Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 febbraio 2016, n. 3261

premesso che sul Ministero grava un obbligo di controllo, di direttive e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinche’ sia utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi, il giudice, accertata l’omissione di tali attivita’, accertata, altresi’, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai piu’ alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, puo’ ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione dell’evento.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 febbraio 2016, n. 3261

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13421/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ rappresentato e difeso per legge;

(OMISSIS) SPA, a mezzo della propria mandataria e rappresentante (OMISSIS) SCPA, in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

AUSL CITTA’ BOLOGNA;

– intimati –

nonche’ da:

AZIENDA USL CITTA’ DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generale dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 553/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/04/2012, R.G.N. 945/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale (S.U. 576 e 581 del 2008) inammissibilita’ o assorbimento di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) (nel (OMISSIS)) propose domanda di risarcimento dei danni per aver contratto epatopatia da HCV (accertata nel (OMISSIS)) mediante trasfusioni di sangue, eseguite nel 1989 presso la casa di cura (OMISSIS), in occasione di un intervento di chirurgia ortopedica effettuato nell'(OMISSIS) dello stesso anno. Convenne in giudizio, oltre alla casa di cura, che chiamo’ in causa la propria compagnia assicuratrice per essere tenuta indenne da eventuale responsabilita’, la USL (OMISSIS) Bologna e il Ministero della sanita’.

Il Tribunale rigetto’ la domanda e, in riferimento alla Azienda USL Citta’ di Bologna – che si era costituita rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva – ritenne irrilevante la trasformazione della USL, configurando una successione ex articolo 111 c.p.c..

La Corte di appello di Bologna (con sentenza del 5 aprile 2012) confermo’ la decisione di primo grado quanto alla negazione di ogni responsabilita’ dei convenuti, ritenendo implicitamente assorbito l’appello incidentale proposto dalla Azienda USL citta’ di Bologna ai fini del difetto della propria legittimazione passiva. In accoglimento dell’appello incidentale della casa di cura, riformo’ la sentenza solo quanto alla regolazione delle spese processuali di primo grado tra l’attrice e la casa di cura, condannando l’attrice alla rifusione delle stesse.

2. Avverso la suddetta sentenza, (OMISSIS) propone ricorso affidato ad unico complesso motivo.

2. Resistono con distinti controricorsi il Ministero della salute, la Casa di cura (OMISSIS) srl, (OMISSIS) spa a mezzo della propria mandataria e rappresentante (OMISSIS), nonche’ l’Azienda USL citta’ di Bologna. Quest’ultima propone ricorso incidentale condizionato relativo alla propria carenza di legittimazione passiva.

Depositano memorie la ricorrente, la Casa di cura e la l’AUSL.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La decisione ha per oggetto i distinti ricorsi, principale ed incidentale condizionato, proposti avverso la stessa sentenza, rispettivamente da (OMISSIS) e dalla Azienda USL citta’ di Bologna.

1.1. Preliminarmente, va dichiarata priva di pregio l’eccezione, sollevata dalla Casa di cura, di inammissibilita’ del ricorso principale per essere stata notificata alla resistente una copia incompleta dell’atto, mancante delle pagine contrassegnate con i numeri 8 e 9. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, quello secondo cui “la mancanza di una o piu’ pagine nella copia del ricorso per cassazione notificato alla controparte assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell’atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio” (ex plurimis, Cass. n. 24656 del 2013; n. 1213 del 2010).

Nella specie, le pagine mancanti nella copia notificata del ricorso contengono la riproduzione di documenti, prodotti dall’attrice nel giudizio di primo grado, relativi al carteggio con la Casa di cura per acquisire informazione in ordine alle sacche di sangue trasfuso. Si tratta, pertanto, di documentazione ben conosciuta dalla controparte e sulla esistenza della quale, peraltro, non vi e’ contestazione.

L’assenza di due pagine riproduttive di documenti noti alla controparte non e’ idonea, quindi, a compromettere la comprensione delle censure del ricorso, che sono svolte nelle pagine successive, restando cosi’ salvaguardato il diritto della difesa e del contraddicono.

2. Con l’unico complesso motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione: degli attt. 1176, 1218, 1223, 1225, 2050, 2056 e 2697 c.c., articolo 115 c.p.c.; della Legge n. 296 del 1958, Legge n. 592 del 1967, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1256 del 1971, della Legge n. 519 del 1973, del Decreto Ministeriale 18 giugno 1971, della Legge n. 833 del 1978, del Decreto Legge n. 443 del 1987. Unitamente, si deduce omessa motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Va subito precisato che, benche’ non formalmente evocato, nella parte esplicativa si denuncia anche la violazione dell’articolo 2043 c.c..

2.1. In fatto risulta non in contestazione che:

– le trasfusioni di sangue furono eseguite presso la casa di cura in occasione dell’intervento chirurgico effettuato nell'(OMISSIS) del 1989;

– le unita’ di sangue trasfuse, regolarmente tracciate, provenivano dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL n. (OMISSIS), ospedale maggiore di Bologna, ed erano risultati negativi i testi obbligatori di legge previamente effettuati (ricerca anti HIV, ricerca HBsAg, VDRL, transaminasi);

– nel (OMISSIS) fu diagnosticata l’epatite C;

-in esito a successivi controlli, nel (OMISSIS), uno degli originari donatori era risultato positivo alla ricerca dell’anti-HCV.

In diritto non e’ in contestazione che la (OMISSIS) contrasse l’epatite C attraverso la terapia trasfusionale effettuata in occasione dell’intervento chirurgico, con conseguente accertamento del nessocausale tra trasfusioni e malattia.

3. Al fine di maggiore chiarezza espositiva e’ opportuno trattare separatamente i profili di responsabilita’ che attengono alla casa di cura da quelli che attengono al Ministero e premettere lo svolgimento di questi ultimi, per la presenza di profili comuni che attengono alla conoscibilita’ dei mezzi di prevenzione.

Resta escluso ogni scrutinio di responsabilita’ rispetto alla Azienda USL, atteso che, per quanto successivamente argomentato nella trattazione del ricorso incidentale condizionato della stessa, esaminabile per l’effetto del parziale accoglimento del ricorso principale, l’AUSL convenuta e’ priva di legittimazione passiva.

4. Nel negare l’attribuzione di responsabilita’ extracontrattuale in capo al Ministero – che l’appellante individuava nel ritardo con cui erano stati resi obbligatori, con la Legge n. 107 del 1990, i test per la ricerca dell’HCV, noti quantomeno dal 1989 – la Corte di merito, prescindendo completamente dalla giurisprudenza di legittimita’ consolidata a partire dalle pronunce a Sezioni Unite del 2008, ha ritenuto la mancanza di ogni riferimento fattuale ad una condotta che consentisse di apprezzare il ritardo del Ministero e, piuttosto, la presenza di indizi favorevoli all’assenza di colposo ritardo.

4.1. La ricorrente impugna la decisione richiamando la giurisprudenza di legittimita’, ignorata dalla Corte di appello.

La censura merita accoglimento.

4.2. Le Sezioni Unite (Cassazione sezioni unite n. 576/2008 e Cassazione sezioni unite n. 581/2008) hanno inquadrato il problema della conoscenza del virus e dei test rivelatori nell’ambito della c.d. causalita’ adeguata o regolarita’ causale. Per pervenire ad una causalita’ giuridicamente rilevante all’interno delle serie causali determinate ai sensi degli articoli 40 e 41 c.p., hanno dato rilievo solo a quelle cause che, nel momento in cui si produce l’evento causante non appaiono del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della regolarita’ causale. Con la conseguenza, che ciascuno e’ responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito. Prevedibilita’, effettuata con giudizio ex ante, e prevedibilita’ obiettiva, individuata in astratto e non in concreto, non con il metro di valutazione della conoscenza dell’uomo medio, ma con quello delle migliori conoscenze scientifiche del momento; divenendo cosi’ rilevante, non la prevedibilita’ da parte dell’agente, ma la prevedibilita’ secondo le regole scientifiche.

All’esito di complesse argomentazioni, le Sezioni Unite hanno affermato il principio, secondo cui: premesso che sul Ministero grava un obbligo di controllo, di direttive e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinche’ sia utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi, il giudice, accertata l’omissione di tali attivita’, accertata, altresi’, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai piu’ alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, puo’ ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione dell’evento.

Le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto (superando la distinzione delle diverse date nelle quali erano stati riconosciuti dalla scienza mondiale i virus e i test della HBV, HIV ed HCV, rispettivamente 1978, 1985 e 1988) che, a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B (accertata nel 1978 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’) – proprio per via della raggiunta conoscenza ai piu’ alti livelli scientifici della veicolazione di un virus, con conseguente esclusione della imprevedibilita’ e conseguente esistenza della regolarita’ causale – sussiste la responsabilita’ del Ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi di serie causali autonome ed indipendenti, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrita’ fisica (del fegato) da virus veicolati dal sangue infetto, per cui unico e’ il nesso causale: trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell’integrita’.

4.3. Nella specie, quindi, rispetto a trasfusioni di sangue infetto avvenute nel (OMISSIS), che pacificamente hanno causato la malattia di epatite C, rileva l’omesso esercizio del dovere ministeriale di direttiva, controllo e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico, volto a garantire l’utilizzazione di sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi quali conosciuti al piu’ alto livello scientifico mondiale, gia’ dal 1978, per via della raggiunta conoscenza della veicolazione di un virus, con conseguente esclusione della imprevedibilita’ e conseguente esistenza della regolarita’ causale anche per il contagio degli altri due virus, ed e’ ravvisabile la responsabilita’ del Ministero ex articolo 2043 c.c..

4.4. Il motivo viene accolto in relazione alla suddetta censura e la sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese processuali del presente giudizio in riferimento ai rapporti tra ricorrente e Ministero.

5. Per l’esame delle censure sviluppate nel motivo di ricorso in riferimento alla assunta responsabilita’ della casa di cura e’ preliminarmente utile la delimitazione della questione posta all’attenzione della Corte in correlazione alle argomentazioni della sentenza impugnata.

Nel rigettare la relativa domanda, la Corte di appello ha in primo luogo messo in rilievo che alcuni profili di responsabilita’ contrattuale in ordine all’essere la trasfusione effettivamente necessaria, all’essere necessaria la trasfusione eterologa in luogo di quella omologa, alla mancata acquisizione del consenso, dedotti in appello e gia’ introdotti irrituaimente in primo grado, comportavano una inammissibile mutatio libelli, involgente indagini diverse, rispetto alla domanda originaria incentrata solo sulla trasfusione in se’, come potenziale veicolo di infezioni.

Quindi, ha ritenuto che, correttamente, il giudice di primo grado aveva escluso sia la responsabilita’ contrattuale che quella ex articolo 2050 c.c., per la mancata effettuazione da parte della Casa di cura di controlli sulle sacche di sangue; controlli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge all’epoca vigente e pacificamente posti in essere dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL n. (OMISSIS).

A tal fine, ha rilevato l'”assurdita’” di ritenere che la casa di cura deve ulteriormente controllare le sacche da utilizzare e che, all’epoca della trasfusione, mancavano i test idonei a rilevare la presenza del virus HCV, essendo stati messi a punto solo nel corso dello stesso anno (1989).

Quindi, ha aggiunto che l’effettuazione dei test stabiliti all’epoca dalla legge, pacificamente avvenuta (da parte della USL) era idonea ad integrare la prova liberatoria anche ai fini dell’articolo 2050 c.c..

5.1. Il ricorso principale censura tali statuizioni solo in riferimento alla negata responsabilita’ contrattuale della casa di cura perche’, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, secondo la ricorrente la casa di cura aveva l’obbligo di effettuare ulteriori test, gia’ conosciuti al piu’ alto livello scientifico, rispetto a quelli previsti dalla legge ed effettuati dal centro trasfusionale che aveva fornito le sacche di sangue. Si lamenta, pertanto il mancato riconoscimento della responsabilita’ contrattuale sotto tale profilo, sostenendo la ravvisabilita’ di un comportamento negligente, gravemente colpevole in capo alla casa di cura (in particolare, pag. 72, 82 del ricorso).

Non e’ pertanto piu’ in discussione, con conseguente giudicato interno, l’esclusione della responsabilita’ della casa di cura ai sensi dell’articolo 2050 c.c.. e la stessa responsabilita’ contrattuale sotto il profilo della assenza di consenso informato e di colpa nelle scelte sul se effettuare la trasfusione e sulla tipologia di trasfusione.

Cosi’ definita sulla base del ricorso la censura ancora all’attenzione della Corte, la stessa va rigettata.

5.2. Il fondo della censura che viene in questione e’ se la casa di cura, che ha utilizzato sacche di sangue per le trasfusioni, tracciate rispetto alla identificabilita’ del donatore, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL competente, ivi sottoposte ai controlli preventivi richiesti dalla normativa all’epoca (1989) vigente, sia responsabile per inadempimento contrattuale dell’obbligo di garantire che le trasfusioni siano effettuate con sangue non infetto, non avendo posto in essere quei controlli ulteriori conosciuti al piu’ alto livello scientifico mondiale e non ancora obbligatori sulla base della normativa vigente.

La risposta al quesito e’ negativa.

5.3. Viene in rilievo, innanzitutto, il rapporto paziente/struttura ospedaliera (senza che abbia alcun peso la natura privata o pubblica di questa) quale atipico contratto a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalita’). A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull’inadempimento fissate dagli articoli 1218 e 1176 c.c., in riferimento a forme di responsabilita’ autonome della struttura ospedaliera, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano la fonte nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla sola struttura sanitaria (a partire da Sez. Un. n. 9556 del 2002).

Si valorizza, cosi’, la complessita’ e l’atipicita’ del legame che si instaura tra paziente e struttura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere e comprende la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamento di medicinali, di tutte le attrezzature necessarie; che comprende, in definitiva, tutta l’organizzazione necessaria per la cura del paziente.

In forza del contratto, la struttura si impegna a fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.

Dalla ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura-paziente rispetto al rapporto paziente-medico, discendono importanti conseguenze sul piano della affermazione di responsabilita’. Sussistendo il contratto di spedalita’ tra clinica e paziente, la responsabilita’ della clinica prescinde dalla responsabilita’ o dall’eventuale mancanza di responsabilita’ del medico in ordine al sorgere di un danno che, come nel caso di specie, non ha connessione diretta con alcuna condotta medica, ma si connette con le scelte generali di gestione e organizzazione per fornire la prestazione finale che e’ la cura del paziente.

5.4. Nella specie, nell’ambito delle prestazioni di cura cui la struttura e’ direttamente obbligata, rileva quella di fornire sangue non infetto, ed e’ pacifico che lo stesso, invece, fosse infetto, nonostante fosse stato fornito dal centro territoriale a cio’ deputato secondo l’organizzazione nazionale della sanita’ pubblica e che, prima della fornitura, fosse stato sottoposto a tutti i controlli all’epoca (1989) imposti dalla legge per impedire la veicolazione di virus.

Si tratta allora di verificare se l’inadempimento sia imputabile alla casa di cura, per non aver adempiuto la propria obbligazione con la diligenza qualificata richiesta dallo svolgimento di attivita’ professionale finalizzata alla cura della salute, in violazione dell’articolo 1176 c.c., comma 2. Ed in particolare, posto che e’ pacifico che la casa di cura si procuro’ le sacche di sangue dal servizio territoriale preposto alta fornitura, il quale aveva effettuato la tracciabilita’ delle sacche e i test all’epoca obbligatori atti a prevenire la trasmissione di virus, la questione posta all’attenzione della Corte e’ se la diligenza richiesta alla casa di cura si esaurisca nel comportamento tenuto o comprenda anche l’effettuazione di ulteriori controlli a fini preventivi, gia’ conosciuti al piu’ alto livello scientifico, ma non ancora richiesti e praticati dal servizio sanitario nazionale.

La risposta al quesito e’ negativa.

5.4.1. Deve darsi atto che, sia pure pronunciando in fattispecie analoghe nelle quali non veniva direttamente in questione il profilo in esame, vi sono decisioni della Corte che individuano gli obblighi a carico della struttura, ai fini della declaratoria della sua responsabilita’, in relazione agli obblighi normativi esistenti al tempo dell’intervento e relativi alle trasfusioni di sangue, quali quelli concernenti la identificabilita’ del donatore e del centro trasfusionale di provenienza, c.d. tracciabilita’ del sangue (Cassazione Sezioni  Unite n. 577 del 2008; n. 75497 del 2012, priva di massima ufficiale; nonche’ Cassazione Sezioni Unite n. 582/2008, laddove, in riferimento a responsabilita’ ex articolo 2050 c.c., con centro trasfusionale autonomo presso la struttura sanitaria, viene rilevata l’assenza del rispetto di tali obblighi).

5.5. Ed invero, quando si tratti di attivita’ svolta dalla casa di cura, la diligenza qualificata richiesta dall’articolo 1176 c.c., in relazione alla natura dell’attivita’ esercitata – la quale, tra tutti i mezzi da fornire per la cura, ricomprende l’approntamento di sacche di sangue (e gli emoderivati) – puo’ identificarsi nel rispetto degli obblighi normativamente posti in materia di trasfusioni (e di utilizzo di emoderivati) al tempo dell’intervento, volti a garantire la tracciabilita’ e la prevenzione per scongiurare la trasmissione di virus.

D’altra parte, tanto non contrasta con il rilievo che assume la conoscenza oggettiva, ai piu’ alti livelli scientifici mondiali, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto e dei test per la loro rilevazione, ai fini della individuazione della responsabilita’ extracontrattuale del Ministero per la mancata predisposizione delle misure idonee ad attuare la prevenzione.

Infatti, al Ministero, che ha come missione istituzionale la tutela della salute pubblica, e’ causalmente imputabile la mancata predisposizione di tutto quanto occorra a rendere concrete le misure di prevenzione che siano note a livello mondiale: innanzitutto, acquisendone repentinamente la conoscenza; poi, assicurando, con interventi normativi implicanti scelte di spesa pubblica e con direttive, sia la concreta attuazione mediante misure di organizzazione e funzionamento dei servizi, sia la vigilanza e il controllo per garantire il raggiungimento dello scopo per il quale il potere e’ attribuito al Ministero dall’ordinamento.

Mentre, rispetto alla singola struttura ospedaliere operante sul territorio, che svolge attivita’ gestionale inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, sia essa pubblica o privata, non puo’ ritenersi che tra la diligenza richiesta nello svolgimento dell’attivita’ rientri il dovere di conoscere, e di attuare, le misure di prevenzione attestate dalla piu’ alta scienza medica a livello mondiate per scongiurare la trasmissione di virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale. Tanto comporterebbe complesse scelte gestionali, anche di notevole impatto economico, sempre autonomamente possibili, ma non certamente esigibili come contenuto della diligenza qualificata dalla peculiarita’ della attivita’ svolta. Invece, proporzionate all’attivita’ svolta e, quindi, necessariamente implicanti l’inadempimento nel caso di mancato rispetto, sono le regole che l’ordinamento predispone per prevenire il rischio di trasmissione di virus: dall’utilizzo dei centri preposti alla fornitura, alla tracciabilita’, al controllo dell’effettuazione, da parte del fornitore, dei test prescritti.

5.6. Con il rigetto del ricorso quanto alla domanda avanzata nei confronti della casa di cura, e conseguente conferma dell’implicito assorbimento della domanda di manleva nei confronti della Assicurazione, definendosi il giudizio rispetto a tale capo, si liquidano le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti tra ricorrente e Casa di cura, nonche’ tra ricorrente e (OMISSIS) Scpa; spese che seguono la soccombenza.

6. Con il ricorso incidentale condizionato, da esaminarsi per effetto dell’accoglimento del ricorso principale nei confronti del Ministero, la Azienda USL Citta’ di Bologna deduce la propria carenza di legittimazione passiva.

6.1. Il tribunale aveva ritenuto sussistente una successione ex articolo Ili c.p.c. tra USL e AUSL. La Corte di merito aveva, implicitamente, ritenuto assorbito l’appello incidentale proposto dalla AUSL.

6.2. La censura va accolta sulla base della giurisprudenza di legittimita’ consolidata, secondo cui “In seguito alla soppressione delle USL ad opera del Decreto Legislativo n. 502 de 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto della Legge n. 724 del 1994, articolo 6, comma 1 e della Legge n. 549 del 1995, articolo 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, si e’ verificata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito gia’ facenti capo alle vecchie USL, sicche’ deve escludersi, in relazione a debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, la legittimazione passiva delle AUSL” (ex multiis Cass. n. 9678 del 2003).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda nei confronti della AUSL puo’ essere decisa nel merito con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto a debiti assunti dalla attrice come gravanti sulla disciolta USL e maturati prima del 31 dicembre 1994.

6.3. Le spese processuali di entrambi i gradi di merito sono interamente compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia, anche tenuto conto della prossimita’ temporale della fattispecie con le disposizioni normative che hanno disciplinato la materia.

Nei rapporti tra ricorrente e AUSL, le spese processuali del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, considerato che la ricorrente avrebbe potuto limitarsi a notificare il ricorso per cassazione per notizia, invece, ha insistito a svolgere la domanda nei confronti di soggetto oramai pacificamente privo di legittimazione passiva secondo la giurisprudenza consolidata.

7. Infine, deve darsi atto che, non essendo stato integralmente respinto il ricorso principale, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

decidendo i ricorsi riuniti, accoglie il ricorso principale in riferimento alla domanda nei confronti del Ministero, lo rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio nei rapporti tra ricorrente e Ministero, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore della Casa di cura e della (OMISSIS) Scpa, che liquida, in favore di ciascuno, in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Accoglie il ricorso incidentale condizionato proposta dalla AUSL e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di legittimazione passiva della AUSL citta’ di Bologna. Compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di merito; condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore della AUSL, che liquida in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.