Corte di Cassazione, Sezione U civile Sentenza 16 gennaio 2018, n. 896

la giurisdizione della Corte dei conti ha natura dichiarativa poiche’ tende all’accertamento del diritto a pensione nella misura di legge, mentre il provvedimento determinativo del trattamento economico viene valutato solo agli effetti della liquidazione della pensione e non viene impugnato in quanto tale, essendo degradato a mero presupposto processuale, all’unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei Conti. Non si tratta dunque, nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti, di esaminare, neppure in via incidentale, la legittimita’ di provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti lo stato giuridico ed economico dell’impiegato e quindi relativi al rapporto di pubblico impiego, ancorche’ di questo costituiscano l’atto finale ed il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione.

 

Corte di Cassazione, Sezione U civile Sentenza 16 gennaio 2018, n. 896

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5626/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che Io rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 467/2015 della CORTE DEI CONTI – PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 26/08/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), dal 1972 al 2011 funzionario tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio provinciale della Motorizzazione di Pistoia e indi di Pisa, ebbe riconosciute infermita’ dipendenti da cause di servizio con provvedimenti ministeriali del 1993 e del 1998; nel 2008 fu anche riconosciuto un aggravamento di tali infermita’; nello stesso anno il (OMISSIS) propose istanze al Ministero di appartenenza al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al combinato disposto del R.Decreto Legge 30 settembre 1922, n. 1290, articoli 43, 44, 45, 46 e 47; Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, articoli 117 e segg.; con nota dell’11 giugno 2012 il Ministero rigetto’ la richiesta osservando che con decreto del 31 marzo 2009 erano gia’ stati riconosciuti i benefici economici richiesti. Il (OMISSIS) propose allora ricorso dinnanzi al giudice unico per le pensioni presso la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, finalizzato all’accertamento del proprio diritto al maggior trattamento pensionistico, previo accertamento del completo aumento percentuale stipendiale e dell’inquadramento nella ex carriera direttiva, sostenendo che i benefici richiesti gli sarebbero stati riconosciuti solo in parte: sia per quanto riguarda la decorrenza ai fini stipendiali sia per quanto concerneva gli effetti sugli avanzamenti di carriera.

L’adita Corte erariale dichiaro’ il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, in ragione del fatto che l’inquadramento ed i benefici economici richiesti sarebbero stati riconducibili a pretese economiche attinenti al rapporto di servizio rientrante nel pubblico impiego privatizzato.

La prima sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti, pronunciando sentenza n. 467 del 26 agosto 2015, ha rigettato il gravame del (OMISSIS), condividendo le conclusioni del precedente giudicante.

Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per ragioni di giurisdizione, con unico ed articolato motivo; il Ministero non ha svolto difese; il ricorrente ha presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Assume il ricorrente che la Corte dei Conti avrebbe erroneamente negato la propria giurisdizione, a cagione della violazione e falsa applicazione Regio Decreto n. 1214 del 1934, articoli 13 e 62: perviene a tale conclusione evidenziando che la cognizione del giudizio pensionistico si estende agli accertamenti “incidentali” involgenti la legittimita’ dei provvedimenti presupposti.

2 – Il motivo e’ fondato – pur dovendo ritenere improprio il riferimento alla incidentalita’ dell’accertamento, in luogo della mera delibazione del provvedimento amministrativo presupposto – in quanto la sentenza impugnata e’ priva di qualunque argomentazione in merito alla questione, riproposta in sede di gravame, relativa alla delibabilita’ dei provvedimenti amministrativi idonei ad incidere sul trattamento pensionistico, cosi’ che il riaffermato diniego della propria giurisdizione da parte del giudice contabile integra la figura di eccesso di potere: sul punto va infatti riaffermato il principio secondo cui la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicche’ in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del “petitum” sostanziale, nelle quali la Corte ha il potere – dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo “status” di dipendente al fine di dedurne l’incidenza sul trattamento di quiescenza (Cass. Sez. Un. 14 giugno 2005 n. 12722).

2 bis – Tale conclusione deriva dal fatto che la giurisdizione della Corte dei conti ha natura dichiarativa poiche’ tende all’accertamento del diritto a pensione nella misura di legge, mentre il provvedimento determinativo del trattamento economico viene valutato solo agli effetti della liquidazione della pensione e non viene impugnato in quanto tale, essendo degradato a mero presupposto processuale, all’unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei Conti. Non si tratta dunque, nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti, di esaminare, neppure in via incidentale, la legittimita’ di provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti lo stato giuridico ed economico dell’impiegato e quindi relativi al rapporto di pubblico impiego, ancorche’ di questo costituiscano l’atto finale ed il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione.(vedi Cass. Sez. Un. 8 aprile 2010 n. 8317).

2 ter – Diversa questione – che andra’ esaminata dal giudice contabile nell’ambito della propria giurisdizione – e’ invece quella relativa ai limiti della richiamata delibazione dei provvedimenti amministrativi presupposti, in relazione alla loro definitivita’ (vedi Cass. Sez. Un. 7 agosto 2009 n. 18076).

3 – In accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va cassata, dichiarandosi la giurisdizione della Corte dei Conti, con rimessione del giudizio innanzi al competente giudice unico per le pensioni. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione; dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti; rinvia innanzi al giudice unico per le pensioni presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana; liquida le spese del giudizio di legittimita’ in Euro cinquemila per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro duecento ed agli accessori di legge.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.