Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 10 maggio 2017, n. 11449

il contratto di sale and lease back, pur configurando in se’ un’operazione negoziale che non puo’ ritenersi necessariamente preordinata alla fraudolenta elusione del divieto stabilito dall’articolo 2744 cod. civ., tuttavia viola tale divieto qualora, per le circostanze del caso concreto – difficolta’ economiche dell’impresa venditrice, che giustificano il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza, sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente – l’operazione riveli una finalita’ in contrasto con esso.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 10 maggio 2017, n. 11449

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9496/2012 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., (p.IVA (OMISSIS)), in persona del procuratore speciale e responsabile dell’ufficio legale avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. prof. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) e dall’avv. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) e con loro elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del curatore dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto n. 325/11 depositata il 5 novembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto ha respinto il gravame della (OMISSIS) s.p.a., procuratrice speciale di (OMISSIS) s.p.a., avverso la sentenza con cui il Tribunale, su domanda del curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., aveva tra l’altro dichiarato la nullita’ del contratto in data (OMISSIS), con il quale la societa’ fallita, all’epoca in bonis, aveva venduto a (OMISSIS) s.p.a. un immobile in (OMISSIS) dopo avere in precedenza, con atto del (OMISSIS), stipulato con la medesima societa’ un contratto di leasing relativo al medesimo immobile.

La Corte, qualificata la complessiva operazione come sale and lease back, ha ritenuto che essa violasse il divieto di patto commissorio (articolo 2744 c.c.), atteso che nello stesso atto di vendita si precisava che l’immobile veniva acquistato “al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla Soc. (OMISSIS) s.r.l.”, e dunque era palese lo scopo di garanzia come causa del contratto; che il prezzo di acquisto – Euro 280.000.000,000 – era sproporzionato rispetto al valore stimato del bene nel bilancio al 31 dicembre 2003 della societa’ venditrice, pari ad Euro 752.530,55; che era nota alla societa’ acquirente lo stato di insolvenza in cui versava la venditrice.

2. La societa’ soccombente – ora (OMISSIS) s.p.a. – ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, cui ha resistito con controricorso e memoria la curatela intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si deduce la mancanza del presupposto di illegittimita’, per violazione del divieto di patto commissorio, del contratto – in se’ lecito – di sale and lease back, costituito dalla preesistenza di un debito del venditore-utilizzatore nei confronti dell’acquirente-concedente, non potendosi la sussistenza di un siffatto debito argomentare, come invece ha fatto la Corte d’appello, dal leasing stipulato il (OMISSIS), poiche’ questo aveva per oggetto il medesimo immobile e decorrenza dalla stipula della vendita.

La ricorrente censura, altresi’, l’accertamento della sussistenza della sproporzione del valore dell’immobile rispetto al prezzo di vendita e della conoscenza dello stato di insolvenza della societa’ venditrice da parte della societa’ acquirente.

2. La complessiva censura non puo’ trovare accoglimento.

Questa Corte ha gia’ avuto occasione di chiarire che il contratto di sale and lease back, pur configurando in se’ un’operazione negoziale che non puo’ ritenersi necessariamente preordinata alla fraudolenta elusione del divieto stabilito dall’articolo 2744 cod. civ., tuttavia viola tale divieto qualora, per le circostanze del caso concreto – difficolta’ economiche dell’impresa venditrice, che giustificano il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza, sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente – l’operazione riveli una finalita’ in contrasto con esso (Cass. 06/08/2004, n. 15178; 21/07/2004, n. 13580; 22/04/1998, n. 4095; 16/10/1995, n. 10805).

In questo quadro, la preesistenza di una situazione debitoria del venditore-utilizzatore nei confronti del compratore-concedente, evidenziata nella massima di Cass. 14/03/2006, n. 5438, richiamata dalla ricorrente, non e’ rilevante in quanto tale, ma soltanto come una delle possibili manifestazioni della situazione di difficolta’ economica costituente, essa si’, uno degli indici rivelatori della finalita’ elusiva del divieto di patto commissorio in concreto perseguita dagli stipulanti.

Nella specie, tale situazione e’ argomentata dalla Corte d’appello con il riferimento, piu’ che a preesistenti debiti della societa’ venditrice verso la societa’ acquirente, al vero e proprio stato di dissesto economico della stessa.

Le censure, infine, degli accertamenti di fatto relativi alla sproporzione tra prezzo di vendita dell’immobile e suo effettivo valore e alla conoscenza del dissesto di (OMISSIS) s.r.l. da parte di (OMISSIS) s.p.a., non superano la soglia delle pure e semplici critiche di merito, in quanto tali inammissibili in questa sede.

3. Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

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