qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non e’ di per se’ produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimita’, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realta’ oggettiva e i fatti cosi’ come esposti nell’articolo abbia effettivamente la capacita’ di offendere l’altrui reputazione

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 9 maggio 2017, n. 11233

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25722-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1337/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2017 dal Presidente Dott. SERGIO DI AMATO.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) conveniva in giudizio la societa’ editrice del (OMISSIS), il condirettore del quotidiano (OMISSIS), i giornalisti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e alla connessa sanzione pecuniaria a titolo riparatorio, in relazione ad alcuni articoli pubblicati a seguito del suo arresto disposto nel 1995 su richiesta della procura della Repubblica di Caltanissetta. Esponeva che, quale dipendente dell’Ufficio Tecnico Erariale, era stato sottoposto per sei giorni alla misura della custodia cautelare in carcere, poi revocata, per l’accusa di abuso d’ufficio, nell’ambito di un’indagine che aveva interessato altri soggetti accusati del piu’ grave reato di concussione. Aggiungeva che, anche prima della sua successiva assoluzione per insussistenza del fatto, non era mai stato oggetto della contestazione di concussione, oltre che calunnia, quali invece riferite dagli articoli in questione pertanto diffamatori.

Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) s.p.a., e il condirettore responsabile (OMISSIS), resistendo alla pretesa. Gli altri convenuti restavano contumaci.

Il tribunale di Palermo accoglieva la domanda con sentenza integralmente riformata dalla Corte di appello della stessa citta’.

Contro quest’ultima decisione, di rigetto della domanda, ricorre per cassazione (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso la (OMISSIS) s.p.a. e il condirettore responsabile (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 595 c.p., articolo 2043 c.c., articolo 21 Cost., per aver ritenuto sussistente la scriminante del diritto di cronaca nonostante la falsita’ della notizia avente ad oggetto l’accusa di concussione, piu’ grave di quella di abuso d’ufficio che gli era stato originariamente contestato fino alla sopravvenuta assoluzione. Le pubblicazioni avevano cosi’ reiteratamente ingenerato nei lettori il convincimento, falso anche allo stato del procedimento allora in corso, che egli avesse richiesto “tangenti” nello svolgimento della sua attivita’ lavorativa, e, in particolare, come scritto in uno degli articoli, di far parte di una “holding affaristica volta ad ottenere e ad offrire collaborazione per risolvere intoppi burocratici, in cambio di cospicue somme di denaro”. Aveva dunque errato la corte di appello nel declassare a mera e irrilevante inesattezza giuridica l’attribuzione del reato di concussione rispetto a quello di abuso d’ufficio, connotato, il primo, da maggior disvalore sociale oltre che giuridico.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 57 c.p., e articolo 21 Cost., per aver escluso la responsabilita’ del condirettore, direttamente discendente dalla prima delle norme richiamate in ragione dell’omesso o insufficiente controllo sugli scritti.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 11 per aver escluso la responsabilita’ civile della societa’ editrice, direttamente derivante dall’ipotesi di reato di diffamazione a mezzo stampa.

Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso avendo la corte di appello esaminato solo il primo degli articoli pubblicati e non anche i successivi.

2. I motivi possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione.

Il primo motivo risulta infondato con assorbimento del secondo e del terzo. Il quarto e’ parimenti infondato.

La corte territoriale ha richiamato la condivisibile giurisprudenza di legittimita’ secondo cui qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non e’ di per se’ produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimita’, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realta’ oggettiva e i fatti cosi’ come esposti nell’articolo abbia effettivamente la capacita’ di offendere l’altrui reputazione. (Cass., 19/11/2010, n. 23468, in un caso in cui ha trovato conferma la decisione di merito con la quale era stata esclusa la responsabilita’ dell’autore di un articolo nel quale si affermava essere stato rinviato a giudizio per fatti gravi un parlamentare, in realta’ solo sottoposto a indagini per gli stessi fatti, tenuto conto che per la gravita’ dei fatti contestati e per gli elevati incarichi istituzionali rivestiti dal predetto, il giudizio negativo indotto nel lettore era conseguenza delle vicende giudiziarie in corso da tempo a carico del parlamentare e non dell’inesattezza in cui era incappato l’autore dell’articolo -“indagato/rinviato” a giudizio – anche se indice di una diversa scala di gravita’, in quel caso procedimentale).

Parte ricorrente, come visto, deduce, nella fattispecie qui in esame, la non rispondenza a verita’ del contenuto degli articoli quando riferirono, scorrettamente, che l’accusa nei suoi confronti era di concussione in luogo di abuso d’ufficio. E sottolinea il maggior disvalore del primo reato, confermato dai limiti edittali di pena. Ma il giudice di appello, con accertamento in fatto sotteso a una motivazione sotto tale profilo non oggetto di censura, ha ritenuto che nel descritto contesto l’addebito di concussione, invece di abuso d’ufficio, non assumeva valenza dirimente ai potenziali fini diffamatori. Risulta in tal senso sottolineato che: entrambi i gravi reati contro la pubblica amministrazione avevano legittimato la misura custodiale; l’abuso, inoltre, era contestato con l’aggravante, prevista dalla formulazione allora vigente, di aver commesso il fatto per procurare ai soggetti accusati di concussione un ingiusto vantaggio patrimoniale, incrementando il disvalore dell’accusa e la sua stessa gravita’ penale, e collegando specificatamente le persone coinvolte nello stesso quadro criminoso “tangentizio” (pagg. 5 e 6).

La conclusione non e’ incisa, logicamente, dal successivo sviluppo processuale che ha portato all’assoluzione del (OMISSIS) per insussistenza del fatto (infatti, come rileva Cass., 09/03/2010, n. 5657, il criterio della verita’ della notizia dev’essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo e non gia’ a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale).

Quanto osservato assorbe i motivi secondo e terzo.

Il quarto e’ infondato poiche’ la corte di appello non ha affatto esaminato solo il primo degli articoli in discussione, essendosi invece limitata a sottolineare che quello fu lo scritto che ebbe “maggior impatto”. E’ del tutto evidente che si e’ trattato di un esame esemplificativo e affatto preclusivo della complessiva valutazione delle pubblicazioni.

Ne’ parte ricorrente spiega in quale misura e perche’ gli altri articoli contenessero elementi ulteriori, rispetto a quello della “concussione/abuso d’ufficio”, che potessero risultare diversamente decisivi. E in tal senso non risulta ripreso, con la necessaria specificita’, l’accenno della parte solo narrativa del ricorso, relativo all’accusa di calunnia (pag. 2).

3. Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro 4.100,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. (OMISSIS).

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.