Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3478

la speciale responsabilita’, estesa anche alla condotta incolpevole, incombente sulla banca negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, dell’importo di un assegno circolare da parte di chi non ne era titolare, trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra la prima e l’intestatario effettivo del titolo, e non anche quando, come nella specie, la banca trattaria abbia agito nei confronti della negoziatrice girataria per l’incasso, dovendosi, invece, in tale ipotesi, accertare l’eventuale condotta colpevole di quest’ultimo soggetto.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3478

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27542-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3396/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti (OMISSIS) chiede che sia cassata l’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che su domanda della (OMISSIS) ne aveva accertato la responsabilita’ in ordine all’incasso da parte di un soggetto non legittimato di un assegno di conto corrente sbarrato contraffatto nell’importo – sul rilievo che il decidente era incorso in errore 1) nel ritenere provato che l’istante non avesse contestato la propria responsabilita’ in ordine all’occorso e non avesse neppure negato la contraffazione del titolo negoziato e 2) nell’escludere la responsabilita’ in concorso del (OMISSIS) cui il titolo era stato rimesso in compensazione dall’istante senza ricevere alcuna contestazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Memoria di parte ricorrente ex articolo 380-bisl cod. proc. civ..

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3. Quanto al motivo sub 1), esso assume la contrarieta’ della duplice affermazione compiuta dal decidente d’appello, deducendo trattarsi di “un falso storico”, originato in entrambi i casi dall’omessa attenta o cattiva lettura dell’atto d’appello, ma non assolve, se non in modo sommario e decontestualizzato, l’onere di autosufficienza del motivo, contravvenendo in tal modo al principio secondo cui l’illustrazione del motivo deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679); in particolare, quanto alla prima censura, non consta dal ricorso se e come sia stata contestata la circostanza, riportata anche nella sentenza d’appello, che il libretto nominativo era stato acceso il giorno stesso della presentazione del titolo all’incasso; e, quanto alla seconda, non consta parimenti dal ricorso dove fosse contenuta la precisazione che l’alterazione nell’importo e nel nome non erano state provate.

4. Quanto al motivo sub 2), premesso, come gia’ osservato da questa Corte in relazione alla previsione richiamata nel motivo, che “da speciale responsabilita’, estesa anche alla condotta incolpevole, incombente sulla banca negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, dell’importo di un assegno circolare da parte di chi non ne era titolare, trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra la prima e l’intestatario effettivo del titolo, e non anche quando, come nella specie, la banca trattaria abbia agito nei confronti della negoziatrice girataria per l’incasso, dovendosi, invece, in tale ipotesi, accertare l’eventuale condotta colpevole di quest’ultimo soggetto” (Cass., Sez. 1, 5/04/2016, n. 6560), nella specie l’esclusione della responsabilita’ in concorso della banca intimata a cui e’ pervenuto il decidente risulta confutata sulla mera affermazione in fatto che – contrariamente a quanto ritenuto dal decidente – la persona a cui era stato pagato l’assegno fosse una cliente della ricorrente. Il motivo si palesa dunque inammissibile non solo sotto il profilo formalmente rubricato della violazione di legge ma anche sotto quello del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, che come e’ noto e’ stato ridotto dalla novellazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al minimo costituzionale del controllo sulla omissione della motivazione circa determinati fatti decisivi discussi dalle parti, omissione nella specie neppure denunziata.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte intimata in Euro 5700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

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