l’azione proposta dal creditore di un istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione delle attivita’ e passivita’ (..) nei confronti della banca cessionaria puo’ trovare accoglimento solo per i debiti risultanti dallo stato passivo della liquidazione, come espressamente prevede il Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 90.

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24181

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18904/2013 proposto da:

(OMISSIS) Societa’ Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di Modena – Rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a. in l.c.a., Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimati –

e contro

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.p.a., in persona del Curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) Societa’ Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di Modena – Rep.n. (OMISSIS);

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

(OMISSIS) S.p.a. in I.c.a.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 796/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

  1. La Curatela del fallimento (OMISSIS) ((OMISSIS)) S.p.A. conveniva in giudizio, con atto di citazione del 30 novembre 2000, davanti al Tribunale di Bari, il (OMISSIS) Spa in LCA e la (OMISSIS) ((OMISSIS)), subentrata alla prima nel complesso delle sue attivita’ e passivita’, chiedendo, per quanto ancora rileva in questa fase del giudizio: a) di dichiarare illegittimi, inefficaci o comunque revocare gli atti di compensazione e di ritenzione posti in essere dal CCT nei confronti di (OMISSIS); b) di condannare in solido i convenuti al pagamento di una somma, di oltre 9 miliardi di Lire, pari a quella illegittima compensata con i crediti vantati dal CCT.

1.1. Il Tribunale, qualificata la domanda come revocatoria fallimentare, affermata la propria competenza ai sensi dell’articolo 24 LF, rilevato che la Corte d’appello di Bari (con sentenza n. 388/05) aveva dichiarato l’inesistenza del credito portato in compensazione dal CCT, che comunque non aveva i requisiti della certezza e liquidita’, dichiarava inefficace l’operata compensazione ma non condannava la LCA al pagamento del credito richiesto poiche’ esso andava insinuato al suo stato passivo.

1.2. Inoltre, considerato che la (OMISSIS) aveva acquistato tutte le passivita’ ed attivita’ del CCT, al marzo 1997, quando il CCT aveva illegittimamente trattenuto la somma costituente “parte dell’attivo” poi ceduto alla acquirente, il Tribunale condannava quest’ultima alla restituzione di Euro 4.704.063,62, oltre interessi, nonche’ le convenute in solido al pagamento delle spese processuali.

  1. Avverso tale sentenza, proponevano gravame sia la CCT in LCA che la (OMISSIS) che, riuniti, venivano decisi dalla Corte d’Appello di Bari la quale, in accoglimento dell’appello del CCT in LCA, in parziale riforma della decisione di prime cure: a) dichiarava improcedibile la domanda proposta nei suoi confronti dalla Curatela di (OMISSIS); b) respingeva l’appello di (OMISSIS); c) compensava integralmente le spese processuali tra le parti.
  2. Per quello che qui ancora rileva, la Corte territoriale, premesso che il CCT aveva illegittimamente compensato il presunto credito che riteneva di vantare verso (OMISSIS), sulla base di un contratto di opzione, invece, dichiarato inesistente dalla Corte d’appello di Bari (con la sentenza n. 388/05, passata in giudicato), ed escluso che esso potesse appropriarsi della “somma giacente sul conto” della correntista, ha respinto l’appello della (OMISSIS), succeduta nella posizione del CCT, a seguito della cessione da parte di quest’ultima di tutte le attivita’ e passivita’ in favore dell’altra.

3.1.Secondo la Corte territoriale, con l’atto per notar (OMISSIS) (OMISSIS), il CCT in LCA avrebbe ceduto alla (OMISSIS) “le proprie attivita’ e passivita’”, cosicche’ la cessionaria sarebbe subentrata automaticamente nei medesimi valori (attivi e passivi) ceduti, non potendosi separare il patrimonio del debitore; e con l’atto per notar (OMISSIS), del (OMISSIS), si sarebbero elencate le attivita’ e passivita’ cedute.

3.2. Infatti, il CCT, alla data del 7 marzo 1997 aveva trattenuto le some costituenti parte dell’attivo mentre i commissari si sarebbero riservati esclusivamente l’esercizio delle azioni risarcitorie e le azioni “attive” per la Liquidazione, cosicche’ la somma incamerata, formando “parte dell’attivo ceduto”, sarebbe finito nel patrimonio di (OMISSIS) che, conseguenzialmente, sarebbe tenuto a restituirlo in quanto appartenente alla correntista, nell’inesistenza del controcredito oggetto di compensazione.

3.3. Ne’ avrebbe pregio il riferimento alle passivita’ risultanti dallo stato passivo in quanto la (OMISSIS) avrebbe acquistato la somma giacente sul conto di (OMISSIS) a titolo di posta attiva e, trattandosi di una somma in sua proprieta’, la Curatela(della societa’ correntista) avrebbe diritto alla sua restituzione.

  1. Avverso tale decisione, la (OMISSIS) ((OMISSIS)) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura, illustrati anche con memoria, contro cui ha resistito la Curatela di (OMISSIS), con controricorso.

4.1. La Curatela ha altresi’ proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico mezzo, illustrato anche con memoria, avverso il quale Banca ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli articoli 1782, 1834 e 1852 cod. civ.: articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla parte della motivazione in cui si assume che (OMISSIS), subentrata in tutte le attivita’ e passivita’ del CCT, fosse tenuta alla restituzione di una quota dell’attivo in favore di (OMISSIS), per essere quest’ultima titolare di un diritto di proprieta’ sul detto importo) (OMISSIS) censura la decisione resa dalla Corte territoriale nella parte in cui afferma – in violazione dei principi in materia di conto corrente bancario (articolo 1852) e deposito irregolare e bancario (articoli 1782 e 1834) – che la somma giacente sul conto di (OMISSIS) sarebbe stata di sua proprieta’ e che percio’ la societa’ correntista (e per essa la Curatela) avrebbe diritto alla sua restituzione.

1.1. Infatti, trattandosi di rapporto meramente obbligatorio, per essere la Banca tenuta soltanto alla restituzione dell’equivalente monetario, e quindi debitrice del relativo importo nei confronti del cliente (a sua volta creditore dello stesso), si verserebbe nel caso di una passivita’ che, tuttavia, non sarebbe stata trasferita all’acquirente in mancanza di una sua comprensione nello stato passivo, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, TUB e articolo 2560 c.c., secondo la cessione risultante dal notaio (OMISSIS) del 1997.

  1. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2560 cod. civ., articolo 90, comma 2 co., TUB: articolo 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla parte della motivazione in cui si assume che (OMISSIS) sia tenuta alla restituzione della somma per essere subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di CCT, senza considerare che il subentro non poteva riguardare anche i debiti non risultanti dallo stato passivo e che comunque non era possibile conoscere) (OMISSIS) censura la decisione resa dalla Corte territoriale nella parte in cui afferma, in alcuni “frammenti” di essa (che pure si assumono non costituire ratio decidendi), per tuziorismo, che il trasferimento abbia riguardato una posizione soggettiva passiva (un debito di CCT verso (OMISSIS)) in cui sia succeduto (OMISSIS), percio’ tenuta alla restituzione, in quanto il cessionario, a norma dell’articolo 2560 cod. civ. e articolo 90, comma 2, TUB risponderebbe solo per i debiti ammessi al passivo, cio’ che non sarebbe avvenuto nella specie non essendo tale debito insinuato e compreso nella cessione delle attivita’ e passivita’ operata con gli atti notarili menzionati.
  2. Con il terzo motivo (nullita’ della sentenza per contraddittorieta’ della motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 4, in riferimento, da un lato, alla parte della motivazione in cui si assume che (OMISSIS) aveva acquisito la somma a titolo di posta attiva e, dall’altro, che la stessa somma costituirebbe una posta passiva) (OMISSIS) censura la decisione in tal modo risultante contraddittoria.
  3. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1322, 1362, 1363 e 1371: articolo 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla parte della motivazione che viola il principio di liberta’ negoziale die contraenti e fornisce una travisata ed erronea interpretazione delle clausole negoziali degli atti integranti la cessione di attivita’ e passivita’) (OMISSIS) censura la decisione resa dalla Corte territoriale nella parte in cui ha respinto l’eccezione della Banca cessionaria che aveva osservato come il suo subentro era limitato alle sole passivita’ risultanti dallo stato passivo, depositato a norma dell’articolo 86 TUB, e recepite nel verbale di concordamento.

4.1.Infatti, utilizzando i criteri dell’interpretazione complessiva (articolo 1363 cod. civ.) e della comune intenzione (articolo 1362 cod. civ.), richiama gli articoli 2.1, 3.1 e 2.2. dell’atto per notar (OMISSIS) nei quali si afferma che “in ogni caso, la cessionaria risponde delle passivita’ indicate nel comma 1 solo nella misura in cui esse risultino dallo stato passivo ai sensi del citato articolo 90, comma 2”.

4.2. E, nel successivo atto per notar (OMISSIS), del (OMISSIS), si richiama la premessa ove si indicano i rapporti esclusi dalla cessione, tra i quali “i rapporti di credito e di debito e le azioni, anche giudiziarie, ad essi relative, afferenti (….) (OMISSIS) SpA”.

  1. Con l’unico mezzo di ricorso incidentale la Curatela lamenta violazione di legge nella compensazione delle spese giudiziali.
  2. Il primi due mezzi – infondata l’eccezione di inammissibilita’ per novita’ della censura, trattandosi di questione di mero diritto possono essere oggetto di disamina unitaria, ed accolti, con il conseguente assorbimento dei due residui.

6.1. Infatti, la ricorrente curatela – con i detti mezzi – richiamati i principi in materia di conto corrente bancario (articolo 1852 cod. civ.) e di deposito irregolare e bancario (articoli 1782 e 1834 cod. civ.) contesta, a ragione, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata secondo cui la somma di denaro, che era “giacente” sul conto di (OMISSIS) sarebbe stata di proprieta’ della Banca (dapprima del CCT e poi della (OMISSIS), in quanto cessionaria della prima) e che percio’, in conseguenza dell’obbligo restitutorio che gravava sulla Banca in base ai principi richiamati, la societa’ correntista (e per essa la sua Curatela fallimentare) avrebbe avuto diritto ad ottenerla in restituzione direttamente dalla cessionaria (OMISSIS), perche’ “posta attiva” da essa fatta propria ma anche debito verso la correntista che l’aveva versata sul conto corrente (rapporto oggetto della cessione da parte della LCA di CCT alla (OMISSIS)).

6.2. Invero, trattandosi di un rapporto meramente obbligatorio (e non un una res in dominio), per essere la Banca, divenuta proprietaria delle somme versate sul conto corrente, tenuta soltanto alla restituzione dell’equivalente monetario e, quindi, debitrice del relativo importo nei confronti della cliente (a sua volta divenuta creditrice della Banca), non si versa affatto in una ipotesi di attivo trasferito ma in quella della cessione di una sua passivita’ (assieme agli altri assets della cedente).

6.3. Tale passivita’, ovviamente, puo’ essere posta a carico della Banca cessionaria alla sola condizione che il debito sia stato compreso nello stato passivo della LCA cedente, imponendolo – prima ancora che gli accordi in tali sensi conclusi dalle parti – l’articolo 90, comma 2, TUB e articolo 2560 c.c..

6.4. Tanto si desume, espressamente dal tenore della legge (ossia dal richiamato articolo 90, comma 2, TUB, secondo cui “la cessione puo’ avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita’ risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell’esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell’articolo 87”, che corrisponde perfettamente alla ratio generale contenuta nell’articolo 2560 c.c., comma 2 (“Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”)) e dalla interpretazione di essa fatta dalla stessa giurisprudenza di questa Corte.

6.5. Infatti, secondo questa Corte, “l’azione proposta dal creditore di un istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione delle attivita’ e passivita’ (..) nei confronti della banca cessionaria puo’ trovare accoglimento solo per i debiti risultanti dallo stato passivo della liquidazione, come espressamente prevede il Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 90” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 2010).

6.6. Si tratta di un principio di diritto, pienamente condiviso dal Collegio, che in questa sede deve essere confermato e posto a base dell’odierna decisione. Ne’ risulta, che nella specie si sia adottato un diverso regolamento negoziale, atteso che con il quarto mezzo di ricorso si richiamano regole convenzionali che non sono di opposto tenore (ed anzi che, se fondate, confermerebbero il non trasferimento nominatim di quel rapporto, comunque lo si qualificasse).

  1. In conclusione, i primi due mezzi del ricorso, pienamente fondati, devono essere accolti, con assorbimento dei restanti e del ricorso incidentale, e conseguentemente la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.