduzione dell’imputato, detenuto, alle udienze del giudizio di primo grado successive alla prima, e’ infondato.

Nella sentenza si dava atto dell’esistenza di due documenti riportanti dichiarazioni di rinuncia dell’imputato a comparire, presentate presso l’ufficio matricola del carcere di Favignana, l’una delle quali, trasmessa da detto ufficio al Giudice dell’udienza preliminare, avente ad oggetto anche le udienze successive alla prima, e l’altra acquisita dal difensore dell’imputato presso il carcere, limitata alla prima udienza; e, considerato che una di dette dichiarazioni doveva evidentemente ritenersi contraffatta, si concludeva coerentemente per l’autenticita’ di quella direttamente pervenuta dal carcere, disponendosi di conseguenza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza in merito all’altra dichiarazione.

Tale argomentazione non incorre in vizi logici; e non e’ in particolare illogica, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la prospettazione della plausibilita’ di una dichiarazione di rinuncia a udienze non ancora fissate, nell’eventualita’ che il procedimento non si esaurisca con la prima udienza.

2. Il motivo dedotto sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e’ infondato.

La conclusione positiva sul punto era motivata nella sentenza impugnata nel riferimento ad una pluralita’ di anomalie contabili rilevate dal perito, segnatamente le esorbitanti giacenze giornaliere e le continue movimentazioni in entrata e in uscita del conto cassa, le registrazioni di altrettanto continui apporti del (OMISSIS) e degli altri soci (OMISSIS) e (OMISSIS), la riscossione per cassa di fatture emesse nei confronti di enti pubblici per notevoli importi e l’appostazione in bilancio di crediti inesistenti nei confronti dell’azienda sanitaria di Palermo.

Tanto premesso, la lamentata contraddizione con l’assoluzione dell’imputato dall’addebito di bancarotta per distrazione di somme corrisposte dalla suddetta azienda sanitaria e’ insussistente; la ritenuta mancanza di prova della destinazione finale di dette somme a finalita’ diverse da quelle imprenditoriali, riguardando il successivo impiego del denaro ricevuto dall’azienda sanitaria, non investe infatti il diverso aspetto dell’effettiva esistenza dei crediti appostati in bilancio verso l’azienda. Ma, oltre a questo, il ricorrente non si confronta con le anomalie contabili diverse da quelle relative ai crediti verso l’azienda sanitaria, evidenziate dalla Corte territoriale, e sull’autonoma rilevanza delle stesse ai fini della configurabilita’ del reato contestato.

3. Il motivo dedotto sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato e’ infondato.

E’ ben vero che l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ove lo stesso sia in concreto contestato in una condotta di omessa tenuta della contabilita’, e’ individuato dalla giurisprudenza di legittimita’ in un dolo che presenta connotazioni particolari, idoneo a distinguere tale fattispecie da quella della bancarotta documentale semplice; trattandosi tuttavia non di un dolo specifico, come sostenuto dal ricorrente, ma di un dolo qualificato, inteso quale volonta’ del soggetto agente, nell’omettere l’adempimento dell’obbligo di contabilizzazione, di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e cosi’ occultare gli stessi al controllo dei creditori, con il conseguente pregiudizio per gli stessi (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494). Ma, come si e’ detto al punto precedente, la condotta non e’ stata ricostruita nel caso in esame in forma omissiva, ma in quella attiva della registrazione di movimentazioni difformi dal vero sulle giacenze e le movimentazioni del conto cassa, di apporti dei soci, di riscossioni di fatture e di crediti verso l’azienda sanitaria di Palermo. La fattispecie, per la quale l’imputato e’ stato ritenuto responsabile, e’ pertanto quella ordinaria della tenuta della contabilita’ in modo da impedire la ricostruzione dell’andamento finanziario della societa’, il cui elemento psicologico e’ costituito dal dolo generico dato dalla consapevolezza che tale modalita’ possa produrre le descritte conseguenze (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444).

Il ricorrente non propone censure specifiche sulla ravvisabilita’ di un dolo cosi’ inteso; e neppure si confronta, peraltro, con quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine alla finalita’ di ingiusto profitto emergente dalla falsita’ delle registrazioni sull’incasso delle fatture emesse nei confronti dell’azienda sanitaria di Palermo, e quindi sulla sussistenza di un dolo in effetti specifico.

4. Il motivo dedotto sul diniego delle attenuanti generiche e’ inammissibile, essendo genericamente dedotta l’irrilevanza degli elementi indicati nella sentenza impugnata con riguardo ai gravi e molteplici precedenti penali dell’imputato.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.