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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3671

l’articolo 72-quater legge fall. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia gia’ anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo: per quest’ultimo e’ da utilizzare, in via analogica, l’articolo 1526 cod. civ., con l’ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l’onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione della citata norma.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3671

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27082-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), Presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento del (OMISSIS) s.p.a. al fine di ottenere l’insinuazione di un credito per i canoni scaduti di una locazione finanziaria;

per quanto rileva, l’adito tribunale di Bergamo rigettava I’ opposizione poiche’ il contratto in esame, qualificabile come leasing traslativo, era stato risolto in epoca anteriore al fallimento su iniziativa della stessa societa’ di leasing, a cio’ dovendo conseguire l’applicabilita’ dell’articolo 1526 cod. civ., con conseguente obbligo della societa’ di restituire i canoni percepiti a fronte della avversa restituzione del bene, e salvo il diritto di pretendere, a titolo risarcitorio, la somma corrispondente alla differenza tra il corrispettivo contrattuale e il valore del bene al momento della liquidazione;

in ogni caso, anche applicando il modello normativo di cui all’articolo 72-quater l. fall., la domanda di insinuazione avrebbe dovuto essere, secondo il tribunale, disattesa per analoga ragione, essendo invocabile unicamente il diritto alla restituzione del bene e alla differenza tra l’ammontare del credito alla data del fallimento e la minor somma derivante dalla successiva allocazione del bene stesso;

(OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (quest’ultima quale capogruppo esercente attivita’ di direzione e coordinamento sul (OMISSIS)) ricorrono per cassazione con due motivi, illustrati da memoria;

la curatela resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

le ricorrenti deducono: (i) violazione ed erronea applicazione dell’articolo 1526 cod. civ. in combinato disposto con l’articolo 113 cod. proc. civ., in quanto sarebbe mancata la risoluzione del contratto di leasing, attesa l’irrilevanza, poiche’ riducibile a mera clausola di stile, della diversa asserzione di cui al proprio anteriore ricorso ex articolo 702 bis cod. proc. civ., e in quanto si sarebbe dovuto applicare, in ogni caso, l’articolo 72-quater legge fall., da intendere alla stregua di norma generale riguardante ogni ipotesi di cessazione del contratto di leasing; (ii) violazione e mancata applicazione degli articoli 72 e 72-quater legge fall., avendo il tribunale omesso di considerare giustappunto la portata generale della seconda norma e i relativi effetti, determinativi della possibilita’ della societa’ di leasing di insinuare al passivo il credito relativo ai canoni non corrisposti;

(OMISSIS) non e’ stata parte del giudizio di merito, donde il ricorso va dichiarato inammissibile in parte qua, poiche’ l’attivita’ di direzione e coordinamento (articolo 2497 e ss. cod. civ.) non rileva ai fini dell’estensione della legittimazione a impugnare la sentenza;

il ricorso e’ peraltro inammissibile anche con riguardo alle censure ritualmente prospettate da (OMISSIS);

il tribunale ha affermato che il contratto de quo costituiva un leasing traslativo ed era stato risolto prima della declaratoria di fallimento, in base a clausola risolutiva espressa azionata dalla societa’ di leasing;

ha poi affermato che il contratto era cessato prima del fallimento anche per scadenza naturale;

non essendo stata censurata sul versante della motivazione (nei limiti in cui il vizio di motivazione e’ attualmente deducibile in cassazione), e neppure sul versante della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, simile ricostruzione devesi ritenere intangibile siccome integrante a un accertamento di fatto;

come questa Corte ha gia’ affermato, l’articolo 72-quater legge fall. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia gia’ anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo: per quest’ultimo e’ da utilizzare, in via analogica, l’articolo 1526 cod. civ., con l’ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l’onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione della citata norma (v. Cass. n. 2538-16);

per i corollari che derivano, il concedente ha l’onere di modellare la domanda sul presupposto della restituzione di tutti i canoni all’utilizzatore e del bene alla societa’ di leasing, con la possitlllita’ di pretendere, a titolo di risarcimento ex articolo 1453 c.c., comma 1, la differenza tra l’intero corrispettivo contrattuale a carico dell’utilizzatore e il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione;

in sostanza, l’articolo 72-quater legge fali. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e leasing traslativo, ne’ le differenti conseguenze (nella specie, l’applicazione in via analogica dell’articolo 1526 cod. civ. al leasing traslativo) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore (v. gia’ Cass. n. 8687-15);

a tale insegnamento si e’ attenuto il tribunale di Bergamo (articolo 360-bis cod. proc. civ.), e il ricorso non prospetta ragioni idonee a un mutamento di giurisprudenza; il profilo e’ assorbente di ogni questione, sicche’ il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrente, in solido, alle spese processuali, che liquida in Euro 14.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.