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i crediti del professionista derivanti dall’attivita’ di consulenza ed assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda sono prededucibili nel fallimento consecutivo, ai sensi della L. Fall., novellato articolo 111, comma 2, che detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilita’ a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi il “risultato” delle prestazioni (certamente strumentali all’accesso alla procedura minore) da questi svolte, ovvero la loro concreta utilita’ per la massa.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 24 maggio 2017, n. 12994

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4935/2012 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il 15/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 15.12.011, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex articolo 98, proposta dal dr. (OMISSIS) avverso lo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. per veder riconoscere collocazione in prededuzione al credito di Euro 34.934,03 oltre interessi, gia’ ammesso col privilegio di cui all’articolo 2751 bis c.c., n. 2, derivante dall’attivita’ professionale svolta in favore della societa’ poi fallita ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, procedura cui (OMISSIS) era stata ammessa, ma che aveva avuto esito negativo per la mancata omologazione della proposta.

Il giudice del merito, rilevato che sulla questione concernente la portata della L. Fall., articolo 111, novellato sussisteva contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto che tale contrasto fosse stato risolto con l’introduzione, ad opera del Decreto Legge n. 48 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, dell’articolo 182 quater, norma avente valore interpretativo, che aveva chiarito che l’unico credito funzionale all’apertura della procedura di concordato, e percio’ prededucibile nel successivo fallimento, era quello del professionista attestatore, sempre che il tribunale ne avesse riconosciuto la natura di credito di massa nel decreto di ammissione.

Il provvedimento e’ stato impugnato dal dr. (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui il Fallimento di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RITENUTO CHE:

1) Con l’unico motivo del ricorso, illustrato tanto sotto il profilo della violazione della L. Fall., articolo 111, che sotto quello del vizio di motivazione, il dr. (OMISSIS) lamenta che al credito non sia stata riconosciuta collocazione in prededuzione. Rileva, per un verso, che la L. Fall., articolo 182 quater, e’ norma inapplicabile al caso di specie, in quanto priva di valore interpretativo ed introdotta in data successiva non solo alla domanda di ammissione ma anche al deposito del ricorso in opposizione; contesta, per altro verso, in via generale, la correttezza della conclusione raggiunta dal tribunale.

Il motivo deve essere accolto.

Il tribunale ha, del tutto erroneamente, fondato la propria decisione sulla pretesa valenza retroattiva di una norma (la L. Fall., articolo 182 quater, comma 4) non applicabile ratione temporis al caso di specie e che comunque, proprio a causa delle innumerevoli questioni derivate dalla sua interpretazione ed applicazione, ha avuto vita breve nel nostro ordinamento, essendo stata introdotta dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 48, comma 1, convertito dalla L. n. 122 del 2010 (che l’aveva gia’ in parte modificata) ed abrogata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 3, comma 1, lettera e bis, convertito dalla L. n. 134 del 2012.

Questa Corte, nel vigore di tale disposizione, aveva peraltro gia’ rilevato come la sua introduzione non potesse essere assunta a sostegno di un’interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale dettata dalla L. Fall., articolo 111, comma 2, (tale da annullarne sostanzialmente la portata), in contrasto con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza individuabile nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare (Cass. n. 8533/013).

Cio’ premesso, appare sufficiente rilevare che sulla questione dibattuta fra le parti e’ ormai consolidato l’orientamento di legittimita’, che il collegio pienamente condivide, secondo cui i crediti del professionista derivanti dall’attivita’ di consulenza ed assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda sono prededucibili nel fallimento consecutivo, ai sensi della L. Fall., novellato articolo 111, comma 2, che detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilita’ a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. nn. 8533/013, 1513/014, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra de plano (Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il “risultato” delle prestazioni (certamente strumentali all’accesso alla procedura minore) da questi svolte, ovvero la loro concreta utilita’ per la massa.

La lettura dell’articolo 111, comma 2, cit. offerta dal Fallimento controricorrente, secondo cui, ai fini dell’ammissione in prededuzione, la nozione di funzionalita’ implicherebbe comunque la valutazione dell’inerenza delle prestazioni alle necessita’ risanatorie dell’impresa ed all’esistenza di un vantaggio per i creditori, finirebbe con lo svuotare la norma di significato, atteso che dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento si dovrebbe necessariamente presumere la mancanza di utilita’ per la massa di attivita’ svolte in funzione dell’ammissione al concordato preventivo e ricondurrebbe la fattispecie entro i medesimi ambiti interpretativi ed applicativi cui, proprio per l’assenza di un’espressa previsione regolatrice, sottostava nel vigore della precedente disciplina.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto questa Corte puo’ decidere nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, e riconoscere collocazione in prededuzione al credito del ricorrente.

Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce la prededuzione al credito del dr. (OMISSIS) gia’ ammesso in via privilegiata allo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l.; condanna il Fallimento al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 500,00, per esborsi, e di questo giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario ed accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.