il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all’altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d’inadempimento, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell’alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell’ambito della rendita vitalizia, e, quindi, sottratto all’applicazione diretta dell’art. 1878 cod. civ. in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, e che, inoltre, tale ultima norma la quale trova giustificazione nella non gravità della turbativa dell’equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del creditore non è suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sullo “intuitus personae”.

 

Tribunale Firenze, Sezione 3 civile Sentenza 6 giugno 2018, n. 1678

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 10594/2012 R. G. Affari Contenziosi, aventi ad oggetto: “Rendita vitalizia – mantenimento”

VERTENTE

TRA

(…), rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Vo.

E

(…), (…), (…), (…), (…), rappresentati e difesi dall’avv. An.Ca.

– Convenuti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.7.2012, (…) evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, (…), in proprio e quale erede di (…), nonché (…), (…), (…) e (…), quali eredi di (…), chiedendo la risoluzione del contratto di mantenimento, a fronte di cessione di un immobile, del 3 Maggio 2000 intercorso tra (…) da una parte, e i coniugi (…) e (…) dall’altra, cui l’immobile era stato ceduto, per grave inadempimento di questi ultimi, e successivamente anche degli eredi, rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte.

Esponeva, al riguardo, parte attrice che in data 3 Maggio 2000 era stato stipulato a rogito del Notar (…) un contratto in forza del quale (…) aveva ceduto ai coniugi (…) e (…) la nuda proprietà di un immobile sito in (…), alla via di T. B. n. 3, e di un terreno agricolo annesso al medesimo e che, in luogo del pagamento del prezzo, i cessionari dell’immobile si erano obbligati in considerazione delle condizioni economiche della sig.ra (…) e della sua età, a mantenerla in vita natural durante fornendole vitto, medicinali, vestiario, assistenza sia diretta che indiretta o per interposta persona della propria famiglia e quant’altro necessario ad una decorosa assistenza.

Deduceva l’inadempimento di non scarsa importanza prima dei coniugi (…)/(…), cessionari dell’immobile e, alla morte di quest’ultimo, degli eredi tutti.

Infatti, la (…) non aveva mai assistito né materialmente né in altro modo la (…), mentre il (…) si era limitato ad accompagnarla saltuariamente con la propria macchina al mercato o al supermercato, agli uffici pubblici, o in qualche posto in città, e a coltivare il terreno oggetto della cessione.

Precisava che dopo la morte del (…) l’inadempimento degli eredi era continuato, posto che questi non avevano adempiuto l’obbligo di mantenimento, ma avevano esclusivamente effettuato delle telefonate per sapere se la (…) stesse bene, omettendo di adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte.

Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto del 3 Maggio 2000.

Si costituivano (…), in proprio e quale erede di (…), nonché (…), (…), (…) e (…), quali eredi di (…) i quali, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Eccepivano, preliminarmente, la prescrizione del diritto di parte attrice a domandare la risoluzione del contratto, essendo decorsi oltre 12 anni dallo stipula dell’accordo.

Sostenevano, inoltre, che il contratto del 3 Maggio 2000 dovesse essere qualificato come rendita vitalizia, come tale sottratto al rimedio risolutorio, e tanto in forza del disposto dell’art. 1878 c.c., a mente del quale il creditore della rendita non può domandare la risoluzione del contratto.

Deducevano, in ogni caso, che anche se tra le parti fosse stato stipulato un contratto di mantenimento, le obbligazioni contratte dalla (…) e da (…) erano stata correttamente e puntualmente adempiute.

Avanzavano domanda riconvenzionale con la quale chiedevano che parte attrice fosse condannata al pagamento del corrispettivo per l’attività di coltivazione dei terreni della (…), svolta dal (…) dal 2000 al 2012.

La causa, istruita con produzione di documenti, prova per testi ed interrogatorio formale, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 14.11.2017, assegnati i termini di legge per il deposito di comparsa conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.

Preliminarmente va osservato che appare necessario, ai fini del decidere, procedere all’esatta qualificazione giuridica da conferirsi al contratto, denominato Contratto di Mantenimento(doc. 1 fasc. parte attrice), stipulato in data 3 Maggio 2000 tra (…), da una parte, e i coniugi (…) e (…) dall’altra.

Con tale contratto- come già evidenziato in parte espositiva- la (…) cedette un appartamento ed un terreno ad esso annesso, con obbligo per i coniugi cessionari di prestare assistenza materiale e morale alla (…), e precisamente vitto, medicinali, vestiario e assistenza.

Ebbene, qualora il predetto contratto fosse qualificabile in termini di rendita vitalizia, sarebbe sottratto alla disciplina generale della risoluzione per grave inadempimento; nel caso in cui, invece, dovesse essere qualificato come vitalizio alimentare, troverebbero applicazione le norme generali in tema di risoluzione per grave inadempimento di cui agli artt. 1455 e ss c.c..

Invero, “il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all’altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d’inadempimento, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell’alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell’ambito della rendita vitalizia, e, quindi, sottratto all’applicazione diretta dell’art. 1878 cod. civ. in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, e che, inoltre, tale ultima norma la quale trova giustificazione nella non gravità della turbativa dell’equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del creditore non è suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sullo “intuitus personae(Cass. n. 6395/2004; in senso analogo, per la risoluzione del vitalizio alimentare ove sia prevista assistenza morale, si veda la successiva Cass. n. 132232/2017).

Ora, i coniugi (…)/(…) si erano obbligati, a fronte del trasferimento dell’immobile di cui al contratto del 3 Maggio 2000, in considerazione delle condizioni economiche della sig.ra (…) e della sua età, a mantenerla in vita natural durante fornendole vitto, medicinali, vestiario, assistenza sia diretta che indiretta o per interposta persona della propria famiglia e quant’altro necessario ad una decorosa assistenza.

Pare evidente che le obbligazioni contrattuali assunte dai cessionari dell’immobile avessero ad oggetto prestazioni non meramente assistenziali di dare- e come tale fungibili- bensì prestazioni sia di dare(vitto, vestiario, medicinali) che di fare(prestare assistenza), sì che il contratto debba essere sussunto nello schema atipico del vitalizio alimentare che, autonomo e distinto da quello nominato di rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c., pur presentando profili di omogeneità quanto al presupposto dell’aleatorità, se ne differenzia perché nella rendita alimentare le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali.

A tale negozio atipico è senz’altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c., espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia.

Acclarato che parte attrice può richiedere la risoluzione del contratto, occorre rilevare come nel caso in questione l’azione sia prescritta.

All’azione di risoluzione si applica, infatti, il termine ordinario decennale; tale termine inizierà a decorrere dal momento dell’inadempimento.

Più precisamente, il termine inizierà a decorrere dal momento in cui l’inadempimento assume i caratteri che lo rendo di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c..

Ora, il contratto è stato stipulato in data 3 Maggio 2000; parte attrice ha lamentato il totale inadempimento della (…) la quale non ha mai assistito né materialmente né in altro modo la (…); ha, invece, dedotto che il (…) si era limitato ad accompagnarla qualche volta con la macchina al mercato o al supermercato, agli uffici pubblici o in città, e a coltivare il terreno oggetto del trasferimento.

Pare ovvio che l’inadempimento di entrambi i cessionari- secondo la prospettazione di parte attrice- abbia assunto i caratteri della non scarsa importanza sin da subito, posto che né l'(…) né il (…) avevano provveduto, secondo la ricostruzione di parte attrice, all’obbligazione di mantenimento e di assistenza.

Posto che l’atto di citazione è stato notificato in data 7 Luglio 2012, se ne deve inferire la prescrizione dell’azione, essendo decorsi più di 10 anni dall’inadempimento di non scarsa importanza.

Tanto comporta il rigetto della domanda.

Analogo rigetto dovrà subire la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, essendo rimasti sforniti di prova sia il periodo per il quale il (…) avrebbe coltivato i terreni della (…), sia il corrispettivo pattuito per la coltivazione.

Né potrebbe essere invocata, come sostenuto dai convenuti, l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., posto da un lato che questa ha carattere residuale, e tenuto conto dall’altro che altre sarebbero state le azioni per ottenere da parte del (…), e dei suoi eredi, il compenso- qualora dovuto-per la predetta attività asseritamente svolta in favore della (…).

Le spese, attesi i rapporti tra le parti e le condizioni economiche dell’attrice, nonché della reciproca soccombenza, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da (…) nei confronti di (…), in proprio e quale erede di (…), nonché (…), (…), (…) e (…), quali eredi di (…), nonché la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Firenze il 5 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.