Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 3 maggio 2018, n. 10545

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non e’ condizione di proponibilita’ dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, (ratione temporis applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ne’ il danneggiato e’ tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 3 maggio 2018, n. 10545

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6945/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3629/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, (OMISSIS) ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 13 ottobre 2016, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni (proposta dalla madre del (OMISSIS), poi divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, contro le (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S.) a seguito delle lesioni patite in sinistro stradale di cui era responsabile il conducente di veicolo rimasto non identificato;

che la Corte territoriale osservava che parte attrice non aveva mantenuto una condotta improntata a diligenza ai fini dell’identificazione del veicolo responsabile del sinistro, non avendo affatto indicato ai Carabinieri, ne’ poi al P.M., le generalita’ delle persone presenti all’accaduto, che poi invece citava come testimoni (e in quanto tali venivano escussi) nel giudizio civile;

che resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale ha depositato memoria la (OMISSIS) S.p.A.;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Considerato che, con l’unico mezzo, e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, e successive modificazioni, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto necessaria la tempestiva indicazione di testimoni gia’ in sede di denuncia del sinistro ai fini della proposizione stessa della domanda di danni, senza valutare le risultanze della prova testimoniale espletata in corso di giudizio in ordine alla sussistenza di circostanze relative alla dimostrazione della causazione del sinistro da parte veicolo rimasto non identificato;

che il motivo, anzitutto, e’ (contrariamente a quanto eccepito dalla parte controricorrente, anche in sede di memoria) ammissibile, in quanto prospetta in modo specifico una censura in iure (e non gia’ di vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5) rispetto alla quale sono forniti (peraltro, in modo coincidente con quanto risulta dalla sentenza impugnata) i dati fattuali sufficienti e necessari, non affatto contestati (ossia l’esistenza di denuncia penale in data 1 dicembre 2003 e la conclusione del procedimento penale con archiviazione del 30 giugno 2006), ai fini del giudizio di sussunzione della fattispecie materiale in quella legale;

che il motivo e’ anche manifestamente fondato alla luce del seguente principio di diritto (non contrastato dai rilievi della memoria di parte controricorrente): “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non e’ condizione di proponibilita’ dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, (ratione temporis applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ne’ il danneggiato e’ tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (tra le altre, Cassazione n. 23434/2014, Cass. n. 374/2015, Cassazione n. 27541/2016);

che la Corte territoriale, discostandosi dal rammentato principio, ha erroneamente pretermesso ogni valutazione delle risultanze istruttorie (e, segnatamente, della prova testimoniale; con la precisazione che il giudice del merito rimane comunque libero di valutare l’attendibilita’ stessa delle testimonianze, in uno con le ulteriori circostanze relative allo svolgimento dei fatti inerenti al sinistro) ai fini della sussistenza, o meno, della prova sulla mancata identificazione del veicolo responsabile del sinistro, considerando le deposizioni testimoniali soltanto come indice della negligenza del danneggiato nella proposizione di adeguata denuncia-querela;

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterra’ al principio sopra enunciato e provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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Avv. Umberto Davide

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