la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex articolo 67, comma 2, legge fall. e’ esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato dal terzo garante, purche’ risulti che questi, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa verso il debitore principale prima dell’apertura del fallimento.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24172

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

sul ricorso 10029/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., gia’ denominata (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Salvato Luigi che chiede che la Corte rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2001, il Fallimento della (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) ( (OMISSIS), poi incorporata da altri istituti e, da ultimo, da (OMISSIS)) e chiese di revocare i pagamenti effettuati da (OMISSIS), quale terzo fideiussore, in data 7 giugno 1999, poiche’ costui prima del fallimento aveva esercitato la rivalsa nei confronti della debitrice principale.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 17 gennaio 2011, ha rigettato il gravame di (OMISSIS) avverso la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda attorea.

La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti della revocatoria fallimentare, avendo ravvisato in alcuni incassi realizzati dal fideiussore nei confronti della debitrice una rivalsa e ritenuto provata la scientia decoctionis.

Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e a una memoria; il Fallimento ha resistito con controricorso; il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 67, comma 2, legge fall., articoli 1936, 1944 e 1950 c.c., per essersi la sentenza impugnata discostata dal principio secondo cui non sarebbe revocabile il pagamento effettuato da chi, come il fideiussore, sia debitore in proprio ed abbia quindi pagato un debito proprio, indipendentemente dal fatto che il fideiussore si sia rivalso sul debitore principale o no.

Il motivo e’ inammissibile, a norma dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, essendo volto ad enunciare un principio contrastante con quello, costantemente ribadito da questa Corte e correttamente applicato nella sentenza impugnata, secondo cui la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex articolo 67, comma 2, legge fall. e’ esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato dal terzo garante, purche’ risulti che questi, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa verso il debitore principale prima dell’apertura del fallimento (Cass. n. 6282 e 2903 del 2016, n. 13549 del 2012).

Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 56 e 57 legge fall., articoli 1241, 1243 e 1851 c.c., nonche’ vizio motivazionale, per avere il fideiussore effettuato il pagamento con denaro di sua disponibilita’, depositato presso la banca o costituito in pegno o oggetto di compensazione, il che escludeva la revocabilita’ affermata invece dalla Corte di merito.

Il motivo e’ infondato. Come rilevato dal controricorrente, la revocabilita’ del pagamento e’ condizionata al fatto che esso sia stato eseguito dal terzo con provvista del fallito o, come accertato nella specie, che vi sia stata rivalsa del terzo sull’imprenditore fallito. In tale ultimo caso, e’ irrilevante come il terzo si sia procurato la provvista, ad esempio, mediante escussione di pegno o compensazione con crediti verso la banca. Infatti, il pagamento realizza un depauperamento del patrimonio del fallito, viola la par conditio e puo’ quindi essere aggredito con la revocatoria, che sanziona con l’inefficacia il negozio solutorio e deve essere diretta contro chi ne e’ stato l’effettivo beneficiario.

Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 1193, 2697, 2710 e 2729 c.c., e vizio motivazionale, per avere ritenuto provato, contrariamente alle risultanze probatorie, che il fideiussore si era rivalso verso la societa’ debitrice prima della dichiarazione di fallimento.

Il motivo e’ inammissibile, poiche’ censura una quaestio facti, adeguatamente apprezzata con valutazione incensurabile in sede di legittimita’, avendo i giudici di merito rilevato che vi era prova che il terzo aveva esercitato la rivalsa verso il debitore principale, come evidenziato dal fatto, emergente dalla contabilita’ della societa’ fallita, che al terzo era stata rimborsata una somma corrispondente a quella corrisposta alla banca. Esso si risolve in una mera critica delle argomentazioni logicamente sviluppate dalla sentenza, al fine di ottenere una impropria revisione delle valutazioni del giudice di merito.

Il ricorso e’ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.