il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non puo’ mai investire le scelte di gestione o le modalita’ e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalita’.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17494

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27390/2014 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 626/2014 depositata il 11 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile 2018 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca che aveva condannato (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore della SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l. (OMISSIS), a risarcire il danno cagionato alla societa’ in conseguenza di gravi inadempienze connesse all’esercizio della sua funzione gestoria, rigettando altresi’ la domanda di regresso del Ciaccio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e confermando il rigetto di analoga domanda gia’ disposto in prime cure nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione alle quali era stata evocata in lite anche la compagnia di assicurazione del relativo rischio professionale.

Il giudice distrettuale ha affermato la sussistenza della responsabilita’ dell’amministratore per aver violato il precetto dell’articolo 2392 c.c., avendo agito senza alcuna autorizzazione societaria e posto in essere un’operazione estremamente rilevante (la vendita di un numero di bottiglie di vino per un prezzo pari a Euro 1.060.000,00) senza alcuna garanzia, in presenza di elementi sintomatici della scarsa affidabilita’ dell’acquirente, identificati nel mancato pagamento della cauzione contrattuale e nella reiezione da parte di primaria societa’ assicurativa della garanzia commerciale in favore dell’acquirente e accontentandosi di un acconto di prezzo di soli Euro 13.000,00, assolutamente esiguo rispetto all’importo del prezzo e continuando a fornire la merce pur in presenza di assegni rilasciati dal compratore che risultavano privi di provvista. Tali comportamenti erano imputabili al solo (OMISSIS), che aveva omesso di informare gli altri amministratori del proprio comportamento, sicche’ essi andavano mandati assolti dalla corresponsabilita’ nella generazione del fatto dannoso.

Contro la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Gli intimati SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS) non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2392, 2475, 1176 c.c. – Motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria – violazione dell’articolo 342 c.p.c.” deducendo l’erroneita’ nella sentenza nell’individuazione dei fatti posti a base della affermata responsabilita’ gestoria, siccome basata su una valutazione dei fatti ex post; deduce inoltre l’erroneita’ della esenzione degli altri amministratori dalla responsabilita’ solidale per la gestione e contesta la rilevata genericita’ dei motivi di appello che chiedevano di estendere la responsabilita’ anche ai sindaci.

2. Il ricorso va respinto. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di business judgment rute piu’ volte affermato da questa Corte secondo cui il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non puo’ mai investire le scelte di gestione o le modalita’ e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalita’ (Sez. 1, Sentenza n. 3409 del 12/02/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1783 del 02/02/2015). Da pagina 12 a pagina 14 la Corte palermitana ha enucleato tutti i fatti imputabili all’amministratore operativo dai quali ha fatto discendere la sua responsabilita’. Tali circostanze non attengono minimamente alla scelta imprenditoriale o all’economicita’ della sua valutazione, bensi’ alla evidente negligenza, superficialita’ e imprudenza nell’attuazione del contratto di compravendita del prodotto aziendale, fonte del danno di cui si e’ disposto il ristoro.

In relazione all’esclusione della responsabilita’ solidale degli altri membri del consiglio di amministrazione va detto che a pagina 18-19 la sentenza impugnata da’ conto delle ragioni accertate in fatto per le quali ha ritenuto che nel caso di specie fosse vinta la solidarieta’ che lega i componenti del consiglio, in relazione alla peculiare condotta del (OMISSIS) quale amministratore incaricato di dare esecuzione alla Delib. consiliare. In disparte l’inammissibile tentativo del ricorrente di censurare tale apprezzamento in fatto in questa sede, invocando peraltro la vecchia e non piu’ vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rilevato che a livello teorico ben puo’ aversi elisione del vincolo di solidarieta’ tra i componenti del c.d.A. qualora si accerti che il fatto dannoso e’ stato generato dal comportamento ascrivibile al solo amministratore che si e’ incaricato – per autonoma scelta o per delega ricevuta dal consiglio – di dare esecuzione alla delibera consiliare.

La doglianza e’ poi inammissibile laddove lamenta la declaratoria di inammissibilita’ dei propri motivi di appello afferenti anche la presunta corresponsabilita’ dei sindaci per violazione dell’articolo 342 c.p.c., giacche’, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, omettere di trascrivere o specificamente indicare il contenuto letterale dei suddetti motivi, non consente a questa Corte di valutare la pretesa erroneita’ della qualificazione adottata sul punto dal giudice di appello. Nulla deve disporsi sulle spese della presente fase, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Da’ atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

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Avv. Umberto Davide

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