L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione 1 Sentenza 17 ottobre 2017, n. 194/16

Integrale

SENTENZA DELLA CORTE

Grande Sezione

17 ottobre 2017

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Lesione dei diritti di una persona giuridica tramite la pubblicazione, su Internet, di dati asseritamente inesatti ad essa relativi e l’omessa rimozione di commenti che la riguardano – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona»

Nella causa C-194/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 23 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2016, nel procedimento

Bo. OÜ,

In. Il.

contro

Svensk HandelAB,

LA CORTE

Grande Sezione,

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešic, J.L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, e J. Malenovský presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet,, J.-C. Bonichot, M. Safjan (relatore), K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici;

avvocato generale: M. Bo.

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Bo. OÜ e I. Il., da K. Tu. e K. To., vandeadvokaadid, e da A. Pr. e M. Pl., advokaadid;

– per il governo estone, da K. Kraavi-Käerdi e N. Grünberg, in qualità di agenti;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e S. Duarte Afonso, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, da J. Kraehling e C. Crane, in qualità di agenti, assistite da J. Ho., barrister;

– per la Commissione europea, da M. Wilderspin, M. Heller ed E. Randvere, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Bo. OÜ e la sig.ra In. Il. e, dall’altro, la Svensk Handel AB in merito a domande di rettifica di dati asseritamente inesatti pubblicati sul sito Internet di quest’ultima, di rimozione di commenti ad essi relativi in un forum di discussione figurante su tale sito e di risarcimento del danno asseritamente subito.

Contesto normativo

3 I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

«(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

4 Le norme in materia di competenza figurano al capo II di detto regolamento.

5 L’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, contenuto nella sezione 1 del capo II del medesimo, intitolata «Disposizioni generali», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6 L’articolo 5 di detto regolamento, che figura nella citata sezione 1, al paragrafo 1 così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

7 L’articolo 7 dello stesso regolamento, collocato nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del suo capo II, al punto 2 prevede quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

8 Il testo dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 è identico a quello dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che è stato abrogato dal regolamento n. 1215/2012, e corrisponde a quello dell’articolo 5, punto 3, della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9 La Bo., società di diritto estone, e la sig.ra Il., una sua dipendente, il 29 settembre 2015 hanno presentato ricorso contro la Svensk Handel, società di diritto svedese che riunisce datori di lavoro del settore commerciale, dinanzi allo Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju, Estonia). Le ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto a tale giudice d’imporre alla Svensk Handel l’obbligo di rettificare i dati inesatti pubblicati sul suo sito Internet a proposito della Bo. e di rimuovere i commenti in esso figuranti, di versare alla Bo. un indennizzo di importo pari a EUR 56 634, 99 a titolo di risarcimento del danno subito e di versare alla sig.ra Il. un equo risarcimento del danno morale, rimettendosi all’apprezzamento del tribunale.

10 Secondo il ricorso, la Svensk Handel ha inserito la Bo. in una cosiddetta lista «nera» sul suo sito Internet, indicando tale società come responsabile di truffe e frodi. Sul forum di discussione di detto sito, ci sarebbero circa 1 000 commenti, tra cui appelli diretti alla violenza contro la Bo. e i suoi dipendenti, tra cui la sig.ra Il.. La Svensk Handelha rifiutato di rimuovere tali menzioni e commenti, circostanza che paralizzerebbe l’attività economica della Bo. in Svezia, cosicché tale società subirebbe quotidianamente un danno materiale.

11 Nella sua ordinanza del 1° ottobre 2015, lo Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju) ha ritenuto il ricorso irricevibile. Secondo tale giudice, non è possibile applicare l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto dal ricorso non risulterebbe che il danno si sia verificato in Estonia. I dati e i commenti controversi sarebbero redatti in lingua svedese e non sarebbero comprensibili da persone residenti in Estonia senza traduzione. La comprensione dei dati di cui trattasi dipenderebbe dal contesto linguistico. Il verificarsi del danno in Estonia non sarebbe stato provato e l’indicazione del fatturato in corone svedesi lascerebbe intendere che tale danno sia stato causato in Svezia. Il fatto che il sito Internet controverso sia accessibile in Estonia non potrebbe automaticamente giustificare l’obbligo di sottoporre la causa civile a un giudice estone.

12 Le ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato l’ordinanza dello Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju).

13 Con ordinanza del 9 novembre 2015, la Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn, Estonia) ha respinto tale impugnazione e ha confermato l’ordinanza dello Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju).

14 Le ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al giudice del rinvio di annullare l’ordinanza della Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn) e di pronunciarsi sul ricorso, domande alle quali la Svensk Handelsi è opposta.

15 Il giudice del rinvio ha separato le domande della Bo. da quelle della sig.ra Il., ritenendo che, per quanto riguarda quest’ultima, il ricorso contro l’ordinanza della Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn) sia fondato, che l’ordinanza di tale giudice e quella dello Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju) debbano essere annullate e che la causa debba essere rinviata dinanzi a tale tribunale affinché si pronunci sulla ricevibilità delle domande della sig.ra Il..

16 Per quanto attiene al ricorso presentato dalla Bo., il giudice del rinvio ritiene che esso rientri nella competenza dei giudici estoni, almeno per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno verificatosi in Estonia.

17 Il giudice del rinvio aggiunge tuttavia che, a differenza di un diritto di proprietà intellettuale e industriale, la cui tutela è limitata al territorio dello Stato membro in cui tale diritto è registrato, i diritti di cui viene fatta valere la violazione nel caso di specie non sono per loro natura diritti tutelabili soltanto nel territorio di determinati Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney, C-170/12, EU:C:2013:635, punti da 35 a 37). La Bo. si fonderebbe essenzialmente sul fatto che con la pubblicazione dei dati inesatti sono state lese la considerazione di cui essa gode e la sua reputazione. A tale riguardo, la Corte avrebbe già dichiarato che la lesione arrecata da una pubblicazione diffamatoria alla reputazione e alla considerazione di una persona giuridica si manifesta nei luoghi ove la pubblicazione viene diffusa e nei quali la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione (sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C-68/93, EU:C:1995:61, punti 29 e 30).

18 Secondo il giudice del rinvio, non è, tuttavia, possibile determinare chiaramente se la Bo., in forza dei principi menzionati al punto precedente, possa altresì rivolgersi a un giudice estone per chiedere la rettifica dei dati inesatti e la rimozione dei commenti.

19 Non sarebbe neanche possibile determinare se la Bo. possa altresì rivolgersi ai giudici estoni per chiedere il risarcimento della totalità del danno che essa sostiene di aver subito. Richiamando il principio secondo cui una persona che si ritiene lesa da un’asserita violazione dei propri diritti per mezzo di contenuti pubblicati su una pagina Internet ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi (sentenza del 25 ottobre 2011, e Date Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 52), il giudice del rinvio osserva che tale principio è stato adottato in modo specifico nel contesto delle lesioni dei diritti della personalità di una persona fisica. Ecco perché non sarebbe assodato che detto principio si applichi anche alle persone giuridiche.

20 Infine, il giudice del rinvio si chiede se la sede e/o il luogo di attività di una persona giuridica consentano di presumere che ivi si trovi altresì il centro degli interessi della medesima. Indipendentemente dalla circostanza che ci si debba o meno fondare su tale presunzione, occorrerebbe domandarsi sulla base di quali circostanze e criteri un giudice debba determinare il luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona giuridica.

21 In tali circostanze, la Riigikohus (Corte suprema, Estonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che una persona i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate che la riguardino e dall’omessa rimozione di commenti sul proprio conto possa agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet con riferimento al danno avvenuto in detto Stato membro, al fine di ottenere la rettifica delle indicazioni errate nonché la rimozione dei commenti lesivi dei propri diritti.

2) Se l’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate sul proprio conto e dall’omessa rimozione di commenti che la riguardino, possa far valere il diritto alla rettifica delle indicazioni, all’imposizione dell’obbligo di rimozione dei commenti e al risarcimento dell’intero danno materiale subito per effetto della pubblicazione di indicazioni errate in Internet, dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trovi il centro dei propri interessi.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che:

– si debba ritenere che il centro degli interessi di una persona giuridica e quindi il luogo in cui si è concretizzato il danno a suo carico si trovi nello Stato membro in cui essa abbia sede ovvero

– nell’accertamento del centro degli interessi della persona giuridica e, quindi, del luogo in cui si è concretizzato il danno a suo carico occorra tener conto del complesso delle circostanze della specie, ad esempio della sede e del luogo di attività della persona giuridica, della sede dei suoi clienti e delle modalità di conclusione delle sue operazioni».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni seconda e terza

22 Con le questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi, e, in caso di risposta affermativa, quali siano i criteri e le circostanze da prendere in considerazione per determinare detto centro degli interessi.

23 Al fine di rispondere a tali questioni, occorre ricordare che il citato articolo 7, punto 2, prevede che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

24 A tale riguardo, va precisato che l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto concerne l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 vale anche rispetto alla disposizione equivalente dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (v., per analogia, sentenza del 15 giugno 2017, Kareda, C-249/16, EU:C:2017:472, punto 27).

25 Secondo costante giurisprudenza, la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma, alla luce del sistema generale e delle finalità del regolamento di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 38).

26 Tale norma sulla competenza speciale trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (v., in particolare, sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 40, nonché del 22 gennaio 2015, Hejduk, C-441/13, EU:C:2015:28, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

27 In materia di illeciti civili dolosi o colposi, infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (sentenze del 16 maggio 2013, Melzer, C-228/11, EU:C:2013:305, punto 27, e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, punto 40).

28 Nell’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 occorre altresì tener conto del considerando 16 dello stesso, secondo cui l’esistenza di un collegamento stretto tra il giudice e la controversia dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile, aspetto questo che è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

29 Ciò premesso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata).

30 Il procedimento principale non verte sulla possibilità di adire i giudici estoni in base al luogo dell’evento generatore. È, infatti, pacifico che quest’ultimo luogo non si trova nell’ambito di competenza territoriale dei giudici aditi dalla Bo. e dalla sig.ra Il.. Si pone, invece, la questione se tali giudici siano competenti in base al luogo in cui il danno lamentato si è concretizzato.

31 A tale riguardo, la Corte ha dichiarato, per quanto attiene ad azioni dirette al risarcimento di un danno immateriale asseritamente causato da un articolo diffamatorio pubblicato nella stampa scritta, che la vittima può esperire nei confronti dell’editore un’azione risarcitoria dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima sostiene di aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro del giudice adito (sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C-68/93, EU:C:1995:61, punto 33).

32 Nel contesto specifico di Internet, la Corte ha tuttavia dichiarato, in un procedimento riguardante una persona fisica, che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 52).

33 Per quanto attiene a siffatti contenuti, la violazione lamentata è, infatti, generalmente patita maggiormente nel centro degli interessi della persona interessata, in considerazione della reputazione di cui essa gode in tale luogo. Così, il criterio del «centro degli interessi della vittima» rispecchia il luogo in cui, in linea di principio, il danno cagionato da un contenuto in rete si concretizza, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in modo più significativo.

34 I giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro degli interessi della persona di cui trattasi si trovano, pertanto, nella posizione migliore per valutare l’impatto di siffatti contenuti sui diritti della persona stessa (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 48).

35 Per di più, il criterio del centro degli interessi è conforme all’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza, poiché consente, al contempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (sentenza del 25 ottobre, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 50).

36 Alla luce delle circostanze del procedimento principale e dei dubbi sollevati in talune osservazioni scritte e orali, va precisato, da un lato, che queste ultime considerazioni valgono indipendentemente dalla natura materiale o immateriale del danno asseritamente subito.

37 Infatti, benché essa possa avere, a seconda della legge applicabile, un’influenza sulla risarcibilità del danno asserito, la natura materiale o immateriale del danno non incide sulla determinazione del centro degli interessi in quanto luogo nel quale l’impatto effettivo di una pubblicazione su Internet e la sua natura lesiva o meno possono essere meglio valutati da un giudice.

38 Dall’altro lato, giacché la facoltà per la persona che si ritiene lesa di agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi per la totalità del danno lamentato si giustifica nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l’attore, la circostanza che quest’ultimo sia una persona fisica o giuridica non è neanch’essa determinante.

39 A tale riguardo, la Corte ha precisato che la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi non persegue lo stesso obiettivo delle norme sulla competenza di cui alle sezioni da 3 a 5 del capo II del regolamento n. 1215/2012, che sono volte ad offrire una tutela rafforzata alla parte più debole (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec, C-133/11, EU:C:2012:664, punto 46). Il criterio del centro degli interessi mira, dal canto suo, a determinare il luogo in cui il danno cagionato da un contenuto in rete si è concretizzato e, pertanto, lo Stato membro i cui giudici si trovano nella posizione migliore per conoscere della controversia.

40 Per quanto attiene all’identificazione di detto centro, la Corte ha rilevato che, per una persona fisica, esso corrisponde, in via generale, allo Stato membro della sua residenza abituale. Tuttavia, una siffatta persona può avere il centro dei propri interessi anche in uno Stato membro in cui non risiede abitualmente, ove altri indizi, quali l’esercizio di un’attività professionale, possano dimostrare l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 49).

41 Per quanto riguarda una persona giuridica che persegue un’attività economica, come la ricorrente nel procedimento principale, il centro dei suoi interessi deve rispecchiare il luogo in cui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve, quindi essere determinato in funzione del luogo in cui essa esercita la parte essenziale della sua attività economica. Sebbene il centro degli interessi di una persona giuridica possa coincidere con il luogo della sua sede statutaria quando essa esercita, nello Stato membro in cui si trova tale sede, l’insieme o la parte essenziale delle sue attività e la reputazione di cui essa ivi gode è, di conseguenza, maggiore che in qualsiasi altro Stato membro, l’ubicazione di detta sede non è tuttavia, di per sé, un criterio decisivo nell’ambito di una siffatta analisi.

42 Così, quando, come nel procedimento principale, la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, si deve presumere che la reputazione commerciale di tale persona giuridica che può essere lesa dalla pubblicazione controversa sia più rilevante in tale Stato membro che in qualsiasi altro e che, di conseguenza, un’eventuale lesione di tale reputazione ivi sarebbe patita maggiormente. In tale misura, i giudici di detto Stato membro si trovano nella posizione migliore per valutare l’esistenza e l’eventuale portata di tale asserita lesione e ciò tanto più che, nel presente caso, quest’ultima è originata dalla pubblicazione di dati e di commenti asseritamente inesatti o diffamatori su un sito professionale gestito nello Stato membro in cui la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle proprie attività e che, tenuto conto della lingua in cui sono redatti, sono essenzialmente destinati ad essere compresi da persone residenti in tale Stato membro.

43 Occorre precisare ancora che, nell’ipotesi in cui una preponderanza dell’attività economica della persona giuridica interessata in uno Stato membro non emerga dagli elementi che il giudice deve valutare nella fase dell’esame della propria competenza, cosicché il centro degli interessi della persona giuridica che sostiene di essere vittima di una lesione dei propri diritti della personalità non può essere identificato, tale persona non potrebbe beneficiare del diritto di citare, in forza dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, l’autore presunto di tale lesione in base al luogo in cui il danno si è concretizzato, ai fini di un risarcimento integrale.

44 Si deve quindi rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi.

Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l’autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest’altro Stato membro.

Sulla prima questione

45 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

46 A tale questione occorre rispondere negativamente.

47 Certamente, ai punti 51 e 52 della sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685), la Corte ha dichiarato che la persona che si ritiene lesa può anche esperire, in luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, i quali sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

48 Tuttavia, alla luce dell’ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e del fatto che la portata della loro diffusione è in linea di principio universale (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 46), una domanda diretta alla rettifica dei primi e alla rimozione dei secondi è una e indivisibile e può di conseguenza essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno in forza della giurisprudenza risultante dalle sentenze del 7 marzo 1995, Shevill e a. (C-68/93, EU:C:1995:61, punti 25, 26 e 32) nonché del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punti 42 e 48), e non dinanzi a un giudice che non ha una siffatta competenza.

49 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Sulle spese

50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi.

Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l’autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest’altro Stato membro.

2) L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.