nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilita’ civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiche’ la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessita’ che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, articolo 18, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilita’ in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’articolo 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e’, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18592

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21879-2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4659/2016 del Tribunale di Roma, emessa il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.

RITENUTO IN FATTO

Con doppia sentenza conforme, dapprima il giudice di pace di Roma e poi il Tribunale di Roma in funzione di giudice d’appello, hanno rigettato la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) s.p.a., ora (OMISSIS) s.p.a., avente ad oggetto i danni riportati a seguito di un incidente stradale.

Contro tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per due motivi. (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

La (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380 – bis c.p.c., (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione delle norme in materia di valutazione della prova, sostenendo che i giudici avrebbero errato nel non ritenere probante la ricostruzione del sinistro risultante dal C.I.D., assistita da una presunzione di attendibilita’.

La dedotta violazione di legge non sussiste, valendo in proposito quanto osservato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilita’ civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiche’ la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessita’ che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, articolo 18, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilita’ in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’articolo 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti e’, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006, Rv. 588600; conf. Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013, Rv. 625437).

Con il secondo motivo si deduce ancora una volta la violazione delle norme in tema di valutazione delle prove, con riferimento al mancato riconoscimento della valenza probatoria delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, relativamente al nesso causale fra la riferita dinamica del sinistro e il danno patito. Anche tale motivo e’ manifestamente infondato, in quanto le conclusioni del c.t.u. non vincolano il libero convincimento del giudice di merito. Peraltro, nella specie e’ stato correttamente osservato che le conclusioni del c.t.u. muovono dall’ipotesi che il sinistro si svolse secondo quanto riferito dall’attrice mentre di cio’, come s’e’ detto esaminando il motivo precedente, non vi e’ prova.

Piu’ in generale deve aggiungersi che i due motivi esaminati, benche’ prospettati sub specie di violazione di legge, sollecitano piu’ che altro una revisione del materiale probatorio. La valutazione richiesta, attenente al merito della decisione, non e’ ammissibile in questa sede, a maggior ragione ove si consideri che – in presenza di due sentenze di merito di identico contenuto – non e’ possibile neppure dedurre il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (articolo 348-ter c.p.c., comma 5).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione Semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.