Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 aprile 2017, n. 10520

Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre motivi sufficienti per rivedere), l’assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non puo’ ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilita’ dell’ente custode della strada per tali incidenti.

 

 

La tematica trattata nella pronuncia in oggetto, può essere approfondita con la lettura del seguente articcolo:

La responsabilità della p.a. quale propietaria delle strade.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 aprile 2017, n. 10520

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13087 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

COMUNE DI GELA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore;

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Gela n. 34/2013, depositata in data 21 gennaio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 aprile 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato (OMISSIS), per il ricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) e della sua assicuratrice della responsabilita’ civile, (OMISSIS) S.p.A., nonche’ del Comune di Gela, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS).

La domanda e’ stata parzialmente accolta dal Tribunale di Gela, esclusivamente nei confronti della (OMISSIS) – che ha riconosciuto corresponsabile dell’incidente unitamente all’attore nella misura del 50% – e della compagnia assicuratrice.

La Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’appello dell'(OMISSIS), ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., comma 1. Ricorre l'(OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli intimati. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 145 C.d.S., commi 4 e 5, anche in correlazione con gli articoli 39 e 40 C.d.S., in correlazione con l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2, che impongono il rigoroso rispetto del segnale di dare precedenza, norma che conserva carattere cogente nonostante la segnaletica orizzontale fosse in parte sbiadita”.

Il motivo e’ infondato.

Il tribunale ha accertato, in fatto, che all’incrocio dove avvenne l’incidente mancava qualunque intelligibile segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale) con riguardo all’obbligo di dare precedenza.

Sulla base di tale insindacabile accertamento di fatto, ha correttamente escluso la possibilita’ di applicare l’articolo 145 C.d.S., comma 4, (che prevede l’obbligo di dare la precedenza “nelle intersezioni nelle quali sia cosi’ stabilito dall’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”), e altrettanto correttamente ha quindi applicato la presunzione di pari responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 3.

La sentenza impugnata si sottrae dunque alle censure di violazione di legge espresse nel motivo di ricorso in esame, che finisce per risolversi in una inammissibile richiesta di revisione degli accertamenti di fatto operati in sede di merito e di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione ed errata applicazione dell’articolo 2051 c.c., in correlazione in correlazione con l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2, in relazione alla responsabilita’ dell’ente proprietario della strada con riferimento alla assenza di idonea segnaletica stradale”.

Anche questo motivo e’ infondato.

Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre motivi sufficienti per rivedere), l’assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non puo’ ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilita’ dell’ente custode della strada per tali incidenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552239 – 01).

3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “errores in procedendo – omessa rinnovazione della ctu – violazione dell’articolo 196 c.p.c., in presenza di risultanze illogiche e insufficienti”.

Il motivo e’ inammissibile.

Il ricorrente non indica specificamente quali sarebbero le illogicita’ e le insufficienze argomentative della consulenza tecnica di ufficio recepite nella sentenza, limitandosi ad una generica contestazione della stessa.

In ogni caso, si tratta di valutazioni di merito adeguatamente motivate da parte del giudice di merito, con il rinvio alla risultanze della stessa consulenza tecnica, e come tali esse certamente non sono sindacabili in sede di legittimita’.

4. Il ricorso e’ rigettato.

Nulla e’ a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

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