Le controversie in materia di opposizione allo stato passivo non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto della proposizione di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicche’ al rigetto del ricorso L. Fall., ex articolo 98, non consegue l’obbligo per l’opponente di versare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 18 giugno 2018, n. 15954

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.c.a., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso, (p.e.c. (OMISSIS); fax n. (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.c.c.a., in persona del curatore avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS) ( (OMISSIS); fax n. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Bari n. 2456/2016 emesso il 5 aprile 2016 e depositato l’8 aprile 2016 R.G. n. 14484/2014;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) s.c.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.c.c.a. chiedendo l’accoglimento della propria domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito di 400.000 Euro e la rivendica, restituzione e liberazione di un immobile sito in (OMISSIS).

2. La societa’ (OMISSIS), a sostegno della domanda di restituzione, ha affermato di essere titolare di un diritto di godimento sull’immobile sito in (OMISSIS) derivante dal contratto di locazione immobiliare avente data certa, corrispondente alla registrazione del 9 ottobre 2006, e di aver pagato regolarmente il canone locativo. L’immobile locato era stato illegittimamente appreso e sottoposto a sequestro preventivo penale. Quanto alla domanda di ammissione del credito pecuniario ha asserito di essere creditrice di (OMISSIS) in virtu’ della cessione di credito effettuata dal sig. (OMISSIS), creditore della societa’ fallita, con scrittura del 30 ottobre 2012.

3. L’opposizione e’ stata rigettata dal Tribunale di Bari che ha ritenuto la cessione del credito non opponibile alla curatela per mancanza di data certa, e per mancanza di prova del titolo costitutivo del credito che l’opponente ha assunto di aver acquistato in virtu’ della cessione. Quanto alla domanda di restituzione dell’immobile, il Tribunale, ha rilevato che la societa’ (OMISSIS) non vantava alcun diritto reale sull’immobile di proprieta’ della fallita e che, all’epoca della sottoscrizione della scrittura privata, l’immobile era gravato da ipoteca immobiliare e si trovava nella custodia del delegato alla procedura. La locazione dell’immobile dunque poteva essere stipulata solo dal custode giudiziario previa autorizzazione del GD. Pertanto il contratto di locazione non era opponibile alla massa perche’ stipulato da un soggetto non legittimato.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso la societa’ (OMISSIS) affidandosi a tre motivi: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e con riferimento agli articoli 112, 115, 116 c.p.c., per il mancato esame della documentazione prodotta in sede di ammissione al passivo (integralmente riprodotta nel fascicolo dell’opposizione); b) violazione dell’articolo 360, n. 5, per omesso esame dei fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti; c) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, n. 3, con riferimento alla condanna alle spese e al pagamento del contributo unificato. Violazione del Decreto Ministeriale n. n. 55 del 2014 e del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

5. Con il primo motivo la ricorrente assume che la fattura ed il contratto, documenti non contestati dalla Curatela se non relativamente alla certezza della data, e dunque idonea fonte di prova del credito. Assume che sia incontestata l’apposizione del timbro postale della minuta di consegna e quindi l’incontestabilita’ della data dell’allegato. Assume infine l’opponibilita’ del contratto di locazione per essersi verificata la condizione sospensiva alla quale era sottoposto.

6. Con il secondo motivo di ricorso si afferma il radicale omesso esame di tutte le questioni sottoposte al giudice dell’opposizione.

7. Con il terzo motivo si contesta l’ammontare della liquidazione delle spese con evidente superamento dei parametri atteso che il giudizio si e’ svolto in unica fase e udienza e l’imposizione del versamento del contributo unificato del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1 quater, di cui non ricorrono i presupposti.

8. La societa’ (OMISSIS) resiste con controricorso.

RITENUTO

Che:

9. Il primo motivo e’ inammissibile perche’ risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla motivazione del Tribunale che ha affermato la mancanza di data certa della scrittura privata, contenente la cessione del credito di (OMISSIS) verso la societa’ (OMISSIS) in favore della s.c.a. (OMISSIS), rilevando che il documento prodotto contiene un timbro di annullo di francobolli, recante la data del 30.10.2012, e null’altro e che pertanto non risponde ai requisiti minimi di attribuzione della data. Cosi’ come ha affermato la mancanza di data certa della dichiarazione di riconoscimento di debito nei confronti del cedente, sottoscritta dal Presidente del C.d.A. della societa’ fallita.

10. L’ulteriore profilo in cui si articola il primo motivo di ricorso, attinente alla locazione, che si basa su una asserita verificazione della condizione sospensiva, identificata dalla ricorrente nella avvenuta estinzione della procedura RGE n. 615/2013, e’ palesemente infondato (cfr. in merito alla carenza di potere dell’amministratore della societa’ a stipulare il contratto di locazione di un bene sottoposto a pignoramento Cass. civ., sez. 3, n. 26238 del 13 dicembre 2007 e Cass.civ., sez. 6-3, n. 22711 del 2 novembre 2011) oltre che del tutto generico e privo di autosufficienza circa la dedotta estinzione della procedura esecutiva.

11. Il secondo motivo non risponde con evidenza ai requisiti richiesti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014) consistendo in una mera e generica affermazione di omesso esame di tutte le argomentazioni poste a sostegno dell’opposizione.

1. Infine anche il terzo motivo e’ generico e indeterminato quanto alla dedotta eccedenza della liquidazione delle spese processuali oltre i limiti tariffari (cfr. Cass. civ. sez. 3 n. 21791 del 27 ottobre 2015 e n. 2339 del 31 ottobre 2017).

2. E’ invece fondato il terzo motivo limitatamente alla censura relativa all’imposizione del pagamento del raddoppio del contributo unificato. Infatti Le controversie in materia di opposizione allo stato passivo non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto della proposizione di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicche’ al rigetto del ricorso L. Fall., ex articolo 98, non consegue l’obbligo per l’opponente di versare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 1895 del 25 gennaio 2018).

3. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile quanto ai primi due motivi e parzialmente quanto al terzo motivo. Mentre va accolto quanto al terzo motivo per la parte che concerne l’imposizione da parte della sentenza impugnata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

4. In considerazione dell’esito del giudizio le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi per la meta’.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo motivo di ricorso nonche’ il terzo motivo quanto alla impugnazione relativa all’ammontare della liquidazione delle spese del giudizio davanti al Tribunale di Bari. Accoglie il terzo motivo di ricorso limitatamente all’impugnazione della statuizione relativa al contributo unificato e cassa in relazione all’accoglimento il decreto impugnato. Compensa per meta’ le spese del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento della quota residua liquidata in Euro 3.550, di cui 50 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.