il socio accomandante assume la responsabilita’ illimitata per le obbligazioni sociali, e puo’ essere escluso, ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della societa’, o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull’amministrazione della stessa.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4498

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2843/2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della (OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2226/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Torino, con sentenza in data 28-12-2016, ha respinto il gravame della (OMISSIS) s.a.s. nei confronti della sentenza del tribunale della stessa citta’ che, accogliendo l’opposizione del socio accomandante (OMISSIS), aveva annullato la Delib. di esclusione comunicata con lettera del 13/9/2013;

nello specifico, e per cio’ che ancora rileva, la corte d’appello ha condiviso la valutazione del tribunale affermando che la condotta del socio accomandante non aveva dato luogo ad atti di amministrazione e di gestione di affari per conto della societa’, essendosi concretata in mera presa di contatto con altra societa’, finalizzata a sondarne l’intento di eventualmente definire in modo bonario una controversia;

per la cassazione della sentenza, la societa’ (OMISSIS) e i soci (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso sorretto da un solo motivo, illustrato pure da memoria, al quale (OMISSIS) ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2320 c.c., poiche’ a suo dire la corte d’appello ha errato nel ritenere che le accertate prese di contatto del socio accomandante nei riguardi del terzo non avevano integrato la fattispecie di esclusione;

il motivo e’ manifestamente infondato e in parte inammissibile perche’ suppone un sindacato di fatto;

ai sensi dell’articolo 2320 c.c., i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne’ trattare o concludere affari in nome della societa’, se non in forza di procura speciale per singoli affari;

invero l’accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilita’ illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e puo’ essere escluso dalla societa’ a norma dell’articolo 2286 c.c.;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’elemento determinante ai fini dell’applicazione della norma e’ costituito dalla preclusione di ingerenza del socio accomandante nella gestione della societa’;

difatti il socio accomandante assume la responsabilita’ illimitata per le obbligazioni sociali, e puo’ essere escluso, ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della societa’, o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull’amministrazione della stessa (v. di recente Cass. 11250-16; Cass. n. 23211-12);

nel caso di specie la corte d’appello ha accertato che il (OMISSIS) si era limitato a una presa di contatto con la (OMISSIS) s.r.l. dopo che, a seguito della definizione di una controversia tra le due societa’, la (OMISSIS) aveva minacciato di richiedere il risarcimento dei danni; peraltro, sempre in base a quanto accertato dal giudice del merito, le trattative di composizione non erano sfociate in alcun accordo e l’iniziativa del (OMISSIS) si era arrestata a una fase ben anteriore, “di mero sondaggio delle condizioni della (OMISSIS) per la chiusura della controversia”;

in tal guisa la corte d’appello ha concluso negando che l’accomandante avesse compiuto un’attivita’ gestoria in senso proprio, tale da esprimere la volonta’ della s.a.s. e da impegnarla in un senso o in un altro;

la conclusione implica una valutazione di fatto, motivata e insindacabile in questa sede, e cio’ costituisce base sufficiente per negare il presupposto applicativo dell’articolo 2286 c.c.; le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.