la prova dello stato di insolvenza puo’ fondarsi anche su fatti emersi successivamente alla pronuncia, purche’ ad essa anteriori: l’insolvenza puo’ dunque ben essere desunta dall’avvenuta ammissione allo stato passivo di crediti, aventi sicura natura concorsuale, di notevole importo

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 4 gennaio 2017, n. 86

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4265-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., c.f. ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) (STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1206/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa il 7.5.010 dal Tribunale di Siracusa. La corte del merito ha in primo luogo condiviso l’opinione del tribunale, secondo cui l’indennizzo di complessivi Euro 384.000 liquidato nel 2008 a (OMISSIS) da due diverse compagnie di assicurazione, per i danni derivati da un incendio divampato nel capannone nel quale si svolgeva l’attivita’, aveva comportato il superamento della soglia di fallibilita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) l. fall.: ha rilevato al riguardo che, benche’ sia l’immobile sia i macchinari danneggiati fossero condotti in locazione, la societa’ non aveva documentato di aver integralmente destinato l’indennizzo al risarcimento dei danni subiti dai terzi proprietari. Ha osservato, peraltro, che la questione non era risolutiva ai fini dell’accoglimento del reclamo, posto che la reclamante, cui incombeva l’onere di dimostrare di non possedere neppure uno dei requisiti dimensionali che rendono assoggettabile un’impresa a fallimento, non aveva depositato i bilanci dell’ultimo triennio, ma solo tabulati informali, non corredati dai libri contabili, cui non poteva essere attribuita alcuna valenza documentale. Ha infine accertato che (OMISSIS), priva di disponibilita’ economiche e percio’ impossibilitata a saldare non solo il credito dell’istante avv. (OMISSIS), portato da decreto ingiuntivo non opposto, ma anche quelli, per oltre 280.000 Euro, gia’ ammessi allo stato passivo, versava in stato di insolvenza.

La sentenza, pubblicata il 4.11.2010, e’ stata impugnata da (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e illustrato da memoria, cui il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e il creditore istante hanno resistito con separati controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va respinta l’eccezione sollevata dal Fallimento controricorrente di inammissibilita’ del ricorso, perche’ proposto oltre il termine decadenziale di cui all’articolo 18, terz’ultimo comma L. Fall.: tale termine decorre, infatti, dalla data della notificazione del testo integrale della sentenza e non da quella della mera comunicazione del suo dispositivo.

2) I primi due motivi del ricorso, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, investono il capo della decisione che ha escluso che (OMISSIS) avesse dato prova del mancato superamento delle soglie di fallibilita’.

La societa’ deduce che l’avvenuta distruzione, nel 2005, del capannone nel quale esercitava l’attivita’ dimostrava, di per se’, che negli anni successivi essa non aveva potuto produrre reddito, ne’ conseguire ricavi, ed assume che la corte del merito avrebbe erroneamente considerato l’indennizzo assicurativo (parzialmente) riscosso quale componente dell’attivo patrimoniale. Lamenta, inoltre, che, il giudice a quo abbia ritenuto inattendibili i prospetti contabili depositati – che traevano conferma dalle risultanze del bilancio 2005 (l’ultimo approvato e pubblicato), dal quale gia’ emergeva il mancato superamento delle soglie di cui all’articolo 1, comma 2 L.F. – ed abbia omesso di disporre una ctu e/o di esercitare i poteri istruttori ufficiosi che la legge gli attribuisce.

2) I motivi non meritano accoglimento.

2.1) L’onere di provare il mancato superamento delle tre soglie dimensionali al di sotto delle quali non puo’ farsi luogo alla dichiarazione di fallimento incombe sul debitore.

Puo’ convenirsi con la ricorrente che, anche in mancanza di deposito dei bilanci, l’avvenuta cessazione da molti anni dell’attivita’ di impresa valga a far presumere che, nel triennio anteriore alla presentazione dell’istanza, l’imprenditore non ha conseguito ricavi e che l’attivo patrimoniale non ha superato quello indicato nell’ultimo bilancio approvato. La circostanza e’ pero’ del tutto irrilevante ai fini della prova che l’ammontare complessivo dei debiti non supera i 500.000 Euro, atteso che questi ben potrebbero essere sorti o, quantomeno, essere stati accertati, in data successiva alla cessazione dell’attivita’ (si pensi ad. es., ai debiti fiscali o contributivi, ma anche ai debiti risarcitori derivanti da pregressi inadempimenti contrattuali o da illeciti extracontrattuali).

Avuto riguardo al requisito di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) L. Fall., anche in un caso quale quello di specie va dunque condiviso il principio secondo cui la produzione dei bilanci dell’ultimo triennio costituisce la base documentale imprescindibile per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, a meno che la prova dell’effettivo ammontare dell’indebitamento non possa trarsi da ulteriori risultanze processuali altrettanto significative (cfr. Cass. n. 8769/012).

2.2) E’ poi inammissibile la censura concernente l’omessa attivazione dei poteri istruttori ufficiosi attribuiti dalla legge al giudice del merito: la ricorrente, che nel corso del procedimento non ha prodotto neppure le scritture contabili e che contesta in via del tutto generica la valutazione di inattendibilita’ dei tabulati depositati (non allegati al ricorso, ne’ illustrati nel loro contenuto), non chiarisce, infatti, sulla scorta di quali dati potesse essere condotta una ctu, ne’ specifica quali fossero i mezzi di prova, necessari ai fini della verifica del mancato raggiungimento della soglia di fallibilita’ di cui alla gia’ cit. lettera c) dell’articolo 1, comma 2 L. Fall., che la corte d’appello avrebbe dovuto assumere d’ufficio.

2.3) L’accertamento concernente il mancato assolvimento dell’onere della prova sul punto costituisce autonoma ratio decidendi, di per se’ sufficiente a sorreggere il capo della pronuncia impugnato: ne consegue il difetto di interesse della ricorrente a censurare l’assunto (integrante un’ulteriore ratio, che la stessa corte del merito afferma di aver enunciato ad abundantiam) secondo cui la somma da essa conseguita nel 2008 a titolo di indennizzo rientrava fra le componenti dell’attivo patrimoniale.

3)Con il terzo ed il quarto motivo, anch’essi esaminabili congiuntamente, (OMISSIS) contesta la sussistenza dello stato di insolvenza. Deduce, per un verso, che, poiche’ l’incapacita’ dell’imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni deve essere accertata alla data della sentenza dichiarativa, la corte del merito non poteva fondare la decisione sulle risultanze dello stato passivo; sostiene, per l’altro, che il mancato pagamento del credito dell’istante era dovuto ad uno stato di sola temporanea sua incapacita’ ad adempiere.

4)La prima censura e’ infondata, posto che la prova dello stato di insolvenza puo’ fondarsi anche su fatti emersi successivamente alla pronuncia, purche’ ad essa anteriori: l’insolvenza puo’ dunque ben essere desunta dall’avvenuta ammissione allo stato passivo di crediti, aventi sicura natura concorsuale, di notevole importo (fra molte, Cass. nn. 10952/015, 9760/011, 19141/06).

4.1) La seconda censura, che si sostanzia in un’argomentazione meramente assertiva e che non contrasta specificamente l’accertamento del giudice a quo secondo cui il credito dell’avv. (OMISSIS) ammontava ad oltre 54.000 Euro ed era portato da decreto ingiuntivo non opposto, e’ invece inammissibile.

Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.