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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 febbraio 2017, n. 5196
Il consolidato orientamento di questa Corte afferma che, allorche’ il proprietario di un appartamento sito in un edificio condominiale esegua opere nella sua proprieta’ esclusiva facendo uso di beni comuni, indipendentemente dall’applicabilita’ delle norme sulle distanze nei rapporti tra le singole proprieta’ di un edificio condominiale, e’ comunque necessario verificare che il condomino stesso abbia utilizzato le parti comuni dell’immobile nei limiti consentiti dall’articolo 1102 c.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8020/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e sul ricorso 8020/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1462/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza 1462/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18 ottobre 2012, che aveva parzialmente accolto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza resa il 6 settembre 2005 dal Tribunale di Palermo. Con citazione notificata il 1 aprile 1995 (OMISSIS), proprietario di appartamento sito nell’edificio condominiale di via (OMISSIS), aveva convenuto in giudizio Vito Basile (coniuge di (OMISSIS)) per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi relativamente al sovrastante appartamento del convenuto, nel quale era stato installato un tubo di scarico passante nel solaio dell’immobile dell’attore, nonche’ ampliata la superficie e collocata una veranda nel balcone, con conseguente limitazione di luce ed aria subita dallo stesso immobile attoreo. Chiamata in causa (OMISSIS), effettiva proprietaria dell’immobile oggetto delle denunciate modifiche, e successivamente intervenuti nel processo (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali si erano resi acquirenti dello stesso appartamento in data 9 settembre 1998, il Tribunale di Palermo aveva accolto le domande di (OMISSIS) soltanto ordinando ai convenuti di rimuovere gli spuntoni di appoggio del balcone aggettanti sulla chiostrina dell’appartamento dell’attore, per violazione delle distanze legali dalle vedute. La Corte d’Appello di Palermo, considerato che il (OMISSIS) aveva lamentato anche l’ampliamento della superficie e la chiusura con veranda del balcone prospiciente la chiostrina, e ritenuta percio’ altrimenti sussistente una violazione dell’articolo 1102 c.c., nell’uso della facciata dell’edificio da parte degli appellati, stante altresi’ il mancato consenso del (OMISSIS) alle opere, ordinava la demolizione della sola veranda, e non anche della parte ulteriore di balcone costruita. La Corte di Palermo spiegava che il Grippo, pur dolendosi dell’ampliamento del balcone, aveva limitato la domanda di demolizione alla veranda.
(OMISSIS) ha presentato controricorso e proposto ricorso incidentale in unico motivo, nonche’ depositato memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c., in data 10 gennaio 2017.
2. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1102 e 1122 c.c., nonche’ omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la Corte d’Appello valutato il grado di apprezzabilita’ della limitazione di aria e di luce arrecata all’appartamento (OMISSIS) dalla veranda di cui ha ordinato la demolizione.
Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., spettando all’attore di dar prova dell’apprezzabile entita’ del danno subito per la limitazione di aria e di luce e non emergendo dall’impugnata sentenza in che misura fosse appunto ridotta la luminosita’ e l’aerazione della proprieta’ (OMISSIS).
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., assumendo che, se la Corte d’Appello avesse giudicato secondo diritto, avrebbe dovuto respingere la domanda di demolizione della veranda e quindi condannato il (OMISSIS) alle spese del doppio grado di giudizio.
3. I primi due motivi del ricorso principale, che possono esaminarsi congiuntamente perche’ connessi, sono manifestamente infondati.
Il consolidato orientamento di questa Corte (ribadito anche con riguardo ad ipotesi analoghe a quella per cui e’ causa, nella quale, per quanto in specie accertato, un condomino ha trasformato il proprio balcone in veranda, altresi’ debordando dal suo perimetro originario) afferma che, allorche’ il proprietario di un appartamento sito in un edificio condominiale esegua opere nella sua proprieta’ esclusiva facendo uso di beni comuni, indipendentemente dall’applicabilita’ delle norme sulle distanze nei rapporti tra le singole proprieta’ di un edificio condominiale, e’ comunque necessario verificare che il condomino stesso abbia utilizzato le parti comuni dell’immobile nei limiti consentiti dall’articolo 1102 c.c., (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10563 del 02/08/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4844 del 04/08/1988; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 682 del 28/01/1984).
Ora, la Corte d’Appello di Palermo ha ritenuto accertato il pregiudizio che al (OMISSIS) deriva dalla presenza della struttura realizzata al piano soprastante sulla base delle emergenze della consulenza tecnica espletata in primo grado. Si legge nella sentenza impugnata: “e’ risultato che il balcone su cui insiste la veranda e’ stato ricostruito ex novo in difformita’ alle strutture degli altri balconi e che e’ stato allargato per tutta la sua lunghezza, non rispettando l’allineamento verticale con gli altri balconi; che l’ampliamento predetto ha causato un restringimento della sezione orizzontale della chiostrina quantificato nel 6,66%, circa, con conseguente limitazione di luce, veduta e areazione; che di conseguenza la struttura della veranda, insistente sullo stesso balcone del convenuto, ha occupato un volume in piu’ rispetto a quello che avrebbe occupato qualora si fosse rispettato l’allineamento con gli altri balconi, quantificato nel 22,325 del volume realizzabile, pari a mc. 22,36; che la sporgenza della tettoia della stessa restringe ulteriormente la sezione della chiostrina fino ad una quantita’ pari all’8,1% dell’intera superficie; che cio’ ha comportato un danno per la funzionalita’ della chiostrina come essenziale dispositivo di aerazione ed illuminazione dei locali ad essa prospicienti”.
I primi due motivi del ricorso principale risultano, pertanto, carenti dei caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata, in quanto non si confrontano con questo diffuso accertamento di fatto esplicitato dalla Corte d’Appello, la quale, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti, nell’accogliere la domanda di riduzione in pristino della veranda dal balcone di proprieta’ esclusiva, ha affermato che le opere denunciate, in violazione dell’articolo 1102 c.c., comportassero proprio una sensibile riduzione all’ingresso di luce ed aria nella proprieta’ inferiore (OMISSIS) conseguibile dalla facciata esterna comune dell’edificio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10704 del 14/12/1994; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 11/02/1985). L’indagine finalizzata a verificare se in concreto l’uso della cosa comune sia avvenuto nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 1102 c.c., rientra, peraltro, nei poteri del giudice di merito e non e’ sindacabile in sede di legittimita’ se non per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo, qui applicabile ratione temporis, introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. in L. n. 134 del 2012).
Quanto in particolare al secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), le dedotte violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c., sono ulteriormente prive di consistenza, atteso che la violazione dell’articolo 115 c.p.c., puo’ essere ipotizzata come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell’articolo 116 c.p.c., e’ idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). Mentre la pur dedotta violazione dell’articolo 2697 c.c., e’ in astratto configurabile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da tale disposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006).
E’ del pari palesemente infondato il terzo motivo del ricorso principale, in quanto la Corte d’Appello di Palermo, condannando i soccombenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese dei due gradi, non ha affatto violato il principio di cui all’articolo 91 c.p.c., che si ha, piuttosto, per violato nel caso in cui le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
4. E’ invece fondato il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., e degli articoli 1362 e 1363 c.p.c.. Se e’ vero che l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da’ luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, allorche’ si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (articolo 112 c.p.c.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (articolo 345 c.p.c.), la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all’esame degli atti processuali. Risulta allora che il (OMISSIS), sia nell’atto di citazione di primo grado sia nell’atto di appello, dopo aver dedotto “l’ampliamento della superficie e la chiusura con veranda del balcone prospiciente sulla chiostrina”, avesse domandato la condanna del convenuto e degli appellati al “ripristino dello stato dei luoghi”, pur specificando soltanto la richiesta di “demolizione della veranda”. La Corte di Palermo ha sostenuto che, sebbene l’attore avesse lamentato l’ampliamento del balcone soprastante, la sua domanda si era limitata solo alla demolizione della veranda (e non della parte del balcone “costruita in piu'” rispetto all’allineamento con gli altri).
Deve, al contrario, ritenersi che, come allega il ricorso incidentale, avendo il (OMISSIS) espressamente dedotto l’illegittimita’ dell’aumento di superficie del balcone realizzato dalla controparte e comunque richiesto il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione altresi’ di tale opera era da intendersi contenuta in modo implicito in detta domanda di riduzione in pristino, trovandosi con essa in rapporto di necessaria connessione.
V. Viene quindi rigettato il ricorso principale di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre viene accolto il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS). L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione all’accoglimento del ricorso di (OMISSIS) e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, che decidera’ la stessa tenendo conto dei rilievi svolti e dell’affermato principio, e provvedera’ anche sulle spese di questa fase di legittimita’.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), accoglie il ricorso incidentale di (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1bis.