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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9638

La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’articolo 2945 c.c., comma 2, l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’articolo 1310 c.c., comma 1. Ne’ rileva, ai fini dell’efficacia di tale atto interruttivo, la circostanza che nei confronti del condebitore solidale del fallito il creditore abbia ottenuto un provvedimento che riconosce l’esistenza del credito con efficacia di giudicato (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto).

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9638

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9820/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico Dott. (OMISSIS), cessionaria del credito dalla (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) SPA, in persona della Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5064/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

Con un unico atto di citazione la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse dichiarato nullo per simulazione l’atto pubblico col quale il primo aveva venduto alla seconda un immobile sito a (OMISSIS), ovvero, in subordine, che tale atto fosse dichiarato inefficace nei loro confronti, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., siccome compiuto allo scopo di aggirare le ragioni di credito delle due Banche attrici.

A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essere creditrici della s.r.l. (OMISSIS) e dei fideiussori di questa, tra i quali (OMISSIS) e (OMISSIS), della somma di Euro 1.105.550,87 portata da un decreto ingiuntivo del Tribunale di S. Maria Capua Vetere divenuto definitivo per mancata opposizione. Aggiunsero che la debitrice principale era stata dichiarata fallita, che a carico di (OMISSIS) erano state promosse varie procedure esecutive individuali e che il prezzo di compravendita dell’immobile oggetto della domanda era del tutto insufficiente rispetto all’effettivo valore del bene; circostanze, queste, che inducevano a ritenere che l’atto fosse simulato o comunque assoggettabile a revocatoria, sussistendo sia il consilium fraudis che l’eventus damni.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto fatto valere, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiaro’ la natura simulata dell’atto di compravendita contestato e condanno’ i convenuti al pagamento delle spese di lite.

La pronuncia e’ stata impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS) e nel giudizio si sono costituite la (OMISSIS) s.p.a., nuova denominazione della (OMISSIS) s.p.a., e la (OMISSIS) s.p.a., proponendo appello incidentale condizionato nel senso di dichiarare l’inefficacia relativa dell’atto di compravendita ai sensi dell’articolo 2901 c.c..

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 dicembre 2014, ha accolto l’appello principale e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato le domande proposte dalle due Banche creditrici, che ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che era fondato il motivo dell’appello principale col quale era stata ribadita l’eccezione di prescrizione rigettata dal Tribunale. Ha rilevato la sentenza che le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per respingere tale eccezione erano da ricondurre al compimento, da parte delle Banche creditrici, di due atti interruttivi della prescrizione, costituiti dalla domanda di ammissione al passivo del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) e dall’atto di intervento espletato nella procedura esecutiva individuale in danno di (OMISSIS). Nessuno di essi, pero’, era idoneo allo scopo.

Ricapitolando i passaggi fondamentali della vicenda, la Corte napoletana – dopo aver evidenziato che nessuna delle Banche si era insinuata nel passivo del fallimento di (OMISSIS) – ha rilevato che l’atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare promossa dal Credito fondiario nei confronti di quest’ultimo poteva avere natura di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’articolo 2943 c.c., comma 2, per cui dal momento della presentazione di quella domanda fino alla chiusura del processo di esecuzione la prescrizione non poteva decorrere (articolo 2945 c.c.). Tuttavia – anche trascurando il fatto che l’atto di intervento in questione fu compiuto quando il (OMISSIS) era stato gia’ dichiarato fallito – a quell’atto poteva essere riconosciuta natura di atto interruttivo istantaneo ma privo di effetti permanenti, perche’ nel caso specifico il processo esecutivo si era estinto e non si era concluso con una sentenza. Per cui l’effetto di interruzione si ricollegava alla sola domanda e da quel momento iniziava a decorrere un nuovo periodo di prescrizione; e poiche’, nella specie, la prescrizione aveva ricominciato a decorrere dal 14 giugno 1994 (data dell’intervento nella procedura esecutiva conclusasi con la sentenza del Tribunale che ne aveva poi dichiarato l’estinzione) e l’atto di citazione in giudizio era stato notificato il 5 ottobre 2006, il diritto di credito doveva ritenersi a quell’epoca gia’ prescritto.

Non poteva riconoscersi natura di atto idoneo ad interrompere la prescrizione, secondo la Corte d’appello, neppure alla domanda di ammissione al passivo del fallimento della s.r.l. (OMISSIS). Nella specie, infatti, non trovava applicazione la disposizione dell’articolo 1957 c.c., u.c., che, ribadendo il principio di cui all’articolo 1310 c.c., comma 1, stabilisce che l’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore. Ad avviso della Corte, l’efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di un condebitore in solido “non si estende al diverso condebitore il cui obbligo sia stato accertato con forza di giudicato”; e poiche’ il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di piu’ debitori in solido acquista efficacia di giudicato nei confronti dell’intimato che non abbia proposto opposizione, doveva ritenersi che gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti della s.r.l. (OMISSIS) successivi al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del (OMISSIS) non potevano estendere i loro effetti a quest’ultimo.

L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione conduceva al rigetto della domanda di simulazione e, per analoghe considerazioni, anche di quella di revocatoria posta in via subordinata.

Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso la (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di cessionaria del credito della (OMISSIS) s.p.a., con atto affidato a due motivi.

La (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso nel quale chiede la propria estromissione dal giudizio e, in subordine, l’integrale accoglimento del ricorso della societa’ (OMISSIS).

Resistono altresi’ (OMISSIS) e (OMISSIS) con un unico separato controricorso.

La societa’ ricorrente e la (OMISSIS) hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), violazione e falsa applicazione degli articoli 1310, 1957, 2943 e 2945 c.c..

Osserva la societa’ ricorrente che la sentenza impugnata – per sostenere la tesi secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti della societa’ (OMISSIS) successivamente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti del (OMISSIS) non avevano effetto nei confronti di quest’ultimo – avrebbe erroneamente richiamato la sentenza 20 maggio 2003, n. 7881, di questa Corte, non pertinente nella fattispecie. Dopo aver trascritto il contenuto delle norme di legge asseritamente violate, la parte ricorrente rileva che la corretta interpretazione di queste avrebbe dovuto condurre la Corte d’appello a riconoscere che la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore principale determina l’interruzione della prescrizione, in modo permanente, anche nei confronti del fideiussore, alla luce della previsione degli articoli 1310 e 1957 c.c.. Ai sensi dell’articolo 2945 c.c., poi, una volta compiuto l’effetto interruttivo di cui all’articolo 2943 c.c., la prescrizione non puo’ riprendere a decorrere “fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, alla quale deve assimilarsi la chiusura del fallimento”. Il motivo in esame chiede percio’ a questa Corte di ribadire il principio per cui la presentazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento determina l’interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, e cio’ anche nei confronti del condebitore solidale del fallito.

1.1. Osserva innanzitutto questa Corte che devono darsi per pacifiche, nel caso in esame, alcune circostanze di fatto accertate dal giudice di merito e non oggetto di contestazione, e cioe’ che l’odierna parte ricorrente – o, meglio, il dante causa dell’odierna parte ricorrente – non si era insinuata nel passivo del fallimento del (OMISSIS), fideiussore della societa’ (OMISSIS), ma solo nel fallimento di quest’ultima; e che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti della societa’ debitrice principale e dei suoi fideiussori era passato in giudicato per mancata opposizione.

Tanto premesso in punto di fatto, si tratta di valutare la correttezza del ragionamento della Corte napoletana la’ dove essa, richiamando il principio di cui alla sentenza 20 maggio 2003, n. 7881, di questa Corte, ha ritenuto che il perfezionarsi del giudicato nei confronti di (OMISSIS) in conseguenza, appunto, della mancata opposizione al decreto ingiuntivo abbia determinato una sorta di insensibilita’, nei confronti del medesimo, dell’atto di insinuazione al passivo del fallimento della societa’ (OMISSIS). E’ bene ricordare che la citata sentenza n. 7881 del 2003, pronunciata in relazione ad una vicenda che nulla ha a che vedere con quella odierna, ha affermato che il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro piu’ debitori solidali acquista autorita’ di giudicato sostanziale nei confronti dell’intimato che non proponga opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata da altro intimato; pertanto, nel giudizio di opposizione instaurato da uno degli intimati non puo’ essere pronunciata condanna alle spese processuali del giudizio di opposizione, nei confronti del condebitore solidale che non abbia proposto opposizione. Ora, che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di piu’ parti acquisti autorita’ di giudicato nei confronti del singolo intimato che non ha proposto opposizione non comporta, di per se’, l’automatica inapplicabilita’ delle specifiche disposizioni di cui agli articoli 1310 e 1957 c.c., richiamate dall’odierna ricorrente. L’ulteriore passaggio logico compiuto dalla Corte d’appello deve essere valutato alla luce del quadro normativo complessivo e delle censure contenute nel motivo in esame.

1.2. La societa’ ricorrente ha richiamato, a sostegno della propria tesi, il precedente di cui alla sentenza 17 luglio 2014, n. 16408, di questa Corte, secondo cui la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’articolo 2945 c.c., comma 2, l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’articolo 1310 c.c., comma 1. Ha osservato la ricorrente che la concreta vicenda esaminata in quell’occasione sarebbe in tutto identica a quella odierna.

Rileva il Collegio che, in effetti, la sentenza ora citata ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva accolto l’opposizione a precetto proposta da uno dei coobbligati solidali del fallito, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione decennale, nei suoi riguardi, del credito oggetto di un provvedimento monitorio dal medesimo condebitore; mentre, per contro, la presentazione dell’istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare aveva dispiegato efficacia interruttiva anche nei confronti di tale soggetto. Questo precedente e’ da considerare correttamente richiamato, siccome avente ad oggetto una fattispecie in tutto assimilabile a quella odierna (e’ interessante notare che la sentenza n. 16408 specificamente ha avvisato di non aver rinvenuto “precedenti specifici sulla questione in esame”).

1.3. Tanto premesso, rileva la Corte che il motivo di ricorso e’ fondato.

Il corretto inquadramento del problema non puo’ prescindere dall’esame dell’articolo 1306 c.c., che regola gli effetti della sentenza in rapporto all’obbligazione solidale, posto che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte di (OMISSIS) ha determinato in tutto e per tutto un effetto identico al passaggio in giudicato (v. articoli 647 e 653 c.p.c.).

Ora, a norma dell’articolo 1306, comma 2, cit., il condebitore in solido puo’ opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest’ultimo ed un altro diverso condebitore, salvo che la sentenza “sia fondata sopra ragioni personali al condebitore”. Tale meccanismo, pero’, viene meno quando c’e’ il giudicato; in altri termini, la formazione del giudicato nei confronti di uno dei condebitori solidali impedisce che questi possa avvalersi del successivo giudicato favorevole ad altri condebitori, proprio perche’ la caratteristica del giudicato e’ quella di non venire meno per effetto di successive pronunce tra altre parti (v. in argomento, tra le altre, le sentenze 19 luglio 2012, n. 12515, 30 settembre 2014, n. 20559, e 6 novembre 2015, n. 22696).

Tuttavia – e questo e’ il punto dove si annida l’errore commesso dalla Corte d’appello – l’autorita’ del giudicato fa si’ che la pronuncia non possa venire meno meno per effetto di successive pronunce tra altre parti, ma non rende l’obbligazione solidale impermeabile rispetto agli atti interruttivi della prescrizione. Ed infatti, una volta accertata con efficacia di giudicato l’esistenza di un’obbligazione solidale, diviene applicabile integralmente la disciplina dell’articolo 1310 c.c., qui invocato dalla societa’ ricorrente; cio’ perche’ il giudicato, come s’e’ appena detto, rappresenta un ostacolo all’applicazione dell’articolo 1306 c.c., comma 2, ma non all’applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali.

La tenuta del ragionamento ora svolto va verificata considerando gli effetti paradossali che deriverebbero da un approccio diverso. Se fosse esatto il ragionamento svolto dalla Corte napoletana, si arriverebbe alla conseguenza, del tutto illogica, per cui il creditore che ha visto accertato con efficacia di giudicato il suo credito nei confronti di uno dei condebitori in solido verrebbe a trovarsi, quanto agli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, in una situazione peggiore di quella nella quale si troverebbe se non avesse ottenuto tale accertamento. In altri termini, non e’ ragionevole sostenere che l’odierna societa’ ricorrente (ovvero il suo dante causa), avendo ottenuto nei confronti del fideiussore (OMISSIS) un accertamento passato in giudicato (cioe’ il decreto ingiuntivo non opposto) ed avendo compiuto un atto di interruzione della prescrizione nei confronti del debitore principale (cioe’ l’insinuazione al passivo del fallimento della societa’ (OMISSIS)), non possa poi giovarsi di quest’ultimo nei confronti del fideiussore; se cosi’ fosse, infatti, il giudicato avrebbe un paradossale effetto negativo per chi lo consegue.

La difesa del (OMISSIS) e’, su questo punto, assai debole. La tesi dei due rapporti distinti (controricorso, p. 14-15) non e’ convincente, cosi’ come l’idea che l’atto interruttivo abbia effetti solo istantanei e non permanenti (controricorso, p. 17). Trova applicazione sul punto, invece, il principio, correttamente richiamato dalla parte ricorrente, di cui alla sentenza 21 gennaio 2011, n. 1406, secondo cui la disciplina dell’articolo 1310 c.c., comma 2, sull’estensibilita’ dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’articolo 2945 c.c., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

Deve in conclusione affermarsi che resta applicabile, nella specie, la disciplina dell’articolo 1310 c.c., di cui l’articolo 1957 c.c., comma 4, costituisce una specifica applicazione in materia di fideiussione; con la conseguenza che la prescrizione doveva essere ritenuta interrotta dall’atto di insinuazione al passivo della (OMISSIS) fino alla data di chiusura del fallimento.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, posto che l’accertata esistenza di un valido atto di interruzione della prescrizione non esige di verificare se ve ne sia stato, nella specie, anche un secondo.

La sentenza impugnata e’ cassata e il giudizio e’ rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale, la quale decidera’ il merito dell’appello attenendosi al seguente principio di diritto:

“La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’articolo 2945 c.c., comma 2, l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’articolo 1310 c.c., comma 1. Ne’ rileva, ai fini dell’efficacia di tale atto interruttivo, la circostanza che nei confronti del condebitore solidale del fallito il creditore abbia ottenuto un provvedimento che riconosce l’esistenza del credito con efficacia di giudicato (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto)”.

Al giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

 

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Avv. Umberto Davide

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